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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00268 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00816/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2022, proposto da
ON UR e AS s.s. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Zima, 5;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
APL - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio; N. 00816/2022 REG.RIC.
per l'annullamento
del diniego in data 9 giugno 2022, prot. uscita n. 45500, da parte di EA, in ordine alla richiesta presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della legge n.
228/2012, e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa; nonché
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31, comma 3,
c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente e perché sia ordinato all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata, con obbligo di EA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa
C 348/18, (Seconda Sezione) dell'11 settembre 2019 nella causa C 46/18 e (Seconda
Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- per l'accertamento dell'inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro nazionale dei debiti tenuto da EA ex art. 8 ter l. 33/2009 (rectius d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009);
- per dichiarare l'obbligo di EA di provvedere in merito all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione N. 00816/2022 REG.RIC.
nazionale per il periodo oggetto dell'istanza”, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La ricorrente ha ricevuto due comunicazioni di prelievo supplementare per il
2001/2002 e il 2006/2007, non prodotte.
2.- Ha poi ricevuto in data 21.9.2021 una cartella di pagamento dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (“ER”) n. 022 2021 00120536 56 000 per euro 233.712,89
(compresi euro 5,88 per diritto di notifica), che indica il ruolo n. 2021/004542 esecutivo il 23.6.2021, per prelievo latte sulle consegne anni 2001 (euro 145.821,48 oltre interessi e oneri, totale euro 216.540,62) e 2006 (euro 13.683,46 oltre interessi e oneri, totale euro 17.166,39).
3.- Il 10.11.2021 la ricorrente ha presentato ad ER un'istanza di sospensione della riscossione di cui alla suddetta cartella ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 538, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013); il 18.11.2021 la ricorrente ha poi precisato, tramite il Centro di assistenza agricola Copagri, che l'Organismo pagatore regionale aveva versato ad EA euro 104.263,69 per contributi PAC spettanti alla ricorrente. N. 00816/2022 REG.RIC.
Con l'istanza in questione la ricorrente ha dichiarato, ma senza documentarlo, che sussistevano alcune delle condizioni previste dall'art. 1, commi 537 e 538, cit. per sospendere la riscossione, e cioè la decadenza, la prescrizione, la sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, d.l. 5/2009, l'annullamento giudiziale della pretesa dell'ente creditore (per effetto, secondo la ricorrente, delle due sentenze della Corte di Giustizia del 2019 citate in epigrafe) e l'estinzione del debito mediante compensazione con i contributi PAC dovuti alla ricorrente.
4.- In riscontro all'istanza EA, con nota prot. 45500 del 9.6.2022, ha confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 539, l. 228/2012 cit., perché:
- per la campagna 2001/2002 era stata notificata l'intimazione ai sensi della legge
33/2009 (rectius ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 1, d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009) in data 15.7.2014, e la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione (ai sensi dell'art. 8 quinquies cit., comma 2) il 17.9.2014;
- per la campagna 2006/2007 il provvedimento impositivo era stato impugnato dalla ricorrente davanti al TAR Lazio, ma il giudizio era stato dichiarato perento con decreto n. 518 del 9.2.2017;
- dalle somme dovute erano stati detratti i contributi PAC spettanti alla ricorrente.
5.- Il 29.6.2022 è stata presentata ad EA, da parte dell'Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, una diffida a sospendere ogni procedura di recupero; la diffida
è stata presentata per conto di alcuni produttori specificati nell'elenco ad essa allegato, tra i quali però non figura la ricorrente.
6.- La ricorrente ha impugnato la nota 9.6.2022 di EA con ricorso notificato l'8.9.2022 e depositato il 5.10.2022, chiedendone l'annullamento e formulando le altre domande indicate sopra in epigrafe. È stata impropriamente evocata in giudizio quale controinteressata anche l'Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, che in realtà non ha tale veste. N. 00816/2022 REG.RIC.
7.- Nei termini di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a., la ricorrente ha depositato documenti e una memoria.
8.- EA si è costituita il 2.2.2026, cioè appena tre giorni liberi prima dell'udienza pubblica, svolgendo deduzioni con una memoria inammissibile perché tardiva, ferma la validità della costituzione in giudizio con essa operata.
DIRITTO
1.- La ricorrente, muovendo dall'assunto che l'istanza da essa presentata il 10.11.2021 sia un'istanza di annullamento in autotutela, e che il provvedimento impugnato sia un diniego di autotutela, ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo formulando sette motivi.
2.- Con i primi due motivi ha sostenuto che l'istanza avrebbe dovuto essere accolta in virtù del principio di primazia del diritto europeo, che impone allo Stato italiano di conformarsi alle pronunce della Corte di Giustizia, e dunque di ricalcolare il prelievo supplementare dovuto dalla ricorrente quanto statuito da quelle pronunce, sebbene quel prelievo fosse stato determinato da provvedimenti ormai inoppugnabili.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto che l'obbligo di accogliere l'istanza di autotutela non incontrasse neppure l'ostacolo, nel caso di specie, dell'esistenza di situazioni definite con sentenza passata in giudicato, atteso che alcun accertamento giudiziale di merito da parte del giudice nazionale sarebbe mai intervenuto avverso la determinazione del prelievo supplementare per l'annata oggetto dell'istanza dell'azienda agricola ricorrente, ma solo una pronuncia in rito di perenzione (il ricorso fa sovente riferimento a un'annata, al singolare, mentre in realtà le annate in contestazione sono due).
4.- Con il quarto motivo la ricorrente ha sostenuto che EA avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela per evitare una disparità di trattamento con altri casi identici, nei quali si è determinata in tal senso, provvedendo al ricalcolo degli N. 00816/2022 REG.RIC.
importi dovuti anche in assenza di una pronuncia di annullamento del prelievo supplementare.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente ha sostenuto la doverosità dell'annullamento in autotutela delle comunicazioni di prelievo supplementare argomentando da Ad. Pl.
17/2021.
6.- Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione del divieto di discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, sancito dall'art. 34, par.
2, secondo comma, TCE (ora art. 40 TUE), perché EA non solo ha omesso di attivarsi per il recupero del rimborso del prelievo di cui hanno beneficiato illegittimamente i produttori in regola con il versamento mensile, ma si è anche rifiutata di procedere a una nuova valutazione almeno dei diritti dei produttori (tra cui la ricorrente) che non avevano provveduto a tale versamento, esigendo da essi il pagamento di somme che sapeva non essere dovute.
7.- Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma
1, l. 119/2003 sul riparto di competenze tra EA e Regione in materia di quote latte, atteso che EA ha lasciato senza riscontro la lettera del 21.7.2022 con la quale la
Regione Lombardia aveva chiesto l'immediata sospensione di ogni iniziativa di recupero e un complessivo ricalcolo delle somme dovute dai produttori.
8.- Così sintetizzati i motivi di ricorso, occorre considerare distintamente le due annate alle quali si riferisce la pretesa creditoria di EA contestata dalla ricorrente.
9.- Per l'anno 2001/2002 la ricorrente ha ottenuto l'annullamento in via giudiziale della comunicazione di prelievo supplementare, con sentenza del Cons. Stato, sez. III,
26.4.2022 n. 3130, che ha conseguentemente obbligato EA a “procedere ad un complessivo ricalcolo”.
9.1.- Nell'istanza di sospensione della riscossione la ricorrente non aveva menzionato questa sentenza, perché non era ancora state emessa: l'istanza infatti è del 10.11.2021, mentre la sentenza è sopravvenuta il 26.4.2022. N. 00816/2022 REG.RIC.
9.2.- Quando EA ha risposto sull'istanza, confermando – con il provvedimento qui impugnato – il debito iscritto a ruolo, la sentenza di annullamento del Consiglio di
Stato era stata già emessa da circa un mese e mezzo: il provvedimento di EA infatti
è del 9.6.2022. Tuttavia EA non ha considerato la sentenza di annullamento e, riguardo all'annata in questione, ha solo affermato che la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 8 quinquies d.l. 5/2009, convertito con modificazioni nella l. 33/2009, senza specificare se la rateizzazione fosse andata a buon fine con la prescritta manifestazione, da parte della ricorrente, della “rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari”, come previsto dal comma 3.
9.3.- Nel ricorso la ricorrente ha censurato questo provvedimento per non avere annullato in autotutela la comunicazione di prelievo supplementare: non ha dunque considerato che l'annullamento era già avvenuto in sede giudiziale, e anzi, nel terzo motivo, ha espressamente affermato che non era mai intervenuto alcun accertamento giudiziale di merito avverso quella comunicazione di prelievo supplementare. A pag.
20 del ricorso la ricorrente ha menzionato l'intervenuto annullamento giudiziale per l'annata in questione, e ha prodotto la relativa sentenza (doc. 5D), sostenendo però che si trattasse di annata diversa da quella cui si riferisce il provvedimento impugnato.
9.4.- Sennonché, nella memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente, capovolgendo la prospettazione che aveva fornito col ricorso, ha affermato espressamente che la comunicazione di prelievo supplementare per il 2001/2002 è stata annullata con la citata sentenza del Cons. Stato 3130/2022, che ha prodotto nuovamente. Da ciò la ricorrente ritiene che discenda la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e in ogni caso afferma che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione.
9.5.- In realtà il ricorso è, piuttosto, inammissibile per assenza originaria di interesse, nella parte in cui si riferisce all'annata in esame, giacché, quando è stato proposto, la comunicazione di prelievo supplementare relativa a quell'annata era già stata N. 00816/2022 REG.RIC.
annullata giudizialmente dal Consiglio di Stato, sicché l'Amministrazione non poteva comunque procedere alla riscossione per la relativa somma.
10.- Per l'anno 2006/2007 invece EA, nel provvedimento qui contestato, ha affermato che la comunicazione di prelievo supplementare era stata impugnata davanti al TAR Lazio, e che però il giudizio era stato dichiarato perento con decreto del
Presidente della Sezione II-ter del 9.2.2017 n. 518.
10.1.- La ricorrente, nel ricorso, non aveva contestato la circostanza, e anzi l'aveva espressamente confermata nel terzo motivo.
10.2.- Sennonché, nel termine di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a., la ricorrente ha depositato la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, 21.3.2024 n. 5605, non impugnata, che, decidendo un ricorso collettivo promosso anche dalla ricorrente (v.
l'epigrafe a pag. 3), ha annullato la comunicazione di prelievo supplementare relativa all'annata in questione. Per tale ragione la ricorrente, nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 30.12.2025, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e ha affermato che in ogni caso è venuto meno ogni suo interesse alla decisione.
10.3.- La ricorrente non ha spiegato cosa sia avvenuto in quel giudizio, e come si sia passati da un decreto di perenzione del 2017 a una sentenza di annullamento del 2024, ma questo Collegio ha potuto ricostruire che, nel 2023, le parti ricorrenti di quel giudizio hanno presentato opposizione al decreto di perenzione del 2017, e che l'opposizione, sebbene proposta a distanza di sei anni, è stata considerata tempestiva ed è stata accolta con ordinanza 14.9.2023 n. 13804, sicché il giudizio è proseguito fino alla sua definizione con la sentenza suddetta, passata in giudicato.
Siccome il giudicato è sopravvenuto nel corso di questo giudizio, per l'annata
2006/2007 effettivamente il ricorso qui in esame è ammissibile, ma è cessata la materia del contendere, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.
11.- Nel termine previsto da tale disposizione, la ricorrente ha altresì depositato la sentenza della Sezione II di questo Tribunale del 16.6.2025 n. 542, non appellata, che, N. 00816/2022 REG.RIC.
quale effetto dell'annullamento delle comunicazioni di prelievo supplementare per le due annate in questione, ha annullato la cartella di pagamento n. 022 2021 00120536
56 000 di ER relativa alle due annate, ricevuta la quale la ricorrente aveva chiesto la sospensione della riscossione, poi negatale con il provvedimento di EA qui impugnato.
12.- L'inammissibilità per l'annata 2001/2002 e la cessazione della materia del contendere per l'annata 2006/2007 riguardano non solo la domanda di annullamento, ma anche le altre domande della ricorrente volte ad ottenere la condanna di EA ad annullare in autotutela le due comunicazioni di prelievo supplementare e a ricalcolare il prelievo stesso, ricalcolo al quale EA è già tenuta in forza delle due sentenze di annullamento di cui si è detto.
In merito a tale ricalcolo è peraltro sopravvenuto l'art. 10 bis d.l. 69/2023, inserito dalla legge di conversione 10.8.2023 n. 103 (e invocato dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.), il quale prescrive che:
- “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1);
- il ricalcolo sia effettuato con le modalità precisate al comma 2.
13.- Infine, rispetto alle domande di accertamento dell'inesistenza del debito della ricorrente e di risarcimento del danno – costituito, secondo la ricorrente, dalle somme che EA ha indebitamente recuperato, in forza delle due comunicazioni di prelievo supplementare annullate, mediante compensazione con contributi PAC dovuti alla N. 00816/2022 REG.RIC.
ricorrente stessa – deve essere pronunciata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. con riferimento all'intero suo ricorso.
14.- Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per assenza originaria di interesse, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE EL IC N. 00816/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00268 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00816/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2022, proposto da
ON UR e AS s.s. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Zima, 5;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
APL - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio; N. 00816/2022 REG.RIC.
per l'annullamento
del diniego in data 9 giugno 2022, prot. uscita n. 45500, da parte di EA, in ordine alla richiesta presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della legge n.
228/2012, e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa; nonché
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31, comma 3,
c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente e perché sia ordinato all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata, con obbligo di EA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa
C 348/18, (Seconda Sezione) dell'11 settembre 2019 nella causa C 46/18 e (Seconda
Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- per l'accertamento dell'inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro nazionale dei debiti tenuto da EA ex art. 8 ter l. 33/2009 (rectius d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009);
- per dichiarare l'obbligo di EA di provvedere in merito all'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione N. 00816/2022 REG.RIC.
nazionale per il periodo oggetto dell'istanza”, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La ricorrente ha ricevuto due comunicazioni di prelievo supplementare per il
2001/2002 e il 2006/2007, non prodotte.
2.- Ha poi ricevuto in data 21.9.2021 una cartella di pagamento dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione (“ER”) n. 022 2021 00120536 56 000 per euro 233.712,89
(compresi euro 5,88 per diritto di notifica), che indica il ruolo n. 2021/004542 esecutivo il 23.6.2021, per prelievo latte sulle consegne anni 2001 (euro 145.821,48 oltre interessi e oneri, totale euro 216.540,62) e 2006 (euro 13.683,46 oltre interessi e oneri, totale euro 17.166,39).
3.- Il 10.11.2021 la ricorrente ha presentato ad ER un'istanza di sospensione della riscossione di cui alla suddetta cartella ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 538, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013); il 18.11.2021 la ricorrente ha poi precisato, tramite il Centro di assistenza agricola Copagri, che l'Organismo pagatore regionale aveva versato ad EA euro 104.263,69 per contributi PAC spettanti alla ricorrente. N. 00816/2022 REG.RIC.
Con l'istanza in questione la ricorrente ha dichiarato, ma senza documentarlo, che sussistevano alcune delle condizioni previste dall'art. 1, commi 537 e 538, cit. per sospendere la riscossione, e cioè la decadenza, la prescrizione, la sospensione amministrativa ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, d.l. 5/2009, l'annullamento giudiziale della pretesa dell'ente creditore (per effetto, secondo la ricorrente, delle due sentenze della Corte di Giustizia del 2019 citate in epigrafe) e l'estinzione del debito mediante compensazione con i contributi PAC dovuti alla ricorrente.
4.- In riscontro all'istanza EA, con nota prot. 45500 del 9.6.2022, ha confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 539, l. 228/2012 cit., perché:
- per la campagna 2001/2002 era stata notificata l'intimazione ai sensi della legge
33/2009 (rectius ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 1, d.l. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009) in data 15.7.2014, e la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione (ai sensi dell'art. 8 quinquies cit., comma 2) il 17.9.2014;
- per la campagna 2006/2007 il provvedimento impositivo era stato impugnato dalla ricorrente davanti al TAR Lazio, ma il giudizio era stato dichiarato perento con decreto n. 518 del 9.2.2017;
- dalle somme dovute erano stati detratti i contributi PAC spettanti alla ricorrente.
5.- Il 29.6.2022 è stata presentata ad EA, da parte dell'Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, una diffida a sospendere ogni procedura di recupero; la diffida
è stata presentata per conto di alcuni produttori specificati nell'elenco ad essa allegato, tra i quali però non figura la ricorrente.
6.- La ricorrente ha impugnato la nota 9.6.2022 di EA con ricorso notificato l'8.9.2022 e depositato il 5.10.2022, chiedendone l'annullamento e formulando le altre domande indicate sopra in epigrafe. È stata impropriamente evocata in giudizio quale controinteressata anche l'Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, che in realtà non ha tale veste. N. 00816/2022 REG.RIC.
7.- Nei termini di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a., la ricorrente ha depositato documenti e una memoria.
8.- EA si è costituita il 2.2.2026, cioè appena tre giorni liberi prima dell'udienza pubblica, svolgendo deduzioni con una memoria inammissibile perché tardiva, ferma la validità della costituzione in giudizio con essa operata.
DIRITTO
1.- La ricorrente, muovendo dall'assunto che l'istanza da essa presentata il 10.11.2021 sia un'istanza di annullamento in autotutela, e che il provvedimento impugnato sia un diniego di autotutela, ha chiesto l'annullamento di quest'ultimo formulando sette motivi.
2.- Con i primi due motivi ha sostenuto che l'istanza avrebbe dovuto essere accolta in virtù del principio di primazia del diritto europeo, che impone allo Stato italiano di conformarsi alle pronunce della Corte di Giustizia, e dunque di ricalcolare il prelievo supplementare dovuto dalla ricorrente quanto statuito da quelle pronunce, sebbene quel prelievo fosse stato determinato da provvedimenti ormai inoppugnabili.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto che l'obbligo di accogliere l'istanza di autotutela non incontrasse neppure l'ostacolo, nel caso di specie, dell'esistenza di situazioni definite con sentenza passata in giudicato, atteso che alcun accertamento giudiziale di merito da parte del giudice nazionale sarebbe mai intervenuto avverso la determinazione del prelievo supplementare per l'annata oggetto dell'istanza dell'azienda agricola ricorrente, ma solo una pronuncia in rito di perenzione (il ricorso fa sovente riferimento a un'annata, al singolare, mentre in realtà le annate in contestazione sono due).
4.- Con il quarto motivo la ricorrente ha sostenuto che EA avrebbe dovuto provvedere all'annullamento in autotutela per evitare una disparità di trattamento con altri casi identici, nei quali si è determinata in tal senso, provvedendo al ricalcolo degli N. 00816/2022 REG.RIC.
importi dovuti anche in assenza di una pronuncia di annullamento del prelievo supplementare.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente ha sostenuto la doverosità dell'annullamento in autotutela delle comunicazioni di prelievo supplementare argomentando da Ad. Pl.
17/2021.
6.- Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione del divieto di discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, sancito dall'art. 34, par.
2, secondo comma, TCE (ora art. 40 TUE), perché EA non solo ha omesso di attivarsi per il recupero del rimborso del prelievo di cui hanno beneficiato illegittimamente i produttori in regola con il versamento mensile, ma si è anche rifiutata di procedere a una nuova valutazione almeno dei diritti dei produttori (tra cui la ricorrente) che non avevano provveduto a tale versamento, esigendo da essi il pagamento di somme che sapeva non essere dovute.
7.- Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma
1, l. 119/2003 sul riparto di competenze tra EA e Regione in materia di quote latte, atteso che EA ha lasciato senza riscontro la lettera del 21.7.2022 con la quale la
Regione Lombardia aveva chiesto l'immediata sospensione di ogni iniziativa di recupero e un complessivo ricalcolo delle somme dovute dai produttori.
8.- Così sintetizzati i motivi di ricorso, occorre considerare distintamente le due annate alle quali si riferisce la pretesa creditoria di EA contestata dalla ricorrente.
9.- Per l'anno 2001/2002 la ricorrente ha ottenuto l'annullamento in via giudiziale della comunicazione di prelievo supplementare, con sentenza del Cons. Stato, sez. III,
26.4.2022 n. 3130, che ha conseguentemente obbligato EA a “procedere ad un complessivo ricalcolo”.
9.1.- Nell'istanza di sospensione della riscossione la ricorrente non aveva menzionato questa sentenza, perché non era ancora state emessa: l'istanza infatti è del 10.11.2021, mentre la sentenza è sopravvenuta il 26.4.2022. N. 00816/2022 REG.RIC.
9.2.- Quando EA ha risposto sull'istanza, confermando – con il provvedimento qui impugnato – il debito iscritto a ruolo, la sentenza di annullamento del Consiglio di
Stato era stata già emessa da circa un mese e mezzo: il provvedimento di EA infatti
è del 9.6.2022. Tuttavia EA non ha considerato la sentenza di annullamento e, riguardo all'annata in questione, ha solo affermato che la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 8 quinquies d.l. 5/2009, convertito con modificazioni nella l. 33/2009, senza specificare se la rateizzazione fosse andata a buon fine con la prescritta manifestazione, da parte della ricorrente, della “rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari”, come previsto dal comma 3.
9.3.- Nel ricorso la ricorrente ha censurato questo provvedimento per non avere annullato in autotutela la comunicazione di prelievo supplementare: non ha dunque considerato che l'annullamento era già avvenuto in sede giudiziale, e anzi, nel terzo motivo, ha espressamente affermato che non era mai intervenuto alcun accertamento giudiziale di merito avverso quella comunicazione di prelievo supplementare. A pag.
20 del ricorso la ricorrente ha menzionato l'intervenuto annullamento giudiziale per l'annata in questione, e ha prodotto la relativa sentenza (doc. 5D), sostenendo però che si trattasse di annata diversa da quella cui si riferisce il provvedimento impugnato.
9.4.- Sennonché, nella memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente, capovolgendo la prospettazione che aveva fornito col ricorso, ha affermato espressamente che la comunicazione di prelievo supplementare per il 2001/2002 è stata annullata con la citata sentenza del Cons. Stato 3130/2022, che ha prodotto nuovamente. Da ciò la ricorrente ritiene che discenda la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e in ogni caso afferma che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione.
9.5.- In realtà il ricorso è, piuttosto, inammissibile per assenza originaria di interesse, nella parte in cui si riferisce all'annata in esame, giacché, quando è stato proposto, la comunicazione di prelievo supplementare relativa a quell'annata era già stata N. 00816/2022 REG.RIC.
annullata giudizialmente dal Consiglio di Stato, sicché l'Amministrazione non poteva comunque procedere alla riscossione per la relativa somma.
10.- Per l'anno 2006/2007 invece EA, nel provvedimento qui contestato, ha affermato che la comunicazione di prelievo supplementare era stata impugnata davanti al TAR Lazio, e che però il giudizio era stato dichiarato perento con decreto del
Presidente della Sezione II-ter del 9.2.2017 n. 518.
10.1.- La ricorrente, nel ricorso, non aveva contestato la circostanza, e anzi l'aveva espressamente confermata nel terzo motivo.
10.2.- Sennonché, nel termine di cui all'art. 73, 1° comma, c.p.a., la ricorrente ha depositato la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, 21.3.2024 n. 5605, non impugnata, che, decidendo un ricorso collettivo promosso anche dalla ricorrente (v.
l'epigrafe a pag. 3), ha annullato la comunicazione di prelievo supplementare relativa all'annata in questione. Per tale ragione la ricorrente, nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 30.12.2025, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e ha affermato che in ogni caso è venuto meno ogni suo interesse alla decisione.
10.3.- La ricorrente non ha spiegato cosa sia avvenuto in quel giudizio, e come si sia passati da un decreto di perenzione del 2017 a una sentenza di annullamento del 2024, ma questo Collegio ha potuto ricostruire che, nel 2023, le parti ricorrenti di quel giudizio hanno presentato opposizione al decreto di perenzione del 2017, e che l'opposizione, sebbene proposta a distanza di sei anni, è stata considerata tempestiva ed è stata accolta con ordinanza 14.9.2023 n. 13804, sicché il giudizio è proseguito fino alla sua definizione con la sentenza suddetta, passata in giudicato.
Siccome il giudicato è sopravvenuto nel corso di questo giudizio, per l'annata
2006/2007 effettivamente il ricorso qui in esame è ammissibile, ma è cessata la materia del contendere, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.
11.- Nel termine previsto da tale disposizione, la ricorrente ha altresì depositato la sentenza della Sezione II di questo Tribunale del 16.6.2025 n. 542, non appellata, che, N. 00816/2022 REG.RIC.
quale effetto dell'annullamento delle comunicazioni di prelievo supplementare per le due annate in questione, ha annullato la cartella di pagamento n. 022 2021 00120536
56 000 di ER relativa alle due annate, ricevuta la quale la ricorrente aveva chiesto la sospensione della riscossione, poi negatale con il provvedimento di EA qui impugnato.
12.- L'inammissibilità per l'annata 2001/2002 e la cessazione della materia del contendere per l'annata 2006/2007 riguardano non solo la domanda di annullamento, ma anche le altre domande della ricorrente volte ad ottenere la condanna di EA ad annullare in autotutela le due comunicazioni di prelievo supplementare e a ricalcolare il prelievo stesso, ricalcolo al quale EA è già tenuta in forza delle due sentenze di annullamento di cui si è detto.
In merito a tale ricalcolo è peraltro sopravvenuto l'art. 10 bis d.l. 69/2023, inserito dalla legge di conversione 10.8.2023 n. 103 (e invocato dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.), il quale prescrive che:
- “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1);
- il ricalcolo sia effettuato con le modalità precisate al comma 2.
13.- Infine, rispetto alle domande di accertamento dell'inesistenza del debito della ricorrente e di risarcimento del danno – costituito, secondo la ricorrente, dalle somme che EA ha indebitamente recuperato, in forza delle due comunicazioni di prelievo supplementare annullate, mediante compensazione con contributi PAC dovuti alla N. 00816/2022 REG.RIC.
ricorrente stessa – deve essere pronunciata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. con riferimento all'intero suo ricorso.
14.- Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per assenza originaria di interesse, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro FE, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro FE EL IC N. 00816/2022 REG.RIC.
IL SEGRETARIO