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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ER OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51909 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. NUTI ENRICO Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'Avv. GAETANI ALESSIA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento di quanto sopra esposto: 1) In via preliminare autorizzare il deposito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19487/25 pubblicata il 15/07/2025 – RG 9935/23, vertente tra le stesse parti;
2) Dichiarare l'inefficacia esecutiva della sentenza n. 7568/22 depositata in data
25/11/2022 dalla Corte d'Appello di Roma nell'ambito del procedimento RG 8685/2018, in considerazione della sua cassazione pronunciata dalla Suprema Corte e, conseguentemente, 3) Dichiarare inefficace e nullo l'atto di precetto notificato al Sig.
unitamente al suddetto titolo esecutivo in data 06/11/2024-11/11/2024 con Parte_1 rigetto di tutte le domande e le eccezioni di controparte;
Chiediamo al Sig. Giudice la rimessione in termini e l'autorizzazione al deposito dell'ordinanza n. 19487/2025 emessa dalla Corte di cassazione e depositata il 15/07/2025 nell'ambito del procedimento portante il RG9935/23…”;
Per parte opposta: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza In via preliminare dichiarare che non vi sono motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva;
In via principale respingere la domanda di declaratoria
d'inefficacia del precetto con condanna alle spese anche ex art. 96 cpc per lite temeraria non avendo l'attuale opposizione alcun fondamento giuridico, e/o concedere ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza della Corte di Appello di Roma”.
FATTO - I Sigg.ri e hanno notificato Controparte_1 CP_2 CP_3 all'odierno opponente un atto di precetto per il pagamento della somma di Euro
100.150,85 per capitale, interessi e spese legali in forza del seguente titolo esecutivo: sentenza n. 7568/22 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, 5° sezione civile, depositata il 25/11/2022 e notificata unitamente al pedissequo atto di precetto sopra indicato.
Avverso il suddetto precetto il Sig. ha proposto opposizione con atto Parte_1 di citazione in cui deduceva che la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma – sez.
5, n. 7568/22 del 18/11/2022, depositata il 25/11/2022, allo stato era ancora sub iudice.
Tanto premesso, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e, se iniziata, l'esecuzione della sentenza n. 7568/22 emessa dalla Corte d'Appello di Roma,
5 Sez. Civile in data 18/11/2022 e depositata il 25/11/2022, per la quale pende tuttora ricorso presso la Corte di Cassazione (giudizio contraddistinto con il R.G. 9935/23), sussistendo il grave pregiudizio, come dedotto in narrativa, che un'eventuale esecuzione potrebbe arrecare al Sig. titolare di un'esigua pensione di circa euro 970,00 Pt_1 mensili al netto di 2 recuperi obbligatori, senza considerare il rimborso del finanziamento Findomestic;
2) Dichiarare inefficace l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 11/11/2024 per le ragioni di cui in citazione. Con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza In via preliminare dichiarare che non vi sono motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva;
In via principale respingere la domanda di declaratoria d'inefficacia del precetto con condanna alle spese anche ex art. 96 cpc per lite temeraria non avendo l'attuale opposizione alcun fondamento giuridico…”.
Nel corso del processo è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19487/25, emessa il 01/04/2025 e pubblicata il 15/07/2025 – R.G. 9935/25, pronunciata nell'ambito del ricorso proposto dal Sig. , quale ricorrente, contro i Sigg. ri Parte_1 CP_1
e , con la quale è stata cassata la sentenza n.
[...] CP_2 CP_3
7568/2022 della Corte d'Appello di Roma, su cui si è fondato l'atto di precetto qui opposto.
All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi del novellato art. 281 quinquies cod.proc.civ..
Pag. 2 di 4 DIRITTO - Quanto al merito della controversia, va osservato, in via di principio, che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione (vds. Cass. civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478). Il titolo esecutivo, quale condizione dell'azione, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e deve permanere fino alla conclusione di questo (Cass. 1337/00;
7631/02; 11769/02; 11021/2011; 15363/11; 2955/2013). La logica e manifesta conseguenza processuale del principio sopra richiamato, è che, nel caso di specie, la revoca del titolo esecutivo – avvenuta con sentenza della Corte di Cassazione del 31 luglio
2023 n. 23316/23 che ha cassato con rinvio la sentenza 3058/21 della Corte d'appello di
Roma che costituiva il titolo esecutivo sulla cui base è stato proposto il precetto qui opposto, prodotta in atti - conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto.
Poiché, tuttavia, è mancato l'accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse.
In merito si registra l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Si è discusso invero della rilevanza della pronuncia di caducazione del titolo esecutivo intervenuta nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, soprattutto al fine delle ricadute pratiche in termini di liquidazione delle spese di causa.
Un primo orientamento (da ultimo Cass. civ. n. 1005/2020) ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del principio generale della domanda, non comporti la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, con conseguente ricaduta pratica in termini di regolazione delle spese di causa che non possono essere liquidate con certezza in favore dell'opponente, dovendosi all'uopo utilizzare il principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità e nella considerazione dell'intera vicenda processuale. Nel 2019, con la sentenza n. 21240 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, riprendendo risalenti arresti giurisprudenziali, ha affermato che “in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia
Pag. 3 di 4 del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta,
l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione”.
Sostanzialmente i Giudici, con il citato arresto giurisprudenziale hanno ritenuto che, intervenuta la caducazione del titolo, l'opposizione deve ritenersi fondata, per qualunque motivo proposta, sicché il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta dei motivi proposti risultando gli stessi assorbiti dalla caducazione del titolo, con conseguente illegittimità ab origine dell'esecuzione. Ne consegue che i motivi di opposizione sono da considerarsi assorbiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo.
Ai fini della determinazione sulle spese, nonostante la soccombenza virtuale dell'opposta, tenuto conto della sopravvenuta caducazione del titolo solo nelle more del presente giudizio di opposizione a precetto e della circostanza che i motivi di opposizione (qualora non fosse intervenuta la caducazione del titolo) non erano idonei a sospendere l'efficacia del titolo, si ritiene che vi siano fondati motivi per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, così decide:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione a precetto per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 12/12/2025
Il Giudice
ER OL
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ER OL ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51909 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. NUTI ENRICO Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'Avv. GAETANI ALESSIA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento di quanto sopra esposto: 1) In via preliminare autorizzare il deposito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19487/25 pubblicata il 15/07/2025 – RG 9935/23, vertente tra le stesse parti;
2) Dichiarare l'inefficacia esecutiva della sentenza n. 7568/22 depositata in data
25/11/2022 dalla Corte d'Appello di Roma nell'ambito del procedimento RG 8685/2018, in considerazione della sua cassazione pronunciata dalla Suprema Corte e, conseguentemente, 3) Dichiarare inefficace e nullo l'atto di precetto notificato al Sig.
unitamente al suddetto titolo esecutivo in data 06/11/2024-11/11/2024 con Parte_1 rigetto di tutte le domande e le eccezioni di controparte;
Chiediamo al Sig. Giudice la rimessione in termini e l'autorizzazione al deposito dell'ordinanza n. 19487/2025 emessa dalla Corte di cassazione e depositata il 15/07/2025 nell'ambito del procedimento portante il RG9935/23…”;
Per parte opposta: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza In via preliminare dichiarare che non vi sono motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva;
In via principale respingere la domanda di declaratoria
d'inefficacia del precetto con condanna alle spese anche ex art. 96 cpc per lite temeraria non avendo l'attuale opposizione alcun fondamento giuridico, e/o concedere ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza della Corte di Appello di Roma”.
FATTO - I Sigg.ri e hanno notificato Controparte_1 CP_2 CP_3 all'odierno opponente un atto di precetto per il pagamento della somma di Euro
100.150,85 per capitale, interessi e spese legali in forza del seguente titolo esecutivo: sentenza n. 7568/22 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, 5° sezione civile, depositata il 25/11/2022 e notificata unitamente al pedissequo atto di precetto sopra indicato.
Avverso il suddetto precetto il Sig. ha proposto opposizione con atto Parte_1 di citazione in cui deduceva che la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma – sez.
5, n. 7568/22 del 18/11/2022, depositata il 25/11/2022, allo stato era ancora sub iudice.
Tanto premesso, così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e, se iniziata, l'esecuzione della sentenza n. 7568/22 emessa dalla Corte d'Appello di Roma,
5 Sez. Civile in data 18/11/2022 e depositata il 25/11/2022, per la quale pende tuttora ricorso presso la Corte di Cassazione (giudizio contraddistinto con il R.G. 9935/23), sussistendo il grave pregiudizio, come dedotto in narrativa, che un'eventuale esecuzione potrebbe arrecare al Sig. titolare di un'esigua pensione di circa euro 970,00 Pt_1 mensili al netto di 2 recuperi obbligatori, senza considerare il rimborso del finanziamento Findomestic;
2) Dichiarare inefficace l'atto di precetto di cui in premessa, notificato in data 11/11/2024 per le ragioni di cui in citazione. Con vittoria di spese”.
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale così ha concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza In via preliminare dichiarare che non vi sono motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva;
In via principale respingere la domanda di declaratoria d'inefficacia del precetto con condanna alle spese anche ex art. 96 cpc per lite temeraria non avendo l'attuale opposizione alcun fondamento giuridico…”.
Nel corso del processo è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19487/25, emessa il 01/04/2025 e pubblicata il 15/07/2025 – R.G. 9935/25, pronunciata nell'ambito del ricorso proposto dal Sig. , quale ricorrente, contro i Sigg. ri Parte_1 CP_1
e , con la quale è stata cassata la sentenza n.
[...] CP_2 CP_3
7568/2022 della Corte d'Appello di Roma, su cui si è fondato l'atto di precetto qui opposto.
All'udienza del 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi del novellato art. 281 quinquies cod.proc.civ..
Pag. 2 di 4 DIRITTO - Quanto al merito della controversia, va osservato, in via di principio, che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione (vds. Cass. civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478). Il titolo esecutivo, quale condizione dell'azione, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e deve permanere fino alla conclusione di questo (Cass. 1337/00;
7631/02; 11769/02; 11021/2011; 15363/11; 2955/2013). La logica e manifesta conseguenza processuale del principio sopra richiamato, è che, nel caso di specie, la revoca del titolo esecutivo – avvenuta con sentenza della Corte di Cassazione del 31 luglio
2023 n. 23316/23 che ha cassato con rinvio la sentenza 3058/21 della Corte d'appello di
Roma che costituiva il titolo esecutivo sulla cui base è stato proposto il precetto qui opposto, prodotta in atti - conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto.
Poiché, tuttavia, è mancato l'accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse.
In merito si registra l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Si è discusso invero della rilevanza della pronuncia di caducazione del titolo esecutivo intervenuta nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, soprattutto al fine delle ricadute pratiche in termini di liquidazione delle spese di causa.
Un primo orientamento (da ultimo Cass. civ. n. 1005/2020) ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del principio generale della domanda, non comporti la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, con conseguente ricaduta pratica in termini di regolazione delle spese di causa che non possono essere liquidate con certezza in favore dell'opponente, dovendosi all'uopo utilizzare il principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità e nella considerazione dell'intera vicenda processuale. Nel 2019, con la sentenza n. 21240 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, riprendendo risalenti arresti giurisprudenziali, ha affermato che “in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo,
l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia
Pag. 3 di 4 del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta,
l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione”.
Sostanzialmente i Giudici, con il citato arresto giurisprudenziale hanno ritenuto che, intervenuta la caducazione del titolo, l'opposizione deve ritenersi fondata, per qualunque motivo proposta, sicché il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta dei motivi proposti risultando gli stessi assorbiti dalla caducazione del titolo, con conseguente illegittimità ab origine dell'esecuzione. Ne consegue che i motivi di opposizione sono da considerarsi assorbiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo.
Ai fini della determinazione sulle spese, nonostante la soccombenza virtuale dell'opposta, tenuto conto della sopravvenuta caducazione del titolo solo nelle more del presente giudizio di opposizione a precetto e della circostanza che i motivi di opposizione (qualora non fosse intervenuta la caducazione del titolo) non erano idonei a sospendere l'efficacia del titolo, si ritiene che vi siano fondati motivi per disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, così decide:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione a precetto per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 12/12/2025
Il Giudice
ER OL
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