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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12892 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n.22083/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello 36, presso lo studio Parte_2 dell' Avv. Andrea Occhione che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
OL TO in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.6.2025 e successivamente iscritto a ruolo la ricorrente in epigrafe nominata esponeva che: a seguito di opposizione ad ATP R.G. n. 39210/23, la ricorrente otteneva il riconoscimento del requisito di invalidità di cui all' art. 13 L. 118/71, a decorrere dall'1.6.2023; la sentenza veniva notificata all' in data 2.1.2025; in data 13.2.2025, CP_1 parte ricorrente inviava telematicamente modello AP70 con indicazione dei requisiti socio - economici ai fini della erogazione della prestazione riconosciuta;
sino ad oggi l' non ha CP_1 provveduto al pagamento della suddetta prestazione;
concorre nel caso di specie l'ulteriore requisito socio - economico del mancato superamento della soglia reddituale, previsto dalla vigente normativa per il diritto alla prestazione richiesta, così come documentato nel modello AP70. Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ 1) affermi il diritto di Parte_2 all'assegno di assistenza ex art. 13, L. 118/71, a decorrere dall' 1.6.2023; 2) per l'effetto, condanni l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, CP_1 oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla data del riconoscimento sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese di lite da distrasi in favore dell'Avv. Andrea Occhione che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del contendere CP_1 per effetto dell'avvenuta liquidazione e pagamento in favore della signora della Parte_2 prestazione per cui è causa con compensazione delle spese processuali”, allegando alla memoria di costituzione comunicazione TE08 del 20.10.2025 e cedolino di pagamento con valuta 07.11.2025 All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con sentenza del 24.12.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro nel procedimento di opposizione ad RG n. 39210/2023 ha dichiarato che la CP_2 ricorrente si trova nelle condizioni per poter beneficiare dell'assegno di cui all'art. 13 L. 118/1971 a decorrere da giugno 2023; la sentenza è stata trasmessa all' a mezzo pec il 2.1.2025; il CP_1 modello AP70 è stato inviato all' in data 13.2.2025 al fine di consentire la liquidazione della CP_1 prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 20.10.2025 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.6.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 giugno 2023 al 31 ottobre 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati con valuta 7.11.2025 (cfr. cedolino di novembre 2025, doc.2) . In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 15.12.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi