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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1565/2024 promossa da:
( ), ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), ( Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, ( ), (
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
, ( ,
[...] Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 [...]
), ), C.F._8 Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10
( , ( , CodiceFiscale_10 Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12
), ( ,
[...] CodiceFiscale_12 Pt_13 CodiceFiscale_13 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Parte_14 CodiceFiscale_14
CAMPANELLI e dall'avv. Anna CASSIANI, unitamente ai quali sono elettivamente domi- ciliati in Bari, al viale Luigi de Laurentis, n°6/16 appellanti contro
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo MAURIZIO, unita- mente al quale è elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti, alla piazza G. Ga- ribaldi, n°46, appellato avente ad oggetto:
Pag. 1 a 7 appello avverso la sentenza n°3127/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 1.7.2024 (Co- munione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 6.7.2021, i su elencati appellanti, tutti comproprietari di unità immobiliari ubicate nel in CP_1 Controparte_1
convenivano in giudizio l'Ente di gestione al fine di sentire emettere CP_1 sentenza di annullamento della delibera condominiale del 14.3.2021.
Essi deducevano che la deliberazione era illegittima, in quanto non erano stati regolarmente convocati tutti i condòmini ed essendo stati approvati gli argomenti posti all'O.d.G. in assenza del quorum di legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il il quale eccepiva, pregiu- CP_2 dizialmente, l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse in quanto la deli- bera impugnata era stata sostituita da una successiva delibera, adottata il 23.5.2021
(prima della notifica dell'atto introduttivo) che ne aveva ratificato l'oggetto.
Nel merito, l'Ente di gestione contestava la fondatezza della domanda, chieden- done il rigetto.
Il processo di primo grado veniva istruito esclusivamente sulla base degli atti depositati dalle parti.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Bari rigettava la domanda accogliendo l'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse.
Più nello specifico, il primo giudice statuiva che “Questione preliminare sul piano logico giuridico e assorbente ai fini della decisione della controversia risulta essere la decisione in ordine all'eccezione preliminare di parte convenuta circa “la cessazione della materia del contendere e/o la carenza di interesse ad agire della parte attrice” in ragione dell'adozione di nuova delibera avente il medesimo contenuto rispetto a quella impu- gnata. In punto di fatto, costituisce circostanza dedotta da parte convenuta e documen- tata in atti che, previa regolare convocazione, in data 23.05.2021 l'assemblea condo- miniale provvedeva a ratificare le determinazioni assunte con la precedente delibera del
14.03.2021. Tale circostanza è comprovata dal verbale di assemblea datato 23.05.2021 ed allegato dalla stessa parte attrice. In punto di diritto, secondo consolidato orienta- mento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'approvazione di una nuova delibera avente il medesimo oggetto della precedente determina la caducazione della prima: ne consegue che la revoca o la sostituzione di una delibera impugnata con un'altra, nel corso di un giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere del giudizio
Pag. 2 a 7 di impugnazione” (cfr. sentenza, pag. 2).
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i su elencati condomini,
i quali si affidano a più motivi di gravame, con i quali contestano la ricostruzione dei fatti e la declaratoria di cessata materia del contendere negando, per le ragioni meglio esposte nel gravame, che la delibera del 23.5.2021 possa avere validamente sostituito quella impugnata, del 14.3.2021.
Si è costituito in giudizio il , che resiste all'ap- Controparte_1 pello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Con deposito telematico in data 24.3.2025, gli appellanti hanno depositato copia della sentenza n°1026/2025 con il quale il Tribunale di Bari ha annullato la delibera del
21.5.2021, a seguito di impugnazione proposta, tra gli altri, anche dagli attuali appel- lanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è inammissibile, prima ancora che infondato.
Il Tribunale di Bari ha dichiarato la carenza dell'interesse ad agire degli attuali appellanti, i quali hanno impugnato di una delibera assembleare, ritenendo che l'assem- blea condominiale aveva ratificato la precedente deliberazione viziata con successivo atto deliberativo che ne aveva emendato le illegittimità.
Secondo il primo giudice l'atto di ratifica, avendo eliminato dal mondo giuridico la delibera del 14.3.2021, avrebbe fatto venire meno le ragioni del contendere e, con- seguentemente, reso inammissibile l'impugnazione, in sede giudiziaria, della delibera in questione.
Il giudizio di primo grado, invero, era stato proposto con atto di citazione notifi- cato in data 6.7.2021, dopo l'approvazione della delibera del 23.5.2021.
La decisione di primo grado è fortemente contestata dagli appellanti.
Con il primo motivo di appello, essi sostengono che le due deliberazioni, quella impugnata e quella di ratifica, non avrebbero lo stesso oggetto (ragione per la quale alcuna ratifica potrebbe ravvisarsi nella fattispecie in esame); con il secondo motivo, essi sostengono che “Non potendosi ritenere la delibera 23.5.2021 “conforme a legge”, né cessata la “specifica situazione di contrasto tra le parti”, la sentenza non avrebbe potuto dichiarare né “cessata la materia del contendere”, né ravvisare la carenza di interesse ad agire ab origine degli attori” (cfr. appello, pag. 8); con il terzo motivo eccepiscono l'omissione di pronuncia del Tribunale, che non ha delibato i motivi di im- pugnazione, sollevati con il libello introduttivo di primo grado.
Essi, tuttavia, ed è questo il punto cruciale della presente questione, nel terzo
Pag. 3 a 7 motivo di appello non hanno riproposto i mezzi di impugnazione sollevati di primo grado avverso la delibera impugnata, né hanno rispettato i criteri di specificità dei motivi di appello, richiesti dall'art. 342 c.p.c.-
Nel gravame, infatti, gli appellanti, dopo aver esposto le ragioni sulla base delle quali ritengono che non possa dirsi cessata la materia del contendere, nel merito della controversia si sono limitati a dedurre che “(…) la decisione va riformata in quanto risulta assunta senza aver considerato e valutato le prove documentali fornite dagli attori;
e tanto anche con riferimento alle tre decisioni specificamente impugnate. Queste ultime, relative ai pp. 2, 3 e 5 O.d.g., riguardavano gli incarichi defensionali per: a) partecipare alle due procedure di mediazione n. 2737/20 e 320/21 b) CP_3 proporre ricorso ex art. 700 cpc per il (presunto) mancato passaggio di consegne dal precedente amministratore;
c) transigere il credito professionale vantato dall'antece- dente difensore. Ebbene le tre decisioni risultano adottate in violazione del quorum sta- bilito ex lege: nel primo caso, (…) risultando adottata non col “numero di voti che rap- presenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”, ma con 444,24 mill.mi. Nel secondo e terzo caso, ex art. 1136 co. 4 c.c., ovvero col quorum di 442,09 mill.mi (giusta le puntuali precisazioni riportate ai pp. 6/7, pag. 9 e ss. della citazione)” (cfr. appello, pag. 10).
Senz'altro aggiungere.
Gli appellanti, inoltre, hanno concluso la loro esposizione delle ragioni di diritto deducendo che: “(…) richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al I grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti” (cfr., pag. 11).
Vi è, come si evince dai passi riprodotti, un rinvio sistematico agli atti di primo grado.
La Suprema Corte ha stabilito che “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relatio- nem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto nor- mativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle cen- sure che la legge processuale non gli affida” (Cass. Civ., sez. I, 18.1.2013, n°1248).
Ma vi è di più.
Con l'atto di citazione di primo grado gli appellanti avevano chiesto annullarsi la delibera del 14.3.2021 anche per ulteriori motivi: la mancata convocazione di alcuni
Pag. 4 a 7 condomini (cfr. punto 3), pag.8) ed il rigetto della richiesta di scioglimento della seduta per mancata convocazione di tutti gli aventi diritto (cfr. punto 4), pag.8).
Ebbene, tali doglianze non sono state riproposte in appello.
È ius receptum che “È inammissibile, per carenza di interesse nonché per diffor- mità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito”
(Cass. Civ., sez. III, 13.12.2024, n°32447).
L'appello, dunque, è inammissibile anche per tale ulteriore motivo.
Ma vi è ancora di più.
Solo per mera completezza di esposizione, si evidenzia che correttamente il Tri- bunale di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda di primo grado per carenza dell'interesse ad agire.
La Suprema Corte ha stabilito che “In tema di impugnazione delle delibere con- dominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui mede- simi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. Civ., sez. VI, 8.6.2020, n°10847).
In altro arresto, la Cassazione ha precisato che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali (…) la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere” (Cass. Civ., sez. VI, 11.8.2017, n°20071).
Orbene, l'assemblea del 23.5.2021 ha approvato a maggioranza il “Punto 1°” dell'O.d.G. con il quale ha ratificato il contenuto della deliberazione del 14.3.2021.
Tra l'altro, prima dell'approvazione, è stato chiesto il conteggio dei presenti e la verifica del numero di millesimi dei votanti, che è risultato essere di complessivi mille- simi 528,890.
E, quindi, il lamentato vizio del quorum deliberativo, relativo ai punti 2, 3 e 5 del deliberato del 14.3.2021, è stato sanato, facendo venire meno ogni ragione del conten- dere.
Ma vi è ancora di più.
Pag. 5 a 7 Gli appellanti hanno depositato copia della sentenza n°1026/2025, con la quale il Tribunale di Bari ha annullato la delibera del 23.5.2021, ovvero la delibera con la quale
è stata ratificata la deliberazione del 14.3.2021, oggetto del presente giudizio.
La sentenza rende vieppiù inammissibile la presente azione.
In quella controversia, infatti, i condomini hanno chiesto “(…) accertare e dichia- rare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere del in Controparte_1
Appula (BA) adottate in data 23 maggio 2021, ex punti 1, 2), 3), 4), 5) e 6) CP_1 dell'o.d.g.” (cfr. sentenza n°1026/2025, pag. 3).
Il punto 1) concerne proprio la legittimità della delibera del 23.5.2021 nella parte in cui ha ratificato delibera del 14.3.2021.
Cionondimeno deve rilevarsi l'estrema contraddittorietà delle difese esplicate da- gli appellanti in questo giudizio, rispetto a quelle spiegate nel giudizio RG 13625/2021, concluso con la sentenza n°1026/2025.
Nel momento in cui gli appellanti hanno proposto il presente appello, pertanto, già avevano avviato un autonomo giudizio di impugnazione avverso la delibera del
23.5.2021.
In quel giudizio, essi hanno sostenuto che la delibera del 23.5.2021 ha ratificato la delibera del 14.3.2021, e ne hanno chiesto l'annullamento sul presupposto che la ratifica è illegittima.
In questa sede di appello essi, invece, affermano il contrario, negando il valore ratificante alla delibera del 23.5.2021 ed insistono nel chiedere l'annullamento della delibera del 14.3.2021.
È evidente che gli appellanti hanno attuato, nei due distinti giudizi, difese incom- patibili tra loro con riferimento al medesimo rapporto giuridico, formulando argomenta- zioni che sono in marchiana (e strumentale) contraddizione tra loro.
Il comportamento processuale contraddittorio degli appellanti assume valore di ulteriore elemento di valutazione ex art. 116, co. 2, c.p.c., a latere della già rilevata inammissibilità del gravame.
L'appello va, conclusivamente, dichiarato inammissibile e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori intermedi tra medio e massimo della tariffa ex D.M. n°55/2014 (eccezion fatta per il parametro della trattazione, liquidato al valore minimo), nello scaglione di valore indeterminabile di media complessità, trattandosi di impugnazione di delibera condomi- niale (cfr. Cass. 19259/2021), tenendo conto della presenza di specifiche e particolari
Pag. 6 a 7 questioni di fatto e di diritto e, soprattutto, del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché gli appellanti, in solido tra loro, versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Parte_15 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_16
[...
, , , e nei Parte_11 Parte_12 Pt_13 Parte_17 confronti del ogni diversa Controparte_4 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 12.431,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Maurizio, dichiaratosi anticipatario;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte gli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 7 a 7