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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 642 /2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Ernesto Fagiani n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Amatruda che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Curatore Controparte_1
- convenuta contumace
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_2
Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato;
differenze retributive e contributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che, dall'01.11.2021 al
24.11.2022, il sig. ha prestato attività lavorativa di natura subordinata Parte_1
in favore della , disimpegnando mansioni di Commesso di Controparte_3
Vendita riconducibili al 4° livello del C.C.N.L. settore Terziario e Servizi - Commercio
Conf-Commercio; 2) per l'effetto, condannare la Controparte_4
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma
[...]
1 complessiva lorda di € 51.974,46 per le causali di cui in premessa, ovvero al pagamento
di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
3) condannare la
[...]
al versamento in favore Controparte_4
dell dei contributi previdenziali del lavoratore, omessi in ragione della mancata CP_2
formalizzazione dell'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4) condannare, in ogni caso,
la al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in
favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via subordinata, all'esito dell'istruttoria
della causa e della espletata C.T.U., accertare e dichiarare che le differenze retributive
maturate dal ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro di subordinazione sono pari ad
€. 36.532,25, oltre interessi e rivalutazione come per legge, siccome quantificato
dall'incaricato CT …”.
CP_ Conclusioni dell : “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare la parte datoriale al pagamento nei
confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo CP_2
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la CP_1
senza regolare assunzione dall'1.11.2021; che era stato licenziato oralmente il
[...]
24.11.2022; che aveva svolto mansioni riconducibili a quelle di commesso di vendita livello 4 CCNL settore terziario e servizi - commercio conf-commercio; che aveva lavorato dal lunedì alla domenica per 10 ore giornaliere, secondo l'orario 8,30/13,30 e 15,30/20,30;
che aveva percepito una retribuzione mensile di €. 600,00; che spettavano dunque le differenze retributive per il lavoro effettivamente espletato, oltre che il versamento in
CP_ favore dell della contribuzione dovuta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per il periodo
1.1.2021/24.11.2022 secondo l'orario e l'inquadramento contrattuale indicato e, per
2 l'effetto, di condannare la al pagamento delle differenze retributive pari ad Controparte_1
€. 51.974,46, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori, con condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione dovuta in
CP_ favore dell .
La società convenuta non si è costituita in giudizio.
CP_ L si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che, in caso di accoglimento della domanda, doveva essere versato quanto dovuto in favore dell . Ha formulato CP_2
le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza dell'8.10.2024 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ex art. 143 D.
Lgs. 14/2019 a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per la società convenuta.
È seguita la riassunzione del giudizio dalla parte ricorrente, che ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 3.12.2024 la parte ricorrente ha proceduto alla discussione.
La Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 14975/2020) argomenta nei seguenti termini:
“… Premessa di ordine generale è costituita dall'affermazione che in materia di procedure
concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista
dalla L. Fall., art. 24, e dal D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo
omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle
controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura
concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di
una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere
necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire
la "par condicio creditorum" (cfr. Cass. 18/06/2018, n. 15982; Cass. 20/07/ 2004, n.
13496; Cass. 21/12/2001 n. 16183) … Con specifico riferimento alle controversie di
3 lavoro il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice
fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale
giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018,
n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363). In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro
occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la
soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere
una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o
l'annullamento del licenziamento). Ciò in considerazione della particolarità della disciplina
lavoristica che è diretta ad una finalità di tutela del lavoro che, per il suo specifico
contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalità alle quali è
diretta la disciplina del fallimento. Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità
dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del
fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della
propria posizione all'interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa
dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla
realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass.
3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129) …”.
In virtù di tali principi, pienamente applicabili al caso in esame ex art. 151 D. lgs. 14/2019
(che richiama espressamente l'accertamento dei crediti), appartengono al Tribunale-
Sezione fallimentare le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria,
anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale alla condanna [cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13877/2004; Cass. Sez. Lav.
19271/2013; Cass. Sez. Lav. 15066/2017 e, da ultimo, Cass. Sez. Lav. 27796/2024: “Le
azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta
amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale)
possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo
esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale
può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o
4 instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia
perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con
valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione
creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso
l'insinuazione al passivo”].
Nel caso in esame, la parte ricorrente chiede una pronuncia accertativa dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato finalizzata esclusivamente alla condanna al pagamento delle spettanze retributive, come evincibile chiaramente dall'inciso per cui, dopo la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente chiede “… per
l'effetto …” la condanna al pagamento di quanto asseritamente spettante.
Del resto, non viene prospettato né appare prospettabile un interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di mero accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per un periodo decorso, in assenza anche di richieste di tipo costitutivo,
trattandosi di rapporto che la stessa parte ricorrente assume concluso il 24.11.2022 (la parte ricorrente fa riferimento ad una impugnativa del licenziamento che, tuttavia, non propone nel presente giudizio).
Né appare prospettabile una pronuncia del Giudice del Lavoro diretta unicamente all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con successiva devoluzione al Tribunale fallimentare della restante parte della controversia diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro.
In senso analogo, occorre considerare, per quanto riguarda la domanda di pagamento della contribuzione previdenziale, che si richiede una condanna al pagamento di somme di denaro in favore del terzo (cfr. Cass. Sez. Lav. 12213/2004; Cass. Sez. Lav.
3491/2014), di carattere accessorio rispetto alla richiesta di condanna in via principale, in modo tale che valgono le stesse considerazioni svolte sulla natura strumentale dell'accertamento chiesto.
Conclusivamente, la domanda del lavoratore deve qualificarsi come diretta unicamente ad ottenere una condanna al pagamento di una somma di denaro, ponendosi la domanda di
5 accertamento del rapporto di lavoro in funzione esclusivamente strumentale rispetto a tale condanna, sicché ricorre l'ipotesi in cui la pretesa azionata in giudizio investe in modo diretto il Giudice del concorso - al quale è riservato l'accertamento dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso - non riguardando invece la cognizione del Giudice del rapporto, al quale spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore.
Per l'odierna domanda, dunque, opera la vis actractiva del foro fallimentare, mentre in questa sede la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti della società in liquidazione giudiziale, non costituita in giudizio.
CP_ Le spese di lite si compensano per la posizione dell , attesa la posizione processuale dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improcedibile;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale;
compensa le spese di lite per
CP_ la domanda proposta nei confronti dell .
Cosenza, 3.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 642 /2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Ernesto Fagiani n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Amatruda che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Curatore Controparte_1
- convenuta contumace
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_2
Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato;
differenze retributive e contributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che, dall'01.11.2021 al
24.11.2022, il sig. ha prestato attività lavorativa di natura subordinata Parte_1
in favore della , disimpegnando mansioni di Commesso di Controparte_3
Vendita riconducibili al 4° livello del C.C.N.L. settore Terziario e Servizi - Commercio
Conf-Commercio; 2) per l'effetto, condannare la Controparte_4
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma
[...]
1 complessiva lorda di € 51.974,46 per le causali di cui in premessa, ovvero al pagamento
di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
3) condannare la
[...]
al versamento in favore Controparte_4
dell dei contributi previdenziali del lavoratore, omessi in ragione della mancata CP_2
formalizzazione dell'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4) condannare, in ogni caso,
la al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in
favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via subordinata, all'esito dell'istruttoria
della causa e della espletata C.T.U., accertare e dichiarare che le differenze retributive
maturate dal ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro di subordinazione sono pari ad
€. 36.532,25, oltre interessi e rivalutazione come per legge, siccome quantificato
dall'incaricato CT …”.
CP_ Conclusioni dell : “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare la parte datoriale al pagamento nei
confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo CP_2
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la CP_1
senza regolare assunzione dall'1.11.2021; che era stato licenziato oralmente il
[...]
24.11.2022; che aveva svolto mansioni riconducibili a quelle di commesso di vendita livello 4 CCNL settore terziario e servizi - commercio conf-commercio; che aveva lavorato dal lunedì alla domenica per 10 ore giornaliere, secondo l'orario 8,30/13,30 e 15,30/20,30;
che aveva percepito una retribuzione mensile di €. 600,00; che spettavano dunque le differenze retributive per il lavoro effettivamente espletato, oltre che il versamento in
CP_ favore dell della contribuzione dovuta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa per il periodo
1.1.2021/24.11.2022 secondo l'orario e l'inquadramento contrattuale indicato e, per
2 l'effetto, di condannare la al pagamento delle differenze retributive pari ad Controparte_1
€. 51.974,46, ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori, con condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione dovuta in
CP_ favore dell .
La società convenuta non si è costituita in giudizio.
CP_ L si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che, in caso di accoglimento della domanda, doveva essere versato quanto dovuto in favore dell . Ha formulato CP_2
le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza dell'8.10.2024 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ex art. 143 D.
Lgs. 14/2019 a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per la società convenuta.
È seguita la riassunzione del giudizio dalla parte ricorrente, che ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 3.12.2024 la parte ricorrente ha proceduto alla discussione.
La Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 14975/2020) argomenta nei seguenti termini:
“… Premessa di ordine generale è costituita dall'affermazione che in materia di procedure
concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista
dalla L. Fall., art. 24, e dal D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo
omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle
controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato
d'insolvenza ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura
concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di
una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere
necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire
la "par condicio creditorum" (cfr. Cass. 18/06/2018, n. 15982; Cass. 20/07/ 2004, n.
13496; Cass. 21/12/2001 n. 16183) … Con specifico riferimento alle controversie di
3 lavoro il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice
fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale
giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018,
n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363). In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro
occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la
soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere
una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o
l'annullamento del licenziamento). Ciò in considerazione della particolarità della disciplina
lavoristica che è diretta ad una finalità di tutela del lavoro che, per il suo specifico
contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalità alle quali è
diretta la disciplina del fallimento. Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità
dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del
fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della
propria posizione all'interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa
dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla
realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass.
3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129) …”.
In virtù di tali principi, pienamente applicabili al caso in esame ex art. 151 D. lgs. 14/2019
(che richiama espressamente l'accertamento dei crediti), appartengono al Tribunale-
Sezione fallimentare le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria,
anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale alla condanna [cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13877/2004; Cass. Sez. Lav.
19271/2013; Cass. Sez. Lav. 15066/2017 e, da ultimo, Cass. Sez. Lav. 27796/2024: “Le
azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta
amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale)
possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo
esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale
può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o
4 instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia
perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con
valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione
creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso
l'insinuazione al passivo”].
Nel caso in esame, la parte ricorrente chiede una pronuncia accertativa dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato finalizzata esclusivamente alla condanna al pagamento delle spettanze retributive, come evincibile chiaramente dall'inciso per cui, dopo la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente chiede “… per
l'effetto …” la condanna al pagamento di quanto asseritamente spettante.
Del resto, non viene prospettato né appare prospettabile un interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di mero accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per un periodo decorso, in assenza anche di richieste di tipo costitutivo,
trattandosi di rapporto che la stessa parte ricorrente assume concluso il 24.11.2022 (la parte ricorrente fa riferimento ad una impugnativa del licenziamento che, tuttavia, non propone nel presente giudizio).
Né appare prospettabile una pronuncia del Giudice del Lavoro diretta unicamente all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con successiva devoluzione al Tribunale fallimentare della restante parte della controversia diretta alla condanna al pagamento di somme di denaro.
In senso analogo, occorre considerare, per quanto riguarda la domanda di pagamento della contribuzione previdenziale, che si richiede una condanna al pagamento di somme di denaro in favore del terzo (cfr. Cass. Sez. Lav. 12213/2004; Cass. Sez. Lav.
3491/2014), di carattere accessorio rispetto alla richiesta di condanna in via principale, in modo tale che valgono le stesse considerazioni svolte sulla natura strumentale dell'accertamento chiesto.
Conclusivamente, la domanda del lavoratore deve qualificarsi come diretta unicamente ad ottenere una condanna al pagamento di una somma di denaro, ponendosi la domanda di
5 accertamento del rapporto di lavoro in funzione esclusivamente strumentale rispetto a tale condanna, sicché ricorre l'ipotesi in cui la pretesa azionata in giudizio investe in modo diretto il Giudice del concorso - al quale è riservato l'accertamento dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso - non riguardando invece la cognizione del Giudice del rapporto, al quale spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore.
Per l'odierna domanda, dunque, opera la vis actractiva del foro fallimentare, mentre in questa sede la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti della società in liquidazione giudiziale, non costituita in giudizio.
CP_ Le spese di lite si compensano per la posizione dell , attesa la posizione processuale dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda improcedibile;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti della società convenuta in liquidazione giudiziale;
compensa le spese di lite per
CP_ la domanda proposta nei confronti dell .
Cosenza, 3.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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