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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 260/2025 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
OR (MT) il 01/02/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Chiara Vimborsati;
-RICORRENTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: carta elettronica.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 9 febbraio 2025, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “1 accertare e
[...]
dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta
Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per
l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a riconoscere Controparte_1
in favore della ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 500,00;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art.
291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 260/2025 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
OR (MT) il 01/02/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Chiara Vimborsati;
-RICORRENTE -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: carta elettronica.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 9 febbraio 2025, Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “1 accertare e
[...]
dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta
Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per
l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a riconoscere Controparte_1
in favore della ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 500,00;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art.
291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
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