Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Scuras, Claudia Giardina e ROria Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albenga, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AG LL di NT RO, AG Albenga Snc dei F.Lli Taramasco, Villaggio Internazionale di ON MA RO, Bru.Mo.I.L. S.a.s. di Denegri SS & C., Alessi di Denegri SS e C. – S.a.s., Campeggio Delfino S.r.l., Pepe S.a.s. di Perego RO e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Piermario Gatto, Francesco Massa, Mauro Vallerga, Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Albenga del 28 dicembre 2023, n. 519, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - presa d’atto delle disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, come specificate all’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022- differimento al 31/12/2024 anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3 della L. n. 118/2022 per l’espletamento delle procedure attivande”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso alla predetta deliberazione (compresi eventuali atti di formalizzazione della estensione temporale delle concessioni, allo stato non conosciuti).
B) Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI depositati in giudizio il 5.11.2024:
- della Determinazione Dirigenziale n. 3539 del 29/12/2023, avente ad oggetto “presa d''atto delle disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive come specificate all’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 - differimento al 31/12/2024 anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, per l’espletamento delle procedure attivande – atto conseguente alla d.g.c. n. 519 del 28/12/2023”, conosciuto in data 25.9.24 in quanto prodotto dalla resistente nel pendente giudizio;
- della comunicazione prot. 0055789/2023 del 29/12/2023 del Comune di Albenga, avente ad oggetto “trasmissione Determinazione Dirigenziale N° 3539 del 29/12/2023: “Presa d''atto delle disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive come specificate all’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 - differimento al 31/12/2024 anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, per l’espletamento delle procedure attivande – atto conseguente alla d.g.c. n. 519 del 28/12/2023”, conosciuto in data 25.9.24 in quanto prodotto dalla resistente nel pendente giudizio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai predetti ed allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albenga e dei seguenti controinteressati: AG LL di NT RO; AG Albenga Snc dei F.lli Taramasco; Villaggio Internazionale di ON MA RO; Bru.Mo.I.L. S.a.s. di Denegri SS & C.; Alessi di Denegri SS e C. S.a.s.; Campeggio Delifino S.r.l.; Pepe S.a.s. di Perego RO e C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 287/1990, ha impugnato:
- con il ricorso introduttivo la Delibera di Giunta Comunale (DGC) n. 519 del 28.12.2023 portante gli indirizzi agli Uffici comunali per la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricettive dal 31.12.2023 al 31.12.2024;
- con i successivi motivi aggiunti la determina dirigenziale applicativa n. 3539 del 29.12.2023 che ha disposto la proroga dei titoli suddetti.
2) Come è noto le sentenze gemelle n. 17 e 18 del 9.11.2021 dell’NA Plenaria del Consiglio di Stato, previa disapplicazione della normativa interna (L. n. 145/2018) in contrasto con i principi e la normativa della UE nella parte in cui aveva previsto la proroga generalizzata fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico (concessioni demaniali), hanno stabilito il nuovo termine finale del 31.12.2023, imponendo alle amministrazioni di procedere – entro il biennio intercorrente tra la pubblicazione di tali pronunce (9.11.2021) e il nuovo termine finale di efficacia (31.12.2023) – all’assegnazione delle concessioni scadute mediante procedura selettiva pubblica rispettosa dei principi eurounitari di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
Poiché, tuttavia, nel citato biennio il Comune non ha neppure indetto le selezioni pubbliche suddette (sebbene altre amministrazioni liguri abbiano proceduto in tal senso), a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo del 31.12.2023, ha proceduto a disporre l’ennesima proroga della scadenza delle concessioni al 31.12.2024.
In particolare il Comune, con la DGC n. 519/23, ritenendo incerto il quadro normativo e giurisprudenziale e reputando necessario effettuare una ricognizione delle concessioni in essere, ha affermato di non essere “ in grado nell’immediato di indire le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime … in considerazione del numero e dell’eterogeneità delle concessioni allo stato esistenti e della connessa esigenza di elaborare procedure distinte ”, stabilendo pertanto:
- “ di avvalersi della facoltà prevista dal testo originario dell’art. 3, comma 3, L. 5.8.2022 n. 118 [ossia quello anteriore alle modifiche apportate con L. n. 14/2023 in vigore dal 24.2.2023, n.d.e.] , disponendo il differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime … alla conclusione delle procedure selettive e, comunque, sino al 31.12.2024 ”;
- “ di demandare al dirigente degli Uffici competenti in materia di demanio marittimo i conseguenti atti di competenza relativi ai rapporti concessori ”.
3) Con successiva determina dirigenziale n. 3539 del 29.12.2023, attuativa degli indirizzi espressi con la suddetta DGC n. 519, il dirigente ha prorogato la scadenza delle concessioni balneari in essere al 31.12.2024.
4) L’AGCM in data 28.3.2024 ha inviato al Comune il parere precontenzioso ex art. 21-bis, comma 2, L. n. 287/90, contestando l’illegittimità della proroga di cui alla citata DGC n. 519/23 perché disposta in applicazione:
- di una normativa statale che avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con il diritto unionale (art. 49 del TFUE e art. 12 Direttiva 2006/123/CE) come precisato dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato con le sentenze gemelle dell’NA Plenaria n. 17 e 18/2021, in ordine alla necessità di effettuare entro il 31.12.2023 l’assegnazione delle concessioni demaniali scadute sulla base di selezioni pubbliche improntate ai principi di imparzialità e trasparenza;
- di una norma abrogata (l’art. 3, comma 3, L. n. 118/22 nella sua formulazione originaria) o, comunque, in assenza di una selezione pubblica già indetta (presupposto richiesto espressamente dall’art. 3 della L. n. 118/22), senza prevedere alcun termine per l’indizione della gara, con effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla proroga dei titoli degli attuali concessionari.
5) Il Comune, tuttavia, non ha risposto ad AGCM né ha ritirato o modificato i provvedimenti oggetto del parere precontenzioso.
6) AGCM, pertanto, con il RICORSO INTRODUTTIVO ha chiesto l’annullamento della DGC n. 519/23.
7) Si sono costituiti in giudizio i controinteressati evocati in ricorso e il Comune resistente il quale ha depositato in atti anche la sopra citata determina dirigenziale n. 3539 del 29.12.2023.
8) L’AGCM, pertanto, con i MOTIVI AGGIUNTI ha impugnato anche tale ultimo provvedimento n. 3539.
9) Questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 323/2025:
a) ha rilevato che l’art. 21-bis, comma 2, L. n. 287/1990 consente all’AGCM di impugnare ordinariamente i provvedimenti delle Pubbliche Amministrazioni “ tramite l’Avvocatura dello Stato ”, salvo che AGCM secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge sull’Avvocatura dello Stato (RD 30.10.1933 n. 1611) ritenga che sussistano “ ragioni assolutamente eccezionali ” per affidare l’incarico ad avvocati del libero Foro ed acquisisca il nulla osta dell’Avvocato generale dello Stato che non risultava ancora rilasciato;
b) ha rilevato, inoltre, la presenza di controinteressati ulteriori a quelli evocati in giudizio;
c) ha, pertanto, assegnato ad AGCM un termine perentorio per sanare l’irregolarità ex art. 182 C.p.a. e per integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 49 C.p.a. e la ricorrente ha correttamente adempiuto ad entrambi gli incombenti.
10) All’udienza del 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
12) Preliminarmente si devono esaminare le eccezioni pregiudiziali.
12.1) In primo luogo la controinteressata soc. AG LL ha eccepito l’inammissibilità per “ carenza originaria di legittimazione processuale ” che non sarebbe stata sanata dal “parere” dell’Avvocato generale dello Stato in quanto reso successivamente alla notifica del ricorso (in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 323/25 di questo Tribunale), perché secondo alcune pronunce giurisdizionali la carenza originaria di legittimazione processuale avrebbe “ natura sostanziale ” e, pertanto, non potrebbe essere sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.
L’eccezione è infondata.
Le sentenze citate dalla controinteressata, oltre che non riguardare la specifica questione controversa, attengono alla portata sanante dell’art. 182, comma 2, C.p.c. nella sua formulazione anteriore alle modifiche ampliative disposte dalla riforma “Cartabia” (art. 3, comma 13, lett. a del D.lgs. n. 149/2022) applicabile ai procedimenti giurisdizionali instaurati fino al 28.2.2023 e, quindi, anche al presente giudizio.
Tale novella, infatti, ha ampliato la portata sanante dell’art. 182 C.p.a. estendendola anche alla “ mancanza della procura ” e prevedendo che, nei casi di mancanza di procura, o di nullità o irregolarità della stessa “ il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione ”.
Come ha precisato anche la Suprema Corte tale “ radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della "mancanza della procura", ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale ” (Cass. SU, n. 37434/2022).
Pertanto il novellato art. 182, comma 2, C.p.c. consente la sanatoria del vizio di rappresentanza, ivi compresa quella c.d. tecnica, anche nei casi di mancanza della procura.
Tale disposizione, inoltre, in forza del rinvio operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a., è applicabile al processo amministrativo, come confermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. ex multis : Cons. Stato, sez. V, 22.11.2024 n. 9391; Cons. Stato, sez. IV, 3.9.2024, n. 7370; Cons. Stato, sez. II, 11/3/2024, n. 2311; Cass. civ., Sez. un., 10.1.2024, n. 2075; T.A.R. Liguria, sez. II, 11/4/2025, n.390; T.A.R. Liguria, sez. I, 10/03/2025, n. 276; T.A.R. Piemonte, sez. III, 12/02/2025, n. 341).
Nel caso in esame il “parere” ex art. 5 del RD 30.10.1933 n. 1611 (da qualificare in termini di nulla-osta) dell’Avvocato Generale dello Stato – confermativo della sussistenza di un conflitto di interesse impeditivo del patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato - è stato reso nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale n. 325/25, con conseguente produzione dell’effetto regolarizzante/sanante di cui al citato art. 182 C.p.c..
Ne discende l’infondatezza dell’eccezione.
12.2) La suddetta controinteressata ha eccepito, inoltre, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, nelle more del giudizio, è scaduto il termine finale di proroga delle concessioni fissato con gli atti impugnati al 31.12.2024 ed è sopravvenuta l’approvazione della L. 14.11.2024 n. 166 che ha disposto la proroga delle concessioni in questione al 30.9.2027.
Anche questa eccezione è infondata.
Nel caso in esame permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati anche in seguito alla cessazione della loro efficacia in quanto, ai sensi dell’art. 21-bis comma 1, L. n. 287/90, l’interesse ad agire dell’AGCM non è strumentale all’ottenimento del risarcimento del danno ex art. 34, comma 3, C.p.a.,, ma è funzionale al conseguimento del “ bene della vita alla corretta applicazione del principio concorrenziale in questa materia” che è leso sia dai provvedimenti impugnati, sia dalla “normativa nazionale che reitera il vizio già lamentato dall’Autorità, costretta in aeternum ad impugnare in ripetuti giudizi i nuovi atti applicativi della normativa illegittima sopravvenuta e sempre costretta, in un circolo vizioso, a subire poi all’esito del giudizio la declaratoria di improcedibilità ” (Cons. Stato, sez. VII n. 4480/2024, punto 22.6).
Pertanto AGCM è legittimata ex lege ad agire per la tutela giurisdizionale dell’interesse collettivo alla tutela della concorrenza la cui natura strumentale, a livello processuale, implica che “ l’Antitrust, in simili giudizi, agisce non per sanzionare gli autori ma, piuttosto, per “indirizzarne il comportamento futuro ” (Cons. Stato, sez. VII n. 4030/2024, punto 8.4) sussistendo “ un regime ... peculiare delle condizioni dell’azione e, in particolare, dell’interesse a ricorrere. Interesse questo che può allora compendiarsi, altresì, in una più estesa necessità di orientare l’azione di quelle pubbliche amministrazioni di volta in volta individuate, dalla stessa AGCM, quali soggetti che avrebbero perpetrato eventuali violazioni del diritto sulla concorrenza ”.
Tale “orientamento” dell’azione pubblica avviene per mezzo dell’annullamento (o dell’accertamento dell’illegittimità) degli atti impugnati al fine di enucleare le coordinate ermeneutiche che “ ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe ...” in ossequio al principio di effettività delle pronunce giurisdizionali in un settore in cui la sequenza delle proroghe dei titoli concessori rischia di rendere “ sin troppo facile aggirare il modello impugnatorio previsto in capo alla stessa Autorità Antitrust. Ed infatti la declaratoria di improcedibilità, ove riconosciuta come correttamente adottata, consentirebbe all’amministrazione di reiterare il denunziato vizio mediante un perverso meccanismo di “proroghe a catena” (tutte con termini piuttosto ridotti) nessuna delle quali subirebbe, per i profili evidenziati dal giudice di primo grado, la sanzione dell’annullamento per via dei tempi fisiologicamente annessi alla durata del giudizio amministrativo ” (Cons. Stato, n. 4030/24 cit., punto 8.9).
Calando tali principi nel caso in esame si rileva che l’AGCM conserva l’interesse strumentale sopra tratteggiato finalizzato ad ottenere una pronuncia di accertamento di illegittimità del provvedimento di proroga impugnato anche se esso, come nel caso in esame, abbia cessato i propri effetti al 31.12.2024 senza ulteriori proroghe provvedimentali.
Tale interesse:
- sussiste in forza dell’art. 21-bis L. n. 287/90 (interpretato secondo la giurisprudenza sopra menzionata) e si sostanzia nell’accertamento del quadro regolatorio applicabile al caso in esame al fine di orientare l’attività amministrativa alla tutela della concorrenza e del libero mercato;
- permane anche in seguito alla sopravvenienza del DL n. 131/2024 che ha disposto l’ennesima proroga generalizzata ex lege delle concessioni demaniali fino al 30.9.2027, atteso che tale norma dev’essere disapplicata per contrasto con il diritto unionale in materia di concorrenza e libertà di stabilimento ( ex pluribus : TAR Liguria, Sez. I, n. 199/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024).
Il Collegio precisa, inoltre, che non è pertinente il richiamo effettuato dalla controinteressata alla sentenza di questo Tribunale n. 53/2025 atteso che tale pronuncia ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso nella diversa situazione in cui il Comune, in attuazione del citato DL n. 131/2024, aveva adottato un nuovo provvedimento con cui era stata disposta l’ulteriore proroga generalizzata delle concessioni esistenti al 30.9.2027 e tale provvedimento non era stato impugnato da AGCM, con conseguente impossibilità per questo Giudice di superare il divieto di “ disapplicazione provvedimentale ”, mentre nel caso qui in esame il Comune non ha adottato alcun provvedimento applicativo della proroga suddetta, rendendo possibile la “ disapplicazione normativa ” da parte di questo T.A.R. del DL n. 131/2024 per contrasto con il diritto eurounitario.
Ne consegue che anche l’eccezione in questione è infondata.
12.3) Infine il Comune, assumendo che gli atti impugnati avrebbero natura “plurimotivata”, ha eccepito l’inammissibilità del gravame perché non sarebbero stati impugnati tutti i plurimi profili motivazionali di tali atti.
Anche tale eccezione è infondata per le ragioni illustrate infra al punto 13.4.
13) Con l’unico motivo dedotto con il RICORSO introduttivo (con riferimento alla DGC n. 519/23) e con i MOTIVI AGGIUNTI (con riguardo alla determina n. 3539 del 29/12/2023), da trattare congiuntamente in ragione della connessione e sovrapponibilità delle censure, è stata dedotta:
a) la violazione dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022 nella sua formulazione originaria (norma abrogata dalla L. n. 14/2023);
b) la violazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 118/22 nonché delle norme europee in materia di concorrenza e libertà di circolazione e stabilimento (art. 49 del TFUE e art. 12 Direttiva 2006/123/CE) come precisate dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e dalle sentenze dell’NA Plenaria n. 17 e 18/2021 e dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato successiva, nonché dei i principi comunitario di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza in merito alla necessità di effettuare entro il 31.12.2023 l’assegnazione delle concessioni demaniali scadute sulla base di selezioni pubbliche improntate ai principi di imparzialità e trasparenza, con possibilità di disporre la proroga di tale termine unicamente fino al 31.12.2024 nel solo caso di proroghe “tecniche”, ossia disposte in presenza di una selezione pubblica già indetta ed al solo fine di consentirne la conclusione.
13.1) La censura a) è fondata.
Il Comune ha adottato gli impugnati atti di proroga in dichiarata applicazione della “ versione originaria ” dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022 che prevedeva la possibilità di disporre proroghe esclusivamente “tecniche” delle concessioni scadute fino al 31.12.2024.
Tale disposizione, tuttavia, è stata modificata con L. n. 14/2023 fin dal 24.2.2023 con previsione, in luogo del termine di proroga tecnica del 31.12.2024, di quello del 31.12.2025, con conseguente abrogazione della norma che prevedeva la data del 31.12.2024.
Pertanto al momento dell’adozione degli atti impugnati (14.12.2023) la “versione originaria” della norma in questione era già stata abrogata, con conseguente fondatezza della censura ed illegittimità degli atti gravati.
13.2) E’ fondato anche il profilo censorio b).
L’AGCM ha dedotto l’invalidità degli atti anche per violazione del medesimo art. 3, comma 3, in quanto tali atti non avrebbero disposto proroga “tecnica” consentita dalla norma, ma avrebbero stabilito una proroga generalizzata al 31.12.2024 che, invece, non è ammessa.
Secondo jus receptum :
- il diritto unionale (segnatamente gli artt. 49 e 56 del TFUE e l’art. 12 della Direttiva servizi n. 2006/123/CE), come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato (AP n. 17 e 18/2021 e giurisprudenza successiva) e di questo Tribunale ( ex pluribus : TAR Liguria, Sez. I, n. 199/2025; ID. n. 183/2025; ID. n. 869/2024) non consente la proroga generalizzata delle concessioni scadute ma impone di riassegnare le relative aree demaniali mediante procedure selettive aperte alla concorrenza;
- la normativa interna in contrasto con tali disposizioni eurounitarie, in base ai noti principi, deve essere disapplicata sia dalla PA che dal Giudice nazionale e i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con tale normativa sono illegittimi.
Ne consegue che non sono ammesse proroghe generalizzate delle concessioni in questione, essendo ammissibili unicamente le proroghe “tecniche” dei rapporti scaduti, ossia quelle finalizzate a consentire l’espletamento e la conclusione delle procedure di gara già iniziate che, per motivi non prevedibili al momento della loro indizione, non possano essere concluse nel termine biennale assegnato dall’NA del Consiglio di Stato con le sentenze gemelle 17 e 18/2021 (dal novembre 2021 al dicembre 2023).
Coerentemente l’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022 (nel testo anteriore alla modifiche effettuate con il DL n. 131/24) ha ammesso unicamente le proroghe “tecniche” dei rapporti scaduti, stabilendo in particolare che “ In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 ….”.
Dalla piana esegesi letterale della disposizione emerge che essa ammette il ricorso alla proroga tecnica delle concessioni scadute unicamente in presenza di una selezione pubblica che sia stata concretamente iniziata o, quantomeno, già formalmente indetta, non essendo sufficiente il mero proposito di indirla in futuro.
Tale previsione, oltre che inequivoca, è anche conforme ai principi comunitari e perfettamente razionale in quanto funzionale ad evitare il protrarsi dell’inerzia delle amministrazioni in ordine all’indizione delle gare.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato secondo cui la proroga tecnica di cui alla citata disposizione è ammissibile solo se sia stata adottata “ nel limite in cui, una volta bandita la gara, il Comune avesse incontrato difficoltà oggettive nel suo espletamento o avesse dovuto affrontare vicende contenziose ” (Cons. Stato, sez. VII, VII, 11/02/2025, n.1129, punto 11.e; ID. n. 10131/2024 e 10132/2024 per entrambe ancora al punto 11.e).
Anche la sentenza n. 4481/2024 – invocata dal Comune resistente - ha ammesso la proroga tecnica solo quando il Comune abbia “ già indetto la procedura selettiva o, comunque, [abbia] deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 4481/2024 punti 55 e seguenti).
Invero gli atti impugnati con cui è stata disposta la proroga non sono annoverabili tra i citati “ atti di indirizzo ” cui si riferisce il Consiglio di Stato in quanto questi ultimi presuppongono che sia già stata indetta la gara e che, solo successivamente, sia emersa l’impossibilità - non prevedibile in origine - di concludere tale procedura entro il 31.12.2023, mentre la proroga impugnata è stata disposta in assenza di una selezione già indetta.
Il Comune, infatti, non ha indetto alcuna gara nel citato periodo ultra-biennale assegnato dalle pronunce gemelle 17 e 18/2021 dell’NA EN (dal novembre 2021 al dicembre 2023) e, solo pochi giorni prima della scadenza del termine ultimo del 31.12.2023, ha invocato l’esistenza di impedimenti all’espletamento ( rectius : all’indizione) della gara, adottando gli atti impugnati di proroga delle concessioni al 31.12.2024.
Pertanto il Comune non ha indetto alcuna gara prima di adottare la proroga contestata e neppure in tale tardiva occasione ha proceduto in tal senso, affermando che il quadro normativo fosse incerto ed impedisse l’effettuazione della selezione pubblica, ma obliterando il fatto che altri plurimi Comuni liguri hanno tempestivamente indetto tali gare e le hanno anche concluse con l’assegnazione delle aree ai nuovi concessionari.
In definitiva gli atti di proroga impugnati non sono stati adottati al fine di fronteggiare l’oggettiva impossibilità di concludere la procedura già avviata, ma solo per prorogare il termine di indizione della gara ad un momento futuro e incerto, con conseguente fondatezza della censura ed illegittimità degli atti impugnati.
13.3) Per completezza si rileva che l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1) del sopravvenuto DL n. 131/2024 (convertito in L. n. 166/2024) che ha disposto il differimento al 30.9.2027 del termine finale di durata dei titoli concessori, contrasta con la normativa e i principi pro-concorrenziali europei e, pertanto, deve essere disapplicato (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I,14 dicembre 2024, n. 869; ID n. 183/2025).
13.4) Infine il Collegio precisa che il difetto del presupposto della già avvenuta indizione della procedura selettiva ha carattere decisivo ed assorbente nel senso che, da solo, è sufficiente a determinare l’illegittimità degli atti gravati in quanto la normativa applicabile ammette l’adozione di proroghe “tecniche” solo nei casi di gara già indetta, talché se manca tale presupposto, la proroga è illegittima. Le ulteriori ragioni addotte dal Comune negli atti impugnati costituiscono mere superfetazioni motivazionali che non possono rendere legittimi i provvedimenti di proroga adottati in difetto dell’imprescindibile presupposto di legittimità stabilito dall’art. 3, comma 3, L. n. 118/22 e pertanto l’impugnazione della AGCM resiste all’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di ognuno dei plurimi profili giustificativi contenuti negli atti gravati, che erroneamente sono stati qualificati come plurimotivati.
14) Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e pertanto i provvedimenti impugnati devono essere dichiarati illegittimi ai sensi degli artt. 34, comma 3 C.p.a. in combinato con l’art. 21-bis L. n. 287/90 secondo l’esegesi giurisprudenziale di cui si è dato conto (cfr. punto 12.2).
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li accoglie e, pertanto, accerta l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi di quanto precisato in parte motiva.
Condanna la parte resistente e i controinteressati costituiti in giudizio al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano nelle seguenti somme:
- euro 3000, oltre spese generali, C.p.a. ed IVA a carico del Comune resistente;
- euro 3000, oltre spese generali, C.p.a. e IVA a carico dei controinteressati in via solidale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO