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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Parte_1 atti;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere n.5769/2023 depositata in cancelleria il 27 settembre 2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del GdP n.5769/2023 deducendone la erroneità per avere ritenuto inammissibilità dell'impugnativa alla intimazione di pagamento n.05420229000610628000 per la avvenuta notifica delle cartelle sottostanti.
Non si è costituita per cui ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione da questo Giudice.
L'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata per le ragioni di seguito illustrate.
L'opposto agente della riscossione in prime cure ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartelle di pagamento come si evince dalle relate che costituiscono allegato della documentazione versata in atti.
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione AN . Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare Controparte_2
l'intimazione di pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Le spese di lite seguono la soccombenza tuttavia considerata la contumacia dell'appellato le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.5769/2023 così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione,
COMPENSA le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 07 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. ssa Linda Catagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Parte_1 atti;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere n.5769/2023 depositata in cancelleria il 27 settembre 2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del GdP n.5769/2023 deducendone la erroneità per avere ritenuto inammissibilità dell'impugnativa alla intimazione di pagamento n.05420229000610628000 per la avvenuta notifica delle cartelle sottostanti.
Non si è costituita per cui ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione da questo Giudice.
L'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata per le ragioni di seguito illustrate.
L'opposto agente della riscossione in prime cure ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartelle di pagamento come si evince dalle relate che costituiscono allegato della documentazione versata in atti.
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione AN . Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare Controparte_2
l'intimazione di pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Le spese di lite seguono la soccombenza tuttavia considerata la contumacia dell'appellato le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n.5769/2023 così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione,
COMPENSA le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 07 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. ssa Linda Catagna