Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 23/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2025, proposto da
IT AS, CA CH, OL RR, BE RA, NN AR DO, AN LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Soddu, Pietro Stefano Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Uras, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati CA Casula, Stefano Gabbrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA UR, LA SA, RA CA, AN DE, CA LM, ON DD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Uras n. 34 del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto: “SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA DELL'ELETTO” , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione, le note prot. n. 8244 del 9/10/2025 e prot. n. 8282 del 10/10/2025 citate nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Uras;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- i ricorrenti, in qualità di consiglieri dimissionari dal Consiglio comunale di Uras, hanno domandato l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Uras n. 34 del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto: “SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA DELL'ELETTO” . In fatto, i ricorrenti hanno esposto che in data 30 settembre 2025, sette consiglieri comunali del Comune di Uras, su un totale di 12 membri, hanno presentato personalmente al protocollo dell’Ente le proprie dimissioni dalla carica, integrando in modo inequivocabile la soglia numerica della "metà più uno dei membri assegnati" , condizione che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), avrebbe dovuto determinare ope legis lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nondimeno, il Consiglio comunale, con la delibera impugnata, ha ritenuto di non dover prendere atto della causa di scioglimento, ma di dover invece procedere alla surroga di uno solo dei consiglieri dimissionari, il Sig. Salvatore Tuveri, in ragione di una asserita diversità delle motivazioni addotte da quest’ultimo a fondamento delle sue dimissioni;
- i ricorrenti, a sostegno del ricorso e della tutela cautelare richiesta, hanno evidenziato plurimi profili di illegittimità della delibera impugnata sintetizzabili, essenzialmente:
a) nella violazione e falsa applicazione dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, e dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, nell’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento. In sintesi, i ricorrenti hanno osservato che, nel caso di specie, erano presenti i due presupposti oggettivi per rendere operativo il disposto dell’art. 141 t.u.e.l., ossia il raggiungimento di una soglia numerica dei consiglieri dimissionari e la contestualità delle dimissioni stesse e che l’Amministrazione comunale, per pacifica giurisprudenza, non avrebbe potuto neutralizzare tale norma introducendo un terzo requisito, ossia l’identità delle motivazioni indicate dai dimissionari. Tanto più che il Consiglio, operando in tal modo, avrebbe ignorato un elemento testuale inequivocabile ovvero che l'oggetto della lettera di dimissioni del Sig. Tuveri recitava testualmente: “OGGETTO: Lettera di dimissioni da Consigliere Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 8, e 141 comma 1 lettera b punto 3) del D.Lgs n. 267/2000 TUEL” , rendendo chiara la volontà del medesimo di collegare le proprie dimissioni all’operatività dell’istituto disciplinato dal citato articolo 141;
b) nella violazione del principio dell'atto collettivo, dell'inscindibilità delle dimissioni "ultra dimidium” e nell’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, non potendo l’Amministrazione frazionare il contenuto motivazionale delle singole dimissioni che rappresentano un atto collettivo inscindibile;
c) nel travisamento ed erronea applicazione della giurisprudenza richiamata nella delibera e nell’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità, dato che tutto il contenuto della delibera sarebbe rivolto ad eludere, artificiosamente, l’effetto dissolutorio previsto dalla legge in conseguenza delle dimissioni da essi presentate;
- il Comune di Uras si è costituito in giudizio, in data 12 dicembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. L’Amministrazione comunale ha eccepito, tra le altre cose: 1) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse dei consiglieri dimissionari; 2) l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a censurare una delibera del Consiglio comunale, mentre il ricorso è volto ad ottenere lo scioglimento del Consiglio stesso che può essere disposto soltanto dalla Regione Autonoma della Sardegna; 3) l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell’omessa pronuncia di scioglimento da parte della Regione e del rigetto dell’istanza dagli stessi proposti all’Amministrazione regionale successivamente alla delibera di surroga;
- all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per la definizione con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo;
- sia fondato e abbia valore assorbente il rilievo, svolto dall’Amministrazione resistente, per il quale i ricorrenti sono privi di un interesse attuale e concreto all’annullamento della delibera con la quale il Consiglio comunale ha disposto la surroga del consigliere Tuveri dimissionario;
- infatti, considerate le specifiche censure mosse dai ricorrenti nonché il bene della vita dagli stessi perseguito (“L'interesse che li muove non è un generico anelito al ripristino della legalità, ma la tutela della corretta produzione degli effetti giuridici scaturenti da un atto (le dimissioni collettive) di cui essi stessi sono stati autori” v. pagina 1 della memoria di replica dei ricorrenti) dall’annullamento della delibera di surroga non potrebbero conseguire l’effetto dissolutorio del Consiglio comunale;
- l’articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 attribuisce, infatti, alla Regione la competenza a disporre lo scioglimento e la nomina del Commissario, nonché, se del caso, la sospensione cautelare del consiglio fino a novanta giorni, con la conseguenza che la lesione lamentata dai ricorrenti sarebbe al più configurabile avverso il mancato esercizio di tale potere;
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto volto a censurare una delibera dal cui annullamento i ricorrenti non potrebbero conseguire l’utilità dagli stessi indicata;
- le spese di lite possano essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda trattata e della sua definizione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO