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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270 del 2022 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Aldo Currà ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
e
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Tassone ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Sandro Folgarelli ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: lesioni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio le parti convenute e ha rassegnato le Parte_1
seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sinistro del 21.11.2021 ai 1 danni di si è verificato in una battuta di caccia per come Parte_1
indicato in premessa;
-Condannare pertanto sia la
[...]
, in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_3
tempore, nonché la compagnia assicurativa in Controparte_1
persona del suo legale rappresentate pro tempore, in via solidale al pagamento di tutti i danni…quali … danno Morale;
danno biologico;
IT e IP per una somma di euro 48.000,00 ovvero nel diverso ammontare dei danni che risulteranno in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'integrale soddisfo”.
A conforto della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che <nella mattinata del 21.11.2021, il sig. si trovava in Parte_1
località “Motta Guarro” in Provincia di Vibo Valentia>>;
-che <erano andati in quei luoghi per una battuta di caccia, quando all'improvviso un cinghiale uscendo da una siepe puntava il sig. Pt_1
, il quale per ripararsi dal pericolo correva e rovinosamente
[...]
precipitava in una scarpata>>;
-che <La scarpata non era visibile… prevedibile>>;
-che <a causa della caduta l'attore si procurava gravi lesioni … il sig.
veniva trasportato al pronto soccorso di Vibo Valentia dove Parte_1
i sanitari … diagnosticavano “frattura del calcagno destro”>>;
-che è fornito di licenza di porto di fucile per uso caccia e fornito Pt_1
di tesserino per l'abilitazione all'esercizio venatorio, lo stesso è anche munito di polizza assicurativa n. 202107005304760530 e copre i danni subiti dall'istante …Dalle lesioni riportate il subiva l'ingessatura del piede Pt_1
dx per 30 giorni e successivamente veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno D'Italia Reggio
Calabria; effettuava successivamente fisioterapia e veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti il 04.03.2022>>.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute.
2 In data 6 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
* * *
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
che:
-<la polizza sottoscritta tra le parti prevede all'ART. 11 – OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO – che è onere dell'Assicurato inviare “la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle circostanze che lo hanno determinato e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell' … corredata da ogni documentazione Parte_2
clinica atta ad accertare” l'infortunio “… l' deve altresì fornire alla Parte_2
Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche seguendo l'iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa”>>;
-<L'Assicurato, tuttavia, sebbene più volte sollecitato, ometteva di fornire all'assicurazione elementi utili ed indispensabili per consentire l'istruttoria del sinistro stesso, impendendo di fatto … di valutare sia l'an sia il quantum inerente all'indennizzo richiesto. E l'omessa comunicazione del degli Pt_1
elementi utili per la gestione del sinistro fa venire meno il diritto alla copertura e ogni richiesta indirizzata all' . CP_4
L'eccezione formulata ex art. 1913 e 1915 c.c. è fondata.
Al riguardo, va premesso che:
-la ratio dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c. va rintracciata nella necessità di porre l'assicuratore nelle condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno per evitare la dispersione di eventuali prove e indizi;
-l'inosservanza dell'obbligo di dare avviso del sinistro secondo le specifiche modalità previste da una clausola inserita nella polizza impone l'accertamento 3 del carattere doloso o colposo della violazione poiché solo nella seconda ipotesi il diritto all'indennità si riduce in virtù del pregiudizio patito dall'assicuratore ai sensi del comma 2 dell'art. 1915 c.c.;
-infatti, l'art. 1915 c.c. distingue l'omissione dolosa da quella colposa. Più precisamente, nella prima ipotesi, l'assicurato perde il diritto all'indennizzo; mentre, nel caso di omissione colposa, l'indennizzo è ridotto in misura corrispondente al danno subito dall'assicuratore in conseguenza del ritardato avviso;
-il dolo previsto dalla norma in esame deve concretizzarsi in una omissione intenzionale non dovuta a dimenticanza o negligenza;
-ai fini della prova, l'assicuratore è tenuto unicamente a dimostrare la natura dolosa dell'inadempimento.
Nel caso di specie, la convenuta ha Controparte_1
dimostrato come l'inadempimento, da parte di dell'obbligo di avviso Pt_3
dettagliato nell'art. 11 della polizza sia stato doloso.
Infatti, la compagnia di assicurazione ha segnalato che “con missiva datata
11.01.2022 veniva formalmente richiesto da parte di all'Assicurato di CP_5
provvedere all'invio della documentazione utile e necessaria per la corretta istruttoria del sinistro, con richiesta successivamente reiterata da parte di on missiva del 23.06.2022, entrambe rimaste prive di riscontro”. CP_4
Tali argomentazioni, oltre a essere state documentate, non sono state smentite in alcun modo dalla parte attrice che si è limitata ad affermare che:
“La Corte di Cassazione Civile con una recente ordinanza ha sancito il principio di diritto secondo cui, in materia di assicurazione danni,
l'inosservanza da parte dell'assicurato di denunciare il sinistro, secondo quanto previsto in polizza, non comporta la perdita della garanzia assicurativa, né si perde il diritto all'indennizzo assicurativo;
ordinanza n.
24210 depositata il 30/09/2019”.
Ebbene, l'ordinanza richiamata dalla parte attrice precisa che:
4 <“in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso
o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c”>>.
Pertanto, nella vicenda in esame - a fronte delle deduzioni e delle allegazioni di parte convenuta che dimostrano come l'attore non abbia risposto alle richieste di integrazione avanzate dalla compagnia di assicurazione - proprio dalle stesse difese rassegnate da (che ha anche prodotto la Parte_1
missiva, ricevuta dalla compagnia di assicurazione, contenente il dettaglio della documentazione da inoltrare, cfr. doc. n. 3) si evince, in maniera inequivoca, che l'assicurato era consapevole dell'obbligo di avviso dettagliato nella polizza e che lo stesso ha intenzionalmente omesso di provvedervi impedendo la necessaria e tempestiva attività di accertamento.
L'omissione - reiterata per due volte - è stata, quindi, intenzionale e non riconducibile a negligenza, dimenticanza o leggerezza.
Con la conseguenza che l'accertamento della natura dolosa dell'inadempimento comporta la perdita dell'indennizzo ex art. 1915 c.c.
Va, dunque, rigettata la domanda di condanna della compagnia di assicurazione. Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto, invece, alla domanda proposta nei confronti della
[...]
, ricorre il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
convenuta per come eccepito dalla difesa.
A conforto della conclusione che precede va rilevato che né l'atto introduttivo né le ulteriori difese rassegnate nelle memorie di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c. chiariscono a che titolo FI sarebbe responsabile per il sinistro lamentato dalla parte attrice. 5 In definitiva, nel presente giudizio, non risulta dettagliato quale responsabilità possa assumere la ove i tesserati subiscano CP_2
infortuni nel corso del libero svolgimento dell'attività venatoria.
Né - in assenza di altri elementi idonei a definire l'imputabilità del sinistro alla - la circostanza per cui la Federazione abbia contratto la polizza CP_2
assicurativa nell'interesse dei propri associati implica la responsabilità dell'associazione per i danni patiti dai singoli durante l'esercizio libero dell'attività venatoria.
L'eccezione proposta dalla parte convenuta è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La domanda introduttiva del giudizio deve, quindi, essere rigettata anche nei confronti della . Resta assorbita ogni altra questione. CP_2
Deve essere, poi, disattesa la richiesta formulata dalla ai sensi CP_2
dell'art. 96 c.p.c. poiché non è stato dimostrato un pregiudizio
(costituzionalmente qualificato) eziologicamente imputabile alla condotta di abuso processuale della controparte.
Infatti, nella vicenda oggetto del presente giudizio non è stata fornita la prova del danno patito e la stessa non è desumibile dagli atti.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte, questo giudice ritiene che abbia proposto una domanda priva di deduzioni assertive Parte_1
specifiche e fondata su difese astratte e generiche.
Condotte, queste, che assumono sufficienti connotati di temerarietà tali da giustificare una condanna, a carico dell'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., avente natura sanzionatoria indipendentemente dalla prova del danno causalmente derivato, in quanto la norma persegue interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo.
In definitiva, l'iniziativa temeraria dell'attore deve essere sanzionata con il pagamento, a favore della di una somma equitativamente CP_2
determinata in euro 500,00. 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù delle questioni trattate, del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1270 del 2022 R.G., così dispone:
-rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore di , delle spese di CP_6
lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-condanna la parte attrice al pagamento, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della convenuta, della somma di euro 500,00. CP_2
Così deciso in data 10 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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