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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 309 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla C.da Riccio snc, rappresentata e difesa come in atti , congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Sergio Scampoli e dall'Avv. Luca Scampoli;
-appellante-
Contro
corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusto atto a rogito notaio P.IVA_1 Per_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice
[...] Controparte_2 codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 Controparte_3
titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rilasciata da , in
[...] Persona_2 CP persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, giusto mandato prodotto Parte_2 nel giudizio di primo grado dall'avv. Raffaella Greco, la quale elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Simona Badia, in Viale Della Croce Rossa, 215, 67100 L'Aquila.
- appellata -
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti Sez. Dist. n.97/23 Parte_3 pubblicata in data 28.09.2023.
Conclusioni delle parti. Per l'appellante:
1) condannare la al pagamento delle spese ed onorari di avvocato per la fase Controparte_1 di mediazione nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00 da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
2) revocare la condanna della sig.ra al versamento in favore dell'erario ai sensi Parte_1 dell'art. 8 c. 4bis L. 28/2010 avendo la stessa partecipato alla mediazione tenutasi con esito negativo;
3) porre definitivamente a solo carico della e spese di CTU;
Controparte_1
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Salvi e riservati ogni ulteriore diritto, ragione ed impugnativa.
Per l'appellata:
“- In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello per le ragioni indicate in atto;
- Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 97/2023 resa dal Tribunale di Chieti pubblicata il 28.9.2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa.
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende”
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n.97/23 pubblicata in data 28.09.2023 il Tribunale di Chieti Sez. dist, di ha Pt_3 accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo rilasciato in Parte_1 favore della cessionaria del credito, per il pagamento della somma di € 14.434,30 Controparte_1 oltre spese e competenze, in ragione del supposto mancato pagamento di alcuni ratei di un finanziamento acceso dalla stessa opponente con la cedente, pronunciando il Controparte_4 seguente dispositivo:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. Luca Scampoli e Avv. Antonio S. Scampoli;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio in € 1.636,53 a titolo di onorario, € 74,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P., se dovute, come per legge, come da decreto del 6.7.2023;
4) condanna parte attrice al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a € 118,50.
Per quanto di interesse a fondamento della decisione di merito veniva valorizzata la riconosciuta non autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento - come accertata all'esito della disposta CTU grafologica- e la mancata dimostrazione da parte dell'opposta dell'erogazione del finanziamento, con conseguente impossibilità di verificare l'effettivo perfezionamento del contratto, dichiarandosi pertanto la nullità del contratto per difetto del consenso di una delle parti.
Relativamente alle spese di lite quelle processuali venivano poste a carico dell'opposta in applicazione del criterio della soccombenza mentre le spese di mediazione non venivano riconosciute in favore dell'opponente in ragione della mancata partecipazione della stessa alla mediazione senza giustificato motivo e per la medesima motivazione veniva posto a suo carico ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis, D.lgs. 28/2010 (applicabile ratione temporis) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad € 118,50; le spese di CTU venivano poste invece in solido a carico di entrambe le parti “posto che il possesso in capo alla convenuta del documento di identità dell'attrice può aver rappresentato un legittimo affidamento nella convenuta stessa circa l'imputabilità del contratto all'odierna opponente”.
La richiesta di valutare la natura temeraria della lite, con conseguente liquidazione equitativa del danno, formulata da parte attrice, veniva infine respinta, per difetto di mala fede o colpa grave.
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. IN RELAZIONE
ALLA MANCATA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI MEDIAZIONE;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 C. 4BIS D.LGS. 28/10, 115
C.P.C. E 116 C.P.C.
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. IN RELAZIONE
ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI CTU. Con i primi due motivi contesta sia il negato riconoscimento delle spese di mediazione, sia la sua condanna al pagamento di somma in favore dell'erario, decisioni assunte sul falso presupposto che ella non avesse partecipato a tale procedura, sebbene avesse dimostrato (come da produzioni allegate alla seconda memoria ex art 183 c.p.c.) che a seguito di sua richiesta di rinvio della prima data fissata per l'incontro di mediazione, il procedimento era stato fissato per la nuova data del
15.7.22 in cui aveva personalmente presenziato.
Lamenta che l'errore di valutazione era stato favorito dalla produzione ad opera della controparte del solo verbale del primo incontro, cui non aveva partecipato per impedimento.
Quanto al terzo motivo si duole dell'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di CTU fondandosi la decisione sia sull'accertamento che la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento non fosse a lei riferibile, sia sulla verifica che non fosse stato dimostrata l'avvenuta elargizione della somma oggetto di finanziamento (il che rendeva superflua la ammissione di CTU, pervicacemente voluta dalla controparte e da lei contrastata).
A tal riguardo ribadisce l'inverosimiglianza, da lei sempre sostenuta, della richiesta di finanziamento da parte sua per l'acquisto di macchine destinate alla sua attività lavorativa, in epoca prossima alla chiusura di quest'ultima.
Inoltre deduce l'insussistenza di qualsiasi grave ed eccezionale ragione per disporre la liquidazione in solido delle spese di CTU, non potendo, come ritenuto in sentenza, “il possesso in capo alla convenuta del documento di identità dell'attrice” essere inteso quale “legittimo affidamento” da parte della convenuta ma, diversamente, dovendo essere valutato quale colpa grave nell'aver agito pur sapendo infondata la domanda, in quanto le firme poi risultate apocrife, erano state apposte dinanzi soggetti facenti capo alla società erogatrice del finanziamento che avrebbero dovuto verificare la difformità tra la sottoscrittrice ed il documento allegato, con la conseguenza che o la firma non era stata apposta dinanzi agli impiegati della società opposta con grave errore addebitabile unicamente a sé stessa o gli operatori della società opposta erano perfettamente a conoscenza che il sottoscrittore non fosse la sig.ra in quanto differente dalla foto Parte_1 apposta sulla carta d'identità in loro possesso.
3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio l'appellata ha contestato l'ammissibilità dell'appello per difetto dei presupposti ex art. 342 c.p.c. e la sua fondatezza.
Quanto alle spese del procedimento di mediazione evidenzia che effettivamente, nel corso del procedimento di mediazione erano stati emessi ben 2 verbali di chiusura, uno a giugno 2022 ed uno a luglio 2022 e che essa opposta aveva depositato il verbale di giugno, già in data 24.6.2022, ben prima della data del successivo incontro. Asserisce che tale circostanza potrebbe comportare una revoca della condanna resa in sentenza, ma non anche una condanna in danno di delle spese di mediazione in favore della sig.ra CP
, posto che le stesse sono dovute dalle parti a prescindere dall'esito della mediazione. Parte_1
Osserva che solo la mancata partecipazione/adesione alla mediazione può, al più, rilevare in sede di opposizione, ma nel caso di specie avendo partecipato a tutti gli incontri e pagato le spese CP di mediazione, non era tenuta al versamento di alcuna ulteriore somma né in favore dell'organismo di mediazione, né in favore dello Stato a titolo di condanna ex art. 8, co.
4-bis, D.lgs. 28/2010.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, rappresenta che non ricorre difetto di motivazione avendo il primo giudice ampiamente e congruamente motivato sulla particolarità del caso sottoposto al suo esame, precisando ulteriormente che in sede di sottoscrizione del contratto è stata esibita la carta di identità della sig.ra ed il possesso di tale documentazione – a prescindere Parte_1 dall'effettiva apposizione della sottoscrizione – hanno certamente creato in capo alla il CP_4 legittimo affidamento della veridicità della situazione rappresentata, poiché la società finanziaria ha esaminato solo la richiesta di concessione del finanziamento sottoposta dall'esercente convenzionato (incaricato all'identificazione come da timbro sul contratto), provvedendo all'erogazione della somma concordata in suo favore, senza alcun contatto diretto con il richiedente e sulla base di regolare documentazione di cui non poteva presumere la non autenticità.
4. All'esito dell'udienza del 22.04.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, è stata trattenuta a decisione.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento .
5.1 Va disattesa la doglianza di inammissibilità sollevata dalla difesa della in relazione CP all'atto di gravame proposto, poiché con esso si formulano espresse censure nell'interpretazione della disciplina applicabile e nella valutazione delle circostanze di fatto ritenute rilevanti, sì da rendere lo stesso ammissibile, essendo espressamente indicate le parti di motivazione non condivise nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale e processuale coinvolta e le modifiche richieste.
5.2 Quanto al primo motivo, vertente sull'omesso riconoscimento delle spese di mediazione si rileva come risulti ritualmente prodotto in atti il verbale di mediazione (in data 15.07.2022) attestante la partecipazione della attuale appellante all'incontro programmato per tale giorno, sebbene lo stesso si sia concluso con esito negativo.
Tale produzione effettuata dalla difesa della con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. in Parte_1 data 9.1.2023, chiaramente supera quella già effettuata dalla , afferente il precedente CP verbale di mediazione di giugno, cui la non ha partecipato, poi rifissato per luglio 2022. Parte_1 Né è contestato che la stessa, come dedotto, avesse chiesto rinvio del primo incontro per propria impossibilità di presenziare, tanto che sebbene nel primo verbale si attesta la sua assenza, in quello successivo, alcuna anomalia viene segnalata dal delegato alla mediazione della controparte.
Sicché pur dandosi atto della insussistenza di qualsiasi intento decettivo della attuale appellata (che ha prodotto il primo verbale prima ancora che venisse svolto il secondo incontro) nondimeno non può che essere riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso anche delle spese di mediazione, ad opera della controparte, in forza del principio ormai uniformemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.32306/23) secondo il quale “anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva”.
Le stesse tuttavia vanno limitate al compenso spettante all'Avvocato della attuale appellante, che ha partecipato unitamente alla parte all'incontro di mediazione del 15.7.2022, non essendo documentato il versamento di alcun altro importo per il procedimento in sé, compenso liquidato, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, consistita nella mera partecipazione a tale incombente, in €650,00.
Segue ovviamente, alla mancanza del presupposto applicativo, la riforma della sentenza pure in punto di condanna dell'attuale appellante al pagamento in favore dell'erario di somma corrispondente al contributo unificato, con conseguente accoglimento anche del secondo motivo di appello.
Parimenti fondato risulta essere il terzo motivo di gravame attinente la condanna in solido al pagamento delle spese della CTU grafologica, resasi necessaria a seguito del disconoscimento operato dall'allora opponente e della verifica richiesta dalla opposta, non potendo assumere alcun valore dirimente l'allegazione della carta di identità a generare confusione sulla autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sul contratto - riconosciute come apocrife- e costituendo rischio connesso all'attività espletata la delega a terzi della raccolta dei dati necessari alla stipula di contratti di finanziamento per proprio conto.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in prime cure, vanno quindi poste a carico integrale della convenuta, oggi appellata, in applicazione del criterio della soccombenza.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in favore dei difensori antistatari, come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: -dichiara tenuta e condanna l'appellata alla rifusione, tra le spese di lite, anche delle spese legali di mediazione sostenute dall'appellante che liquida, in favore dei difensori antistatari, in complessivi
€650,00;
-revoca la condanna dell'appellante al pagamento in favore dello Stato dell' importo di € 118,50 pari al contributo unificato;
-condanna l'appellata, nei rapporti interni tra le parti e fermo il vincolo di solidarietà nei confronti del CTU, al pagamento integrale delle spese di CTU;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante in questo grado di giudizio che liquida in favore dei procuratori antistatari, in complessivi € 1.923 ,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Consigliere estensore
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono