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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 5632/2023
Il Tribunale di Padova, seconda sezione civile, in persona del Giudice
dott.ssa Maddalena Saturni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(p.i. , RTe_1 P.IVA_1
in persona del socio accomandatario e RTe_1 RTe_1
(c.f. , entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Torquato C.F._1
Tasso
appellante
contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Igor Benetazzo
appellati
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, contrariis reiecti, in riforma
dell'impugnata sentenza n. 983/2023 del Giudice di Pace di Padova In
via principale nel merito
Rigettarsi le domande tutte ex adverso formulate, perché infondate in
fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, compresi gli accessori di
legge, di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria
Come da memoria istruttoria ex art. 320 Cpc diretta e come da memoria
istruttoria ex art. 320 Cpc di replica”.
Per gli appellati
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova dichiarare inammissibile e,
comunque, rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza n.
983/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 7/08/2023 (rep.
n. 1220/2023 cron. n. 6608/2023), notificata in data 16/08/2023, da
confermarsi integralmente;
in ogni caso, voglia accertare e dichiarare
che il contratto del 22/10/2021 si è risolto ipso iure in data
31/03/2022 ai sensi dell'art. 1454 c.c., per inadempimento imputabile
alla RTe_1
conseguentemente, condanni RTe_1
, con sede in Padova (PD), Via Piovese 42/A, C.F.
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Manzoni 140, C.F. , in solido fra loro, alla C.F._4
restituzione in favore di e CP_1 Controparte_2
, dell'importo di € 2.440,00, oltre a interessi moratori ex
[...]
d.lgs. 231/2002 dalla data della risoluzione al saldo effettivo;
compensi di avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al
15% ex art. 13 l. 247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso
forfetario ed anticipazioni, tasse di registrazione di sentenza
interamente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
29.9.2023, (da ora RTe_1
RT
e in proprio, impugnavano la sentenza n. 983/2023 RTe_1
pag. 2/13 emessa dal Giudice di Pace di Padova pubblicata in data 7.8.2023 e notificata il 16.08.2023.
I precedenti processuali ed i fatti di causa sono così riassumibili.
Con atto di citazione di primo grado notificato in data 14.9.2022
e citavano in CP_1 Controparte_2
RT giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Padova la e RTe_1
per far accertare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 22.10.2021, risoluzione da accertarsi ex art. 1454
c.c. per effetto della diffida ad adempiere non eseguita nel termine.
Chiedevano anche la restituzione dell'importo di € 2.440,00 versato dagli stessi alla data della sottoscrizione del contratto in favore di
RT
.
Quanto alle vicende sottostanti, gli attori in primo grado narravano che con il contratto del 22.10.2021, di cui è causa, e CP_1
comproprietari di un immobile sito Controparte_2
RT in Santa Maria di Sala (VE), concludevano con un accordo denominato “collaborazione per accesso alle agevolazioni superbonus
110% ed altre agevolazioni su edifici” (doc. 2 ALL C appellante).
RT affidava al Per. Ind. l'incarico di eseguire l'analisi Persona_1
di convenienza e lo studio di fattibilità del Contratto di Superbonus
(docc. 3 – 5 relazioni).
Gli appellati e con diffida ad adempiere CP_1 Controparte_2
ex art. 1454 c.c. inviata alla controparte il 16.03.2022, lamentavano
RT l'inadempimento della (che dopo 4 mesi dalla stipula del contratto non aveva ancora completato le due fasi preliminari denominate A e B).
Intimavano quindi alla ditta di procedere con l'esatto adempimento nel termine di giorni 15, pena la risoluzione di diritto dell'accordo;
decorso inutilmente il termine ed ancora inadempiuto il contratto,
veniva instaurata la causa di primo grado.
pag. 3/13 La causa dinanzi al g.d.p. veniva istruita con interrogatorio formale dell'allora parte attrice e con prova per testi.
In data 27.7.2023 il Giudice di Pace di Padova emetteva sentenza n.
983/2023 accogliendo le domande attoree, con dichiarazione di
RT risoluzione del contratto e condanna della e di RTe_1
alla restituzione, in favore di e CP_1 Controparte_2
dell'importo di € 2.440,00 corrisposto quale fondo spese e condanna al pagamento delle spese di lite.
*
RT
proponeva impugnazione sulla base dei seguenti motivi:
1) valutazione del Giudice di primo grado lacunosa, contraddittoria e non corrispondente alle risultanze delle prove documentali e dell'attività istruttoria;
2) Omessa motivazione sulla mancata ammissione del teste Tes_1
; violazione e/o errata applicazione degli artt. 246 cpc
[...]
– 100 cpc – 2320 cc;
3) erronea valutazione delle prove orali e delle prove documentali del giudice di primo grado.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
contestando le ragioni degli appellanti, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata formulazione di uno specifico motivo di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla preliminare eccezione di inammissibilità della impugnazione.
Gli appellati e hanno sollevato CP_1 Controparte_3
eccezione di inammissibilità della impugnazione per la mancata formulazione di uno specifico motivo d'appello.
pag. 4/13 Alla luce dell'infondatezza dell'appello, per le ragioni che si vanno ad esporre, non si ritiene di vagliare l'eccezione in esame.
*
2. sul primo motivo di impugnazione: omessa motivazione sulla
mancata ammissione del teste violazione e/o Testimone_1
errata applicazione degli artt. 246 cpc – 100 cpc – 2320 cc.
2.1. Con il primo motivo di appello lamenta la mancata Pt_2
ammissione, in primo grado, del testimone . Testimone_1
Nella specie il Giudice di pace aveva inizialmente ammesso il teste salvo, poi, a fronte dell'eccezione di parte appellata, Tes_1
revocare l'ammissione di tale testimone in quanto amministratore unico della società partecipante al capitale della RTe_1
.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato in quanto non tiene conto della natura del giudizio in esame e delle particolarità probatorie che lo connotano.
*
2.2. Le domande attoree proposte in primo grado chiedevano al g.d.p.
di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento della e dell'inutile decorso del Pt_2
termine intimato nella diffida ad adempiere.
Ogni diffida ad adempiere, per produrre l'effetto tipico di risoluzione automatica del contratto alla scadenza intimata,
presuppone l'inadempimento colposo della parte che la riceve (c.S.I.
nel caso di specie).
Permane (per il giudice chiamato ad accertare tale effetto risolutivo)
la necessità di valutare l'importanza dell'inadempimento alla scadenza del termine posto dalla diffida (cfr. ex multis Cass. 25703/2023).
pag. 5/13 La controversia, quindi, ha ad oggetto l'esistenza (o meno) e la gravità (o meno) dell'inadempimento contrattuale imputato alla
[...]
RTe_1
Secondo il noto riparto dell'onere della prova spettava quindi alla odierna appellante che, al momento di invio- RTe_3
ricezione della diffida del marzo 2022 e nei 15 giorni successivi di decorso del termine, essa aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
La prova della non scarsa importanza dell'inadempimento grava invece sulla parte odierna appellata . Controparte_4
*
2.3. Nel caso in esame, la diffida ad adempiere del 16.3.2022 imputa alla il mancato completamento della “FASE A. Analisi di Pt_2
convenienza”, e della “Fase B. Fattibilità”.
Il contratto del 22.10.2021 prevede in capo a l'esecuzione Pt_2
delle seguenti attività (più altre fasi successive che non rilevano ai fini del decidere):
pag. 6/13 L'istruttoria esperita, per quanto si dirà, nemmeno in ipotesi di auspicata ammissione ed escussione del teste (su cui si Tes_1
incentra il motivo di appello in esame) avrebbe mai potuto raggiungere un esito favorevole per la Pt_2
Ciò in quanto, anticipando le conclusioni sul punto, l'obbligazione assunta dalla società di portare a termine RTe_1
la fase A e la Fase B, prevedeva un adempimento di natura anche, e soprattutto, documentale, sì che nessun testimone avrebbe mai potuto supplire a tale “adempimento documentale” che, in primo grado, non è
stata resa.
*
2.4. Il contenuto delle singole prestazioni elencate alla lettera A e alla lettera B del contratto, va preliminarmente interpretato per individuare la modalità di adempimento delle varie attività che Pt_2
doveva compiere.
Le parti hanno formulato le seguenti considerazioni:
- sin dalla citazione in primo grado e CP_1 Controparte_2
sostenevano che la società dovesse elaborare, stilare e
[...]
consegnare loro la documentazione ivi indicata, quantomeno per l'obbligazione prevista ai punti A.4. (che prevede un progetto preliminare), A.5. (che prevede un quadro economico degli interventi) e per il punto B.4. (che prevede un preventivo del complesso delle attività e dei lavori);
- parte appellante costituendosi in giudizio dinanzi al Pt_2
g.d.p. ha prodotto tre documenti: al doc. 3 una relazione tecnica ex legge n. 10, al doc. 4 una Relazione APE stato attuale immobile, al doc. 5 una Relazione Ape post Lavori;
- C.S.I. allega poi (in memoria ex art. 320 c.p.c. pag. 1) che tali tre documenti “sono stati rammostrati ed illustrati, con
pag. 7/13 riferimento al loro contenuto, agli odierni attori” (mem. 320
c.p.c. pag. 1);
- quanto agli incombenti dei punti A.4., A.5., e , CP_5
l'appellante affermava che nessuna clausola prevedeva la Pt_2
consegna di tali documenti ai (cfr. memoria di replica CP_1
ex art. 320 c.p.c. pag. 2).
Venendo quindi all'interpretazione del contratto, alla luce del tenore complessivo delle clausole, considerato che il contratto è ascrivibile alla disciplina del consumatore (in particolare si richiama il secondo comma dell'art. 35 cod. cons. che impone interpretazione favorevole al consumatore), il Tribunale reputa che il corretto adempimento delle fasi A e B comportava la formazione per iscritto, da parte di C.S.I.
dei vari documenti ivi previsti.
In particolare, ciò emerge dalla descrizione del contenuto del Quadro
Economico:
Se si prevede una esplicazione “chiara ed inequivocabile” di alcuni passaggi del Quadro Economico, la corretta interpretazione di buona fede dell'accordo (anche alla luce della richiamata disciplina consumeristica) suggerisce all'interprete di considerare il corretto adempimento di tale incombente unicamente mediante forma scritta.
Infatti, solo la consegna di un documento in formato cartaceo consente al consumatore di leggere e vagliare il contenuto, concedendogli poi il tempo necessario per studiare la proposta, valutarla ed eventualmente decidere se proseguire nell'impegno economico con il professionista o magari chiederne modifica.
Stessa cosa dicasi per gli altri documenti previsti al punto A.4.
(progetto preliminare) e punto B.4. (preventivo del complesso delle pag. 8/13 attività e dei lavori): l'adempimento di simili obbligazioni di facere
passa necessariamente per la redazione di un documento scritto, per le medesime ragioni esposte per il Quadro Economico, documento da redigere e consegnare al cliente consumatore.
*
2.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge la non fondatezza del primo motivo di appello.
Invero in alcun passaggio della comparsa di costituzione e risposta in primo grado la società afferma di aver RTe_1
eseguito (con redazione di altrettanti documenti scritti) i tre punti delle fasi A e B qui in contestazione.
Manca quindi, in radice, l'allegazione del corretto adempimento al contratto in esame, adempimento che poteva e doveva avvenire unicamente mediante studio e stesura scritta dei tre documenti.
Alla luce di tali considerazioni, era ed è del tutto ininfluente assumere un testimone il quale non potrà mai deporre sull'unica circostanza dirimente ai fini del decidere ossia la circostanza dell'esatto adempimento della , che passa unicamente mediante Pt_2
prova scritta ossia mediante la produzione dei documenti che, in tesi,
i clienti dovevano ricevere e valutare.
*
2.6. Quanto ai tre documenti depositati dalla C.S.I. con la costituzione dinanzi al g.d.p. questi non sono sufficienti a far ritenere integrato l'adempimento della società: la relazione tecnica non è firmata da un tecnico e riporta generiche indicazioni;
l'APE è
sprovvista di firma del professionista e del codice univoco regionale,
elementi obbligatori per la validità di tale attestazione;
anche la relazione post APE è generica priva di riferimento all'abitazione degli appellati.
pag. 9/13 Tali circostanze sono state confermate anche dal testimone di Per_1
parte appellante il quale ha riferito:
(sub cap. 6): «Vengono rammostrati i documenti sub. 3-4-5 e il teste
così riferisce: sono le presimulazioni eseguite sulla base delle quali
sono stato pagato. La documentazione mi venne richiesta sicuramente
qualche mese dopo. (…) ADR i documenti non sono sottoscritti, in
quanto non ufficiali: è una prevalutazione ed essendoci l'incongruenza
della classe energetica, c'erano approfondimenti da fare».
Pertanto, anche il testimone ha confermato che i documenti prodotti in primo grado dall'appellante erano delle mere “presimulazioni” e non i documenti previsti nelle fasi A e B del contratto.
Anche una diversa e contraria deposizione del non avrebbe Tes_1
potuto superare le dichiarazioni del testimone appena indicato ponendosi, al limite, in contraddizione con tale teste e quindi inficiando l'esito della prova stessa (per contraddizione tra testimoni).
Il motivo di appello va rigettato.
* * *
3. sul terzo motivo di appello: erronea valutazione delle prove
orali e delle prove documentali del giudice di primo grado.
3.1. Secondo l'appellante “l'assunto del Giudice di prime cure, sulla
RT circostanza che sia stata ad interrompere il rapporto
contrattuale, non risulta in realtà comprovato da quanto dichiarato
dal teste all'udienza. Anzi!”. Per_1
Ulteriormente sostiene che “nonostante il signor abbia CP_1
RT confermato sia che insieme al perito abbia eseguito due Per_1
accessi presso la propria abitazione per effettuare i necessari
rilievi, sia che dagli studi preliminari era emerso che i lavori
pag. 10/13 avrebbero comportato degli extra costo di circa 20.000,00 ed euro
30.000, il Giudice non ne tiene conto”.
In merito alle prove documentali acquisite, l'appellante denuncia un'errata valutazione delle stesse da parte del Giudice di primo grado ritenendo, invece, che quanto prodotto in primo grado dimostri l'adempimento da parte del . RTe_1
Anche tali doglianze risultano infondate sulla base delle motivazioni già sopra esposte con riferimento al primo motivo di appello.
*
3.2. Ricordato qual era l'oggetto della domanda di primo grado
(verifica dell'esatto adempimento della al momento della Pt_2
ricezione della diffida e della scadenza del termine ad adempiere), la tesi sostenuta della società è che i clienti avessero deciso di non proseguire nell'esecuzione dell'incarico; quindi tale decisione sarebbe l'unica ragione di interruzione del rapporto.
La deduzione è inconferente se relazionata all'oggetto della domanda in esame.
La avrebbe potuto giovarsi di una simile decisione del cliente Pt_2
se ed in quanto costui la avesse espressamente esonerata dal CP_1
compimento delle attività contrattuali di cui alle fasi A e B del contratto.
Che il cliente possa non aderire al progetto della società è
circostanza normale e anche prevista nel contratto, a patto che il cliente possa analizzare i documenti delle fasi A e B, che servono appunto per porlo in condizione di scegliere consapevolmente se procedere o meno con le opere.
L'odierna appellante avrebbe invece dovuto dimostrare che gli appellati l'avevano espressamente esonerata dal compiere le ulteriori indagini e le avessero chiesto di non redigere i vari documenti di cui pag. 11/13 alle fasi A e B;
in tal modo la debitrice avrebbe reso prova della mutata e rinnovata situazione contrattuale, con modifica e riduzione degli oneri di adempimento scritto sulla stessa gravanti.
Il motivo di appello risulta pertanto infondato.
*
La sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento valore della domanda, fino ad € 5.200,00 con liquidazione di tre fasi (studio, introduttiva e decisoria) ai medi di tariffa con l'esclusione della fase istruttoria, in quanto, non espletata.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge (art. 3 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012) per il pagamento del doppio del contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice
di Pace di Padova n. 983/2023;
2. Condanna e RTe_1
a rimborsare a e RTe_1 CP_1 [...]
le spese del presente procedimento che si Controparte_2
liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
pag. 12/13 Così deciso in Padova, 14.4.2025
pag. 13/13
Il Giudice
Maddalena Saturni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 5632/2023
Il Tribunale di Padova, seconda sezione civile, in persona del Giudice
dott.ssa Maddalena Saturni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(p.i. , RTe_1 P.IVA_1
in persona del socio accomandatario e RTe_1 RTe_1
(c.f. , entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Torquato C.F._1
Tasso
appellante
contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Igor Benetazzo
appellati
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, contrariis reiecti, in riforma
dell'impugnata sentenza n. 983/2023 del Giudice di Pace di Padova In
via principale nel merito
Rigettarsi le domande tutte ex adverso formulate, perché infondate in
fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, compresi gli accessori di
legge, di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria
Come da memoria istruttoria ex art. 320 Cpc diretta e come da memoria
istruttoria ex art. 320 Cpc di replica”.
Per gli appellati
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova dichiarare inammissibile e,
comunque, rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza n.
983/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 7/08/2023 (rep.
n. 1220/2023 cron. n. 6608/2023), notificata in data 16/08/2023, da
confermarsi integralmente;
in ogni caso, voglia accertare e dichiarare
che il contratto del 22/10/2021 si è risolto ipso iure in data
31/03/2022 ai sensi dell'art. 1454 c.c., per inadempimento imputabile
alla RTe_1
conseguentemente, condanni RTe_1
, con sede in Padova (PD), Via Piovese 42/A, C.F.
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig.
[...]
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Manzoni 140, C.F. , in solido fra loro, alla C.F._4
restituzione in favore di e CP_1 Controparte_2
, dell'importo di € 2.440,00, oltre a interessi moratori ex
[...]
d.lgs. 231/2002 dalla data della risoluzione al saldo effettivo;
compensi di avvocato, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al
15% ex art. 13 l. 247/2012 e art. 2 D.M. 55 del 2014, rimborso
forfetario ed anticipazioni, tasse di registrazione di sentenza
interamente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
29.9.2023, (da ora RTe_1
RT
e in proprio, impugnavano la sentenza n. 983/2023 RTe_1
pag. 2/13 emessa dal Giudice di Pace di Padova pubblicata in data 7.8.2023 e notificata il 16.08.2023.
I precedenti processuali ed i fatti di causa sono così riassumibili.
Con atto di citazione di primo grado notificato in data 14.9.2022
e citavano in CP_1 Controparte_2
RT giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Padova la e RTe_1
per far accertare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 22.10.2021, risoluzione da accertarsi ex art. 1454
c.c. per effetto della diffida ad adempiere non eseguita nel termine.
Chiedevano anche la restituzione dell'importo di € 2.440,00 versato dagli stessi alla data della sottoscrizione del contratto in favore di
RT
.
Quanto alle vicende sottostanti, gli attori in primo grado narravano che con il contratto del 22.10.2021, di cui è causa, e CP_1
comproprietari di un immobile sito Controparte_2
RT in Santa Maria di Sala (VE), concludevano con un accordo denominato “collaborazione per accesso alle agevolazioni superbonus
110% ed altre agevolazioni su edifici” (doc. 2 ALL C appellante).
RT affidava al Per. Ind. l'incarico di eseguire l'analisi Persona_1
di convenienza e lo studio di fattibilità del Contratto di Superbonus
(docc. 3 – 5 relazioni).
Gli appellati e con diffida ad adempiere CP_1 Controparte_2
ex art. 1454 c.c. inviata alla controparte il 16.03.2022, lamentavano
RT l'inadempimento della (che dopo 4 mesi dalla stipula del contratto non aveva ancora completato le due fasi preliminari denominate A e B).
Intimavano quindi alla ditta di procedere con l'esatto adempimento nel termine di giorni 15, pena la risoluzione di diritto dell'accordo;
decorso inutilmente il termine ed ancora inadempiuto il contratto,
veniva instaurata la causa di primo grado.
pag. 3/13 La causa dinanzi al g.d.p. veniva istruita con interrogatorio formale dell'allora parte attrice e con prova per testi.
In data 27.7.2023 il Giudice di Pace di Padova emetteva sentenza n.
983/2023 accogliendo le domande attoree, con dichiarazione di
RT risoluzione del contratto e condanna della e di RTe_1
alla restituzione, in favore di e CP_1 Controparte_2
dell'importo di € 2.440,00 corrisposto quale fondo spese e condanna al pagamento delle spese di lite.
*
RT
proponeva impugnazione sulla base dei seguenti motivi:
1) valutazione del Giudice di primo grado lacunosa, contraddittoria e non corrispondente alle risultanze delle prove documentali e dell'attività istruttoria;
2) Omessa motivazione sulla mancata ammissione del teste Tes_1
; violazione e/o errata applicazione degli artt. 246 cpc
[...]
– 100 cpc – 2320 cc;
3) erronea valutazione delle prove orali e delle prove documentali del giudice di primo grado.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
contestando le ragioni degli appellanti, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata formulazione di uno specifico motivo di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. Sulla preliminare eccezione di inammissibilità della impugnazione.
Gli appellati e hanno sollevato CP_1 Controparte_3
eccezione di inammissibilità della impugnazione per la mancata formulazione di uno specifico motivo d'appello.
pag. 4/13 Alla luce dell'infondatezza dell'appello, per le ragioni che si vanno ad esporre, non si ritiene di vagliare l'eccezione in esame.
*
2. sul primo motivo di impugnazione: omessa motivazione sulla
mancata ammissione del teste violazione e/o Testimone_1
errata applicazione degli artt. 246 cpc – 100 cpc – 2320 cc.
2.1. Con il primo motivo di appello lamenta la mancata Pt_2
ammissione, in primo grado, del testimone . Testimone_1
Nella specie il Giudice di pace aveva inizialmente ammesso il teste salvo, poi, a fronte dell'eccezione di parte appellata, Tes_1
revocare l'ammissione di tale testimone in quanto amministratore unico della società partecipante al capitale della RTe_1
.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato in quanto non tiene conto della natura del giudizio in esame e delle particolarità probatorie che lo connotano.
*
2.2. Le domande attoree proposte in primo grado chiedevano al g.d.p.
di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento della e dell'inutile decorso del Pt_2
termine intimato nella diffida ad adempiere.
Ogni diffida ad adempiere, per produrre l'effetto tipico di risoluzione automatica del contratto alla scadenza intimata,
presuppone l'inadempimento colposo della parte che la riceve (c.S.I.
nel caso di specie).
Permane (per il giudice chiamato ad accertare tale effetto risolutivo)
la necessità di valutare l'importanza dell'inadempimento alla scadenza del termine posto dalla diffida (cfr. ex multis Cass. 25703/2023).
pag. 5/13 La controversia, quindi, ha ad oggetto l'esistenza (o meno) e la gravità (o meno) dell'inadempimento contrattuale imputato alla
[...]
RTe_1
Secondo il noto riparto dell'onere della prova spettava quindi alla odierna appellante che, al momento di invio- RTe_3
ricezione della diffida del marzo 2022 e nei 15 giorni successivi di decorso del termine, essa aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
La prova della non scarsa importanza dell'inadempimento grava invece sulla parte odierna appellata . Controparte_4
*
2.3. Nel caso in esame, la diffida ad adempiere del 16.3.2022 imputa alla il mancato completamento della “FASE A. Analisi di Pt_2
convenienza”, e della “Fase B. Fattibilità”.
Il contratto del 22.10.2021 prevede in capo a l'esecuzione Pt_2
delle seguenti attività (più altre fasi successive che non rilevano ai fini del decidere):
pag. 6/13 L'istruttoria esperita, per quanto si dirà, nemmeno in ipotesi di auspicata ammissione ed escussione del teste (su cui si Tes_1
incentra il motivo di appello in esame) avrebbe mai potuto raggiungere un esito favorevole per la Pt_2
Ciò in quanto, anticipando le conclusioni sul punto, l'obbligazione assunta dalla società di portare a termine RTe_1
la fase A e la Fase B, prevedeva un adempimento di natura anche, e soprattutto, documentale, sì che nessun testimone avrebbe mai potuto supplire a tale “adempimento documentale” che, in primo grado, non è
stata resa.
*
2.4. Il contenuto delle singole prestazioni elencate alla lettera A e alla lettera B del contratto, va preliminarmente interpretato per individuare la modalità di adempimento delle varie attività che Pt_2
doveva compiere.
Le parti hanno formulato le seguenti considerazioni:
- sin dalla citazione in primo grado e CP_1 Controparte_2
sostenevano che la società dovesse elaborare, stilare e
[...]
consegnare loro la documentazione ivi indicata, quantomeno per l'obbligazione prevista ai punti A.4. (che prevede un progetto preliminare), A.5. (che prevede un quadro economico degli interventi) e per il punto B.4. (che prevede un preventivo del complesso delle attività e dei lavori);
- parte appellante costituendosi in giudizio dinanzi al Pt_2
g.d.p. ha prodotto tre documenti: al doc. 3 una relazione tecnica ex legge n. 10, al doc. 4 una Relazione APE stato attuale immobile, al doc. 5 una Relazione Ape post Lavori;
- C.S.I. allega poi (in memoria ex art. 320 c.p.c. pag. 1) che tali tre documenti “sono stati rammostrati ed illustrati, con
pag. 7/13 riferimento al loro contenuto, agli odierni attori” (mem. 320
c.p.c. pag. 1);
- quanto agli incombenti dei punti A.4., A.5., e , CP_5
l'appellante affermava che nessuna clausola prevedeva la Pt_2
consegna di tali documenti ai (cfr. memoria di replica CP_1
ex art. 320 c.p.c. pag. 2).
Venendo quindi all'interpretazione del contratto, alla luce del tenore complessivo delle clausole, considerato che il contratto è ascrivibile alla disciplina del consumatore (in particolare si richiama il secondo comma dell'art. 35 cod. cons. che impone interpretazione favorevole al consumatore), il Tribunale reputa che il corretto adempimento delle fasi A e B comportava la formazione per iscritto, da parte di C.S.I.
dei vari documenti ivi previsti.
In particolare, ciò emerge dalla descrizione del contenuto del Quadro
Economico:
Se si prevede una esplicazione “chiara ed inequivocabile” di alcuni passaggi del Quadro Economico, la corretta interpretazione di buona fede dell'accordo (anche alla luce della richiamata disciplina consumeristica) suggerisce all'interprete di considerare il corretto adempimento di tale incombente unicamente mediante forma scritta.
Infatti, solo la consegna di un documento in formato cartaceo consente al consumatore di leggere e vagliare il contenuto, concedendogli poi il tempo necessario per studiare la proposta, valutarla ed eventualmente decidere se proseguire nell'impegno economico con il professionista o magari chiederne modifica.
Stessa cosa dicasi per gli altri documenti previsti al punto A.4.
(progetto preliminare) e punto B.4. (preventivo del complesso delle pag. 8/13 attività e dei lavori): l'adempimento di simili obbligazioni di facere
passa necessariamente per la redazione di un documento scritto, per le medesime ragioni esposte per il Quadro Economico, documento da redigere e consegnare al cliente consumatore.
*
2.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge la non fondatezza del primo motivo di appello.
Invero in alcun passaggio della comparsa di costituzione e risposta in primo grado la società afferma di aver RTe_1
eseguito (con redazione di altrettanti documenti scritti) i tre punti delle fasi A e B qui in contestazione.
Manca quindi, in radice, l'allegazione del corretto adempimento al contratto in esame, adempimento che poteva e doveva avvenire unicamente mediante studio e stesura scritta dei tre documenti.
Alla luce di tali considerazioni, era ed è del tutto ininfluente assumere un testimone il quale non potrà mai deporre sull'unica circostanza dirimente ai fini del decidere ossia la circostanza dell'esatto adempimento della , che passa unicamente mediante Pt_2
prova scritta ossia mediante la produzione dei documenti che, in tesi,
i clienti dovevano ricevere e valutare.
*
2.6. Quanto ai tre documenti depositati dalla C.S.I. con la costituzione dinanzi al g.d.p. questi non sono sufficienti a far ritenere integrato l'adempimento della società: la relazione tecnica non è firmata da un tecnico e riporta generiche indicazioni;
l'APE è
sprovvista di firma del professionista e del codice univoco regionale,
elementi obbligatori per la validità di tale attestazione;
anche la relazione post APE è generica priva di riferimento all'abitazione degli appellati.
pag. 9/13 Tali circostanze sono state confermate anche dal testimone di Per_1
parte appellante il quale ha riferito:
(sub cap. 6): «Vengono rammostrati i documenti sub. 3-4-5 e il teste
così riferisce: sono le presimulazioni eseguite sulla base delle quali
sono stato pagato. La documentazione mi venne richiesta sicuramente
qualche mese dopo. (…) ADR i documenti non sono sottoscritti, in
quanto non ufficiali: è una prevalutazione ed essendoci l'incongruenza
della classe energetica, c'erano approfondimenti da fare».
Pertanto, anche il testimone ha confermato che i documenti prodotti in primo grado dall'appellante erano delle mere “presimulazioni” e non i documenti previsti nelle fasi A e B del contratto.
Anche una diversa e contraria deposizione del non avrebbe Tes_1
potuto superare le dichiarazioni del testimone appena indicato ponendosi, al limite, in contraddizione con tale teste e quindi inficiando l'esito della prova stessa (per contraddizione tra testimoni).
Il motivo di appello va rigettato.
* * *
3. sul terzo motivo di appello: erronea valutazione delle prove
orali e delle prove documentali del giudice di primo grado.
3.1. Secondo l'appellante “l'assunto del Giudice di prime cure, sulla
RT circostanza che sia stata ad interrompere il rapporto
contrattuale, non risulta in realtà comprovato da quanto dichiarato
dal teste all'udienza. Anzi!”. Per_1
Ulteriormente sostiene che “nonostante il signor abbia CP_1
RT confermato sia che insieme al perito abbia eseguito due Per_1
accessi presso la propria abitazione per effettuare i necessari
rilievi, sia che dagli studi preliminari era emerso che i lavori
pag. 10/13 avrebbero comportato degli extra costo di circa 20.000,00 ed euro
30.000, il Giudice non ne tiene conto”.
In merito alle prove documentali acquisite, l'appellante denuncia un'errata valutazione delle stesse da parte del Giudice di primo grado ritenendo, invece, che quanto prodotto in primo grado dimostri l'adempimento da parte del . RTe_1
Anche tali doglianze risultano infondate sulla base delle motivazioni già sopra esposte con riferimento al primo motivo di appello.
*
3.2. Ricordato qual era l'oggetto della domanda di primo grado
(verifica dell'esatto adempimento della al momento della Pt_2
ricezione della diffida e della scadenza del termine ad adempiere), la tesi sostenuta della società è che i clienti avessero deciso di non proseguire nell'esecuzione dell'incarico; quindi tale decisione sarebbe l'unica ragione di interruzione del rapporto.
La deduzione è inconferente se relazionata all'oggetto della domanda in esame.
La avrebbe potuto giovarsi di una simile decisione del cliente Pt_2
se ed in quanto costui la avesse espressamente esonerata dal CP_1
compimento delle attività contrattuali di cui alle fasi A e B del contratto.
Che il cliente possa non aderire al progetto della società è
circostanza normale e anche prevista nel contratto, a patto che il cliente possa analizzare i documenti delle fasi A e B, che servono appunto per porlo in condizione di scegliere consapevolmente se procedere o meno con le opere.
L'odierna appellante avrebbe invece dovuto dimostrare che gli appellati l'avevano espressamente esonerata dal compiere le ulteriori indagini e le avessero chiesto di non redigere i vari documenti di cui pag. 11/13 alle fasi A e B;
in tal modo la debitrice avrebbe reso prova della mutata e rinnovata situazione contrattuale, con modifica e riduzione degli oneri di adempimento scritto sulla stessa gravanti.
Il motivo di appello risulta pertanto infondato.
*
La sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento valore della domanda, fino ad € 5.200,00 con liquidazione di tre fasi (studio, introduttiva e decisoria) ai medi di tariffa con l'esclusione della fase istruttoria, in quanto, non espletata.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge (art. 3 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012) per il pagamento del doppio del contributo unificato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice
di Pace di Padova n. 983/2023;
2. Condanna e RTe_1
a rimborsare a e RTe_1 CP_1 [...]
le spese del presente procedimento che si Controparte_2
liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
pag. 12/13 Così deciso in Padova, 14.4.2025
pag. 13/13
Il Giudice
Maddalena Saturni