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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 832 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
DIFENSORE: AVV. FLAVIO MERCATANTI
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Locazioni di beni mobili
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- condannare al versamento dell'importo di euro 28.000,00 quale indennità di occupazione Controparte_1 sine titulo, dall'agosto 2017 al giugno 2023, dell'immobile in Viareggio, Via F.lli Menesini n. 21, piano terra, interno 3, nonché al rimborso di euro 1.115,29 per utenza gas, euro 697,10 per utenza luce ed euro 1.354,01 per utenza acqua e così per complessivi euro 31.166,40. Con vittoria di spese ed onorari”.
§ § §
1
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. , Parte_1
in qualità di esclusivo proprietario dell'immobile sito in Viareggio, via F.lli Menesini
21, pervenuto per successione legittima della madre , Persona_1
deceduta in Viareggio il 22.2.2019, ha convenuto in giudizio Controparte_1
onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente per l'occupazione senza titolo del predetto fabbricato protrattosi dall'agosto 2018 al
6.7.2023, risarcimento quantificato in euro 28.000,00, a titolo di canoni non riscossi, oltre ad euro 3.166,40 per utenze, per un totale di euro 31.166,40, assumendo che l'occupazione era iniziata ad agosto 2017 per via dell'autorizzazione concessa da
, conduttore dell'immobile in base a preliminare di locazione Controparte_2
con effetto dal 30.4.2017; che nonostante le numerose diffide stragiudiziali, inviate al sig. nel corso degli anni, quest'ultimo non ha mai rilasciato Controparte_1
spontaneamente l'immobile; che con ricorso ex art. 702 bis cpc, iscritto al n.r.g.
3137/2022 del Tribunale di Lucca, il ricorrente chiedeva di dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile e per l'effetto, condannare lo stesso al rilascio del citato immobile in favore del ricorrente;
che alcuna somma risultava versata dal per l'occupazione; che il Tribunale di Lucca con ordinanza del CP_1
02.03.2023, ritenendo occupato senza titolo l'immobile confermava l'ordine di immediato rilascio, già disposto con precedente ordinanza del 02.02.2023; che l'immobile veniva rilasciato coattivamente solo con l'esecuzione per rilascio avvenuta in data 6.7.2023; che il danno da occupazione senza titolo era stato parametrato al valore locativo di cui al sopra citato preliminare di locazione, ovvero euro 400,00 mensili per 70 mensilità.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, istruita tramite i soli documenti prodotti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7 marzo 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda è solo parzialmente fondata.
2 Sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659
e 33645 del 15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
Nessuna specifica dimostrazione sulle concrete possibilità di godimento diretto o indiretto perdute a motivo dell'occupazione è stata fornita. A tale riguardo, il
“preliminare di locazione” in atti (doc. 3) null'altro rappresenta se non una mera dichiarazione unilaterale proveniente da un terzo inidonea a suffragare la dimostrazione del fatto oggetto di prova.
In definitiva, poiché dagli atti di causa consta l'occupazione per il periodo indicato, l'unica posta risarcibile corrisponde ai costi legali alle utenze luce, acqua e gas di cui l'occupante si è illecitamente appropriato, per un importo pari alla somma richiesta.
3 §3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, con valore di causa parametrato al valore per il quale la domanda è stata accolta. Si liquidano quindi euro 1.300,00 per compenso professionale, applicando i valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
risarcire il danno arrecato a liquidato all'attualità in euro Parte_1
3.166,40.
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 832 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
DIFENSORE: AVV. FLAVIO MERCATANTI
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Locazioni di beni mobili
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- condannare al versamento dell'importo di euro 28.000,00 quale indennità di occupazione Controparte_1 sine titulo, dall'agosto 2017 al giugno 2023, dell'immobile in Viareggio, Via F.lli Menesini n. 21, piano terra, interno 3, nonché al rimborso di euro 1.115,29 per utenza gas, euro 697,10 per utenza luce ed euro 1.354,01 per utenza acqua e così per complessivi euro 31.166,40. Con vittoria di spese ed onorari”.
§ § §
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§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. , Parte_1
in qualità di esclusivo proprietario dell'immobile sito in Viareggio, via F.lli Menesini
21, pervenuto per successione legittima della madre , Persona_1
deceduta in Viareggio il 22.2.2019, ha convenuto in giudizio Controparte_1
onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente per l'occupazione senza titolo del predetto fabbricato protrattosi dall'agosto 2018 al
6.7.2023, risarcimento quantificato in euro 28.000,00, a titolo di canoni non riscossi, oltre ad euro 3.166,40 per utenze, per un totale di euro 31.166,40, assumendo che l'occupazione era iniziata ad agosto 2017 per via dell'autorizzazione concessa da
, conduttore dell'immobile in base a preliminare di locazione Controparte_2
con effetto dal 30.4.2017; che nonostante le numerose diffide stragiudiziali, inviate al sig. nel corso degli anni, quest'ultimo non ha mai rilasciato Controparte_1
spontaneamente l'immobile; che con ricorso ex art. 702 bis cpc, iscritto al n.r.g.
3137/2022 del Tribunale di Lucca, il ricorrente chiedeva di dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile e per l'effetto, condannare lo stesso al rilascio del citato immobile in favore del ricorrente;
che alcuna somma risultava versata dal per l'occupazione; che il Tribunale di Lucca con ordinanza del CP_1
02.03.2023, ritenendo occupato senza titolo l'immobile confermava l'ordine di immediato rilascio, già disposto con precedente ordinanza del 02.02.2023; che l'immobile veniva rilasciato coattivamente solo con l'esecuzione per rilascio avvenuta in data 6.7.2023; che il danno da occupazione senza titolo era stato parametrato al valore locativo di cui al sopra citato preliminare di locazione, ovvero euro 400,00 mensili per 70 mensilità.
§1.2 – Nella contumacia del resistente, istruita tramite i soli documenti prodotti, previa concessione del termine di rito per note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7 marzo 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda è solo parzialmente fondata.
2 Sul punto specifico, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. 33659
e 33645 del 15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Analoga prova deve essere fornita in caso di contumacia, atteso che il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può operare, non essendo il resistente costituito.
Nessuna specifica dimostrazione sulle concrete possibilità di godimento diretto o indiretto perdute a motivo dell'occupazione è stata fornita. A tale riguardo, il
“preliminare di locazione” in atti (doc. 3) null'altro rappresenta se non una mera dichiarazione unilaterale proveniente da un terzo inidonea a suffragare la dimostrazione del fatto oggetto di prova.
In definitiva, poiché dagli atti di causa consta l'occupazione per il periodo indicato, l'unica posta risarcibile corrisponde ai costi legali alle utenze luce, acqua e gas di cui l'occupante si è illecitamente appropriato, per un importo pari alla somma richiesta.
3 §3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, con valore di causa parametrato al valore per il quale la domanda è stata accolta. Si liquidano quindi euro 1.300,00 per compenso professionale, applicando i valori minimi dei parametri per la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
risarcire il danno arrecato a liquidato all'attualità in euro Parte_1
3.166,40.
- Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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