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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2747/2022 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”
TRA
(c. f. ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone (c.f. ) - indirizzo C.F._2
pec: presso il cui studio, in Avellino, alla Email_1
piazza della Libertà n. 11, è elett.te domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Maria Ludovica de
Beaumont (c.f. - indirizzo pec: C.F._3
ed Antonio Vozza (c.f. Email_2
- indirizzo pec: ed C.F._4 Email_3
elett.te domiciliato presso lo studio legale F. de Beaumont, in Avellino, alla piazza
Matteotti n. 38
CONVENUTO
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Annalisa Benigni (c.f.
) - indirizzo pec: C.F._5 Email_4 Email_5
presso il cui studio, in Avellino, alla Galleria di Via Mancini n. 17, è elett.te domiciliata. TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, chiedeva al Tribunale Parte_1
di Avellino la condanna dello Controparte_1 Controparte_1
(di seguito ) al risarcimento dei danni subiti
[...] Controparte_1 CP_1
(danno biologico, danno morale, alla vita di relazione e psichico nella misura del 25 %)
a titolo di responsabilità professionale.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva che: in data 8.04.2019, aveva effettuato, presso il suindicato Studio radiologico, una ecografia mammaria;
- in data
15.04.2019, si era sottoposta, sempre presso il suindicato Studio, ad esame RMN;
- gli esiti di tali esami non le erano stati comunicati, né le erano stati consegnati i relativi referti;
- il 16.04.2019 si era recata presso lo Studio per il ritiro degli esami ed ivi le era stato riferito che gli stessi non erano stati ancora refertati;
- i referti le erano stati inviati a mezzo pec solo il 24.11.2021 e, in data 13.12.2021, le erano state inviate le
“immagini”; - in data 8.01.2021, aveva effettuato, presso il medesimo , una CP_1
ecotomografia mammaria;
- il referto del 15.01.2021, rilasciato immediatamente, aveva evidenziato un incremento volumetrico del nodulo sospetto segnalato all'esame ecografico eseguito in data 8.04.2019 al QSE sn. ed evidente anche nel successivo esame RMN del 15.04.2019; -l'attrice aveva, quindi, iniziato il percorso clinico diagnostico-terapeutico presso la Controparte_3
e, in data 10.02.2021, si era sottoposta ad intervento chirurgico di
[...]
quadrantectomia supero-esterna sinistra e, poi, a terapia adiuvante e a radioterapia;
- in conseguenza della mancata tempestiva informativa da parte dello , in violazione CP_1
dei suoi obblighi giuridici e doveri deontologici, si era sottoposta in ritardo all'intervento chirurgico per la rimozione della massa tumorale;
- aveva subito un danno biologico come da ctp allegata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio lo
[...]
, il quale chiedeva: 1) in Controparte_1 Controparte_1
pag. 2/8 via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato e garantito in caso di condanna;
-2) nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della Controparte_2 quest'ultima si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della ricorrente. In via subordinata, la terza chiamata eccepiva l'inoperatività della polizza e concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Precisate le conclusioni, all'udienza del 21.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile atteso che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria, nel rispetto dell'art. 8 della legge n.
24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di fatti avvenuti successivamente all' 1 aprile 2017 (cfr. verbale negativo allegato all'atto introduttivo).
La suindicata legge ha previsto, invero, che la parte che assume di aver subito un danno imputabile ad un intervento medico-sanitario, per procedere giudizialmente, deve promuovere, in modo alternativo, il procedimento di mediazione obbligatoria o il ricorso ex 696 bis c.p.c..
Passando al merito, va rilevato che l'attrice lamenta di aver riportato danni
(biologico, alla vita di relazione, morale, ecc..) in conseguenza del comportamento colposo degli operatori, dipendenti e sanitari dello Studio di Radiologia Medica,
Ecografia e Terapia Fisica del dott. Pasquale Volino S.r.l..
In particolare, l'attrice individua la causa dei danni nel fatto che sarebbe stata omessa qualsivoglia comunicazione degli esiti degli esami, sopra dettagliatamente descritti, effettuati in data 8.04.2019 ed in data 15.04.2019. Individua, altresì come comportamento doloso quello consistente nella mancata consegna dei referti di tali esami.
Alla luce di siffatta prospettazione, la fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, poiché trattasi di prestazione svolta da un radiologo come pag. 3/8 libero-professionista; è pacifica, oltre che documentalmente provata, l'instaurazione di un rapporto professionale tra l'attrice e lo Controparte_1
.
[...]
La legge , invero, nel riscrivere la responsabilità sanitaria, ha previsto che i CP_4
medici strutturati rispondano per responsabilità extracontrattuale, a prescindere dalla natura del loro rapporto lavorativo ed anche in regime libero professionale intramurario, con l'onere della prova a carico del paziente, che dovrà provare l'evento (la lesione), la causa (la colpa del medico) e il nesso di causalità tra condotta ed evento. Tutti gli altri soggetti, ovvero i liberi professionisti e le strutture pubbliche e private, invece, rispondono di responsabilità contrattuale, ovvero diretta.
Dalla natura contrattuale del rapporto deriva che l'onere della prova va così ripartito: il paziente danneggiato è tenuto a dare la prova del fatto costitutivo del suo diritto e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il sanitario è chiamato a provare di avere adempiuto la sua prestazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 cc per le prestazioni professionali, nonché l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dando prova che l'inesatto adempimento è stato causato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050 e Corte
Appello Salerno, sez. II, 19-07-2022, n 964). Da ciò derivano i seguenti corollari: 1) dalla violazione della lex artis non consegue direttamente responsabilità del sanitario in quanto l'evento infausto può anche dipendere da una diversa eziologia nella quale la condotta medica colposa è rimasta causalmente irrilevante;
-2) che, viceversa, pur se provata l'eziologia tra l'atto medico e l'insorgenza della patologia, la responsabilità sanitaria va esclusa laddove sia dimostrata, in ragione della inosservanza delle leges artis, la correttezza della condotta sanitaria e che l'evento sia stato conseguenza imprevedibile ovvero prevedibile ma inevitabile.
Quanto alla valutazione del nesso di causalità, va evidenziato che la dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali va accertata secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, infatti, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
pag. 4/8 Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08).
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. 13872/2020 e
Cass. SS.UU. n. 581/08).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il ricorso a nozioni di medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del rapporto di causalità non possa essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività. A fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori, che in via esclusiva abbiano determinato l'evento lesivo.
In tema di responsabilità civile del medico, per stabilire la sussistenza del nesso causale si applica la regola del più probabile che non e, a tal fine, è necessario verificare se sia molto probabile che la condotta o l'omissione del medico abbiano cagionato l'evento, ovvero, ragionando al contrario, se si possa sostenere che, qualora il medico avesse tenuto la condotta corretta, l'evento non si sarebbe verificato.
Occorre, a questo punto, delineare quali sono le responsabilità e i doveri del radiologo.
pag. 5/8 Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il radiologo, al pari degli altri medici, è tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.. Non può limitarsi ad una “mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato”, ma, al contrario, se queste risultanze lo suggeriscono (ove si tratti di cosiddetti esiti aspecifici del quadro radiologico), deve attivarsi per un approfondimento della situazione e anche prospettare al paziente la necessità o l'esigenza di sottoporsi a ulteriori e più adeguati esami (cfr. Cass. sent. n. 4903/23 e
Cass. sent. n. 37728 /2022).
Venendo all'esame della fattispecie concreta, il Tribunale rileva che non può ravvisarsi un inadempimento dello (dei dipendenti e sanitari ivi operanti) CP_1
per violazione del dovere di diligenza specifica.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sulle allegazioni dell'attrice e sulla descrizione della vicenda storica sottesa alla decisione contenuta nell'atto introduttivo della lite e, poi, è corroborata delle difese del convenuto e delle risultanze istruttorie documentali.
In particolare, è emerso, che, dopo l'esecuzione dell'esame ecografico, il radiologo prescriveva alla paziente l'immediato approfondimento diagnostico con RSM con contrasto.
Tale prescrizione è stata certamente determinata dall'individuazione di un “nodulo sospetto” come è possibile comprendere dalle reciproche allegazioni delle parti.
Ebbene, la prescrizione della risonanza magnetica con contrasto di un nodulo sospetto, induce a ritenere che lo convenuto si sia attenuto alle linee guida di CP_1
riferimento (Linee Guida Neoplasie della Mammella Aiom edizione 2020) ed in base ad esse abbia prescritto esami più approfonditi in tempi ravvicinati. Infatti, in data
8.04.2019 è stata effettuata l'ecografia mammaria ed in data 15.04.2019 la RSM con contrasto.
Quest'ultimo esame è un approfondimento non rientrante tra gli esami di routine. È noto che la risonanza magnetica non è un esame di routine per tutte le donne che si sottopongano ad ecografia mammaria, ma viene consigliato solo laddove ci siano specifiche situazioni di criticità, per una diagnosi più accurata. Con riferimento al tumore al seno, la RSM è una metodica di II livello ed ha la finalità di diagnosi precoce pag. 6/8 del tumore al seno in donne con requisiti precisi ed a rischio (cfr. www.fatebenefratelli.it; ww.fondazioneveronesi.it).
Appare inverosimile che l'attrice si sia sottoposta ad un esame invasivo come la risonanza magnetica con mezzo di contrasto senza aver avuto la comunicazione dell'esito del precedente esame. Anzi è possibile, senz'altro, ritenere che l'attrice avesse compreso la necessità del successivo esame e, quindi, abbia avuto consapevolezza della diagnosi effettuata in ordine all'ecografia mammaria.
Del resto dall'attenta lettura degli atti di causa emerge che l'esame RSM era stato suggerito per approfondire la natura di un “nodulo sospetto”. Poi, tale conclusione è avvalorata dal fatto che tale esame è stato eseguito in regime di convenzione e, quindi, anche il medico di base che ha effettuato la prescrizione, doveva necessariamente essere informato della ragione per cui l'esame fosse necessario in base alle Linee Guida
12.1.2017 relative all'appropriatezza prescrittiva(cfr. prescrizione medica allegata al fascicolo del convenuto).
Tali conclusioni sono avvalorate dalla circostanza, documentalmente provata, che l'attrice non è priva di nozioni della scienza medica, atteso il lavoro di infermiera con mansioni di “assistenza infermieristica UTI -UTIC-Cardiochirurgia” presso l'Ospedale
Moscati di Avellino. L'attrice ha conseguito un master di I livello in “Infermieristica legale e forense”, iscritta come CTu presso il Tribunale di avellino, istruttore IRC
BLSD, Esecutore ed Istruttore Avanzato ACLS, Ha un Master di I livello in area critica ed emergenza in ambito infermieristico, ed è anche responsabile nazionale del settore privato e membro del Direttivo Nazionale del principale sindacato infermieristico nazionale, il RS (cfr. curriculum vitae dell'attrice allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A ciò si aggiunga che la tesi attorea relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra i danni subiti e le plurime inadempienze del convenuto è priva di pregio.
Infatti, tale nesso di causalità può ritenersi certamente interrotto dal comportamento della stessa attrice, ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c..
Ove effettivamente il convenuto non avesse mai comunicato l'esito degli esami, compreso l'esame RSM e mai consegnato il referto, sarebbe stato gravemente colpevole il comportamento dell'attrice. Costei, infatti, non ha ritenuto di sottoporsi ad un identico esame presso un diverso centro di radiologia, ma solo in data 8.01.2021 (dopo oltre un pag. 7/8 anno e mezzo dagli esami per cui è causa) si è sottoposta ad ulteriori esami, recandosi presso il medesimo . CP_1
Deve concludersi, quindi, che le emergenze processuali depongano nel senso che lo abbia adempiuto all'obbligo dell'informativa e della comunicazione CP_1
alla paziente dell'esito degli esami in lite, tanto da garantire alla stessa un tempestivo approfondimento diagnostico.
Giova evidenziare, solo ai fini delle valutazioni relative alle spese di lite, che la comunicazione tra medico e paziente avrebbe dovuto estrinsecarsi con la consegna del referto e che essendo emersa la prova che il convenuto ha comunque fornito un' informazione completa alla paziente deve ritenersi mancante la prova del nesso di causalità.
Orbene, nel caso in esame, l'adempimento dell'obbligo informativo da parte dello ha consentito all'attrice di autodeterminarsi nella scelta di CP_1
sottoporsi ad ulteriori approfondimenti diagnostici.
Ne deriva che alcuna responsabilità può addebitarsi al convenuto.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Resta assorbita la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
Ricorrono gravi motivi, ravvisabili nella peculiarità della vicenda storica sottesa alla domanda e nelle ragioni sopra evidenziate in modo specifico, per compensare le spese di lite sia nei rapporti tra l'attrice ed il convenuto, sia nei rapporti tra i primi e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni deversa istanza, così provvede: Parte_1
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Avellino in data 30.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8