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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Lisi Dario, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.12.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “la prognosi della malattia (carcinoma ovarico) si può certamente ritenere favorevole, ma, come detto, non libera la dalla necessità di Pt_1 sottoporsi a periodici controlli nel tempo, seppure a periodicità maggiore dei sei mesi iniziali, costituendo ciò uno stimolo emotivo per il mantenimento della sindrome ansioso-depressiva reattiva che incide negativamente sulla capacità della donna di svolgere attività anche sedentarie1Ma devono essere valutate anche le menomazioni secondarie all'intervento chirurgico appresentate da una sindrome aderenziale con manifestazioni algo-disfunzionali e disturbi della canalizzazione e da una riferita incontinenza urinaria, plausibile a causa dell'indebolimento del pavimento pelvico provocato dall'intervento chirurgico demolitivo a livello addomino-pelvico. Ciò insieme alla lombalgia da osteopenia, accertata dal Centro Medico-Legale nel giugno CP_1
2022 ed associata a probabile degenerazione artrosica del rachide età correlata, impedisce alla ricorrente di mantenere la stazione eretta prolungata e di sottoporsi ad impegni biomeccanici della colonna vertebrale nonché a sforzi fisici che aumentino la pressione endoaddominale”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “la ricorrente alla data della visita di revisione 01.02.2023 e senza Parte_1 soluzione di continuità fino ad oggi è affetta da infermità che riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni lavorative confacenti alle sue attitudini”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 19.12.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della visita di revisione (01/02/23); condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Lisi Dario, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati separatamente, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Lisi Dario, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.12.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “la prognosi della malattia (carcinoma ovarico) si può certamente ritenere favorevole, ma, come detto, non libera la dalla necessità di Pt_1 sottoporsi a periodici controlli nel tempo, seppure a periodicità maggiore dei sei mesi iniziali, costituendo ciò uno stimolo emotivo per il mantenimento della sindrome ansioso-depressiva reattiva che incide negativamente sulla capacità della donna di svolgere attività anche sedentarie1Ma devono essere valutate anche le menomazioni secondarie all'intervento chirurgico appresentate da una sindrome aderenziale con manifestazioni algo-disfunzionali e disturbi della canalizzazione e da una riferita incontinenza urinaria, plausibile a causa dell'indebolimento del pavimento pelvico provocato dall'intervento chirurgico demolitivo a livello addomino-pelvico. Ciò insieme alla lombalgia da osteopenia, accertata dal Centro Medico-Legale nel giugno CP_1
2022 ed associata a probabile degenerazione artrosica del rachide età correlata, impedisce alla ricorrente di mantenere la stazione eretta prolungata e di sottoporsi ad impegni biomeccanici della colonna vertebrale nonché a sforzi fisici che aumentino la pressione endoaddominale”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “la ricorrente alla data della visita di revisione 01.02.2023 e senza Parte_1 soluzione di continuità fino ad oggi è affetta da infermità che riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni lavorative confacenti alle sue attitudini”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 19.12.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della visita di revisione (01/02/23); condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, Avv. Lisi Dario, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati separatamente, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma