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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1035/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 10.9.2025 e vertente
TRA
difeso dagli avv. Anna Rossi e Parte_1 Email_1
Francesco Camerini ( ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il loro studio in L'Aquila, via Garibaldi n. 62 giusta procura da intendersi stesa in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
con socio unico con sede legale in Milano, Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II n. 24-28, costituita in Italia ai sensi della legge 130/1999 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/1999, in persona del Legale Rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la
Sede Sociale, con i poteri di cui al vigente Statuto e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale in autentica Notaio di Sesto San Giovanni del 12/7/2022, Rep. 1818/1058 (All. A), Persona_1 on sede in OM, Corso Vittorio Emanuele II n. 284, Parte_2
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di OM n. , in persona P.IVA_1 del suo Consigliere Delegato Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, all'uopo autorizzato in forza di procura a rogito Notaio C.F._1 Persona_2 del 15.02.2023 rep 36888 racc. 20978 (all. B), rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Ioele, la quale
1 dichiara di voler ricevere le future comunicazioni all'indirizzo PEC: Email_3 ed elettivamente domiciliata in Rieti, presso lo studio della medesima avvocata in Via Duprè
Theseider n. 21 e, specificatamente, nel domicilio elettronico rappresentato dal sopra indicato indirizzo PEC, il tutto giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, convenuto/appellato, cessionario, giusto contratto di acquisto in blocco pro soluto del 30 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.7.2022 Foglio delle
Inserzioni n. 84 (all. C) e certificato nella Dichiarazione di cessione allegata (all. D) concluso con di crediti pecuniari in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti della Legge CP_3 sulla Cartolarizzazione, tra gli altri, del credito per cui è causa
APPELLATA
Controparte_3
ALTRA APPELLATA – CONTUMACE
Controparte_4
- CONTRADDITTORE NECESSARIO - CONTUMACE
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di L'Aquila n. 261/2023 pubblicata il 13.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
L'Aquila impugnata:
1) dichiarare nulla, o comunque improcedibile l'azione esecutiva intrapresa dalla società convenuta in danno del sig. per inesistenza del titolo esecutivo, mancata notifica dello stesso, non Parte_1 titolarità del credito azionato in capo alla creditrice procedente o comunque per intervenuta prescrizione del credito stesso;
2) in subordine accogliere l'appello almeno relativamente alla errata determinazione, da parte della convenuta opposta, dell'ammontare del credito per il quale ha agito in executivis, che andrà quindi rideterminato, in riduzione, rispetto alla indicazione fattane nell'atto di precetto ed in quello di pignoramento. In ogni caso
3) condannare la soc. convenuta opposta a restituire ogni somma percepita in forza della intrapresa esecuzione e delle due ordinanze in data 22.10.2021 adottate in sede di inibitoria dal GE, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) condannare la soc. convenuta opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa ed al pagamento.
2 Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio di opposizione, del conseguente giudizio di cognizione e di questo giudizio di appello, oltre maggiorazione forfettaria 15%, cap ed iva come per legge.
In via istruttoria l'appellante torna a chiedere che venga ordinato alla soc. convenuta opposta di produrre in giudizio l'originale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificati in data 27.1.1999
e si riserva di proporre querela di falso, anche in via incidentale, all'esito di detta produzione, confermando comunque ogni disconoscimento già operato nel corso della fase di inibitoria del procedimento esecutivo e, poi, nel conseguente giudizio di opposizione di primi grado.>>
Appellata CP_1
<< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto dell'appello e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza n. 261/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 13.4.2023, non notificata;
- in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dall'appellata, correggere la predetta sentenza laddove indica, quale attuale titolare del credito per cui è causa la anziché la “ , costituitasi in primo grado, ex art. 111 c.p.c. prima CP_3 CP_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, CPA ed IVA del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di L'Aquila, per quanto in questa sede è ancora di interesse evidenziare, ha rigettato, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, la opposizione all'esecuzione proposta, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 614/2020
R.G.E., dal debitore esecutato con la quale costui aveva eccepito: a) l'asserito difetto Parte_1 di prova della titolarità del diritto di credito per cui è causa da parte del creditore esecutante
[...]
(di seguito, per brevità, ; b) il difetto, ovvero l'irritualità della notificazione del CP_3 CP_3 titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva;
c) l'inefficacia, per violazione dell'art. 644
c.p.c., del predetto titolo esecutivo;
d) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
e) l'erronea determinazione del medesimo credito. Il Tribunale dichiarava, altresì, inammissibile la domanda di condanna dell'opposta alla restituzione in favore dell'opponente delle somme percepite in forza della descritta procedura esecutiva in quanto domanda nuova, non contenuta nel ricorso ex art. 615, comma
2, c.p.c. depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione.
3 1.1. In sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata: - quanto al motivo sub b), sulla regolarità della notifica dell'atto di precetto e dei titoli sottesi, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; quanto al motivo sub e), sulla genericità della contestazione dell'importo del credito;
- quanto al motivo sub d), sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della notifica del titolo esecutivo in data 27.1.1999, l'inizio delle procedure esecutive a partire dall'anno 2002 poi concluse nel 2018, e infine la notifica dell'atto di pignoramento oggetto del presente giudizio nell'anno 2020, senza che decorresse mai il termine decennale di prescrizione;
- quanto al motivo sub c), sulla prova della parte opposta che il decreto ingiuntivo emesso il 21.1.1999 era stato tempestivamente notificato al debitore ingiunto, parte opponente, in data 21.1.1999; infine, quanto al motivo sub a), sulla prova della cessione del credito in blocco in favore della di cui veniva data notizia ai sensi dell'art. CP_3
58 t.u.b., mediante pubblicazione sulla G.U., in data 19.08.1999 n. 194 e in data 26.06.2014 n. 75.
2. Avverso tale decisione, l'opponente ha proposto appello.
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. E' censurabile poiché erroneo il mancato accoglimento del primo motivo di opposizione all'esecuzione concernente il difetto di legittimazione del creditore procedente. Quest'ultimo, infatti, pur avendo dedotto la cessione in blocco del credito prima tra CA di OM e TR FI e poi da quest'ultima alla non ha dato dimostrazione di tali cessioni. A tal fine, è inidonea la prova CP_3 dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b. che non offre alcuna conoscenza dell'avvenuta cessione alla società veicolo del diritto di credito vantato dall'originario creditore CA di OM. Peraltro, nella fattispecie, né la prima cessionaria, nè Controparte_5
l'appellata nè tanto meno la subentrante hanno mai dato comunicazione della società CP_3 CP_1 ai debitori ed il mero avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è idoneo, come si è detto, ad indicare in modo univoco l'inclusione del credito asseritamente vantato dalla CA di OM tra quelli oggetto di cartolarizzazione, per cui detta pubblicazione non può aver prodotto alcun altro effetto se non quello escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
2.2. Del pari censurabile è il mancato accoglimento del secondo motivo di opposizione relativo alla inesistenza di un valido titolo esecutivo e, comunque, alla mancata rituale notifica dello stesso in quanto il giudice di prime cure non si è avveduto che l'opponente, con il predetto motivo, non ha sollevato questioni in ordine alla notifica dell'atto di precetto ricevuto il 19.10.2020 né alla successiva notifica dell'atto di pignoramento, avendo invece dedotto ed eccepito di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 4621/1998 emesso il 12.12.1998 dal Tribunale di OM in favore della CA di OM. L'opposta ha depositato una copia informe fotostatica del predetto titolo monitorio, corredato di copia fotostatica dei relativi avvisi di ricevimento e l'opponente con il
4 secondo motivo ha formalmente disconosciuto, sin dal ricorso introduttivo della fase di sospensione dell'esecuzione, sia le copie del ricorso e del provvedimento ingiuntivo, sia le firme apposte sugli avvisi di ricevimento che lo riguardano, invitando la controparte ad esibire l'originale di spedizione in suo possesso del titolo e degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica al fine di dare prova della effettiva notifica, nel 1999 del titolo esecutivo, riservandosi la proposizione di querela di falso.
Dovendo trovare applicazione i principi (pacifici) della Suprema Corte che operano allorquando una parte disconosca le semplici copie fotostatiche di atti e documenti prodotte dalla controparte, la sentenza impugnata è gravemente errata sia nel capo in cui ha osservato (a pag. 5) che “...l'opponente non abbia operato nè dinanzi al GE, nè in questa sede .alcun disconoscimento della copia fotostatica dell'originale” – essendo vero esattamente il contrario, come sopra dimostrato – sia nel capo immediatamente successivo, dove si legge che il disconoscimento “...avrebbe dovuto essere formulato in modo specifico e non generico”. Neppure può reputarsi “esplorativa” la richiesta della parte opponente di deposito dell'originale cartaceo del titolo esecutivo e dell'atto di precetto perché
l'opponente “avrebbe semmai dovuto proporre prima querela di falso”, essendo onere della opposta,
a seguito del disconoscimento, dichiarare di volersi avvalere del documento e dimostrare la notifica avvenuta, dopodiché l'opponente, a seguito del deposito degli originali, avrebbe avuto l'onere di proporre querela di falso alla firma apocrifa apposta da mano ignota sull'avviso di ricevimento del plico postale.
2.3. Sul mancato accoglimento del terzo motivo di opposizione all'esecuzione relativo alla inefficacia del titolo esecutivo ex art. 644 c.p.c., valgono le medesime doglianze del secondo motivo di appello.
2.4. Altresì errato è il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata con il quarto motivo di opposizione all'esecuzione. Invero, il giudice di prime cure ha omesso di considerare che l'opposta ha esibito mere copie fotostatiche di atti, o provvedimenti, relativi a procedimenti esecutivi a suo dire proposti “nei confronti di alcuni condebitori in solido”, ma tali copie non hanno alcun valore legale, essendo onere dell'opposta, per superare l'eccezione di prescrizione dimostrare, mediante copie conformi, o altrimenti certificazioni di cancelleria, l'effettiva esistenza di detti procedimenti e che gli stessi avessero, in effetti, ad oggetto il credito derivante dal decreto ingiuntivo ottenuto, nel 1998, dalla CA di OM contro la soc. coop. ed i fidejussori della stessa. Parte_3
2.5. Circa il quinto motivo di opposizione concernente il quantum del credito, la contestazione, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, non è generica poiché è stato specificamente contestato il calcolo esposto nell'atto di precetto ed, in particolare, che nel “prospetto contabile” inserito a pag. 4 dell'atto la società opposta ha sommato, alla sorte capitale, gli interessi
5 moratori (al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente, come da decreto ingiuntivo) sino alla data del 30.6.2020, detraendo solo dopo, da detto montante, l'importo di Euro 186.489,91 che ha dichiarato di avere incassato, a detrazione del credito ingiunto;
detto computo, quindi, è stato male eseguito, perché il pagamento ricevuto (non si sa in quale data) è andato, per legge, a compensare prima gli interessi e poi il capitale, che quindi è certamente inferiore a quello computato nel predetto prospetto.
3. Si è costituita, depositando comparsa, la già intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel CP_1 corso del giudizio di primo grado quale ulteriore cessionaria del credito, la quale ha resistito agli avversi assunti.
4. Con ordinanza del 28.2.2024 è stata dichiarata la contumacia di (appellata) Controparte_3
e della (terzo pignorato, contraddittore necessario). Indi, sulle conclusioni riportate Controparte_4 in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 10.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Procedendo alla disamina dei motivi di appello secondo il dovuto ordine prima logico che giuridico, il secondo ed il terzo motivo, da vagliarsi insieme in quanto strettamente connessi, sono infondati.
5.1. Innanzitutto, al contrario di quanto ora si sostiene nell'appello, l'opponente eccepiva, in primo luogo, la “irregolarità” della notificazione dell'atto di precetto in data 19.10.2020 (v. pp. 3 e 4 dell'opposizione datata 23.1.2021) sicché correttamente il Tribunale ha esaminato, anche sotto questo profilo ora non più in discussione, le contestazioni della parte opponente.
5.2. Sulla regolarità della notifica dell'atto di precetto è, dunque, calato il giudicato. Non è, poi, in discussione la regolarità dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua notificazione.
5.3. Ciò posto, venendo al tema dell'eccepito omesso deposito del titolo esecutivo notificato al debitore opponente odierno appellante (cioè del ricorso monitorio 44861/1998 RG, del pedissequo decreto 4621/1998 emesso dal Tribunale di OM in data 12.12.1998 con la relazione di notificazione nei confronti dell'appellante) si evidenzia che, come è documentato e pacifico tra le parti, il creditore procedente allegava all'atto di precetto notificato la seguente documentazione: ricorso monitorio
44861/1998 RG proposto dinanzi al Tribunale di OM dalla CA di OM nei confronti della Pt_2 debitrice soc. coop. e di alcuni fidejussori della stessa, Parte_4 tra cui l'appellante; decreto 4621 in data 12.12.1998 con il quale il presidente del Tribunale di OM accoglieva il ricorso, per l'effetto ordinando alla debitrice ed ai suoi fidejussori di pagare la somma richiesta dalla banca ricorrente;
formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di OM
6 in relazione all'anzidetto ricorso e decreto monitorio iscritto al n. 44861/1998; pure il decreto in data
10.3.1999 con il quale il presidente del Tribunale di OM negava il rinnovo dei termini ex art. 647
c.p.c. per la notifica. Documentazione nella quale non vi era la relata della notifica del titolo esecutivo al debitore, odierno appellante, notificazione che, nell'atto di precetto e nell'atto di pignoramento presso terzi, veniva indicata come effettuata in data 27.1.1999.
5.4. Sennonché sia il deposito della predetta documentazione in mera copia fotostatica (non in originale o copia attestata come conforme all'originale) sia l'omessa allegazione del titolo esecutivo munito di relazione di notificazione non sono stati eccepiti dal debitore esecutato, come era suo onere trattandosi di contestazione della irregolarità formale del titolo e/o della sua notificazione cioè delle modalità (quomodo) dell'azione esecutiva e non del diritto a promuoverla (an), mediante opposizione agli atti esecutivi depositata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto o dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. ex multis Cass. 1096/2021). Invero, risulta che l'atto di precetto è stato notificato il 19.10.2020, quello di pignoramento il 14.12.2020, mentre l'opposizione solo il 25.1.2021. Con tale ultimo atto, peraltro, il primo profilo non è stato fatto valere mediante un espresso disconoscimento (art. 2719 c.c.) ed il secondo è stato sollevato in maniera alquanto confusa accostandolo al primo. E' anche chiaro che trattandosi, sul punto, di una opposizione agli atti esecutivi
(ritenuta tardiva) la decisione di primo grado, ex art. 618, ultimo comma, c.p.c., non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione.
5.5. Per mera completezza e ad abundantiam, si fa notare, inoltre, che sono state prodotte le copie delle relate di notifiche del titolo esecutivo a tutti i debitori ingiunti, incluso l'odierno appellante
(notifica perfezionata in data 27.1.1999, alleg. 12 in fasc. parte opposta). La prima copia esecutiva del titolo con rispettive relate di notifica in originale è andata smarrita nel terremoto del 2009 che ha colpito la città di L'Aquila (presso il cui ufficio giudiziario erano state promosse in forza dello stesso varie azioni esecutive); di conseguenza fu autorizzato il rilascio della seconda copia esecutiva del titolo (posta a fondamento dell'esecuzione presso terzi per cui è causa); è, dunque, impossibile la produzione della documentazione originale invocata dall'appellante (tali temi sono stati affrontati diffusamente, in senso sfavorevole all'opponente, dal Tribunale di OM nella sentenza n. 2646/2020 del 5.2.2020 nel giudizio sull'opposizione di altro condebitore solidale, il quale, CP_6 peraltro, tempestivamente, aveva eccepito l'omessa notificazione del titolo esecutivo;
v. doc. n. 9 ibidem).
5.6. Alla luce di quanto esposto, segue l'infondatezza del terzo motivo di appello poiché anche il profilo della violazione dell'art. 644 c.p.c. doveva essere fatto valere con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, fermo restando che essa è smentita dalla documentazione versata in atti.
7 6. Il quarto motivo di appello è infondato.
6.1. L'appellante contesta la decisione di primo grado di rigetto dell'eccezione di prescrizione non nel merito – del resto, profilo sotto il quale essa è ineccepibile – bensì unicamente poiché basata sulla documentazione prodotta dall'opposta costituita da “mere copie fotostatiche di atti, o provvedimenti, relativi a procedimenti esecutivi proposti nei confronti di alcuni condebitori in solido” e perciò non avente “alcun valore legale” ed essendo, invece, “ … onere dell'opposta, per superare l'eccezione di prescrizione dimostrare, mediante copie conformi, o altrimenti certificazioni di cancelleria, l'effettiva esistenza di detti procedimenti e che gli stessi avessero, in effetti, ad oggetto il credito derivante dal d.i. ottenuto, nel 1998, dalla CA di OM contro la soc. coop. Parte_3 ed i fidejussori della stessa …”.
6.2. La contestazione dell'avversa produzione documentale – al pari, di quelle analoghe sopra stigmatizzate (v. paragr. 5.4.) – è generica e si risolve in una immotivata e generalizzata critica, oltre tutto priva di costrutto giuridico in quanto formulata, da un lato, come se il promovimento di una azione esecutiva, il compimento di attività processuale interruttive della prescrizione e l'adozione di provvedimenti che presuppongano l'uno o l'altro dovessero essere necessariamente provati mediante certificazioni di cancelleria o con atti autenticati, e, dall'altro lato, come se non esistesse il processo civile telematico (e bastasse una generica contestazione con richiesta di produzione del documento cartaceo per privare di valore processuale l'avversa produzione, il che evidentemente svuoterebbe completamente di portata il processo civile telematico).
7. Il primo motivo di appello è infondato.
7.1. La prima cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del 30.6.1999 dal primo originario creditore dell'appellante, (successivamente fusa per incorporazione Controparte_7 in , a è adeguatamente dimostrata alla stregua delle attestazioni Controparte_8 Controparte_5 del 3.6.2021 da parte sia della cedente sia della cessionaria e facenti CP_8 Controparte_9 riferimento, tra l'altro, alla posizione specifica dell'appellante (garante insieme ad altri, in qualità di fideiussore, dei debitori verso la Parte_5
e all'avvenuta pubblicazione della cessione sulla G.U. del 19.08.1999 n. 194 Controparte_7
(cfr. docc. 10 e 11 in fasc. appellata di primo grado;
peraltro, deve darsi atto che la predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio di secondo grado con la memoria conclusionale di replica e, quindi, tardivamente). Riguardo a tali attestazioni,
l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha formulato una vaga contestazione chiedendo che fosse “ordinato alla parte convenuta di esibire in giudizio gli originali analogici delle
“dichiarazioni di cessione” prodotte telematicamente dalla difesa avversaria, riservando all'esito
8 ogni ulteriore iniziativa, ribadendo comunque che le stesse non hanno alcun valore probatorio” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 14.4.2022). Tale contestazione – riprendendo quanto si è già innanzi stigmatizzato (v. paragr.
5.4. e 6.2.) – è, innanzitutto, priva di senso attesa la natura telematica del processo civile;
in secondo luogo, la parte opponente aveva l'onere di disconoscere tempestivamente la conformità all'originale dei documenti telematicamente depositati ai sensi dell'art. 2719 c.c. evidenziando in modo puntuale e preciso le asserite difformità tra l'originale e la copia (v. tra le altre la recente Cass. 26200/2024).
7.2. Riguardo la prova della cessione del credito, si richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale essa, anche nel caso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., può essere data con ogni mezzo di prova incluse le presunzioni, dovendo pertanto il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (così, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023). Orbene, proprio l'attestazione della provenendo dal Controparte_8 creditore originario cedente – che non ha certo un interesse a rendere una dichiarazione contra se –, costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito nei confronti della TR FI (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr. Cass. 10200/2021).
7.3. Il successivo atto di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. 130/99 del 19.6.2014 da ad è, parimenti, dimostrato dall'attestazione datata 3.6.2021, conforme Controparte_5 CP_3 all'originale, da parte sia della cedente facente proprio riferimento, tra l'altro, alla Controparte_9 posizione specifica dell'appellante e all'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco sulla G.U. del 26.06.2014 n. 75 (v. doc. 11 citato e doc. 6 ibidem). Quanto all'attestazione della cedente valgono le considerazioni innanzi esposte a cui è sufficiente rinviare. In tal caso, la prova è inoltre corroborata dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (tempestivamente allegata in giudizio) tenendo presente che l'appellante, nell'atto di opposizione e pure successivamente nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai specificamente contestato che tra i crediti oggetto dell'avviso vi fosse quello azionato dal creditore procedente, essendosi limitato ad eccepire tout court la mancata prova della titolarità del credito. Nello stesso senso depone anche la documentazione versata in atti da cui emerge come la società abbia intentato, sulla base del medesimo titolo esecutivo per CP_3 cui è causa, altri procedimenti esecutivi nei confronti di altri condebitori solidali dell'appellante (cfr. docc. 15 e ss. ibidem).
7.4. Infine, in corso di causa ex art. 111 c.p.c., interveniva la (e, per essa, quale CP_1 mandataria la cessionaria in blocco dei crediti di Tale Parte_2 CP_3
9 cessione risulta inequivocabilmente sia dalla dichiarazione dell' prodotta in data 20.12.2022 CP_3 unitamente all'atto di costituzione in giudizio (alleg. 4 ove si fa preciso riferimento alla posizione dell'appellante) che dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.7.2022 (v. alleg. 3, p. 35 ove si fa appunto riferimento alla precedente pubblicazione sopraccitata sulla Gazzetta Ufficiale del
26.6.2014 n. 75).
7.5. Dunque, la titolarità del credito in favore dell'appellata ed ora della CP_3 Parte_6 ritenersi provata.
8. Infine, è infondato pure il quinto ed ultimo motivo di appello.
8.1. Invero, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto generica la contestazione del quantum basata sull'errato computo delle somme incassate a detrazione del debito effettivamente con vago riferimento al fatto che si sarebbero dovuti compensare prima gli interessi e poi il capitale, ma senza alcuna indicazione della ragione giuridica dell'affermazione e, soprattutto, senza alcuna illustrazione della tesi difensiva cioè del calcolo alternativo asseritamente corretto. Inoltre, malgrado, in sede di costituzione in giudizio, la creditrice opposta avesse replicato alla predetta contestazione allegando un analitico conteggio del credito maturato – riportante, per tutte le frazioni di tempo, i tassi d'interesse applicati, quelli maturati, quelli residui, il capitale residuo e soprattutto le somme via via incassate con le relative imputazioni a deconto (v. alleg. 12 in fasc. di parte di primo grado) e da cui, peraltro, parrebbe evincersi proprio l'esatto contrario di quanto affermato dall'appellante –, il debitore opposto non ha mai replicato alcunché, ciò ad ulteriore dimostrazione della non rimediata vaghezza della contestazione.
8.2. Per completezza, l'ulteriore contestazione sul quantum sulle spese oggetto del precetto, a cui l'opposta aveva pure puntualmente replicato, non è stata più riproposta con l'appello.
9. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
10. L'istanza di correzione di errore materiale dell'appellata è inammissibile.
10.1. Infatti, al di là della sua proponibilità nel presente grado del giudizio (v. Cass.
13269/2021), il punto è che il giudice di primo grado, riportando nell'epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza la opposta società anziché, a dire dell'appellata, la CP_3 CP_1
(costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c. con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), avrebbe commesso (ove la tesi dell'appellata fosse fondata) un errore di giudizio e non certamente un errore materiale suscettibile di correzione. Quest'ultimo, come è noto, è quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma l'atto di formazione del provvedimento risolvendosi in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della
10 sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (cfr., ex multis, Cass. 19601/2011), ipotesi estranea a quella dedotta nel caso in esame.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte appellante (la istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame e, di conseguenza, il suo accoglimento o il suo rigetto è irrilevante ai fini della regolazione delle spese processuali;
v. Cass. 6701/2018). Va da sé che nulla deve disporsi nel rapporto tra l'appellante e le controparti rimaste contumaci.
11.1. Le spese si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, ed in base al valore della controversia trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (valore che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è commisurato all'entità del credito per cui si procede, pari nel caso di specie, ad € 1.726.050,94 come da precetto), secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa per quella istruttoria / trattazione per la quale, essendo stata la causa rimessa direttamente in decisione senza affrontare altre questioni, appaio appropriati i valori minimi.
12. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del CP_1 giudizio liquidate in complessivi € 29.033,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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