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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3881 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 09.06.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casavatore (Na) alla Via G. Fortunato n. 18, presso lo studio dell'avv. Luisa Flora Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma (Rm) alla Via dei Colli Portuensi n. 167, presso lo studio degli avv.ti Vitaliano Canzano e
Brunella Postiglione, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 09.06.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2024 il sig. premettendo che in data Parte_1 04.12.1998 negli Stati Uniti d'America aveva contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio Stato Civile di Bacoli (Na), e che dalla loro unione erano nati due
[...]
figli, e entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, assumeva Per_1 Per_2 che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra , pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al marito, il quale nell'anno 2018 abbandonava la casa coniugale e andava a convivere con la sua nuova compagna, disinteressandosi nel nucleo familiare.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 18.11.2024, a mezzo di istanza congiunta, i procuratori chiedevano il differimento dell'udienza di comparizione fissata per il 20.11.2024 in quanto tra le parti erano in corso tentativi di bonario componimento e, pertanto, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza cartolare del
03.03.2025, poi rinviata al 09.06.2025 in ragione di ulteriore istanza congiunta di differimento dell'udienza.
All'udienza del 09.06.2025, le parti comparivano in via figurata dichiarando di non volersi riconciliare, riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo ove deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla resistente, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. La casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Paglietta n. 14/13 viene di comune accordo assegnata alla sig.ra ; Controparte_1
4. Nulla si dispone per il pagamento dell'assegno di mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ed economicamente autosufficienti e maggiorenni sono anche tutti e due i figli;
5. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
ID (Na) il 10.06.1965, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 1, parte II, S. C, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3881 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 09.06.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casavatore (Na) alla Via G. Fortunato n. 18, presso lo studio dell'avv. Luisa Flora Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma (Rm) alla Via dei Colli Portuensi n. 167, presso lo studio degli avv.ti Vitaliano Canzano e
Brunella Postiglione, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 09.06.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.05.2024 il sig. premettendo che in data Parte_1 04.12.1998 negli Stati Uniti d'America aveva contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_1
trascritto presso l'Ufficio Stato Civile di Bacoli (Na), e che dalla loro unione erano nati due
[...]
figli, e entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, assumeva Per_1 Per_2 che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali che avevano comportato insanabili contrasti.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la sig.ra , pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al marito, il quale nell'anno 2018 abbandonava la casa coniugale e andava a convivere con la sua nuova compagna, disinteressandosi nel nucleo familiare.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
In data 18.11.2024, a mezzo di istanza congiunta, i procuratori chiedevano il differimento dell'udienza di comparizione fissata per il 20.11.2024 in quanto tra le parti erano in corso tentativi di bonario componimento e, pertanto, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza cartolare del
03.03.2025, poi rinviata al 09.06.2025 in ragione di ulteriore istanza congiunta di differimento dell'udienza.
All'udienza del 09.06.2025, le parti comparivano in via figurata dichiarando di non volersi riconciliare, riportandosi all'accordo raggiunto e chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo ove deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla resistente, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. La casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Paglietta n. 14/13 viene di comune accordo assegnata alla sig.ra ; Controparte_1
4. Nulla si dispone per il pagamento dell'assegno di mantenimento in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ed economicamente autosufficienti e maggiorenni sono anche tutti e due i figli;
5. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
ID (Na) il 10.06.1965, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bacoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 1, parte II, S. C, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro