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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 393/2025 e promossa con ricorso da
(c.f. ), nato/a a FELTRE (BL), il Parte_1 C.F._1 12/01/1972
e
(c.f. ), nato/a a GEELONG (Australia), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ROBERTA RESENTERRA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 22/01/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro
[...] separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025 e poi all'udienza del 2.04.2025 tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione e precisando che la coabitazione ancora in essere cesserà non appena la sig.ra avrà individuato una soluzione abitativa alternativa. _1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a FELTRE (BL), il 12/01/1972 Parte_1
e nato/a a GEELONG (Australia), il 26/03/1967, Parte_2 uniti in matrimonio il 19/09/1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FELTRE (BL) dell'anno 1999 n. 65, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) per un periodo al momento non definito, nella casa coniugale sita in SEGUSINO (TV) in via FRANCIA 3/A continueranno a vivere entrambi i coniugi, ove i medesimi manterranno la loro residenza formale;
la moglie si impegna col tempo a reperire altro alloggio ove trasferirsi, mentre il marito manterrà il diritto di abitazione nella casa stessa;
fino a che entrambi i coniugi vivranno nella casa coniugale entrambi si impegnano a suddividere le spese per le utenze, le imposte e le assicurazioni, oltre che ad effettuare le manutenzioni, in parti uguali;
nel momento in cui la moglie si trasferirà a vivere altrove, il marito si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dell'immobile, sia ordinaria che straordinaria, nonché al pagamento di imposte assicurazioni, utenze e quant'altro, tenendo indenne la moglie quale comproprietaria;
3) i coniugi, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avanzare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro;
4) nel caso in cui il marito non intenda più continuare a vivere nella casa già coniugale e decida di metterla in vendita, la moglie parteciperà alla compravendita dell'immobile sito in Comune di Segusino in via Francia n.3/a, già casa coniugale, identificato catastalmente al foglio 15 mappale n.742 sub.6, sub 10, sub.4, sub.5, afferando i propri diritti di comproprietà e partecipando alla riscossione della quota parte del prezzo ricavato;
5) a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, il marito si impegna a trasferire la Parte_2 proprietà del bene mobile registrato autovettura FIAT PUNTO targata FL 563 SS telaio n. A 175606T017 immatricolata in data 29.8.2017 alla moglie _1 ; le parti confermano l'assoluta regolarità e trasferibilità del bene stesso
[...] come da documento 9 allegato al ricorso, con impegno dei medesimi ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Tribunale ed il cancelliere da ogni responsabilità; le parti chiedono fin d'ora l'esenzione di tale atto dall'imposta di bollo, registro e ipotecaria, nonché da ogni altra tassa, così come previsto dagli artt. 5 e 6 L. 898/70 e 19 L. 74/87, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012 cui è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013 e confermate con circolare n. 2/E del 21.02.2014, in quanto trattasi di disposizioni patrimoniali disposte in accordi di separazione quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6) il marito, secondo gli accordi raggiunti dai coniugi in questa sede, rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura CITROEN C 5 AIRCROSS targata GF 456 CR, e nel caso in cui intendesse venderla tratterrà l'intero importo ricavato;
7) la moglie riconosce espressamente con la sottoscrizione del presente ricorso che il TFR che percepirà il marito al momento del pensionamento dall'attuale datore di lavoro sarà trattenuto integralmente dal medesimo, senza avanzare alcuna pretesa su detto importo;
ugualmente il marito moglie riconosce espressamente con la sottoscrizione del presente ricorso che il TFR che dovesse eventualmente percepire la moglie prima della sentenza di separazione dall'attuale datore di lavoro sarà trattenuto integralmente dalla medesima, senza avanzare alcuna pretesa su detto importo;
8) i gatti della famiglia resteranno a vivere nella casa già coniugale e verranno mantenuti da entrambi i coniugi anche allorquando la moglie si allontanerà dalla casa coniugale;
9) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio;
10) sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FELTRE (BL) di effettuare le annotazioni di legge nel corrispondente Registro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci