Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3120, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” promosso da
, nata a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
PINCA CHIARA, e , nato a [...], il Controparte_1
24/12/1982, con l'avv.to BUCCARELLA ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in SANNICOLA
(LE), il 26.04.2012 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
SANNICOLA (LE), al n. 1, P. I, anno 2012).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 27.06.2012, e il Per_1 Per_2
02.07.2016.
Con ricorso depositato il 15/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dal padre della sig.ra , viene assegnata alla Parte_1
stessa, con i beni mobili e gli arredi che, nella stessa, attualmente si trovano, ad eccezione dei beni strettamente personali del sig. Controparte_1
che quest'ultimo porterà via con sé. 3) I figli minori e Per_1 Per_2
potrà tenere con sé e ogni volta che vorrà, salvo CP_1 Per_1 Per_2
il necessario preavviso e coordinamento, e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - 2 giorni a settimana, precisamente, martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 20.30, con possibilità di cenare con il padre e con i parenti/affini di quest'ultimo; - ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto, in cui il sig.
è particolarmente impegnato con il lavoro, pernottamento dei CP_1
minori, nella dimora del padre, a fine settimana alterni (il sig. , nel CP_1
fine settimana previsto, prenderà con sé i figli nel primo pomeriggio del sabato e li riporterà dalla madre la domenica dopo averli fatti cenare); - festività natalizie e pasquali ad anni alterni riferite ai giorni 24/25/26/31
Dicembre - 1° Gennaio/ NI Pasqua e TT (per es. 1° anno: 24 con la madre/ 25 con il padre/26 con la madre/ 31 con il padre/ 1° con la madre/ IF con il padre/ pasqua con la madre / pasquetta con il padre.
Anno successivo viceversa); - per i compleanni dei bambini, si asseconderà la volontà dei minori di festeggiarlo presso l'uno o l'altro genitore, fatta salva la possibilità dell'altro di parteciparvi, previo accordo, e salvo diverse modalità; - il Sig. avrà, altresì, la facoltà di trascorrere con i figli CP_1
i suoi periodi di ferie, fino ad un massimo di 15 giorni all'anno, nelle modalità di gestione che si vorranno definire con il dovuto preavviso.
Dovranno, inoltre, essere sempre concordati con l'altro genitore spostamenti e/o viaggi con i minori, di durata superiore al fine settimana. 5) Il Sig.
corrisponderà, a mezzo bonifico bancario, entro il Controparte_1
10 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce. La somma prevista e concordata, a titolo di mantenimento per i figli, verrà annualmente ed automaticamente adeguata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'effettiva separazione. 7) I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli e erogato Per_1 Per_2 dall' sarà interamente percepito, a decorrere dalla data di effettiva CP_2
separazione, dalla sig.ra presso cui i minori sono collocati, Parte_1
e si andrà ad aggiungere alla somma di € 400,00, già concordata a titolo di mantenimento mensile che il padre verserà per i minori. 8) I coniugi provvederanno ciascuno, autonomamente, al proprio mantenimento. 9) La proprietà dell'autovettura Volkswagen Passat TG DE620FD, oggi formalmente intestata al sig. ma da sempre in uso esclusivo Controparte_1
alla sig.ra verrà gratuitamente trasferita alla stessa;
la Parte_1
sig.ra entro 60 giorni dalla data di omologazione della separazione, Pt_1
ne curerà il trasferimento di proprietà con iscrizione presso il PRA, sopportando unicamente il costo delle pratiche amministrative”).
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza di una comune volontà dei ricorrenti di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che possano consentire, almeno allo stato, il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione personale, pertanto, così come richiesto dagli odierni ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta di pronuncia della separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente procedimento, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], così Controparte_1 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale degli anzidetti coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente, per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore