Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Elisa Tomassi, in esito alla udienza del 10.6.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19530/22 R.G. lavoro TRA
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Colella e Fabrizio Parte_1
Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come in atti
Ricorrente
E
, in persona del e del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., e Controparte_3
– in persona del pro tempore;
[...] CP_4
resistenti contumaci nel procedimento di merito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 31.10.22, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto “inaudita altera parte ed assunte ove occorra sommarie informazioni ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, emettere tutti i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, - previa disapplicazione di ogni provvedimento e/o atto pregiudizievole alla ricorrente e, specificamente, della graduatoria definitiva da cui risulta omessa l'indicazione del titolo di riserva e di quelle da cui la ricorrente risulta esclusa, disporre la rettifica di esse graduatorie e di ogni atto emesso in danno della ricorrente;
- per effetto dei suesposti errori, relativamente alla classe di concorso A016, ORDINARE ai convenuti, di indicare in graduatoria il titolo di riserva omesso, con ogni ulteriore conseguenza in termini di punteggio;
relativamente alle classi di concorso A01, A017, A054, ANNULLARE e/o dichiarare nulla e/o non dare esecuzione e/o prosieguo all'assegnazione della/delle cattedra/e cui la ricorrente avrebbe avuto
ORDINARE ai convenuti di assegnare alla ricorrente una delle suddette cattedre o altra cui avrebbe avuto diritto se avesse potuto operare la selezione delle preferenze;
- In ogni caso, adottare ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti giuridici prodottisi per effetto di quanto denunciato in premessa sorti in pregiudizio della ricorrente;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre ai sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.” Nel merito ha avanzato le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, si chiede condannarsi la P.A. resistente:- con effetto ex tunc - definitivamente accertata e dichiarata la illiceità de a)l'omissione della indicazione del titolo di riserva per la classe di concorso A016, b) la preclusione/esclusione prodotta dall'anomalia del sistema informatico nella selezione delle c.d. “150 scuole”, e dunque accertata e dichiarata l'illegittimità del contegno della P.A. per tutte le ragioni sovra esposte, perciò anche per l'omesso intervento in sede di “soccorso istruttorio” in conseguenza del reclamo in autotutela dell'11.08.2022 a DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad ottenere: a) l'indicazione del titolo omesso per la graduatoria per la classe di concorso A016 con ogni conseguenza in termini di punteggio;
b) la reintegrazione nella scelta impedita dal sistema telematico gestito dal CP_1 convenuto per le classi di concorso A01, A017 e A054;
sempre accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, di ogni provvedimento pregiudizievole alla ricorrente sopra indicato ed, in particolare, della graduatoria definitiva da cui risulta omessa l'indicazione del titolo di riserva (A016) e di quelle da cui la ricorrente risulta esclusa (A01, A017, A054), nonché del silenzio illegittimamente serbato sul reclamo in autotutela dell'11.08.2022, disporre ogni conseguente rettifica delle graduatorie e di ogni altro atto emesso in danno della ricorrente per effetto dei suesposti errori;
annullare e/o dichiarare nulla e/o non dare esecuzione e/o prosieguo all'assegnazione della/delle cattedra/e cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, se avesse potuto effettuare la selezione preclusale dal suddetto sistema telematico, come indicato nella parte in premessa, così come di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente;
ordinare ai convenuti di assegnare una delle suddette cattedre, od altra cui avrebbe avuto diritto se avesse potuto operare la selezione delle preferenze, alla ricorrente;
adottare ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti giuridici prodottisi per effetto di quanto sopra denunciato. con riserva di domanda di risarcimento danni, anche mediante ulteriore autonomo giudizio”.
Premette di aver conseguito in data 16.03.1998 la laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo presso l'Università di Bologna;
di avere conseguito i 24 Cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e, specificamente, in Modelli e strategie per lo sviluppo educativo inclusivo e interculturale;
Metodologie e tecniche didattiche delle lingue;
Antropologia filosofica tra rispetto dei diritti e contesti interculturali, oggi richiesti dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L.105/2015); di avere presentato in data 30.05.2022 domanda di aggiornamento/inserimento per la Seconda Fascia nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di per le seguenti classi di concorso: A001 (arte e immagine nella CP_3 scuola secondaria di i grado), A016 (disegno artistico e modellazione odontotecnica), A017 (disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di ii grado) e A054 (storia dell'arte); che entro la data del 31 maggio 2022 ogni aspirante docente doveva presentare domanda per primo inserimento o aggiornamento GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per il biennio 2022/24; che l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 sarebbe avvenuta per mezzo di una selezione di preferenze, per un numero massimo di 150, da presentare per il tramite della piattaforma Istanze online tra il 2 e il 16 agosto sino alle ore 14 e che l'omessa presentazione di detta istanza equivaleva a rinuncia ex O.M. 112/2022; di essere stata inclusa, in esito alla domanda predetta, nella GPS pubblicata in data 02.08.2022 nelle rispettive posizioni n.1574, 1734, 1904 e 1325 e con i rispettivi punteggi 40, 36, 36 e
36; che in data 08.09.2022 le posizioni in graduatoria aggiornate risultavano essere A001 = 1595; A016 = 1737; A017 = 1904; A054 = 1325; di non essersi vista riconoscere per la classe di concorso A016 il titolo di riserva, presente invece nelle altre classi di concorso. Precisa di non avere potuto presentare, a causa di una anomalia della piattaforma istanze on line, l'istanza per le classi di concorso A001, A017 e A054 ed operare la scelta delle 150 preferenze per l'assegnazione dei posti di supplenza annuale o fine attività didattiche;
di avere presentato in data 11.08.2022, senza alcun esito positivo, reclamo avverso tale ultima circostanza, chiedendo altresì la rettifica dei titoli per la classe di concorso A016 e l'abilitazione entro la data del 12.08.2022 sul portale istanze on line al fine di poter procedere alla selezione delle preferenze preclusale;
che, se la piattaforma avesse funzionato correttamente, ella avrebbe scelto il Controparte_5
per la classe di concorso A017 la cui cattedra annuale era stata assegnata, da
[...] primo bollettino di nomine del 10.09.2022, ad altra docente in possesso del titolo di riserva ed in graduatoria nella posizione 2989 con n. 26,5 punti, laddove la sua era la posizione 1904 con 34 punti;
per la classe di concorso A054 avrebbe scelto l'I.I.S.S. Cristofaro Mennella di Ischia assegnato a docente in possesso di titolo di riserva, con posizione 1839 e punteggio 27,5, laddove ella era nella posizione 1325 con n. 34 punti;
per la classe di concorso A001 avrebbe scelto l'Istituto Giovanni Scotti di Ischia assegnato ad un docente con titolo di riserva, con posizione 2726 e punteggio 31, laddove ella si trovava alla 1595 posizione con n.40 punti;
che la piattaforma di istanze on line ha subito un blocco totale per l'intero periodo in cui avrebbe dovuto operare la istanza di preferenza delle sede. Ha dedotto la illegittimità, l'inadeguatezza e il cattivo funzionamento della piattaforma delle graduatorie G.P.S a lei non imputabili;
la violazione e falsa applicazione della Legge 124/1999 e dell'O.M. n.112 del 06.05.2022.
Il si è costituito nel procedimento cautelare, eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo attenendo la controversia alla conformità dell'O.M. 112/92 al quadro normativo e non alla posizione del singolo lavoratore;
la infondatezza della domanda, non essendosi verifiato alcun blocco generale della piattaforma istanza on line e per l'effetto risultando la ricorrente, secondo la normativa di settore, una rinunciataria per la quale non era attivabile l'istituto del soccorso istruttorio che, diversamente, rimettendola in termine, andrebbe a violare il principio della par condicio.
Ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
di rigettare l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; di rigettare nel merito il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In esito alla udienza del 7.2.23 questo giudice emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza di pericolo nel ritardo.
In esito alla decorsa udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rimarcato che, sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente, potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati ad assegnazioni di incarichi di supplenza in quanto iscritti nelle GPS di seconda fascia di cui si discute, possa di fatto recare loro un pregiudizio (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ciò non integra una ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, tale ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se il provvedimento invocato non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei “litisconsorti” stessi.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. Infatti, come noto, la questione della giurisdizione va valutata alla luce del petitum sostanziale espresso nell'atto introduttivo della causa (tra le tante, Cass., sez. un., ord. 27888/2021), essendo devolute al giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 1 , comma 2 .. , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ” (art. 63, primo comma, d. lgs 165/2001).
Deve ritenersi che i contenuti degli atti di cui si chiede la disapplicazione (graduatorie definitive, con conseguente rettifica delle stesse nel senso della indicazione del titolo di riserva omesso quanto alla prima classe di concorso e annullamento o mancata esecuzione all'assegnazione delle cattedre cui la ricorrente avrebbe avuto diritto - se avesse potuto effettuare la selezione preclusale dal suddetto sistema telematico -quanto alle restanti tre) non sia nella fattispecie in esame riconducibile alla spendita del potere pubblicistico con cui l'Amministrazione determina in via autoritativa la propria struttura fondamentale ma siano espressione dell'esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro, con la conseguenza che la situazione giuridica che ne risulta lesa è un diritto soggettivo, per essere tutelato il quale non può farsi ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa ma ordinaria.
Quanti al meriuto, la domanda è solo in minima parte fondata e come tale deve essere accolta, per quanto si dirà, mentre per il resto deve essere rigettata per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Tema d'indagine, in relazione alla richiesta di rettifica delle graduatorie relative alle classi di concorso A01, A017, A054, è quello relativo al sostenuto malfunzionamento della piattaforma informatica per l'accesso alla scelta delle 150 scuole nell'arco di tempo tra il 2.8. e il 16.8.22, tempo nell'ambito del quale era collocata la finestra di tempo entro la quale effettuare la scelta in esame , tale da impedire alla ricorrente del tutto di utilmente inserirvisi.
Va precisato che, sentita in sede di libero interrogatorio, la ricorrente ha affermato: Attualmente non sto insegnando, non insegno dal giugno 2021, le ultime scuole in cui ho insegnato sono state contemporaneamente la di e la Scotti di CP_6 CP_7
, per la materia A001 arte e immagine . CP_5
Sono coniugata e mio marito è un informatico free lance. Siamo in separazione dei beni, viviamo in casa di affitto, mio marito ha un figlio per il quale paga un mantenimento. Mio marito lavora in Svizzera da molti anni per cui ci vediamo una sola volta al mese, al suo rientro. L'affitto dell'abitazione viene corrisposto in parte da mio marito e in parte dai miei genitori, così quanto al mio mantenimento.
Dalla istruttoria testimoniale espletata è emerso quanto segue. Il teste ha riferito: Testimone_1
Sono il coniuge della ricorrente, che ho sposato nel 2016. Viviamo nella stessa casa ma io per lavoro vivo molto in Svizzera, la casa comune comunque è a Pozzuoli. Sono ingegnere informatico e ho un rapporto di lavoro dipendente in Svizzera. In genere non fruisco di un intero mese di ferie dal mio datore di lavoro. Ad inizio agosto 2022 mi trovavo in Pozzuoli e il giorno 9 siamo partiti con il treno io e la ricorrente per raggiungere la città di Berna;
mi pare che io avessi ancora qualche giorno di ferie, ma comunque era frequente che non solo io mi spostassi verso Pozzuoli ma che anche ella venisse in Svizzera. Ricordo che mia moglie, già dai primi giorni di agosto, si connetteva a una piattaforma informatica cui diedi un rapido sguardo;
mi disse che doveva fare una scelta delle 150 sedi per i lavori di insegnamento che poteva svolgere. Mi diceva: non funziona, ci devono essere 4 classi di concorso ma io ne vedo solo una. Non c'era tempo perché dovevamo partire, per cui insieme decidemmo che questo problema, poiché vi era ancora del tempo per come mi disse lei, mi pare fino a circa la metà di agosto, sarebbe estato affrontato una volta arrivati in Svizzera. Siamo arrivati in Svizzera, non ricordo esattamente se eravamo partiti l'8 e arrivati il 9 ; insomma, il giorno dopo l'arrivo a casa a Berna, mia moglie si collegò mediante suo portatile;
in casa vi era rete internet con wifi e altri due computer. Collaborai a tentare di risolvere il problema e chiesi che mi facesse vedere tutto il processo di ciò che doveva fare;
occorreva lo sped e occorreva quindi attivare anche il cellulare. Giunti sulla videata che avrebbe dovuto mostrare la lista delle classi di concorso cui mia moglie poteva accedere ( che per quanto so sono 4 in base al suo titolo di studio)
è uscita solo una riga corrispondente solo alla classe di concorso di disegno e modellazione odontotecnica per cui pure è abilitata;
per tale classe di concorso ella operò la scelta degli istituti, anche se in numero inferiore a 150 . In verità non ho visto personalmente tale ultima circostanza ma mi è stata riferita dalla ricorrente. Ho girato bene lo schermo e non vi era altro, la lista unica sembrava quella completa nel sistema. Il sistema non segnalava alcun errore . Le ho detto di attendere per fare altre verifiche tecniche, ho preso i miei due computer, usando due browser diversi da quello usato per il primo portatile e ci siamo collegati alla piattaforma mediante tali computer.
Il risultato è sempre stato uguale. Ricordo che anche a appariva solo quella riga quanto alla classe di concorso. CP_3
Ciò accadeva intorno al 9/10 agosto, poi abbiamo atteso un giorno e visto che non funzionava ancora le ho suggerito di contattare l'assistenza del sistema. Ho visto che mia moglie ha chiamato vari numeri di telefono a anche al CP_3
Ministero, ricordo anche un sindacato qualcuno rispondeva e qualcuno no;
il sindacalista, per quanto ella mi disse, le disse che anche lui aveva verificato che usciva solo quella classe di concorso, disse di attivarsi per far riparare la piattaforma. Non ricordo chi, forse una persona del Ministero disse a mia moglie che il problema sarebbe stato “aggiustato” in quei giorni, che erano rimasti ormai pochi, in vista della scadenza. Suggerii di mettere il tutto per iscritto, cosa che mia moglie fece. Mia moglie continuò a tentare tutti i giorni, sempre con esito negativo perché usciva sempre un'unica classe di concorso. Per quanto ricordo e per come mi disse mia moglie anche sulla classe di concorso uscita sulla piattaforma vi era un errore , vale a dire non risultava il suo titolo di riserva per la invalidità di mia moglie. A d difensore: Non è mai giunta una risposta a questi reclami , per cui l'anno scorso, nella estate 2023, insieme a mia moglie abbiamo provato a inserire le preferenze individuando sempre e comunque lo stesso problema, usciva sempre quella classe di concorso e sempre senza titolo di riserva. E' stata fatta una telefonata al sindacato e dopo due giorni da allora mia moglie ha potuto visionare le 4 classi di concorso cui ha diritto ad accedere e ha potuto effettuare la scelta dei 150 istituti. Mi disse che ha anche potuto utilizzare il titolo di riserva. Ella ha pertanto insegnato in questo scolastico 2023/24 nelle scuole medie regolarmente.
Orbene, dalla deposizione di cui si è appena dato conto - credibile in quanto dettagliata e coerente - è emerso effettivamente il malfunzionamento della piattaforma informatica in uso alla ricorrente, la quale, nell'agosto 2022, non è stata in grado di accedere alle quattro classi di concorso cui avrebbe avuto diritto ad accedere, e con riferimento all'unica classe di concorso per la quale le è stata consentita la scelta, non è stata in grado di indicare il titolo di riserva. E' emerso inoltre che il reclamo tempestivamente avanzato non sortiva alcun effetto. Tuttavia, per come emerge dalle stesse note illustrative depositate nell'interesse della ricorrente, il decorso del tempo che ha interessato il presente procedimento di merito, ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire con riguardo a tutta una serie di conclusioni avanzate. Infatti, è stato precisato nelle indicate note: Non sfugge a questa difesa che, posto anche il tempo trascorso, la tutela richiesta potrebbe risultare a questo punto parzialmente vanificata e/o “superata”. Invero, in data 01.09.2023 la ricorrente è stata immessa in ruolo per la classe cdc A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) presso l'I.C. Torre - De Mattia di Vallo della Lucania (SA) e dal momento dell'immissione la sua iscrizione al collocamento mirato è decaduta e con essa, ovviamente, anche il titolo di riserva. La ricorrente ha instato in ogni caso per una pronuncia di mero accertamento, nella parte in cui le domande proposte, se non costituiscono una richiesta di mero accertamento, includono certamente – e naturalmente, come premessa della chiesta condanna - una domanda di accertamento, peraltro finalizzata espressamente ad un successivo giudizio risarcitorio. In buona sostanza, alla luce del pacifico avvenuto inserimento in ruolo organico della docenza da parte della ricorrente a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe di concorso arte e immagine, deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente stessa quanto alle seguenti domande: DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad ottenere: a) l'indicazione del titolo omesso per la graduatoria per la classe di concorso A016 con ogni conseguenza in termini di punteggio;
b) la reintegrazione nella scelta impedita dal sistema telematico gestito dal CP_1 convenuto per le classi di concorso A01, A017 e A054; accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, di ogni provvedimento pregiudizievole alla ricorrente sopra indicato ed, in particolare, della graduatoria definitiva da cui risulta omessa l'indicazione del titolo di riserva (A016) e di quelle da cui la ricorrente risulta esclusa (A01, A017, A054), nonché del silenzio illegittimamente serbato sul reclamo in autotutela dell'11.08.2022, disporre ogni conseguente rettifica delle graduatorie e di ogni altro atto emesso in danno della ricorrente per effetto dei suesposti errori;
annullare e/o dichiarare nulla e/o non dare esecuzione e/o prosieguo all'assegnazione della/delle cattedra/e cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, se avesse potuto effettuare la selezione preclusale dal suddetto sistema telematico, come indicato nella parte in premessa, così come di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente;
ordinare ai convenuti di assegnare una delle suddette cattedre, od altra cui avrebbe avuto diritto se avesse potuto operare la selezione delle preferenze, alla ricorrente. Infatti, le gps dell'epoca non risultano più essere la fonte del regolamento dei rapporti di lavoro tra la ricorrente e il in quanto ormai superate dall'avvenuta immissione CP_8 in ruolo, da cui è scaturuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ne consegue il rigetto delle relative domande. Ritiene tuttavia questo che, alla luce della epressa riserva di instaurare un futuro CP_9 giudizio risarcitorio, permanga l'interesse ad agire quanto alla domanda avente a oggetto l'accertamento ( espressamente richiesto quale presupposto della richiesta di condanna alle rettifiche, ormai inutili) della illiceità dell'omissione della indicazione del titolo di riserva per la classe di concorso A016 e della preclusione/esclusione prodotta dall'anomalia del sistema informatico nella selezione delle c.d. “150 scuole”, nonché dell'llegittimità del contegno della P.A., perciò anche per l'omesso intervento in sede di “soccorso istruttorio” in conseguenza del reclamo in autotutela dell'11.08.2022.
Ritiene questo giudice che non sia menzionabile nella specie l'istituto del soccorso istruttorio, tipico del procedimento amministrativo e dei rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione bensì possa stigmatizzarsi la condotta della pubblica amministrazione che non è intervenuta tempestivamente a dirimere la problematica tecnica segnalata dalla ricorrente, senza sua inerzia. Deve pertanto concludersi per l'accertamento della illegittimità della condotta del CP_8
e dell convenuto consistente nel non avere impedito Controparte_3
l'omissione della indicazione da parte della ricorrente del titolo di riserva per la classe di concorso A016 nonché la preclusione prodotta dall'anomalia del sistema informatico nella selezione delle c.d. “150 scuole”, pur in conseguenza del reclamo del 11.08.2022.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione, anche se la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla maggior parte delle domande ne rende corretta la compensazione in misura pari a due terzi .
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, accerta la illegittimità della condotta del e CP_8 dell convenuto consistente nel non avere impedito Controparte_3
l'omissione della indicazione da parte della ricorrente del titolo di riserva per la classe di concorso A016 nonché la preclusione prodotta dall'anomalia del sistema informatico nella selezione delle c.d. “150 scuole”, pur in conseguenza del reclamo del 11.08.2022. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il e l convenuti alla rifusione di un terzo CP_8 Controparte_3 delle spese di lite in favore della ricorrente, terzo che liquida in € 2.190,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre alla restituzione del contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, dichiarando compensati tra le parti i restanti due terzi delle dette spese. Si comunichi. Napoli , 10.6.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi