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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2732/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4403/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022 ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che a seguito di ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con cui il aveva indetto Controparte_1 le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie provinciali per le supplenze, aveva
Pag. 1 di 8 presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, sia per la classe di concorso “AAAA”, collocandosi nella posizione n. 7593 con punti 38, sia per la classe “ADAA”, per il conferimento di incarichi di sostegno nella cd. graduatoria incrociata, collocandosi nella medesima posizione;
che né in occasione della pubblicazione del primo bollettino delle nomine, né in occasione della pubblicazione del secondo, in data 20 ottobre 2022, né in occasione della pubblicazione del terzo, in data 10 novembre 2022, aveva ricevuto alcun incarico, sebbene in forza di quest' ultimo erano stati conferiti per l'a.s. 2022/2023 incarichi di supplenza per la classe
“ADAA” e per posti indicati nella domanda di partecipazione, a candidati collocati in posizione inferiore;
che la evidenziata pretermissione era “probabilmente” dovuta ad un cattivo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, “dopo il primo turno di nomina tale algoritmo aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, sicché gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore”, poiché l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, aveva considerato essa ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, concretatasi nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
Ha, infine, dedotto che per effetto della illegittima pretermissione aveva subito un danno concretizzatosi sia nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio che avrebbe sicuramente espletato qualora l'amministrazione avesse legittimamente operato, sia nella perdita della retribuzione che avrebbe conseguito a partire dal 20 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, quantificata in complessivi € 14.966,11.
Ha concluso richiedendo di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di
Pag. 2 di 8 contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia –
Provincia di Roma per la classe di concorso “AAAA” e incrociata di sostegno “ADAA”;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Controparte_1
riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022; - CONDANNARE il resistente al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 14.966,11, calcolato per il periodo dal 20/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori
e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, vinte spese processuali, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, il convenuto è CP_1
restato contumace.
All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 4403/2023, depositata il 2 maggio 2023, che ha respinto il ricorso osservando che i docenti indicati come illegittimamente preferiti, ai quali erano stati attribuiti incarichi di supplenza in sedi per le quali la ricorrente avrebbe espresso la sua preferenza della domanda di partecipazione, avevano ricevuto incarichi per la classe di concorso “ADAA” in sedi indicate dalla ricorrente nella domanda anzidetta, ma con specifico riferimento alla sola classe di concorso “AAAA”.
Con atto depositato il 1° novembre 2023 la ha interposto appello avverso la Pt_1
predetta sentenza deducendone l'erroneità.
Segnatamente, ha lamentato un'erronea valutazione delle proprie allegazioni e dei fatti, atteso che era stato lo stesso giudice ad ammettere che l'amministrazione aveva conferito incarichi di supplenza a soggetti collocati in posizioni inferiori in graduatoria, salvo poi incongruamente non valorizzare tale circostanza, ritenendola non provata, a dispetto della documentazione prodotta e di altre pronunce di segno contrario emesse dallo stesso
Tribunale.
Pag. 3 di 8 Ha quindi stigmatizzato l'illegittimità della condotta del , che aveva violato il CP_1
principio di scorrimento della graduatoria, assegnando incarichi a soggetti in possesso di punteggi inferiori a causa dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo che sovrintendeva all'intera procedura, il che era già stato accertato da copiosa giurisprudenza, sia amministrativa, sia ordinaria. Infatti, il sistema aveva illegittimamente considerato rinunciatari dagli ulteriori turni di nomina i docenti nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si fossero rese disponibili successivamente, mentre i candidati potevano ottenere la nomina tramite convocazione da GPS sino al 31 dicembre su diversi turni di nomina in relazione alle sedi di preferenza successivamente disponibili.
Si è doluta, inoltre, della violazione del dovere dell'istituto del cd. soccorso istruttorio alla luce della natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività dell'amministrazione, con obbligo di rimediare alle possibili disfunzioni.
Ha evidenziato il proprio diritto al riconoscimento del punteggio comprensivo dell'incarico annuale che le sarebbe spettato, indicandolo in 12 punti.
Ha richiamato le deduzioni in tema di danno subito sottolineando che, se l'amministrazione avesse correttamente operato, il diritto della docente a conseguire la supplenza non sarebbe stato leso, come pienamente provato dal conferimento di incarichi in favore di docenti con punteggio inferiore, quantificando la pretesa in € 14.966,11.
Ha quindi concluso richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“AAAA” e incrociata di sostegno “ADAA”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il Controparte_1 punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il Controparte_1 resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza
Pag. 4 di 8 annuale, per un importo pari ad € 14.966,11, calcolato per il periodo dal 20/10/2022 al
30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1
restato contumace anche in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al primo giudice.
L'appellante deduce infatti l'erroneità della sentenza che, sebbene abbia ammesso che in effetti risultavano nominati candidati in possesso di punteggi inferiori rispetto a quello ad ella spettante, ha nondimeno rigettato la domanda affermando che si trattava di posti non indicati in riferimento alla classe di concorso “ADAA”, ma soltanto in ordine alla classe di concorso “AAAA”, con la conseguenza che nessuna violazione dei principi si sarebbe verificata.
Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, l'odierna appellante ebbe ad indicare in riferimento alla classe di concorso “ADAA” nell'ordine delle preferenze al n.
2 (come contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) e al n. 74 (come spezzone ore) la scuola contraddistinta dal codice RMAA8CC003, corrispondente all'IC
, posto poi assegnato alla docente in possesso di Persona_1 Persona_2
soli 36 punti, di guisa che risulta dimostrata la pretermissione della cui era stato Pt_1
riconosciuto il superiore punteggio di 38.
Ciò chiarito, per definire il giudizio in relazione alle censure formulate, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.
La pretesa dell'appellante, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/23 di cui alla GPS conseguente all'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto proposta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della
Pag. 5 di 8 contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.
È fuori di dubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato
(petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito
(ovverossia l'assegnazione dell'incarico di supplenza), in concreto allegata attraverso l'affermazione che degli incarichi erano stati assegnati a soggetti diversi in luogo dell'appellante, munita di punteggio più alto.
A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito all'odierna appellante, necessariamente il medesimo non potrà essere riconosciuto in capo ad altro candidato cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari, la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla non potrebbe che avere Pt_1
quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnataria, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa.
Ci si trova quindi palesemente di fronte (in tal senso, Cass. n. 14914/2008; più di recente,
Cass. n. 28766/2018; Cass. n. 988/2017), a “rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo” rispetto ai quali “la realizzazione dell'utilità pretesa ... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”, e va dunque dato affermato il principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove non riscontri l'integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione non risulta invece necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della
Pag. 6 di 8 selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. n.
12489/2020).
In definitiva, la pretesa con cui un docente della scuola pubblica richiede l'assegnazione di un incarico di insegnamento sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado, e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato.
Si aggiunga che nel caso di accoglimento delle pretese della ci si troverebbe di Pt_1
fronte al paradosso
• di dover riconoscere sia ad essa, sia alla che il posto di sostegno presso Per_2
l'IC ha in effetti ricoperto nell'anno scolastico 2022/23, Persona_1 il punteggio di 12 punti conseguente allo svolgimento dell'incarico annuale con palese influenza sulle future graduatorie anche in danno di altri ulteriori concorrenti
• in alternativa, di dover affermare la prevalenza del diritto della il che Pt_1
comporterebbe che alla non possa essere riconosciuto il punteggio sopra Per_2
indicato il tutto senza tenere conto della circostanza che l'azione risarcitoria proposta dalla risulta direttamente connessa alla fondatezza della pretesa principale avente ad Pt_1 oggetto l'assegnazione dell'incarico di supplenza.
Pertanto, la doverosa rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354, comma primo, c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei confronti della controinteressata Per_2
Pag. 7 di 8 inserita nella GPS in esame e assegnataria di posto di sostegno in riferimento Per_2 alla classe di concorso “ADAA” presso la scuola contraddistinta dal codice
RMAA8CC003, corrispondente all'IC “ . Persona_1
Va dunque disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito ogni diverso profilo sollevato dal ricorso in appello.
Attesa la natura processuale della pronuncia e tenuto conto della contumacia del
, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 1° novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 4403/2023, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e rimette la causa al primo giudice assegnando termine di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2732/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Domenico Naso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4403/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022 ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che a seguito di ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con cui il aveva indetto Controparte_1 le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie provinciali per le supplenze, aveva
Pag. 1 di 8 presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, sia per la classe di concorso “AAAA”, collocandosi nella posizione n. 7593 con punti 38, sia per la classe “ADAA”, per il conferimento di incarichi di sostegno nella cd. graduatoria incrociata, collocandosi nella medesima posizione;
che né in occasione della pubblicazione del primo bollettino delle nomine, né in occasione della pubblicazione del secondo, in data 20 ottobre 2022, né in occasione della pubblicazione del terzo, in data 10 novembre 2022, aveva ricevuto alcun incarico, sebbene in forza di quest' ultimo erano stati conferiti per l'a.s. 2022/2023 incarichi di supplenza per la classe
“ADAA” e per posti indicati nella domanda di partecipazione, a candidati collocati in posizione inferiore;
che la evidenziata pretermissione era “probabilmente” dovuta ad un cattivo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, “dopo il primo turno di nomina tale algoritmo aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, sicché gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore”, poiché l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, aveva considerato essa ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, concretatasi nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
Ha, infine, dedotto che per effetto della illegittima pretermissione aveva subito un danno concretizzatosi sia nel mancato riconoscimento dei 12 punti per il servizio che avrebbe sicuramente espletato qualora l'amministrazione avesse legittimamente operato, sia nella perdita della retribuzione che avrebbe conseguito a partire dal 20 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, quantificata in complessivi € 14.966,11.
Ha concluso richiedendo di “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di
Pag. 2 di 8 contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia –
Provincia di Roma per la classe di concorso “AAAA” e incrociata di sostegno “ADAA”;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il resistente a Controparte_1
riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
112/2022; - CONDANNARE il resistente al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 14.966,11, calcolato per il periodo dal 20/10/2022 al 30/06/2023, salvo errori
e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, vinte spese processuali, da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, il convenuto è CP_1
restato contumace.
All'esito del giudizio la causa è stata decisa con la sentenza n. 4403/2023, depositata il 2 maggio 2023, che ha respinto il ricorso osservando che i docenti indicati come illegittimamente preferiti, ai quali erano stati attribuiti incarichi di supplenza in sedi per le quali la ricorrente avrebbe espresso la sua preferenza della domanda di partecipazione, avevano ricevuto incarichi per la classe di concorso “ADAA” in sedi indicate dalla ricorrente nella domanda anzidetta, ma con specifico riferimento alla sola classe di concorso “AAAA”.
Con atto depositato il 1° novembre 2023 la ha interposto appello avverso la Pt_1
predetta sentenza deducendone l'erroneità.
Segnatamente, ha lamentato un'erronea valutazione delle proprie allegazioni e dei fatti, atteso che era stato lo stesso giudice ad ammettere che l'amministrazione aveva conferito incarichi di supplenza a soggetti collocati in posizioni inferiori in graduatoria, salvo poi incongruamente non valorizzare tale circostanza, ritenendola non provata, a dispetto della documentazione prodotta e di altre pronunce di segno contrario emesse dallo stesso
Tribunale.
Pag. 3 di 8 Ha quindi stigmatizzato l'illegittimità della condotta del , che aveva violato il CP_1
principio di scorrimento della graduatoria, assegnando incarichi a soggetti in possesso di punteggi inferiori a causa dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo che sovrintendeva all'intera procedura, il che era già stato accertato da copiosa giurisprudenza, sia amministrativa, sia ordinaria. Infatti, il sistema aveva illegittimamente considerato rinunciatari dagli ulteriori turni di nomina i docenti nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si fossero rese disponibili successivamente, mentre i candidati potevano ottenere la nomina tramite convocazione da GPS sino al 31 dicembre su diversi turni di nomina in relazione alle sedi di preferenza successivamente disponibili.
Si è doluta, inoltre, della violazione del dovere dell'istituto del cd. soccorso istruttorio alla luce della natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività dell'amministrazione, con obbligo di rimediare alle possibili disfunzioni.
Ha evidenziato il proprio diritto al riconoscimento del punteggio comprensivo dell'incarico annuale che le sarebbe spettato, indicandolo in 12 punti.
Ha richiamato le deduzioni in tema di danno subito sottolineando che, se l'amministrazione avesse correttamente operato, il diritto della docente a conseguire la supplenza non sarebbe stato leso, come pienamente provato dal conferimento di incarichi in favore di docenti con punteggio inferiore, quantificando la pretesa in € 14.966,11.
Ha quindi concluso richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“AAAA” e incrociata di sostegno “ADAA”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il Controparte_1 punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il Controparte_1 resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza
Pag. 4 di 8 annuale, per un importo pari ad € 14.966,11, calcolato per il periodo dal 20/10/2022 al
30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1
restato contumace anche in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al primo giudice.
L'appellante deduce infatti l'erroneità della sentenza che, sebbene abbia ammesso che in effetti risultavano nominati candidati in possesso di punteggi inferiori rispetto a quello ad ella spettante, ha nondimeno rigettato la domanda affermando che si trattava di posti non indicati in riferimento alla classe di concorso “ADAA”, ma soltanto in ordine alla classe di concorso “AAAA”, con la conseguenza che nessuna violazione dei principi si sarebbe verificata.
Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, l'odierna appellante ebbe ad indicare in riferimento alla classe di concorso “ADAA” nell'ordine delle preferenze al n.
2 (come contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) e al n. 74 (come spezzone ore) la scuola contraddistinta dal codice RMAA8CC003, corrispondente all'IC
, posto poi assegnato alla docente in possesso di Persona_1 Persona_2
soli 36 punti, di guisa che risulta dimostrata la pretermissione della cui era stato Pt_1
riconosciuto il superiore punteggio di 38.
Ciò chiarito, per definire il giudizio in relazione alle censure formulate, sono necessarie alcune considerazioni preliminari.
La pretesa dell'appellante, finalizzata a ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/23 di cui alla GPS conseguente all'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto proposta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della
Pag. 5 di 8 contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.
È fuori di dubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato
(petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito
(ovverossia l'assegnazione dell'incarico di supplenza), in concreto allegata attraverso l'affermazione che degli incarichi erano stati assegnati a soggetti diversi in luogo dell'appellante, munita di punteggio più alto.
A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito all'odierna appellante, necessariamente il medesimo non potrà essere riconosciuto in capo ad altro candidato cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari, la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso alla non potrebbe che avere Pt_1
quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnataria, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa.
Ci si trova quindi palesemente di fronte (in tal senso, Cass. n. 14914/2008; più di recente,
Cass. n. 28766/2018; Cass. n. 988/2017), a “rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo” rispetto ai quali “la realizzazione dell'utilità pretesa ... (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”, e va dunque dato affermato il principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove non riscontri l'integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione non risulta invece necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della
Pag. 6 di 8 selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. n.
12489/2020).
In definitiva, la pretesa con cui un docente della scuola pubblica richiede l'assegnazione di un incarico di insegnamento sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.
Nel caso di specie, il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado, e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato.
Si aggiunga che nel caso di accoglimento delle pretese della ci si troverebbe di Pt_1
fronte al paradosso
• di dover riconoscere sia ad essa, sia alla che il posto di sostegno presso Per_2
l'IC ha in effetti ricoperto nell'anno scolastico 2022/23, Persona_1 il punteggio di 12 punti conseguente allo svolgimento dell'incarico annuale con palese influenza sulle future graduatorie anche in danno di altri ulteriori concorrenti
• in alternativa, di dover affermare la prevalenza del diritto della il che Pt_1
comporterebbe che alla non possa essere riconosciuto il punteggio sopra Per_2
indicato il tutto senza tenere conto della circostanza che l'azione risarcitoria proposta dalla risulta direttamente connessa alla fondatezza della pretesa principale avente ad Pt_1 oggetto l'assegnazione dell'incarico di supplenza.
Pertanto, la doverosa rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354, comma primo, c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per difetto del contraddittorio nei confronti della controinteressata Per_2
Pag. 7 di 8 inserita nella GPS in esame e assegnataria di posto di sostegno in riferimento Per_2 alla classe di concorso “ADAA” presso la scuola contraddistinta dal codice
RMAA8CC003, corrispondente all'IC “ . Persona_1
Va dunque disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito ogni diverso profilo sollevato dal ricorso in appello.
Attesa la natura processuale della pronuncia e tenuto conto della contumacia del
, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi del CP_1
giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 1° novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 4403/2023, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e rimette la causa al primo giudice assegnando termine di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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