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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1884/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHI VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BUOSO SILVIA e dall'avv. ANNALISA CASADIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente
Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 27-11-2024, ha proposto domanda ex Parte_1 art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n.525/2019, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 18-7-2019, chiedendo l'accertamento della cessazione del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 12- Per_1 Per_2
1 8-2002 e l'8-8-2005, per i quali corrisponde alla ex moglie, , CP_1
l'importo di complessivo di € 350,00.
Il ricorrente ha dedotto che i figli, ora entrambi maggiorenni, hanno raggiunto l'autosufficienza economica in quanto la prima, pur dovendo completare il percorso di studi universitari, da tempo presta attività lavorativa. In particolare, il AN ha affermato che la giovane ha lavorato dalla metà di settembre Per_1
2021 a settembre 2022, presso Basell Poliolefine Italia S.r.l., con sede a Ferrara, piazzale G. Donegani, n. 12, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.900,00/2.000,00, comprensivo di altri emolumenti accessori e premi incentivanti, e dall'ottobre 2022 all'ottobre 2023 ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione. Successivamente, dal mese di dicembre 2023 al 30 giugno 2024, la figlia è stata assunta come insegnante presso la scuola dell'infanzia di Badia Polesine e ha poi ottenuto un'altra supplenza dal settembre 2024 sino al 30-6- 2025 presso la scuola primaria della stessa località. Quanto al figlio il ricorrente ha dedotto che il giovane, in possesso della Per_2 licenza media perché ha interrotto gli studi, è stato occupato per circa un mese e mezzo nello stabilimento “Amazon” e dal 20 settembre 2024 è stato assunto da con sede a Lendinara (RO), in forza di contratto di Controparte_2 apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, con mansioni di elettricista. Il ricorrente ha inoltre precisato che anche la ex moglie ha avuto un netto miglioramento della propria condizione reddituale, in quanto ora la CP_1 ha un contratto di lavoro a tempo pieno come operatrice sociosanitaria dipendente dell'Ulss 5 Polesana, per cui percepisce una retribuzione di importo superiore a quello corrispostole all'epoca del procedimento divorzile. Il , Pt_1 dipendente di un supermercato e convivente more uxorio con tale Per_3
(insegnante di scuola primaria e madre di due figlie conviventi con la
[...] stessa e con il ricorrente) ha inoltre affermato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della casa in cui vive, sicché è tenuto al pagamento di una rata mensile di € 200,00.
2. Con decreto depositato il 3-12-2024 la Presidente ha disposto la fissazione dell'udienza del 7-3-2025 innanzi al collegio, dando gli avvisi previsti dall'art. 473.bis.14 c.p.c.
3. Costituitasi in giudizio, la ha resistito all'avversaria domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, ha chiesto un aumento a € 500,00 dell'assegno dovuto dal ai sensi dell'art. 337-septies c.c. per entrambi i figli. In buona sostanza, Pt_1 ha allegato che e non hanno raggiunto quella stabilità economica Per_1 Per_2 che consente ai genitori di cessare di contribuire al loro mantenimento, in quanto la prima deve terminare il percorso di studi universitari e il secondo è stato appena assunto, per cui non fruisce di una retribuzione tale da consentirgli di reperire un'autonoma sistemazione abitativa, dal momento che percepisce circa
€ 1.000,00 al mese.
2 4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c. e della copiosa produzione documentale delle parti, all'udienza del 7 marzo 2025 il collegio ha formulato una proposta conciliativa accettata solo dal ricorrente, sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 comma quarto c.p.c. e si riservato di decidere.
5. La domanda proposta dal ricorrente è fondata. Non è inutile premettere che la suprema corte ha avuto occasione di affermare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. civ., Sez. I, n. 40282/2021).
5.1. Nel caso in esame, la resistente non ha contestato che la figlia abbia Per_1 da almeno due anni intrapreso l'attività di insegnante, pur continuando il percorso di studi universitari in quanto iscritta al IV anno della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Padova, come risulta del resto dal contratto di lavoro da lei stessa prodotto sub doc. 17, che documenta il conferimento alla giovane , che ha quasi 23 anni, dell'incarico di due Per_1 supplenze annuali, delle quali la seconda è in corso e terminerà il 30 giugno 2025, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione. Lo stipendio attuale della giovane ammonta a circa € 1.477,00 (cfr. cedolini dello stipendio relativo al mese di gennaio 2025 sub docc. 28). Quanto a , non è oggetto di contestazione che lo stesso abbia da Parte_2 tempo abbandonato gli studi e, in possesso della licenza media, non risulta iscritto alla scuola superiore. Il giovane, di quasi 20 anni, è stato assunto il 19 settembre 2024 da con contratto di apprendistato Controparte_2 professionalizzante della durata di 60 mesi, e ha percepito nei mesi di novembre e dicembre 2024 una retribuzione pari a € 1.225,00 e a € 1.376,00 euro (cfr. docc. sub 25).
5.2. e continuano a vivere con la madre, , che Per_1 Parte_2 CP_1 dal 1° giugno 2024 ha ottenuto l'orario full time come dipendente dell'ULSS 5 Polesana e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.700/1800,00 per 13 mensilità (cfr. docc. sub 21), sicché deve escludersi che i figli debbano contribuire al ménage domestico, come dimostra il fatto che è Parte_3 proprietaria di un'autovettura da lei acquistata mediante la conclusione di un contratto di finanziamento (doc. 19).
3 5.3. Non da ultimo, si consideri la relativa esiguità del contributo periodico fisso paterno al mantenimento dei figli concordato dalle parti stesse nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2019, prodotta dal ricorrente. Invero, pur dovendo ritenersi che le esigenze di e si siano Per_1 Parte_2 incrementate con l'aumento dell'età, è evidente che entrambi sono ora collocati nel mondo del lavoro e percepiscono una retribuzione di importo tale da condurre a escludere che i genitori siano ancora tenuti a contribuire al loro mantenimento, se solo si considera che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile di circa
€ 1.800,00 al mese per 13 mensilità (doc. 7), non di molto superiore a quelle dei figli.
6. Ai fini della regolazione delle spese di lite, tenuto conto del contegno processuale della resistente che, pur non avendo accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio, ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto l'aumento del contributo dovuto ex art. 337 septies c.c. dal AN, le spese processuali (liquidate per l'intero nella somma di 4.711,00 euro oltre accessori, sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e senza fase decisionale) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sono dichiarate compensate tra le parti in ragione della quota di un terzo. Il pagamento della quota residua, pari a 3.140,66 euro oltre accessori, va posto a carico della resistente.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.1884/2024 R.V.G., promosso da Pt_1
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 525/2019 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , dichiara cessato a far data dalla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale (27 novembre 2024) l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a il contributo periodico fisso di 350,00 euro CP_1 mensili e la quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della quota di un terzo e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della quota residua di 3.140,66 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
Rovigo, 7 marzo 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1884/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHI VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BUOSO SILVIA e dall'avv. ANNALISA CASADIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente
Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 27-11-2024, ha proposto domanda ex Parte_1 art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n.525/2019, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 18-7-2019, chiedendo l'accertamento della cessazione del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 12- Per_1 Per_2
1 8-2002 e l'8-8-2005, per i quali corrisponde alla ex moglie, , CP_1
l'importo di complessivo di € 350,00.
Il ricorrente ha dedotto che i figli, ora entrambi maggiorenni, hanno raggiunto l'autosufficienza economica in quanto la prima, pur dovendo completare il percorso di studi universitari, da tempo presta attività lavorativa. In particolare, il AN ha affermato che la giovane ha lavorato dalla metà di settembre Per_1
2021 a settembre 2022, presso Basell Poliolefine Italia S.r.l., con sede a Ferrara, piazzale G. Donegani, n. 12, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.900,00/2.000,00, comprensivo di altri emolumenti accessori e premi incentivanti, e dall'ottobre 2022 all'ottobre 2023 ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione. Successivamente, dal mese di dicembre 2023 al 30 giugno 2024, la figlia è stata assunta come insegnante presso la scuola dell'infanzia di Badia Polesine e ha poi ottenuto un'altra supplenza dal settembre 2024 sino al 30-6- 2025 presso la scuola primaria della stessa località. Quanto al figlio il ricorrente ha dedotto che il giovane, in possesso della Per_2 licenza media perché ha interrotto gli studi, è stato occupato per circa un mese e mezzo nello stabilimento “Amazon” e dal 20 settembre 2024 è stato assunto da con sede a Lendinara (RO), in forza di contratto di Controparte_2 apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, con mansioni di elettricista. Il ricorrente ha inoltre precisato che anche la ex moglie ha avuto un netto miglioramento della propria condizione reddituale, in quanto ora la CP_1 ha un contratto di lavoro a tempo pieno come operatrice sociosanitaria dipendente dell'Ulss 5 Polesana, per cui percepisce una retribuzione di importo superiore a quello corrispostole all'epoca del procedimento divorzile. Il , Pt_1 dipendente di un supermercato e convivente more uxorio con tale Per_3
(insegnante di scuola primaria e madre di due figlie conviventi con la
[...] stessa e con il ricorrente) ha inoltre affermato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della casa in cui vive, sicché è tenuto al pagamento di una rata mensile di € 200,00.
2. Con decreto depositato il 3-12-2024 la Presidente ha disposto la fissazione dell'udienza del 7-3-2025 innanzi al collegio, dando gli avvisi previsti dall'art. 473.bis.14 c.p.c.
3. Costituitasi in giudizio, la ha resistito all'avversaria domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, ha chiesto un aumento a € 500,00 dell'assegno dovuto dal ai sensi dell'art. 337-septies c.c. per entrambi i figli. In buona sostanza, Pt_1 ha allegato che e non hanno raggiunto quella stabilità economica Per_1 Per_2 che consente ai genitori di cessare di contribuire al loro mantenimento, in quanto la prima deve terminare il percorso di studi universitari e il secondo è stato appena assunto, per cui non fruisce di una retribuzione tale da consentirgli di reperire un'autonoma sistemazione abitativa, dal momento che percepisce circa
€ 1.000,00 al mese.
2 4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c. e della copiosa produzione documentale delle parti, all'udienza del 7 marzo 2025 il collegio ha formulato una proposta conciliativa accettata solo dal ricorrente, sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 comma quarto c.p.c. e si riservato di decidere.
5. La domanda proposta dal ricorrente è fondata. Non è inutile premettere che la suprema corte ha avuto occasione di affermare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (Cass. civ., Sez. I, n. 40282/2021).
5.1. Nel caso in esame, la resistente non ha contestato che la figlia abbia Per_1 da almeno due anni intrapreso l'attività di insegnante, pur continuando il percorso di studi universitari in quanto iscritta al IV anno della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Padova, come risulta del resto dal contratto di lavoro da lei stessa prodotto sub doc. 17, che documenta il conferimento alla giovane , che ha quasi 23 anni, dell'incarico di due Per_1 supplenze annuali, delle quali la seconda è in corso e terminerà il 30 giugno 2025, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione. Lo stipendio attuale della giovane ammonta a circa € 1.477,00 (cfr. cedolini dello stipendio relativo al mese di gennaio 2025 sub docc. 28). Quanto a , non è oggetto di contestazione che lo stesso abbia da Parte_2 tempo abbandonato gli studi e, in possesso della licenza media, non risulta iscritto alla scuola superiore. Il giovane, di quasi 20 anni, è stato assunto il 19 settembre 2024 da con contratto di apprendistato Controparte_2 professionalizzante della durata di 60 mesi, e ha percepito nei mesi di novembre e dicembre 2024 una retribuzione pari a € 1.225,00 e a € 1.376,00 euro (cfr. docc. sub 25).
5.2. e continuano a vivere con la madre, , che Per_1 Parte_2 CP_1 dal 1° giugno 2024 ha ottenuto l'orario full time come dipendente dell'ULSS 5 Polesana e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.700/1800,00 per 13 mensilità (cfr. docc. sub 21), sicché deve escludersi che i figli debbano contribuire al ménage domestico, come dimostra il fatto che è Parte_3 proprietaria di un'autovettura da lei acquistata mediante la conclusione di un contratto di finanziamento (doc. 19).
3 5.3. Non da ultimo, si consideri la relativa esiguità del contributo periodico fisso paterno al mantenimento dei figli concordato dalle parti stesse nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 525/2019, prodotta dal ricorrente. Invero, pur dovendo ritenersi che le esigenze di e si siano Per_1 Parte_2 incrementate con l'aumento dell'età, è evidente che entrambi sono ora collocati nel mondo del lavoro e percepiscono una retribuzione di importo tale da condurre a escludere che i genitori siano ancora tenuti a contribuire al loro mantenimento, se solo si considera che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile di circa
€ 1.800,00 al mese per 13 mensilità (doc. 7), non di molto superiore a quelle dei figli.
6. Ai fini della regolazione delle spese di lite, tenuto conto del contegno processuale della resistente che, pur non avendo accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio, ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto l'aumento del contributo dovuto ex art. 337 septies c.c. dal AN, le spese processuali (liquidate per l'intero nella somma di 4.711,00 euro oltre accessori, sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e senza fase decisionale) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sono dichiarate compensate tra le parti in ragione della quota di un terzo. Il pagamento della quota residua, pari a 3.140,66 euro oltre accessori, va posto a carico della resistente.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.1884/2024 R.V.G., promosso da Pt_1
e da , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 525/2019 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , dichiara cessato a far data dalla Parte_1 CP_1 domanda giudiziale (27 novembre 2024) l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a il contributo periodico fisso di 350,00 euro CP_1 mensili e la quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della quota di un terzo e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della quota residua di 3.140,66 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
Rovigo, 7 marzo 2025 la Presidente est.
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