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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 227/2025 r.g.a.c.
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL CONSIGLIERE DELEGATO
letto il ricorso depositato in data 2 maggio 2025
DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
tutti con l'avv. Silvia Casarin del Foro di Vicenza
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
1
PROCESSO DI PRIMO GRADO R.G. 115/2010 TRIBUNALE DI
VICENZA: anni 8, mesi 2 e giorni 9 in quanto introdotto con ricorso ex art
702 bis c.p.c. del 25.1.2010 e definito con sentenza n. 902/2018 del
3.4.2018;
PROCESSO DI SECONDO GRADO R.G. 3943/2018 CORTE
D'APPELLO DI VENEZIA: anni 2, mesi 5 e giorni 4 in quanto promosso con atto di citazione notificato il 2.11.2018 e definito con sentenza n.
960/2021 depositata il 6.4.2021;
PROCESSO DI CASSAZIONE R.G. 27949/2021: anni 3 e giorni 6 in quanto avviato con ricorso depositato l'8.11.2021 e definito con ordinanza del 14.11.2024;
dato, pertanto, atto che il processo presupposto ha avuto la durata complessiva di anni 13, mesi 7 e giorni 19 ed una esorbitanza di anni 7, mesi
7 e giorni 19 (durata ragionevole anni 6);
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata,
tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia
Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, in anni 7, mesi 5
e giorni 17 quale durata eccedente il limite di anni 6 previsto dalla legge;
valutati l'esito del giudizio, il comportamento delle parti e del giudice, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa;
2 ritenuto di riconoscere a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 4.200,00
(pari ad euro 600,00 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo), oltre interessi dalla domanda al saldo;
rilevato, quanto alle spese di lite, che vanno riconosciute quelle del procedimento monitorio in relazione all'importo oggetto di condanna e,
quindi, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di valore fino ad € 5.200,00;
ritenuto di liquidare per compenso l'importo di euro 380,00 (considerata la pluralità di ricorrenti), oltre a spese generali al 15%, euro 27,00 per diritti forfetari versati all'atto dell'iscrizione a ruolo ed euro 129,84 per diritti di copia per chiedere ed ottenere il rilascio delle copie autentiche degli atti del procedimento presupposto ed oltre ad accessori di legge;
P.Q.M.
Ingiunge all'Amministrazione resistente il pagamento, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente della somma di euro 4.200,00, maggiorata di interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese processuali che liquida in euro 380,00 per compenso, oltre a spese generali al 15% ed euro
156,84 per esborsi ed accessori di legge autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Venezia, 6.6.2025
Il Consigliere Delegato
dott. Luca Marani
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