Sentenza 24 luglio 2007
Massime • 1
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice istruttore nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, l'art. 11 , sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 attribuisce al P.M. la facoltà di proporre ricorso, poiché, nonostante egli non sia parte del successivo giudizio di omologazione, la sua presenza nel processo quale intervento necessario lo legittima all'esercizio di tale impugnazione; sussiste altresì l'interesse ad agire del Pubblico Ufficio interventore, derivante dal suo ruolo di controllo della regolarità del procedimento, teso ad impedire che il beneficio del concordato sia indebitamente concesso o che la liberazione dell'impresa dalle più gravi conseguenze del fallimento penalizzi la massa concorsuale.
Commentario • 1
- 1. RECLAMO AL TRIBUNALE – LEGITTIMAZIONE DEL PM – INSUSSISTENZADott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 luglio 2011
ISSN 2385-1376 Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo riformato, il PM non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal GIUDICE DELEGATO, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2007, n. 16396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16396 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2007 |
Testo completo
Aula 'B' 16396407 CONTRIBUTO UNIFICATION BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Liquidazione compensi SEZIONE PRIMA CIVILE consulenti tecnici contabili in procedura di concordato preventivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29004/03 Presidente e Relatore Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Cron. 16396 - Consigliere Dott. Aniello NAPPI Rep. 4447 Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' - Ud.26/06/07 Consigliere - Dott. Stefano PETITTI - ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: RE GI, ES ON, UE NL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso 1'avvocato BRUNO SASSANI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARZIO ROSATO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI BARI;
- intimatoA avversO il provvedimento del Tribunale di BARI, 2007 1100 depositato il 21/11/02; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2007 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi. Svolgimento del processo Con decreti 18.3 e 13.6 .2002 il giudice istruttore del Tribunale di Bari, nel giudizio di opposizione alla omologazione del concordato preventivo con cessione di beni - che la soc. CEI s.p.a., già ammessa alla ammini- strazione controllata, aveva richiesto, promosso da In- tesa Gestione Crediti s.p.a. e da Opt Gmbtt - liquidò ai consulenti tecnici dott. RE Antonello, IE UC e TR IO, nominati per rispondere ad una serie di quesiti in relazione alle condizioni di ammissibilità e alla convenienza per i creditori della procedura esdebitatoria in questione, complessivamente, con il primo provvedimento e con riguardo ad una prima indagine, € 112.130,814 e con il secondo € 150.905,05. Aveva chiesto con i quesiti assegnati che si accer- tasse: 1) se il credito di Opt Gmbtt, escluso dalla vota- zione, avrebbe avuto influenza sulla formazione delle 2 maggioranze;
2) se dalla ammissione alla amministrazione con- trollata in poi erano state compiute operazioni ecce- denti l'ordinaria diligenza, con riflessi negativi sul patrimonio;
3) se nella procedura di concordato preventivo fos- sero stati compiuti atti di amministrazione straordina- ria, non autorizzati dal giudice delegato;
4) se la contabilità fosse stata regolarmente tenu- nel biennio anteriore alla proposta e successiva- ta mente;
5) se i beni ceduti fossero stati sufficienti ai pagamenti promessi;
6) se il concordato fosse conveniente per i creditori;
7) se le cause del dissesto fossero riconducibili a violazione delle regole economiche relative alla ge- stione aziendale. Propose ricorso il P.M. presso quell'ufficio giudi- ziario, intervenuto nel procedimento, ai sensi della legge 319/1980 e dedusse violazione del D.P.R. 352/1988, nella applicazione dei parametri per la de- terminazione del valore nonché dell'art. 5 L. 319 citata. Contestarono i consulenti l'interesse del P.M. e la 3 fondatezza delle censure e il tribunale con decreto 21.11.2002 accolse in parte le opposizioni e liquidò ai consulenti la complessiva somma di € 104.102,86, oltre accessori. Respinta l'eccezione di difetto di legittimazione e - con il rilievo che di carenza di interesse del P.M. 319/1980 gli conferiva espressamente il l'art. 11 L. potere di impugnazione, mentre l'interesse gli derivava dalla stessa ragione per la quale la legge prevede il suo intervento nel procedimento di omologazione, allo scopo di tutelare il ceto creditorio, evitando disper- sioni della massa attiva del debitore il tribunale non ha condiviso la scelta del giudice istruttore, di applicare cioè, con riferimento al primo quesito, -l'art. 2 D.P.R. 352/1988 che prevede per le consulen- ze in materia amministrativa, contabile e fiscale ono- rari a percentuale, calcolati per scaglioni ed ha in- vece applicato l'art. 4 L. 319/1980, che contempla ono- rari commisurati al tempo;
e così anche con riferimento al 3° e al 6°, per i quali non era stata richiesta al- cuna valutazione contabile ulteriore, oltre quella ri- chiesta con altri quesiti. Ha disatteso la decisione del giudice istruttore di scomporre la liquidazione, con riferimento al 2°, per il quale ha applicato il criterio dell'onorario per 4 consulenza contabile, in 13 distinte subliquidazioni, per ciascuna delle operazioni dei consulenti;
e con ri- guardo al 4°, 5° e settimo quesito ha applicato lo stesso criterio adottato per il 2°, in tal modo deter- minando la somma complessiva per ditali quesiti € 93.534,92, secondo gli scaglioni massimi, con l'aumento del 100%, ex art. 5 L. 319/1980, e dell'80%, ex art. 6; mentre per gli incarichi relativi ai quesiti 1,3 e 6 ha liquidato l'onorario a vacazioni, nella misura massima consentita, con l'aumento dell'80% e non anche di quel- lo del 100%, in ragione di 1136 vacazioni, per comples- sivi € 10.567,94. Propongono ricorso con cinque motivi i tre consu- lenti;
non svolge difese l'intimato P.M.. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano viola- zione degli artt. 11 L. 319/1980 e 162 1.f. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla legittimazione e all'interesse del P.M. ad impu- gnare il decreto di liquidazione. Rilevano che la necessità del P.M. di partecipare aal procedimento deriva dall'interesse pubblicistico che il concordato sia omologato, onde evitare le conse- guenze del fallimento dell'impresa sull'economia gene- rale;
interesse diverso da quello fatto valere con la 5 impugnazione in questione, che, anche quando ha riscon- tri patrimoniali, come nel caso dei compensi del consu- lente tecnico, suppone che vi siano oneri a carico del- lo Stato. Con il secondo il vizio di motivazione, al pari della violazione dell'art. 2 D.P.R. 352/1988, viene de- nunziato con riferimento alla unicità dell'incarico e della liquidazione, per ciò che attiene al secondo quesito. Lamentano i ricorrenti che la motivazione del col- legio, il quale ha sostenuto che la valutazione dell'attività svolta debba essere globale, in quanto mirata a stabilire se le operazioni compiute siano sta- te suscettibili di determinare un decremento o un in- cremento patrimoniale, non abbia chiarito la ratio de- cidendi ed abbia prodotto una errata interpretazione della norma predetta. Gli accertamenti compiuti tra cui la valutazione - di più rami di azienda erano stati autonomi e richie- devano autonome indagini amministrative e contabili, essendo necessario verificare le conseguenze sul patri- monio della società Cei di ciascuna delle operazioni poste in essere. al-E tanto peraltro il tribunale aveva ritenuto, lorché aveva premesso di condividere la scelta del giu- 6 dice istruttore di liquidare distintamente il compenso per ciascuno dei sette quesiti;
ma poi aveva contrad- dittoriamente deciso, allorché aveva accorpato gli ac- certamenti in ordine al secondo quesito. Con il terzo mezzo il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1,2 D.P.R. 352/1988 e 2,3 e 4 L. 319/1980, sono denunziati con riferimento alla statui- zione sul punto dei quesiti 1,3 e 6. Osservano che, quanto al primo, l'attività svolta dovesse necessariamente ricondursi nell'ambito della consulenza amministrativa e contabile ex art. 2 D.P.R. 352/1988, essendo stata esaminata la documentazione di riscontro ed essendosi proceduto a rilievi e verifiche contabili e amministrative;
quanto al terzo si doveva accertare la natura straordinaria di tutti gli atti po- sti in essere dalla società dopo l'ammissione al con- non era stata l'attività cordato;
quanto al sesto,e, rivolta ad esprimere un giudizio di convenienza, in ba- se alle considerazioni svolte in merito ai quesiti 5, 2, 7 ( come ritenuto dal tribunale), giacché il quesito esigeva valutazioni riconducibili alla materia ammini- strativa e contabile, quanto meno in via analogica, e che persino l'attività di riepilogo, così stimata dal provvedimento impugnato, non è estranea al concetto di perizia contabile. 7 Con il quarto mezzo i ricorrenti lamentano la vio- lazione dell'art,. 5 L. 319/1980 e il vizio di motiva- zione sul punto della mancata maggiorazione prevista da tale norma per gli incarichi di cui ai quesiti 1, 3 e 6, che al pari degli altri rivelavano la eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni, per l'imponente volume dimensionale della soc. Cei. L'ultimo mezzo denunzia violazione dell'art 4 L. 319/1980 e del D.M. 5.12.1997, che aveva aggiornato i compensi a vacazione, e vizio di motivazione con ri- guardo alla liquidazione dei compensi, riferita ai que- siti 1, 3 e 6. Il primo motivo è infondato. L'art. 162 1.f. prevede che nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo il P.M. debba es- sere sentito e sebbene non sia parte nel successivo giudizio di omologazione, ai sensi dell'art. 180 l.f., il suo intervento è necessario, a pena di nullità, in ragione dell'interesse pubblico connesso a tale proce- 3613/1989; dimento ( Cass. 11439/1992; 4699/1992; 1267/1988). L'art. 11 L.
8.7.1980 n. 319, che disciplina i com- pensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, in- terpreti e traduttori per le operazioni eseguite a ri- chiesta dell'autorità giudiziaria, stabilisce che la 8 liquidazione sia fatta dal giudice o dal P.M. che ha disposto la nomina;
e il vo comma attribuisce al peri- to, al consulente tecnico, all'interprete, al tradutto- re, al pubblico ministero e alle parti private interes- sate la facoltà di proporre avverso il decreto di li- quidazione ricorso davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il P.M.. Ciò posto è vano discutere in termini sistematici aldel potere di impugnazione di cui si tratta, poiché, di là del ruolo che l'organo di giustizia di cui si tratta assume nel procedimento di omologazione del con- processO lo legittima cordato, la sua presenza nel delle impugnazioni che attengono al all'esercizio dei compensi, per subprocedimento di liquidazione espressa previsione normativa. Né può ritenersi che tale legittimazione sia limi– tata ai soli procedimenti penali, dal momento che la partecipazione in questione gli conferisce gli stessi poteri che hanno in via generale le parti private e la legge processuale civile conosce numerose ipotesi in cui il P. M. interviene obbligatoriamente e altrettanto numerosi in cui ha diritto di azione (artt. 69 ss.c.p.c.). Può semmai porsi un problema di interesse ad agire, 9 in linea con il disposto dell'art. 70 ult. comma c.p.c.; ma di esso non è dato dubitare. Se, infatti, la sua presenza nel giudizio di omolo- gazione è concepita in relazione alla esigenza che al beneficio della esdebitazione, con la sottrazione del debitore agli effetti per più aspetti penalizzanti del fallimento, siano ammesse le imprese che la legge in - considera meritevoli, in base vigore ratione temporis alle condizioni all'uopo previste, non può condividersi l'assunto dei ricorrenti che la funzione di controllo del P.M. si esaurisca nei riguardi degli atti compiuti dalla impresa insolvente, prima e dopo la domanda, non si estenda ai provvedimenti di natura istruttoria, emessi dal giudice, oltrettutto finalizzati alla veri- fica della correttezza di quegli atti. Tale distinzione appare infatti arbitraria, a fron- te della ampiezza del disposto di legge, e ciò in quanto quei provvedimenti, quanto quelli di merito con- clusivi del giudizio e al pari di quelli iniziali di ammissione alla procedura, appartengono all'area del procedimento che vede quell'organo interlocutore neces- sario e interessato al corretto svolgimento della pro- cedura;
tanto che, pur non risultando legittimato alla impugnazione della decisione finale, perché non contem- plato dall'art. 183 l.f., è tuttavia destinatario della 10 notificazione della impugnazione eventuale dei soggetti a tanto abilitati, per la sua qualità di interveniente necessario nel giudizio di omologazione ) Cass. 11439/1992; 3613/1989; 1267/1988); sicché il titolo ad impugnare lo speciale provvedimento di cui si tratta, derivato dall'espresso dettato normativo, risulta con- gruo al sistema che vede il P.M. inserito nel procedi- mento, in un ruolo di controllo della regolarità del suo svolgimento e del rispetto della sua funzione di impedire che il beneficio predetto sia indebitamente concesso e che la liberazione dell'impresa dalle più gravi conseguenze del dissesto, segnate dal fallimento, non penalizzi la massa concorsuale oltre la misura che il concordato di per sé comporta sulle ragioni credito- rie, con costi suoi propri non conformi a legge. Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo. Il tribunale, dopo avere condiviso il criterio del giudice istruttore di operare distinte liquidazioni per ogni quesito, trattandosi di indagine ciascuna diversa ed autonoma, ed avere applicato l'art. 2 D.P.R. 352/1988 al quesito se dalla ammissione alla ammini- strazione controllata in poi fossero state compiute operazioni eccedenti la ordinaria diligenza, con ri- flessi negativi sul patrimonio, ha disatteso la deci- sione del giudice istruttore di procedere a tredici su- 11 t bliquidazioni, quante erano state le operazioni indivi- duate e sottoposte ad esame. La valutazione è stata censurata sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 2 citato, che preve- de onorari a percentuale per la perizia contabile o am- ministrativa, e del vizio di motivazione;
ma è suffi- ciente considerare che nessuna divergenza esiste tra la prospettazione dei ricorrenti e il giudizio del tribu- nale, quanto alla applicazione del criterio degli ono- rari a percentuale, in luogo di quelli a tempo auspica- to dal P.M., integrando la indagine all'uopo una consu- lenza contabile, per escludere la violazione di legge, posto che non è il criterio legale identificativo della liquidazione ad essere contestato, ma la esigenza, che impinge nel merito e in quanto tale non apprezzabile in questa sede, di operare plurime liquidazioni per quante operazioni i consulenti avevano verificato per rispon- dere al quesito. Né ha miglior sorte la censura sotto il profilo mo- tivazionale, poiché il provvedimento impugnato non affatto privo della motivazione, ché anzi da conto del- le ragioni della decisione;
sicché, mancando la denun- zia ex art,. 360 n,. 4 c.p.c. ed essendo stata la impu- gnazione proposta in termini di ricorso straordinario ex art. 111 cost., la doglianza non può avere ingresso. 12 Per ciò che attiene ai quesiti 1, 3 e 6, ai quali il tribunale ha ritenuto applicabile il criterio delle vacazioni, anche qui senza fondamento è la denunzia di violazione di legge, una volta che si è ritenuto - con giudizio di merito non suscettibile di sindacato di le- gittimità con riguardo alla verifica - se il credito di Opt Gmbtt escluso dalla votazione avrebbe avuto in- fluenza sulla formazione delle maggioranze (1); se nel- la procedura di concordato fossero stati compiuti atti di amministrazione straordinaria non autorizzati dal giudice delegato (3); se il concordato fosse convenien- te per i creditori ( 6) che la indagine non comportas- se affatto attività di ordine contabile o amministrati- vo ulteriore rispetto a quanto compiuto con riguardo agli altri quesiti. Tale conclusione non è dunque contraria al disposto dell'art. 2 D.P.R. 352/1988, essendo stato l'accertamento in fatto ad avere escluso la applicazio- ne di quella norma e richiesto quella dell'art. 4 L. 319/1980. E per le ragioni prima considerate del pari inam- missibile è la denunzia di vizio di motivazione. Il quarto mezzo trova nelle considerazioni che pre- cedono motivo per essere disatteso. Il tribunale ha ritenuto, nell'esercizio del suo 13 potere discrezionale, connesso alla valutazione dell'incarico svolto, di non applicare la maggiorazione prevista dall'art. 5 L. 319/1980, per ciò che ha ri- e 6, non rinvenendo guardato la risposta ai quesiti 3 per essi la eccezionale importanza, complessità, diffi- coltà, invece ravvisata per gli altri. La statuizione si sottrae, pertanto, alla censura di vizio motivazionale, per quanto già rilevato, e di violazione di legge, della quale è stata fatta corretta applicazione, poiché della previsione normativa il tri- bunale si è fatto carico, salvo a non trovarla in con- creto applicabile;
né potendo trovare applicazione l'analogia, considerato che l'art. 4 L. 319 è concepito proprio per le prestazioni non riconducibili in alcun modo a quelle alle quali si applicano gli onorari a percentuale fissi e variabili. Fondato è invece l'ultimo mezzo, avuto riguardo all'aggiornamento dei compensi a vacazione operato con il D.M. 5.12.1997, in vigore all'epoca dell'incarico. Tale aggiornamento, in ragione di L. 24.732 per la prima vacazione e di L. 13.740 per le successive, por- ta a determinare il compenso per le vacazioni in L. 15.619.632, che, con la maggiorazione dell'80%, am- monta a € 14.520,34; che determinano il compenso com- plessivo in € 108.055,26, anziché in € 104.102,86; ol- 14 tre agli accessori di legge. La decisione impugnata va pertanto cassata in rela- zione al motivo accolto e, poiché non necessitano ulte- riori accertamenti, la causa può essere decisa nel me- rito, con la determinazione in € 108.055,26 del compen- So spettante ai ricorrenti, oltre agli accessori di legge. Le spese del processo, tenuto conto della prevalen- soccombenza dei ricorrenti e considerato che te l'intimato non ha svolto difese, si compensano total- mente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi;
accoglie il quinto;
cassa in relazione al motivo accolto la de- cisione impugnata e determina in € 108.055,26 il compenso complessivo in favore dei ricorrenti;
com- pensa le spese del processo. Roma 26.6.2007- 10·7-2007 Il Presidente estensorefreside: Donato Plenteda Depositaty Ca268orle IL CANCELLIERE Alfonso Madafferi IL CANCELLIERE il 15