Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2007, n. 16396
CASS
Sentenza 24 luglio 2007

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Massime1

In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice istruttore nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, l'art. 11 , sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 attribuisce al P.M. la facoltà di proporre ricorso, poiché, nonostante egli non sia parte del successivo giudizio di omologazione, la sua presenza nel processo quale intervento necessario lo legittima all'esercizio di tale impugnazione; sussiste altresì l'interesse ad agire del Pubblico Ufficio interventore, derivante dal suo ruolo di controllo della regolarità del procedimento, teso ad impedire che il beneficio del concordato sia indebitamente concesso o che la liberazione dell'impresa dalle più gravi conseguenze del fallimento penalizzi la massa concorsuale.

Commentario1

  • 1RECLAMO AL TRIBUNALE – LEGITTIMAZIONE DEL PM – INSUSSISTENZA
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 luglio 2011

    ISSN 2385-1376 Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo riformato, il PM non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal GIUDICE DELEGATO, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2007, n. 16396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16396
Data del deposito : 24 luglio 2007

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