Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
Parere definitivo 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04516/2025REG.PROV.COLL.
N. 00005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2024, proposto dalla Società NO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., non costituito in giudizio;
l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01769/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e di Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento di seguenti atti:
a) nota prot. n. 394 del 09/03/2023, emessa dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno;
b) verbale del 17/03/2023, prot. n. 461, emesso dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno; c) decreto di risoluzione dell’assegnazione delle aree prot. n. 1765 del 25/10/2021 emesso dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno;
d) nota prot. n. 1935 del 19/11/2021 emessa dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno.
2. La società appellante espone in fatto quanto segue:
a) in data 13 giugno 2016, con atto di assegnazione e trasferimento di aree oggetto di esproprio rientranti nel piano di insediamenti produttivi, la Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agroinvest s.p.a.), in qualità di delegata del Comune di Sarno, cedeva alla NO s.r.l. il lotto n. 4 del P.I.P. del comune di Sarno – via Ingegno, con atto pubblico di assegnazione del lotto industriale n. 4, atto notarile rep. 77268/2016;
b) con nota prot. n. 341 del 18 febbraio 2021, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno trasmetteva alla società NO comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione, che la destinataria riscontrava con pec del 25 marzo 2021 evidenziando il proprio interesse alla detenzione del lotto n. 4 nonché la volontà di dare attuazione al programma di investimento presentato (di cui alla istanza presentata nel 2018);
c) in data 18 ottobre 2021 la NO s.r.l. presentava al SUAP del Comune di Sarno una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un insediamento artigianale, composto da capannone da adibirsi a commercio, produzione e vendita di articoli da regalo e bomboniere;
d) con decreto prot. n. 1765 del 25 ottobre 2021, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., risolveva l’assegnazione del lotto n. 4 del P.I.P. alla NO s.r.l., disponendone la restituzione che avveniva con verbale prot. n. 1863 del 10 novembre 2021;
e) il decreto veniva contestato dalla Società con pec del 9 novembre 2021;
f) pertanto, con nota prot. n. 1935 del 19 novembre 2021, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, tenuto conto della suddetta nota di contestazione in precedenza inviata dalla NO s.r.l., revocava il provvedimento di decadenza prot. n. 1765/2021, annullava il verbale di restituzione del lotto prot. n. 1863 del 10 novembre 2021, rimetteva la NO s.r.l. nel possesso del lotto condizionando la revoca alla realizzazione dell’opificio industriale entro il 30 novembre 2022;
g) la società restava in attesa del rilascio della autorizzazione richiesta al Comune di Sarno in data 18 ottobre 2021;
h) sennonché, con nota prot. n. 394 del 9 marzo 2023, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno revocava l’annullamento in autotutela della nota prot. n. 1935 del 19 novembre 2021 e confermava il decreto di risoluzione dell’assegnazione del lotto n. 4 del P.I.P. prot. n. 1765 del 25 ottobre 2021;
i) con pec del 14 marzo 2023 e successiva pec del giorno 16, la società NO contestava la nota prot. n. 394 del 9 marzo 2023 e il decreto di risoluzione prot. n. 1765 del 25 ottobre 2021, richiedendo l’annullamento in autotutela degli atti ritenuti illegittimi;
l) con verbale prot. n. 461 del 17 marzo 2023, l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno dichiarava di immettere il Comune di Sarno nuovamente nel possesso del lotto 4 del P.I.P.
3. Avverso i suddetti atti, la società NO s.r.l. proponeva ricorso al T.a.r. per la Campania (nrg 991/2023) a mezzo del quale deduceva i seguenti motivi-vizi.
I) Nullità degli atti impugnati per difetto di attribuzione in capo alla Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 7 della legge 241/90. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-nonies della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio dell’assegnazione del lotto pip. e della reviviscenza del decreto di risoluzione dell’assegnazione - Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi - Violazione del principio di affidamento del terzo - Nullità derivata degli atti amministrativi impugnati - Nullità del verbale di immissione in possesso per incompetenza.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 21 nonies della legge 241/90 riguardo al decreto di risoluzione dell’assegnazione di aree prot. n. 1765 del 25/10/2021 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti che hanno determinato la decadenza. Nullità derivata degli atti amministrativi successivi:
3.1. Queste le censure:
a) l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. non ha tenuto in considerazione che la mancata realizzazione dell’opificio industriale da parte della ricorrente entro il 30 novembre 2022 non è dipesa da colpa e/o inerzia della ricorrente, bensì dal mancato rilascio da parte del Comune di Sarno dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, richiesta protocollata al Suap del Comune di Sarno il 18 ottobre 2021, con nota prot. n. 15409, n. PAU-00026-2021: in assenza del rilascio della predetta autorizzazione, la Società ricorrente mai avrebbe potuto realizzare l’opificio industriale in quanto, diversamente, avrebbe costruito un’opera abusiva;
b) sia nel decreto di risoluzione dell’assegnazione delle aree prot. n. 1765 del 25/10/2021, che nella successiva nota prot. n. 394 del 9/3/2023, manca qualsiasi riferimento alla predetta richiesta di autorizzazione al Suap che è stata presentata il 18/10/2021 al Comune di Sarno;
c) la nota prot. n. 394 del 9/3/2023, che di fatto ha determinato la revoca dell’assegnazione del lotto, non è stata preceduta neppure dalla comunicazione di avvio del procedimento.
d) il “contorto procedimento” - col quale l’Agenzia prima ha assegnato il bene con atto notarile del 13/06/2016, successivamente ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione con decreto prot. n. 1765 del 25/10/2021, poi ha revocato tale decadenza con nota prot. n. 1935 del 19/11/2021, subordinando la revoca alla realizzazione dell’opificio industriale entro il 30/11/2022 e successivamente, sull’errato presupposto che la NO s.r.l. non avesse realizzato l’opera per sua inerzia, ha revocato il precedente atto di revoca con nota prot. n. 394 del 09/03/2023, facendo rivivere e confermando il decreto di risoluzione dell’assegnazione prot. n. 1765 del 25/10/2021 - viola il principio di tipicità degli atti amministrativi poiché “non esiste la possibilità di subordinare la revoca di un provvedimento ad un termine o ad una condizione”;
e) l’amministrazione, con il proprio comportamento, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo alla ricorrente sulla possibilità di realizzare il proprio progetto industriale, tanto che la NO s.r.l., non solo ha realizzato la recinzione del fondo, ma ha anche svolto delle indagini geologiche volte alla costruzione delle fondamenta dell’opificio industriale; ha presentato richiesta di autorizzazione unica al Suap del Comune di Sarno; ha provveduto all’acquisto dei moduli prefabbricati per la realizzazione dell’immobile: la mancata realizzazione dell’opificio industriale è stata determinata solo dal mancato rilascio nei termini dell’autorizzazione da parte del Comune di Sarno e non dall’inerzia della ricorrente.
f) il decreto di risoluzione dell’assegnazione di aree prot. n. 1765 del 25/10/2021 è viziato per difetto di motivazione e per violazione delle norme sull’annullamento d’ufficio essendo stato emesso dopo oltre 5 anni dall’assegnazione del lotto.
3.2. Si costituivano, per resistere, il comune di Sarno e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (ora, in prosieguo, Agenzia).
3.3. Queste le controdeduzioni:
a) competenza della Agenzia ad adottare gli atti avversati;
b) non veritiera è l’affermazione secondo cui la “mancata realizzazione dell’opificio, alla data stabilita del 30 novembre 2022, sarebbe da imputarsi esclusivamente alla inadempienza dell’Ente comunale, il quale non avrebbe provveduto a rilasciare, in tempo utile, le dovute autorizzazione”, ciò in quanto: i) con nota prot. n. 899 del 8/1/2019, il Comune di Sarno richiedeva, alla società NO, documentazione integrativa, da presentarsi nel termine di giorni 30, pena l’espressa archiviazione della pratica; ii) a tale esplicita richiesta, la ricorrente non faceva pervenire alcun riscontro tempestivo; iii) soltanto in data 3/5/2023, ovvero a distanza di oltre 4 anni dalla richiesta di integrazione, nonché a seguito dell’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Agenzia e decorso ampiamente il termine per la realizzazione dell’opificio (30/11/2022), la società trasmetteva al Comune di Sarno una comunicazione descrittiva asseverata, prot. n. 17782, con la quale, tra l’altro, chiedeva di poter riattivare la precedente domanda di permesso a costruire del 15/1/2018, prot. n. 2044;
c) la richiesta allo Sportello Unico Digitale del Comune di Sarno del 18/10/2021, per ragioni – a dire del tecnico incaricato - “inspiegabili” e nemmeno conosciute allo stesso - non era mai stata concretamente presentata all’Ente, essendo rimasta nell’elenco delle pratiche non inviate (modalità Bozza), tanto che – come testualmente scritto dall’Ing. TO Annunziata non era “ oggetto di protocollo di avvenuta ricezione da parte dell’Ente comunale ”.
3.4. Il T.a.r., con la sentenza n. 1760 del 19 luglio 2023, respingeva il ricorso (sul rilievo dell’addebito alla Società delle inadempienze contrattuali e amministrative) e compensava le spese.
3.5. Ha appellato la Società NO s.r.l., che censura la sentenza per i motivi che seguono.
I) Violazione di legge (art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione; art. 1 l. n. 241 del 1990; artt. 1147 e 1175 c.c.) - Eccesso di potere (difetto di motivazione – carenza d’istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza – arbitrarietà):
a) erroneamente il T.a.r. avrebbe imputato “il ritardo nel rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed all’esercizio del progettato opificio industriale … alla condotta omissiva non già del Comune di Sarno, bensì della ricorrente”, tenuto conto della convenzione di assegnazione del 13 giugno 2016, segnatamente degli articoli 9 e 14;
b) in seguito ad apposito deposito documentale, effettuato dall’appellante in data 18 ottobre 2021 (prot. n. 10723), il Comune di Sarno, con nota prot. n. 15409 del 18 ottobre 2021 ha, infatti, avviato il relativo procedimento cui non ha fatto seguito, in violazione dei principi di legalità, leale collaborazione e imparzialità dell’azione amministrativa, il rilascio del titolo abilitativo, così impedendosi alla Società l’attivazione dell’investimento;
c) anche a voler ritenere, sia pur per mera ipotesi, che l’appellante fosse tenuta ad esperire ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’atteggiamento tenuto dal Comune sarebbe comunque valutabile in applicazione dell’art. 1227 c.c.
II) Violazione di legge (art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione; art. 1 l. n. 241/1990; artt. 1147 e 1175 c.c.) - Eccesso di potere (difetto di motivazione – carenza d’istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza – arbitrarietà):
a) il giudice di primo grado avrebbe del tutto ignorato che la Società aveva depositato istanza di p.d.c. per la realizzazione dell’opificio già in data 15 gennaio 2018; con nota prot. n. 899, datata 8 gennaio 2019, il Comune di Sarno aveva comunicato che “ per dare avvio al procedimento di cui al D.P.R. n. 160/2010, la S.V. dovrà esibire ulteriore documentazione integrativa” ; tale ultima nota sarebbe stata superata dalla successiva del 18 ottobre 2021, che sostituiva completamente la precedente comunicazione datata 8 gennaio 2019.
III) Violazione di legge (art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione; art. 1 l. n. 241/1990; artt. 1147 e 1175 c.c.) – Eccesso di potere (difetto di motivazione – carenza d’istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza – arbitrarietà:
a) il T.a.r. ha ritenuto che la ricorrente non avrebbe valutato se la documentazione inviata in data 18.10.2021 “ fosse regolarmente pervenuta al destinatario Comune di Sarno ”; senonché, sul punto sarebbe dirimente la nota prot. n. 15409 del 18 ottobre 2021.
IV) Violazione di legge (art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione; art. 1 l. n. 241/1990; artt. 1147 e 1175 c.c.) – Eccesso di potere (difetto di motivazione – carenza d’istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza – arbitrarietà):
a) una volta attivato il procedimento, l’amministrazione era tenuta alla relativa conclusione, entro i termini stabiliti per legge.
V) Violazione di legge (art. 9 dell’atto pubblico di assegnazione; artt. 1 e 7 l. n. 241/1990; artt. 1147 e 1175 c.c.) – eccesso di potere (difetto di motivazione – carenza d’istruttoria – contraddittorietà – illogicità – irragionevolezza – arbitrarietà):
a) a dire del T.a.r., il provvedimento di decadenza del 9 marzo 2023 “ non necessitava della preventiva comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990 ” in quanto atto di natura vincolata; sennonché, l’art. 14 della convenzione del 13 giugno 2016 prevede che l’atto di decadenza dalla convenzione “ deve essere preceduto dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere… ”.
3.4. Si sono costituiti, per resistere, il comune di Sarno e l’Agenzia, riproponendo le originarie controdeduzioni al ricorso di primo grado.
3.6. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
3.7. In particolare, nella memoria di replica del 28 ottobre 2024, il comune di Sarno ha insistito nella tesi per cui il “procedimento si è irrimediabilmente concluso con il provvedimento di revoca”.
3.8. All’udienza del 21 novembre 2024, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 9756 del 5 dicembre 2024, “dato atto che esiste discordanza fra le parti su un punto di fatto decisivo per la soluzione della controversia, circa il contenuto e l’oggetto delle note amministrative … non risolvibile alla stregua della documentazione versata in giudizio …” ha invitato “il Comune di Sarno, e per esso il responsabile dell’ufficio attività produttive (Suap o chi di competenza), a depositare in giudizio una documentata, dettagliata ed esaustiva relazione di chiarimenti in merito alle circostanze fattuali” relative alle discordanze documentali (sopra, par. 3.7) e ha chiesto, altresì, il deposito della seguente documentazione:
a) “copia conforme all’originale della nota che la società ha inoltrato al Comune in data 18 ottobre 2021, prot. n. 10723;
b) copia conforme all’originale del documento depositato in giudizio dalla società ricorrente: nota prot. 15409 del 18 ottobre 2021 (allegato 15 al ricorso di primo grado - Ricevuta Suap prot. 15409 del 18 ottobre 2021), munito di protocollo di ricevuta/accettazione;
c) copia conforme all’originale di tutte le note e i documenti meglio specificati dal Comune nella sua memoria di replica del 28 ottobre 2024 (v. sopra, par. 3.6 – 3.7), muniti dei relativi protocolli di invio/ricevuta;
d) dichiarazione del responsabile del servizio in ordine alla corrispondenza o meno della nota comunale prot. 15409 del 18 ottobre 2021 alla pratica di autorizzazione per la realizzazione di un insediamento artigianale, composto da capannone da adibirsi a commercio, produzione e vendita di articoli da regalo e bomboniere, nell’ambito dell’assegnazione del lotto 4-p.i.p.;
e) ogni e qualsiasi altro atto e documento inerente la pratica di cui al protocollo n. 15409/2021”.
3.9. Il Comune di Sarno ha depositato la documentazione in data 25 gennaio 2025.
3.10. Nessuna produzione documentale e di memorie risulta (da s.i.g.a.) sia stata successivamente depositate dalle parti.
4. All’udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Come esposto in fatto, il punto centrale della controversia è incentrato sulla mancata realizzazione degli interventi di cui all’atto di assegnazione del lotto n. 4-P.i.p. da parte della società NO.
6. La Sezione aveva individuato nella nota comunale pec del 18 ottobre 2021 (che la Società appellante ha depositato nel giudizio di primo grado (cfr ricevuta Suap prot. n. 15409 del 18 ottobre 2021 – allegato 15 al ricorso introduttivo) - un punto decisivo della controversia.
7. Tale nota, infatti, risulterebbe depositata in epoca anteriore rispetto al decreto n. 1935 del 19 novembre 2021 con il quale l’Agenzia, sulla base proprio di quanto espresso dalla Società “nella nota acquisita al prot. n. 1833 del 5 novembre 2021, si è determinata per la revoca del provvedimento di decadenza della assegnazione del lotto n. 4 del P.i.p., subordinandola alla condizione che “l’impresa assegnataria provveda alla realizzazione dell’opificio industriale entro il 30 novembre 2022”.
Con essa, il comune di Sarno ( rectius, il S.u.a.p.) avrebbe comunicato (secondo la prospettazione della appellante) alla società NO “l’avvio del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di un Insediamento artigianale, composto da capannone da adibirsi a commercio, produzione e vendita di articoli da regalo e bomboniere”.
8. Dalla lettura della suddetta nota si evince, in particolare, che:
- l’istanza di cui sopra è stata presentata dall’ing. TO Annunziata per conto della Società NO (come si legge nella epigrafe dell’intestatario della pratica), al quale il Comune fornisce riscontro;
- lo Sportello unico attività produttive digitali del comune di Sarno ha assegnato, alla pratica del 18 ottobre 2021, il numero PAU-00026-2021, prot. n. 10723, indicando nell’ing. Massimo Mariconda il responsabile per l’adozione del provvedimento finale.
8.1. Poiché il predetto documento era stato depositato dalla sola società appellante (nel giudizio di primo grado) e il comune di Sarno, nei suoi scritti, ne aveva revocato in dubbio l’esistenza o autenticità (v. memoria depositata il 15 gennaio 2024, pagine 2 e segg.; memoria di replica e conclusiva), il Collegio, con l’ordinanza n. 9756 del 5 dicembre 2024, si è avvalso di un supplemento di istruttoria.
9. All’esito della documentazione depositata dal Comune di Sarno in copia conforme all’originale (come da attestazione in atti), in adempimento dell’ordinanza, il Collegio reputa l’appello infondato.
10. In ordine al quesito di cui sopra al paragrafo 3.8. lett. b).
Il documento allegato A), riferito al prot. n. 15409 del 18 ottobre 2021, risulta attribuito dal responsabile del protocollo dell'Ente (come da relativo attestato) alla ricevuta in uscita diretta al tecnico Geom. Giordano Leonardo dalla piattaforma Sportello Unico dell'Edilizia per l’acquisizione della Comunicazione di fine lavori della SCIA-00021-21/SUED prot. 5148 del 02/02/2021 (allegato B), prodotta dal medesimo tecnico, riguardante l'ultimazione delle opere interne del fabbricato della committente Sig.ra SI RA nata a [...] il [...].
10.1. Si tratta, ad evidenza, di un riferimento soggettivo, oggettivo e documentale estraneo alla pratica intesta alla società NO.
10.2. Non trova riscontro, pertanto, l’affermazione di parte appellante secondo cui la nota prot. n. 15409 del 18 ottobre 2021 riguarderebbe la comunicazione (del Comune) di avvio del procedimento relativo alla “realizzazione di un insediamento artigianale …”.
10.3. Il documento fidefacente, cui attribuire rilevanza sostanziale e processuale, è soltanto quello depositato dal Comune in copia conforme all’originale; da esso si trae la documentata certezza che al protocollo n. 15409 del 18 ottobre 2021 corrisponde la pratica relativa alla “Comunicazione di fine lavori della SCIA-00021-21/SUED prot. 5148 del 02/02/2021” prodotta dal geom. Giordano Leonardo “riguardante l'ultimazione delle opere interne del fabbricato della committente Sig.ra SI RA nata a [...] il [...]” (vedi anche allegato B alla relazione del Comune).
11. In ordine al quesito di cui sopra al paragrafo 3.8.lett. a).
11.1. Dalla versata documentazione risulta che al protocollo n. 10723/2021 corrisponde il deposito di “scontrini riferiti alla fornitura di carburante effettuata … nel mese di febbraio 2021 per gli autoveicoli in dotazione al Comando di polizia municipale”. Il documento è sottoscritto e firmato dal Capo settore della P.M. e reca la dichiarazione di conformità all’originale.
11.2. Non trova, pertanto, riscontro quanto dichiarato da parte appellante secondo cui il documento in questione comproverebbe l’esistenza della pratica di avvio del procedimento relativo alla realizzazione dell’insediamento artigianale. (prot. n. 10723/2021).
11.3. Il protocollo n. 10723/2021 è afferente a tutt’altra pratica, estranea per contenuto, oggetto e soggetti alla realizzazione dell’intervento artigianale.
11.4. Dalla versata documentazione risulta, altresì, che soltanto in data 7 luglio 2023, il sig. TO Annunziata, per conto della Società NO, ha presentato una domanda per l’avvio del procedimento unico volto alla realizzazione, non più di un insediamento artigianale composto da capannone da adibirsi a commercio, produzione e vendita di articoli da regalo e bomboniere bensì, di un opificio industriale da realizzare sempre all’interno del lotto 4-P.I.P.
12. Sulla scorta degli elementi fattuali e documentali sopra esaminati, il Collegio osserva che i rilievi di parte appellante non hanno trovato riscontro in atti; anzi, dagli stessi si evince una diversa realtà fattuale che non consente di apprezzare positivamente le doglianze della società.
13. Al riguardo, occorre chiarire che, ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, il S.U.A.P (vedi art. 2, comma 1 del citato decreto) è “ l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle “attività produttive” , cioè delle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
Il citato decreto chiarisce che: i) le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni sulle attività e i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica; ii) il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva al posto degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità; iii) le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; iv) gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, essi sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati e devono darne comunicazione al richiedente; v) solo la ricevuta rilasciata dal portale SUAP (non SUED - Sportello Unico dell'Edilizia), costituisce titolo autorizzatorio.
14. Orbene, sulla scorta di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene che il Comune abbia adeguatamente comprovato di non avere mai emesso un avvio del procedimento “prot. 0015409 del 18.10.2021”.
A tale numero di protocollo “0015409 del 18.10.2021” corrisponde, infatti, altra data, ovvero quella del 6 aprile 2021 delle ore 15:29:03 ove risulta come oggetto “SUED Comune di Sarno – Ricezione fine lavori: 850 – 2/2/2021 SI RA Scia 00021-2021 – ultimazione fabbricato - opere interne”.
Al protocollo 0010723/2021 – data 4/3/2021 ore: 16:18:45 risulta come oggetto: “Trasmissione scontrino FUEL Card rifornimento carburante mese di febbraio 2021”.
15. Consegue a tanto che, all’atto della notifica del decreto di decadenza prot. 394 del 9 marzo 2023, emesso dall'Agenzia per lo Sviluppo per la Valle del Sarno, la Società non risulta avesse ottemperato agli obblighi sottoscritti con la convenzione di cessione in proprietà del lotto n. 4 dell'area P.I.P. di Via Ingegno del Comune di Sarno.
15.1. La documentazione richiamata dalla appellante si è rivelata riferita ad atti, invero, inesistenti e comunque estrani al SUAP.
16. Di contro, sola la ricevuta rilasciata dal portale SUAP costituisce titolo autorizzatorio (art. 5, d.p.r. n. 160/2010); ricevuta non riscontrata in atti alla stregua dei documenti non conformi allegati dalla Società, neppure avuto riguardo alle necessarie integrazioni documentali.
17. Deve concludersi, pertanto, nel senso che il procedimento si è irrimediabilmente concluso con il provvedimento di revoca dell’assegnazione del lotto n. 4 PIP.
17.1. La Società non ha, infatti, ottemperato agli obblighi sottoscritti con la convenzione di cessione in proprietà del lotto n. 4 dell'area P.I.P. di Via Ingegno del Comune di Sarno.
Ne è conseguita la mancata realizzazione dell’intervento nei 5 anni dalla assegnazione del lotto.
18. La documentazione prodotta in atti, come sopra dettagliatamente esaminata, comprova, altresì, la circostanza che al Comune nessun ritardo possa essere imputato circa l’esito della istanza del 18 ottobre 2021.
19. L’appello, in definitiva, è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
20. Le spese relative al grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna la società NO s.r.l. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge , di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Sarno ed euro (quattromila/00) in favore della Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO