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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 723 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 723 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. RASO FEDERICA ( ) e dell'Avv. GIUSEPPE CodiceFiscale_2 SALVATORE COSTA (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MANUELA DE CRISTOFORO (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.09.2024, a San Mauro Pascoli (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 e 7.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto
2. I coniugi dichiarano di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
3. Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuno dei coniugi per la parte relativa ai rispettivi difensori.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 51 Parte II Serie C Anno 2024 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 723 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. RASO FEDERICA ( ) e dell'Avv. GIUSEPPE CodiceFiscale_2 SALVATORE COSTA (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. MANUELA DE CRISTOFORO (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 29.09.2024, a San Mauro Pascoli (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 e 7.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto
2. I coniugi dichiarano di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
3. Le spese del presente giudizio saranno sostenute da ciascuno dei coniugi per la parte relativa ai rispettivi difensori.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 51 Parte II Serie C Anno 2024 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi