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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/10/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa EN Berruti Giudice relatore ed estensore
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero n. 5416 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Abbate con domicilio eletto in Benevento alla via S. Rosa n. 2 presso lo studio del difensore
- Ricorrente-
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Leone con domicilio eletto in Benevento alla via G. Salvemini n. 4 presso il suo studio
- Resistente-
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Benevento
- Interventore ex lege-
-1 di 19- Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 gennaio
2025; il P.M. ha formulato le sue conclusioni in data 18 febbraio
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge con il Controparte_1 quale si era unita in matrimonio il 27 settembre 2014 in
Benevento con addebito allo stesso;
ha inoltre chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocazione Per_1 privilegiata presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla via San Giuseppe Moscati n. 55 e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha chiesto la condanna del resistente a corrisponderle € 500,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60% e l'obbligo di corrisponderle € 250,00 mensili per il suo mantenimento.
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 27 settembre 2014 in Benevento (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Benevento anno 2014, n. 178, parte
II, serie A);
- che dall'unione era nata la figlia il 27 febbraio Per_1
2018;
- che il matrimonio era stato contraddistinto da comune progettualità e condivisione e che si era incrinato a partire dall'emergenza pandemica del febbraio 2020 quando la ricorrente si era accorta del cambiamento relazionale nel marito che era divenuto silenzioso, disinteressato e soleva reagire furiosamente a fronte della ricerca di dialogo da parte della moglie;
-2 di 19- - che il resistente era responsabile di agenzia postale e nel periodo di emergenza sanitaria aveva continuato a recarsi a lavoro;
- che la ricorrente, di professione informatrice medico- scientifico, nel periodo di lockdown non si era recata a lavoro ed aveva constatato i cambiamenti nella vita del marito, che al termine della giornata lavorativa, anche nei giorni di riposo, cercava di allontanarsi dalla famiglia con scuse di vario genere ovvero si chiudeva in bagno per ore con il cellulare e respingeva la moglie nell'intimità;
- che il 7 agosto 2020 il resistente aveva confessato alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale dal 2019 con la consulente finanziaria del proprio ufficio, notizia poi condivisa dal resistente anche con i familiari della moglie;
- che nel settembre 2020 il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale e aveva cercato di recuperare il rapporto con richieste di perdono;
- che dal settembre 2020 il resistente aveva versato € 400,00 sul conto corrente cointestato, imputando una parte di tale importo al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale per
€ 183,60;
- che la ricorrente percepiva € 1.500,00 mensili e chiedeva per sé un assegno di mantenimento in considerazione del tenore di vita medio-alto goduto in costanza di matrimonio e della asimmetria reddituale tra i coniugi in quanto il CP_1 percepiva circa € 2.600,00 mensili, oltre ad essere proprietario della casa coniugale.
Nel costituirsi il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente;
non si è opposto all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e all'affidamento condiviso della figlia;
ha chiesto una regolamentazione del diritto di visita in manera ampia e la quantificazione in €
200,00 dell'assegno per il mantenimento della figlia;
ha chiesto
-3 di 19- rigettarsi le domande di addebito e di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver favorito la carriera lavorativa della ricorrente, occupandosi della crescita della figlia, prendendola a scuola e trascorrendo con lei i pomeriggi, rinsaldando così il legame padre-figlia, e provocando, suo malgrado, un sentimento di competizione nella ricorrente;
- che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente che per oltre un anno dalla nascita della figlia era stata assente per il marito, anche fisicamente, nonché per il sentimento di competizione nutrito dalla ricorrente rispetto al rapporto padre- figlia;
- che la relazione extraconiugale era stata una conseguenza della crisi matrimoniale innescatasi già dal 2019 a causa delle condotte della ricorrente e, comunque, il tradimento era stato perdonato in quanto i coniugi avevano vissuto assieme sino al settembre 2021 per tentare di recuperare il rapporto;
- che al fine di salvare il matrimonio il resistente aveva acconsentito anche al trasferimento lavorativo presso l'agenzia postale di Airola, evitando di lavorare con la collega con la quale aveva intrattenuto la relazione extraconiugale;
- che la ricorrente frapponeva ostacoli nella frequentazione padre-figlia;
- che il resistente acconsentiva all'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, chiedeva tuttavia una ampia regolamentazione del diritto di visita paterno;
- che era congruo un assegno per il mantenimento della figlia a suo carico per € 200,00 mensili in considerazione della chiesta sostanziale parità di permanenza della minore presso i genitori;
-che egli chiedeva una ripartizione in misura paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie;
-4 di 19- - che nulla spettava alla coniuge percependo quest'ultima introiti superiori a quelli del resistente e tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale a lei, cui egli non si opponeva;
- di percepire € 2.400,00 netti mensili e di essere gravato dal pagamento di € 183,00 per rata del mutuo relativo alla casa coniugale ed € 140,00 per finanziamento di auto.
All'udienza del 22 marzo 2022, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, stabilito l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la ricorrente, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere € 400,00 mensili per il mantenimento della minore, nominando il giudice istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 cpc sesto comma ed ammesse le prove orali, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024 il Tribunale ha onerato le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e quelle presentate in corso del presente giudizio ovvero attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa la mancata presentazione di dichiarazioni di reddito nei periodi richiesti.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
1. Pronuncia della separazione tra i coniugi.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi va senz'altro accolta, essendo documentalmente provato che gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 27 settembre 2014 (matrimonio trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
Benevento, Anno 2014, Parte II, N. 178, Serie A) e risultando,
-5 di 19- dalle allegazioni delle parti e dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita.
Parte ricorrente ha rinunciato in corso di causa alla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
Occorre pertanto, esaminare le domande di addebito della separazione, da entrambe le parti reciprocamente formulate, di affidamento e collocazione della figlia minore e di assegnazione della casa coniugale, di regolamentazione del diritto di visita paterno, di determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore e ripartizione delle spese straordinarie.
2. Domande di addebito da ciascuna delle parti formulata nei confronti dell'altra.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, per avere lo stesso intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, scoperta dalla ricorrente a luglio 2020, in violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c., e per aver poi abbandonato il tetto coniugale nel settembre 2020.
Il resistente in ordine alla domanda di addebito di controparte ha allegato che la relazione extraconiugale non era stata la causa della crisi matrimoniale, essendosi al contrario inserita in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi iniziata poco dopo la nascita della figlia;
che, comunque, il tradimento era stato perdonato dalla ricorrente, tanto che i coniugi avevano tentato di ricucire il rapporto continuando a vivere assieme sino al settembre 2021, negando di aver abbandonato a settembre 2020 la casa coniugale. A sua volta il ha proposto la domanda di addebito nei CP_1 confronti della ricorrente imputando la crisi del matrimonio alle sue condotte violative dei doveri del matrimonio, consistenti nell'essersi allontanata da lui dopo la nascita della bambina,
-6 di 19- anche nei rapporti intimi, in quanto si sentiva inadeguata e stressata per la gestione di lavoro e famiglia, deducendo altresì che a causare la crisi matrimoniale era stato anche il sentimento di competizione verso il marito in relazione al rapporto con la figlia.
La relazione extraconiugale del deve ritenersi fatto CP_1 pacifico ex art. 115 c.p.c. per non essere stato specificamente contestato dal resistente, che si è limitato a collocare il detto tradimento in un contesto di crisi coniugale già avanzato.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente, è necessario stabilire se il tradimento sia stato causa diretta del naufragio matrimoniale o se esso sia intervenuto quando la crisi matrimoniale già era esistente. Al riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”. In tema di separazione personale dei coniugi, la Corte di Cassazione ha precisato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza
(cfr. Cass.40795/2021, Cass. 14840/2006; Cass.12383/2005). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, che, costituendo una
-7 di 19- violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass.
16859/2015; Cass. 25618/2007; 13592/2006).
Le risultanze dell'istruttoria non consentono di ritenere provata l'esistenza di una crisi coniugale già in atto ed irreversibile al momento della confessione della relazione extraconiugale da parte del , avvenuta il 7 agosto 2020. CP_1
Al riguardo, se i testi di parte ricorrente hanno escluso l'esistenza di una crisi tra i coniugi anteriormente alla relazione extraconiugale del rappresentando che gli CP_1 stessi erano sempre apparti sereni- inidonee a fornire la prova del naufragio del matrimonio già prima dell'agosto del 2020 sono state le dichiarazioni dei testi di parte resistente.
La sola teste ha riferito di aver visto, o meglio di aver Tes_1 ascoltato, un litigio tra i coniugi a luglio 2020, poco prima della rivelazione dell'episodio del 7 agosto 2020; la stessa, nel contestualizzarlo, ha riferito che la lite, determinata da motivi futili(presenza o meno della biancheria intima della bambina nel bagaglio predisposto dalle parti del giudizio in occasione di una breve vacanza) si era verificata durante un fine-settimana trascorso dai coniugi a casa al mare della testimone, amica del resistente. La futilità del motivo del litigio non evidenzia di per sé l'esistenza di una irrimediabile crisi coniugale in atto, rientrando piuttosto, secondo l'id quod plerunque accidit, nella ordinaria dialettica tra i coniugi;
la circostanza che gli stessi si erano recati a casa dell'amica del
-8 di 19- resistente, per trascorrere un fine settimana di vacanza, rende al contrario poco verosimile l'esistenza di una irrimediabile crisi tra fi loro e dunque, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, di un rapporto di convivenza meramente formale tra le parti. Inverosimile oltre che generica, e priva di riscontri esterni, è la dichiarazione della medesima testimone relativa al fatto che la ricorrente, confidatasi con lei quel giorno, dopo il detto litigio, le aveva riferito che vi era una crisi coniugale, dovuta al fatto che ella stessa era stressata.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri due testimoni di parte ricorrente, occorre rilevare che né il teste né Tes_2
hanno affermato che, nelle occasioni in cui erano Tes_3 stati insieme ad entrambi, avevano assistito a litigi tra i coniugi;
anzi il ha dichiarato che il 20 luglio 2020 - Tes_3 pochi giorni prima del 7 agosto 2020 -i coniugi avevano partecipato, insieme, alla sua festa di compleanno senza che si percepisse l'esistenza tra di loro di una crisi. Irrilevanti sono le dichiarazioni di entrambi aventi ad oggetto le confidenze ricevute dell'amico in ordine ad una crisi CP_1 matrimoniale insorta dopo la nascita della bambina, dovuta al fatto che la ricorrente era stressata e aveva cattivi rapporti con la suocera, così come la circostanza, sempre riferita dal al , che la a volte lo faceva dormire CP_1 Tes_3 CP_2 sul divano quando litigavano;
al riguardo si rinvia a Cass.
8358/2007 che ha chiarito che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che
-9 di 19- hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. Occorre peraltro verso rilevare che dalla lettura della lettera prodotta dalla ricorrente, la cui riconducibilità al resistente non è stata da lui disconosciuta, si evince che la situazione familiare tra le parti prima della scoperta del tradimento era percepita come serena dallo stesso resistente, che dichiarava di non aver nulla da recriminare alla moglie ma solo da ringraziarla per i 100 motivi enumerati nella missiva a lei indirizzata.
Pertanto il resistente non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente dell'esistenza di una crisi coniugale già conclamata prima della pacifica relazione extraconiugale dallo stesso intrapresa.
Il resistente ha anche affermato, per escludere la rilevanza della relazione extraconiugale nella crisi coniugale, che dopo agosto 2020 le parti avevano comunque continuato a vivere insieme, in quanto la moglie lo aveva perdonato, e che poi la convivenza era cessata molto tempo dopo, a fine 2021. Anche tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio, tenuto conto che le generiche dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sempre de relato actoris -per cui l'amico aveva loro riferito di continuare a vivere con la moglie fino a fine 2021 – si pongono in netto contrasto con quanto emerge dalla lettura della messaggistica whatsapp intercorsa tra le parti e depositata agli atti del giudizio, da cui si evince che il resistente continuava a recarsi nella casa in cui la ricorrente viveva con la figlia, ma sempre accordandosi con la resistente su tempistica e modalità della sua permanenza a casa, andava comunque sempre via di casa la sera (cfr. emblematici sono i messaggi in cui il , dopo aver trascorso del tempo con CP_1
-10 di 19- nella casa coniugale, in serata faceva ritorno presso i Per_1 propri genitori rinunciando a trattenersi per il bagnetto della figlia;
o i messaggi con cui la si dichiarava disponibile Pt_1 al pernottamento di presso il padre per il giorno Per_1 seguente). Occorre per altro verso sottolineare che in sede di interrogatorio formale il , nel rispondere se a CP_1 settembre 2020 era andato volontariamente via di casa, abbandonando il tetto coniugale, ha risposto che egli dopo agosto si era allontanato dalla casa perché era stata EN a chiederglielo, e che lui aveva acconsentito, sperando che poi la crisi potesse risolversi ( cfr. risposta del resistente alla domanda articolata al cap. 15 all'udienza del 25 ottobre 2023).
Pertanto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata, essendo risultato dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita che la scoperta della relazione extraconiugale del resistente ha determinato la crisi matrimoniale.
La domanda di addebito formulata dal resistente -relativa all'allontanamento della ricorrente dal marito, dopo la nascita della figlia, anche fisico oltre che spirituale, e alle sue gelosie per il rapporto della stessa con il padre- oltre che fondata su allegazioni generiche in ordine alle condotte violative del dovere di assistenza morale e materiale- è rimasta del tutto sfornita di prova, non essendo emerso nel corso dall'escussione dei testi l'allontanamento della ricorrente dal marito dopo la nascita della figlia, risultando al contrario dalla lettura della messaggistica whatsapp intercorrente tra le parti e datata 31 maggio 2019 (ossia un anno e tre mesi dopo la nascita di , periodo coincidente con la crisi matrimoniale Per_1 secondo la ricostruzione del ), l'utilizzo tra le parti CP_1 di nomignoli affettuosi e di espressioni di amore (cfr. messaggistica depositata da parte ricorrente il 25 ottobre 2022) ed emergendo, dalla lettura della lettera citata indirizzata alla ricorrente dal resistente, dopo la rivelazione del 7 agosto 2020,
-11 di 19- il ricordo di tanti bei momenti felici trascorsi insieme, non solo anteriori ma soprattutto successivi alla nascita della figlia, senza alcuna recriminazione, da parte del resistente, sul comportamento della moglie successivamente all'arrivo della piccola . Per_1
3. Affidamento della figlia , collocazione della stessa e Per_1 assegnazione della casa coniugale.
Il Presidente, con i provvedimenti provvisori ha disposto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale. Non essendo emerso alcun elemento pregiudizievole alla minore- tenuto conto che l'affido condiviso costituisce la regola, alla luce di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. ( sul punto cfr. Cass. Cass.
21591/12; Cass. 16593/08)- i detti provvedimenti, cui peraltro entrambe le parti hanno aderito, devono essere confermati.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale la resistente, in sede di comparsa di replica ha dedotto che la casa coniugale è stata trasferita dal resistente con atto a titolo gratuito alla di lui madre, in data 3 maggio 2023, sottolineando la simulazione dello stesso e chiedendo al tribunale di ordinare la trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini della sua opponibilità. Al riguardo, nel confermarsi il provvedimento di assegnazione, che non trova un ostacolo nell'avvenuto trasferimento a titolo gratuito dell'immobile a terzi, occorre rilevare, in ordine al chiesto ordine di trascrizione del provvedimento di assegnazione, per la ragione più liquida, che alcun ordine deve essere emesso, in quanto è onere della parte destinataria del provvedimento di assegnazione, provvedere alla relativa trascrizione, secondo quanto disposto dall'art. 337 septies c.c. e agli effetti di cui all'art. 2643 c.c.. Resta ferma la facoltà della stessa, laddove ne abbia interesse, e anche laddove non abbia adempiuto al detto onere di trascrizione,
a suo carico gravante, di agire in giudizio per l'accertamento
-12 di 19- della simulazione dell'atto traslativo ( sul punto cfr. Cass.
Ord. 27996/2022).
4. La regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto al diritto di visita paterno, l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022 ha previsto che il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che questa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
in ogni caso, a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16,00, sino alle ore 20,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarla e riaccompagnarla all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e
26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno.
Il ha chiesto incrementarsi il diritto di visita CP_1 paterno, chiedendo di poter quotidianamente vedere la figlia;
la ricorrente ha al contrario chiesto la conferma del diritto di visita paterno, salve alcune aperture in ordine ad alcuni aspetti.
Tenuto conto che la bambina ha ormai sette anni, e non sono emersi elementi ostativi a che la stessa veda di più il padre, si ritiene che il suo diritto di visita possa essere incrementato, rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, sempre al fine di garantire a pieno la bigenitorialità, mediante le seguenti previsioni:
-13 di 19- -il diritto di visita infrasettimanale sarà esercitato dal padre, nelle settimane nelle quali non è previsto il diritto di visita il sabato e la domenica, per tre giorni, da fissare, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16.00, nelle giornate nelle quali non si va a scuola fino alle 20.00, o alle
21.00 nei periodi di vacanza estiva); nelle settimane nelle quali il padre eserciterà il diritto di visita il sabato e la domenica, per due giorni a settimana, come previsto nell'ordinanza presidenziale (con rientro alle 21.00 nel periodo di vacanza estiva);
-La bambina potrà trascorrere con il padre i fine settimana, alternandoli con la madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
-Quanto alle vacanze di Natale di Pasqua ed estive si confermano le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori;
-il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina i genitori si accorderanno per trascorrere entrambi del tempo con la minore;
-la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, con facoltà di pernottare presso di lui;
allo stesso modo trascorrerà esclusivamente con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della madre.
Deve conclusivamente rammentarsi che il diritto di visita del padre va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità e con senso di responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche con il recupero dei giorni in cui il padre non potrà eventualmente tenere con sé la minore, per validi motivi connessi alle proprie esigenze lavorative o per le esigenze della bambina.
5. Assegno di mantenimento per la minore e ripartizione delle spese straordinarie.
-14 di 19- In relazione al mantenimento della figlia minore , Per_1 collocata presso la madre ed affidata ad entrambi i coniugi, occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio;
il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza;
le risorse economiche dei genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita del minore le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori (cfr. ex multis, Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Nel corso del presente giudizio in sede di provvedimenti provvisori, è stato previsto, tenuto conto della documentazione reddituale agli atti e dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, un assegno di mantenimento a carico del resistente fissato nella somma di € 400,00, mensili, da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal Pt_1 mese di gennaio 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per la bambina, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si è rinviato.
La ricorrente ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia alla somma di € 500,00 mensili, con spese straordinarie incombenti sul resistente nella misura del 60 %, deducendo l'incompletezza della relativa documentazione reddituale, che impediva di verificare la consistenza patrimoniale e i redditi della stessa desumibili, e la necessità di incremento tenuto conto delle esigenze della minore.
-15 di 19- Il resistente ha chiesto quantificarsi il mantenimento per la minore in € 200,00 mensili, alla luce del chiesto incremento del diritto di visita e per il significativo peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento dell'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022, per essere gravato dal pagamento di diverse somme per finanziamenti, anche tenuto conto della necessità di acquistare una nuova casa, stante l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale di sua proprietà.
Dalla documentazione depositata dal resistente si evince che il resistente in costanza di causa ha concluso nuovi finanziamenti - accanto a quello, già esistente per l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare-: risultano in particolare, il mutuo contratto con la Mediobanca Premier, per l'acquisto dell'immobile in Benevento nel quale lo stesso abita (concluso in data 8 luglio
2022, contestualmente alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile) con rata mensile di € 394,36, un nuovo finanziamento concluso con Fiditalia nel 2023, con rata mensile di € 139,35 e nuovo finanziamento con Santander, sempre concluso nel 2023, con rata mensile di € 191,51. Risulta inoltre che lo stesso ha, sempre in costanza di causa, acquistato l'immobile nel quale ha deciso di abitare ( nel 2022) e donato a sua madre l'immobile che costituiva l'abitazione familiare (con donazione del maggio 2023). L'acquisto di un altro immobile in costanza di causa- mentre all'atto dell'udienza previdenziale il resistente aveva dichiarato di essere andato a vivere con i genitori- la contrazione di nuovi finanziamenti per finalità diverse dall'acquisto dell'abitazione nella quale oggi vive e la donazione a terzi di un immobile già facente parte del suo patrimonio, con conseguente depauperamento proprio in favore del beneficiario della donazione sono atti, tutti compiuti in corso di causa, che si pongono in contrasto con la dedotta riduzione della propria capacità reddituale. La mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del resistente impedisce d'altra parte di verificare la relativa consistenza patrimoniale e i redditi eventualmente da essa derivanti. Quanto ai redditi da
-16 di 19- lavoro dipendente, risulta dall'esame dei C.U. del ricorrente che i relativi redditi da lavoro dipendente, dopo anni di costante incremento (si è passati da un reddito lordo nel 2020 di
€ 40.844,84 ad un reddito lordo nel 2021 di € 44.888,93, ad un reddito lordo di € 46.420,011 nel 2023) hanno subito nel 2023 una riduzione (reddito lordo di € 39.780.76). Il resistente non ha però dimostrato se tale decremento dei suoi redditi sia dipeso da decisioni aziendali di unilateralmente assunte o CP_3 piuttosto da sue determinazioni in ordine ad orario di lavoro, sede lavorativa e mansioni da svolgere, tento conto che le scelte volontarie del coniuge che comportano una riduzione dei propri redditi non possono assumere alcun rilievo in sede di fissazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto.
Risulta d'altra parte che in costanza di causa la ricorrente ha concluso con il suo datore di lavoro contratto a tempo indeterminato, con incremento dei suoi redditi, passando da un reddito lordo, nel 2020 pari ad €. 23.752,19 nell'anno 2000 ad un reddito lordo, nel 2023 pari ad €. 42.392.00.
Alla luce delle ragioni esposte, tenuto conto che il nucleo familiare godeva, in costanza di matrimonio, di un tenore di vita medio, come risultanti dalla documentazione reddituale depositata in atti e dalle dichiarazioni dei testi, di quanto verificato in relazione alle relative variazioni di redditi in costanza di causa, nonché della collocazione prevalente della minore presso la madre e dei tempi di permanenza presso il padre, come fissati nella presente sentenza, non appaiono sussistere i presupposti per variare, né in diminuzione, né in aumento, l'assegno di mantenimento per la picciola fissato con l'ordinanza Per_1 presidenziale nella somma di € 400,00 mensili;
per lo stesso motivo deve essere mantenuto fermo il criterio di ripartizione al
50 % tra i coniugi delle spese straordinarie, con rinvio per la relativa individuazione e disciplina, al protocollo siglato tra
Tribunale e consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
-17 di 19- Quanto alle spese di lite il resistente, soccombente, deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, considerata la causa di valore indeterminabile, a complessità bassa, con liquidazione delle quattro fasi nella misura media (€ 1701,00 per la fase di studio,
€ 1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra (c.f. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1 CP_1
(c.f. nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(matrimonio celebrato in data 27 settembre 2014 in Benevento trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
Benevento, Anno 2014, Parte II, N. 178, Serie A);
2. accoglie la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla;
Pt_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal;
CP_1
4. conferma l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022 in punto di affido condiviso, collocazione privilegiata della minore presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente € 400,00 mensili per il mantenimento della figlia
, somma automaticamente adeguata di anno in anno Per_1 all'indice ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese e ripartizione delle spese straordinarie al 50% come individuate da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale;
- regolamenta il diritto di visita paterno come indicato in motivazione;
-18 di 19- - condanna il al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della che si liquidano nella somma di € 7616,00 per Pt_1 compenso ed € 98,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa EN Berruti dott. Ennio Ricci
-19 di 19-
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Ennio Ricci Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante Giudice
Dott.ssa EN Berruti Giudice relatore ed estensore
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero n. 5416 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Abbate con domicilio eletto in Benevento alla via S. Rosa n. 2 presso lo studio del difensore
- Ricorrente-
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Leone con domicilio eletto in Benevento alla via G. Salvemini n. 4 presso il suo studio
- Resistente-
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Benevento
- Interventore ex lege-
-1 di 19- Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 gennaio
2025; il P.M. ha formulato le sue conclusioni in data 18 febbraio
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge con il Controparte_1 quale si era unita in matrimonio il 27 settembre 2014 in
Benevento con addebito allo stesso;
ha inoltre chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocazione Per_1 privilegiata presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla via San Giuseppe Moscati n. 55 e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha chiesto la condanna del resistente a corrisponderle € 500,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60% e l'obbligo di corrisponderle € 250,00 mensili per il suo mantenimento.
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 27 settembre 2014 in Benevento (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Benevento anno 2014, n. 178, parte
II, serie A);
- che dall'unione era nata la figlia il 27 febbraio Per_1
2018;
- che il matrimonio era stato contraddistinto da comune progettualità e condivisione e che si era incrinato a partire dall'emergenza pandemica del febbraio 2020 quando la ricorrente si era accorta del cambiamento relazionale nel marito che era divenuto silenzioso, disinteressato e soleva reagire furiosamente a fronte della ricerca di dialogo da parte della moglie;
-2 di 19- - che il resistente era responsabile di agenzia postale e nel periodo di emergenza sanitaria aveva continuato a recarsi a lavoro;
- che la ricorrente, di professione informatrice medico- scientifico, nel periodo di lockdown non si era recata a lavoro ed aveva constatato i cambiamenti nella vita del marito, che al termine della giornata lavorativa, anche nei giorni di riposo, cercava di allontanarsi dalla famiglia con scuse di vario genere ovvero si chiudeva in bagno per ore con il cellulare e respingeva la moglie nell'intimità;
- che il 7 agosto 2020 il resistente aveva confessato alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale dal 2019 con la consulente finanziaria del proprio ufficio, notizia poi condivisa dal resistente anche con i familiari della moglie;
- che nel settembre 2020 il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale e aveva cercato di recuperare il rapporto con richieste di perdono;
- che dal settembre 2020 il resistente aveva versato € 400,00 sul conto corrente cointestato, imputando una parte di tale importo al pagamento della rata di mutuo della casa coniugale per
€ 183,60;
- che la ricorrente percepiva € 1.500,00 mensili e chiedeva per sé un assegno di mantenimento in considerazione del tenore di vita medio-alto goduto in costanza di matrimonio e della asimmetria reddituale tra i coniugi in quanto il CP_1 percepiva circa € 2.600,00 mensili, oltre ad essere proprietario della casa coniugale.
Nel costituirsi il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente;
non si è opposto all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e all'affidamento condiviso della figlia;
ha chiesto una regolamentazione del diritto di visita in manera ampia e la quantificazione in €
200,00 dell'assegno per il mantenimento della figlia;
ha chiesto
-3 di 19- rigettarsi le domande di addebito e di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver favorito la carriera lavorativa della ricorrente, occupandosi della crescita della figlia, prendendola a scuola e trascorrendo con lei i pomeriggi, rinsaldando così il legame padre-figlia, e provocando, suo malgrado, un sentimento di competizione nella ricorrente;
- che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente che per oltre un anno dalla nascita della figlia era stata assente per il marito, anche fisicamente, nonché per il sentimento di competizione nutrito dalla ricorrente rispetto al rapporto padre- figlia;
- che la relazione extraconiugale era stata una conseguenza della crisi matrimoniale innescatasi già dal 2019 a causa delle condotte della ricorrente e, comunque, il tradimento era stato perdonato in quanto i coniugi avevano vissuto assieme sino al settembre 2021 per tentare di recuperare il rapporto;
- che al fine di salvare il matrimonio il resistente aveva acconsentito anche al trasferimento lavorativo presso l'agenzia postale di Airola, evitando di lavorare con la collega con la quale aveva intrattenuto la relazione extraconiugale;
- che la ricorrente frapponeva ostacoli nella frequentazione padre-figlia;
- che il resistente acconsentiva all'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, chiedeva tuttavia una ampia regolamentazione del diritto di visita paterno;
- che era congruo un assegno per il mantenimento della figlia a suo carico per € 200,00 mensili in considerazione della chiesta sostanziale parità di permanenza della minore presso i genitori;
-che egli chiedeva una ripartizione in misura paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie;
-4 di 19- - che nulla spettava alla coniuge percependo quest'ultima introiti superiori a quelli del resistente e tenuto conto anche dell'assegnazione della casa coniugale a lei, cui egli non si opponeva;
- di percepire € 2.400,00 netti mensili e di essere gravato dal pagamento di € 183,00 per rata del mutuo relativo alla casa coniugale ed € 140,00 per finanziamento di auto.
All'udienza del 22 marzo 2022, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti urgenti: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, stabilito l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la ricorrente, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere € 400,00 mensili per il mantenimento della minore, nominando il giudice istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 cpc sesto comma ed ammesse le prove orali, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
Con ordinanza dell'11 novembre 2024 il Tribunale ha onerato le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e quelle presentate in corso del presente giudizio ovvero attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa la mancata presentazione di dichiarazioni di reddito nei periodi richiesti.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
1. Pronuncia della separazione tra i coniugi.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi va senz'altro accolta, essendo documentalmente provato che gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 27 settembre 2014 (matrimonio trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
Benevento, Anno 2014, Parte II, N. 178, Serie A) e risultando,
-5 di 19- dalle allegazioni delle parti e dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita.
Parte ricorrente ha rinunciato in corso di causa alla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c..
Occorre pertanto, esaminare le domande di addebito della separazione, da entrambe le parti reciprocamente formulate, di affidamento e collocazione della figlia minore e di assegnazione della casa coniugale, di regolamentazione del diritto di visita paterno, di determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore e ripartizione delle spese straordinarie.
2. Domande di addebito da ciascuna delle parti formulata nei confronti dell'altra.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al resistente, per avere lo stesso intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, scoperta dalla ricorrente a luglio 2020, in violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c., e per aver poi abbandonato il tetto coniugale nel settembre 2020.
Il resistente in ordine alla domanda di addebito di controparte ha allegato che la relazione extraconiugale non era stata la causa della crisi matrimoniale, essendosi al contrario inserita in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi iniziata poco dopo la nascita della figlia;
che, comunque, il tradimento era stato perdonato dalla ricorrente, tanto che i coniugi avevano tentato di ricucire il rapporto continuando a vivere assieme sino al settembre 2021, negando di aver abbandonato a settembre 2020 la casa coniugale. A sua volta il ha proposto la domanda di addebito nei CP_1 confronti della ricorrente imputando la crisi del matrimonio alle sue condotte violative dei doveri del matrimonio, consistenti nell'essersi allontanata da lui dopo la nascita della bambina,
-6 di 19- anche nei rapporti intimi, in quanto si sentiva inadeguata e stressata per la gestione di lavoro e famiglia, deducendo altresì che a causare la crisi matrimoniale era stato anche il sentimento di competizione verso il marito in relazione al rapporto con la figlia.
La relazione extraconiugale del deve ritenersi fatto CP_1 pacifico ex art. 115 c.p.c. per non essere stato specificamente contestato dal resistente, che si è limitato a collocare il detto tradimento in un contesto di crisi coniugale già avanzato.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente, è necessario stabilire se il tradimento sia stato causa diretta del naufragio matrimoniale o se esso sia intervenuto quando la crisi matrimoniale già era esistente. Al riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”. In tema di separazione personale dei coniugi, la Corte di Cassazione ha precisato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza
(cfr. Cass.40795/2021, Cass. 14840/2006; Cass.12383/2005). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, che, costituendo una
-7 di 19- violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass.
16859/2015; Cass. 25618/2007; 13592/2006).
Le risultanze dell'istruttoria non consentono di ritenere provata l'esistenza di una crisi coniugale già in atto ed irreversibile al momento della confessione della relazione extraconiugale da parte del , avvenuta il 7 agosto 2020. CP_1
Al riguardo, se i testi di parte ricorrente hanno escluso l'esistenza di una crisi tra i coniugi anteriormente alla relazione extraconiugale del rappresentando che gli CP_1 stessi erano sempre apparti sereni- inidonee a fornire la prova del naufragio del matrimonio già prima dell'agosto del 2020 sono state le dichiarazioni dei testi di parte resistente.
La sola teste ha riferito di aver visto, o meglio di aver Tes_1 ascoltato, un litigio tra i coniugi a luglio 2020, poco prima della rivelazione dell'episodio del 7 agosto 2020; la stessa, nel contestualizzarlo, ha riferito che la lite, determinata da motivi futili(presenza o meno della biancheria intima della bambina nel bagaglio predisposto dalle parti del giudizio in occasione di una breve vacanza) si era verificata durante un fine-settimana trascorso dai coniugi a casa al mare della testimone, amica del resistente. La futilità del motivo del litigio non evidenzia di per sé l'esistenza di una irrimediabile crisi coniugale in atto, rientrando piuttosto, secondo l'id quod plerunque accidit, nella ordinaria dialettica tra i coniugi;
la circostanza che gli stessi si erano recati a casa dell'amica del
-8 di 19- resistente, per trascorrere un fine settimana di vacanza, rende al contrario poco verosimile l'esistenza di una irrimediabile crisi tra fi loro e dunque, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, di un rapporto di convivenza meramente formale tra le parti. Inverosimile oltre che generica, e priva di riscontri esterni, è la dichiarazione della medesima testimone relativa al fatto che la ricorrente, confidatasi con lei quel giorno, dopo il detto litigio, le aveva riferito che vi era una crisi coniugale, dovuta al fatto che ella stessa era stressata.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri due testimoni di parte ricorrente, occorre rilevare che né il teste né Tes_2
hanno affermato che, nelle occasioni in cui erano Tes_3 stati insieme ad entrambi, avevano assistito a litigi tra i coniugi;
anzi il ha dichiarato che il 20 luglio 2020 - Tes_3 pochi giorni prima del 7 agosto 2020 -i coniugi avevano partecipato, insieme, alla sua festa di compleanno senza che si percepisse l'esistenza tra di loro di una crisi. Irrilevanti sono le dichiarazioni di entrambi aventi ad oggetto le confidenze ricevute dell'amico in ordine ad una crisi CP_1 matrimoniale insorta dopo la nascita della bambina, dovuta al fatto che la ricorrente era stressata e aveva cattivi rapporti con la suocera, così come la circostanza, sempre riferita dal al , che la a volte lo faceva dormire CP_1 Tes_3 CP_2 sul divano quando litigavano;
al riguardo si rinvia a Cass.
8358/2007 che ha chiarito che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che
-9 di 19- hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. Occorre peraltro verso rilevare che dalla lettura della lettera prodotta dalla ricorrente, la cui riconducibilità al resistente non è stata da lui disconosciuta, si evince che la situazione familiare tra le parti prima della scoperta del tradimento era percepita come serena dallo stesso resistente, che dichiarava di non aver nulla da recriminare alla moglie ma solo da ringraziarla per i 100 motivi enumerati nella missiva a lei indirizzata.
Pertanto il resistente non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente dell'esistenza di una crisi coniugale già conclamata prima della pacifica relazione extraconiugale dallo stesso intrapresa.
Il resistente ha anche affermato, per escludere la rilevanza della relazione extraconiugale nella crisi coniugale, che dopo agosto 2020 le parti avevano comunque continuato a vivere insieme, in quanto la moglie lo aveva perdonato, e che poi la convivenza era cessata molto tempo dopo, a fine 2021. Anche tale circostanza non ha trovato alcun riscontro probatorio, tenuto conto che le generiche dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sempre de relato actoris -per cui l'amico aveva loro riferito di continuare a vivere con la moglie fino a fine 2021 – si pongono in netto contrasto con quanto emerge dalla lettura della messaggistica whatsapp intercorsa tra le parti e depositata agli atti del giudizio, da cui si evince che il resistente continuava a recarsi nella casa in cui la ricorrente viveva con la figlia, ma sempre accordandosi con la resistente su tempistica e modalità della sua permanenza a casa, andava comunque sempre via di casa la sera (cfr. emblematici sono i messaggi in cui il , dopo aver trascorso del tempo con CP_1
-10 di 19- nella casa coniugale, in serata faceva ritorno presso i Per_1 propri genitori rinunciando a trattenersi per il bagnetto della figlia;
o i messaggi con cui la si dichiarava disponibile Pt_1 al pernottamento di presso il padre per il giorno Per_1 seguente). Occorre per altro verso sottolineare che in sede di interrogatorio formale il , nel rispondere se a CP_1 settembre 2020 era andato volontariamente via di casa, abbandonando il tetto coniugale, ha risposto che egli dopo agosto si era allontanato dalla casa perché era stata EN a chiederglielo, e che lui aveva acconsentito, sperando che poi la crisi potesse risolversi ( cfr. risposta del resistente alla domanda articolata al cap. 15 all'udienza del 25 ottobre 2023).
Pertanto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata, essendo risultato dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita che la scoperta della relazione extraconiugale del resistente ha determinato la crisi matrimoniale.
La domanda di addebito formulata dal resistente -relativa all'allontanamento della ricorrente dal marito, dopo la nascita della figlia, anche fisico oltre che spirituale, e alle sue gelosie per il rapporto della stessa con il padre- oltre che fondata su allegazioni generiche in ordine alle condotte violative del dovere di assistenza morale e materiale- è rimasta del tutto sfornita di prova, non essendo emerso nel corso dall'escussione dei testi l'allontanamento della ricorrente dal marito dopo la nascita della figlia, risultando al contrario dalla lettura della messaggistica whatsapp intercorrente tra le parti e datata 31 maggio 2019 (ossia un anno e tre mesi dopo la nascita di , periodo coincidente con la crisi matrimoniale Per_1 secondo la ricostruzione del ), l'utilizzo tra le parti CP_1 di nomignoli affettuosi e di espressioni di amore (cfr. messaggistica depositata da parte ricorrente il 25 ottobre 2022) ed emergendo, dalla lettura della lettera citata indirizzata alla ricorrente dal resistente, dopo la rivelazione del 7 agosto 2020,
-11 di 19- il ricordo di tanti bei momenti felici trascorsi insieme, non solo anteriori ma soprattutto successivi alla nascita della figlia, senza alcuna recriminazione, da parte del resistente, sul comportamento della moglie successivamente all'arrivo della piccola . Per_1
3. Affidamento della figlia , collocazione della stessa e Per_1 assegnazione della casa coniugale.
Il Presidente, con i provvedimenti provvisori ha disposto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale. Non essendo emerso alcun elemento pregiudizievole alla minore- tenuto conto che l'affido condiviso costituisce la regola, alla luce di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. ( sul punto cfr. Cass. Cass.
21591/12; Cass. 16593/08)- i detti provvedimenti, cui peraltro entrambe le parti hanno aderito, devono essere confermati.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale la resistente, in sede di comparsa di replica ha dedotto che la casa coniugale è stata trasferita dal resistente con atto a titolo gratuito alla di lui madre, in data 3 maggio 2023, sottolineando la simulazione dello stesso e chiedendo al tribunale di ordinare la trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini della sua opponibilità. Al riguardo, nel confermarsi il provvedimento di assegnazione, che non trova un ostacolo nell'avvenuto trasferimento a titolo gratuito dell'immobile a terzi, occorre rilevare, in ordine al chiesto ordine di trascrizione del provvedimento di assegnazione, per la ragione più liquida, che alcun ordine deve essere emesso, in quanto è onere della parte destinataria del provvedimento di assegnazione, provvedere alla relativa trascrizione, secondo quanto disposto dall'art. 337 septies c.c. e agli effetti di cui all'art. 2643 c.c.. Resta ferma la facoltà della stessa, laddove ne abbia interesse, e anche laddove non abbia adempiuto al detto onere di trascrizione,
a suo carico gravante, di agire in giudizio per l'accertamento
-12 di 19- della simulazione dell'atto traslativo ( sul punto cfr. Cass.
Ord. 27996/2022).
4. La regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto al diritto di visita paterno, l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022 ha previsto che il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che questa ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarla dalla sua abitazione e di riaccompagnarla al termine della visita;
in ogni caso, a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 16,00, sino alle ore 20,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarla e riaccompagnarla all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e
26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno.
Il ha chiesto incrementarsi il diritto di visita CP_1 paterno, chiedendo di poter quotidianamente vedere la figlia;
la ricorrente ha al contrario chiesto la conferma del diritto di visita paterno, salve alcune aperture in ordine ad alcuni aspetti.
Tenuto conto che la bambina ha ormai sette anni, e non sono emersi elementi ostativi a che la stessa veda di più il padre, si ritiene che il suo diritto di visita possa essere incrementato, rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, sempre al fine di garantire a pieno la bigenitorialità, mediante le seguenti previsioni:
-13 di 19- -il diritto di visita infrasettimanale sarà esercitato dal padre, nelle settimane nelle quali non è previsto il diritto di visita il sabato e la domenica, per tre giorni, da fissare, salvo diverso accordo tra le parti, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16.00, nelle giornate nelle quali non si va a scuola fino alle 20.00, o alle
21.00 nei periodi di vacanza estiva); nelle settimane nelle quali il padre eserciterà il diritto di visita il sabato e la domenica, per due giorni a settimana, come previsto nell'ordinanza presidenziale (con rientro alle 21.00 nel periodo di vacanza estiva);
-La bambina potrà trascorrere con il padre i fine settimana, alternandoli con la madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
-Quanto alle vacanze di Natale di Pasqua ed estive si confermano le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori;
-il giorno del compleanno e dell'onomastico della bambina i genitori si accorderanno per trascorrere entrambi del tempo con la minore;
-la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, con facoltà di pernottare presso di lui;
allo stesso modo trascorrerà esclusivamente con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della madre.
Deve conclusivamente rammentarsi che il diritto di visita del padre va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità e con senso di responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche con il recupero dei giorni in cui il padre non potrà eventualmente tenere con sé la minore, per validi motivi connessi alle proprie esigenze lavorative o per le esigenze della bambina.
5. Assegno di mantenimento per la minore e ripartizione delle spese straordinarie.
-14 di 19- In relazione al mantenimento della figlia minore , Per_1 collocata presso la madre ed affidata ad entrambi i coniugi, occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio;
il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza;
le risorse economiche dei genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita del minore le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori (cfr. ex multis, Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Nel corso del presente giudizio in sede di provvedimenti provvisori, è stato previsto, tenuto conto della documentazione reddituale agli atti e dell'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, un assegno di mantenimento a carico del resistente fissato nella somma di € 400,00, mensili, da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal Pt_1 mese di gennaio 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per la bambina, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si è rinviato.
La ricorrente ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia alla somma di € 500,00 mensili, con spese straordinarie incombenti sul resistente nella misura del 60 %, deducendo l'incompletezza della relativa documentazione reddituale, che impediva di verificare la consistenza patrimoniale e i redditi della stessa desumibili, e la necessità di incremento tenuto conto delle esigenze della minore.
-15 di 19- Il resistente ha chiesto quantificarsi il mantenimento per la minore in € 200,00 mensili, alla luce del chiesto incremento del diritto di visita e per il significativo peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento dell'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022, per essere gravato dal pagamento di diverse somme per finanziamenti, anche tenuto conto della necessità di acquistare una nuova casa, stante l'assegnazione alla ricorrente della ex casa coniugale di sua proprietà.
Dalla documentazione depositata dal resistente si evince che il resistente in costanza di causa ha concluso nuovi finanziamenti - accanto a quello, già esistente per l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare-: risultano in particolare, il mutuo contratto con la Mediobanca Premier, per l'acquisto dell'immobile in Benevento nel quale lo stesso abita (concluso in data 8 luglio
2022, contestualmente alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile) con rata mensile di € 394,36, un nuovo finanziamento concluso con Fiditalia nel 2023, con rata mensile di € 139,35 e nuovo finanziamento con Santander, sempre concluso nel 2023, con rata mensile di € 191,51. Risulta inoltre che lo stesso ha, sempre in costanza di causa, acquistato l'immobile nel quale ha deciso di abitare ( nel 2022) e donato a sua madre l'immobile che costituiva l'abitazione familiare (con donazione del maggio 2023). L'acquisto di un altro immobile in costanza di causa- mentre all'atto dell'udienza previdenziale il resistente aveva dichiarato di essere andato a vivere con i genitori- la contrazione di nuovi finanziamenti per finalità diverse dall'acquisto dell'abitazione nella quale oggi vive e la donazione a terzi di un immobile già facente parte del suo patrimonio, con conseguente depauperamento proprio in favore del beneficiario della donazione sono atti, tutti compiuti in corso di causa, che si pongono in contrasto con la dedotta riduzione della propria capacità reddituale. La mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del resistente impedisce d'altra parte di verificare la relativa consistenza patrimoniale e i redditi eventualmente da essa derivanti. Quanto ai redditi da
-16 di 19- lavoro dipendente, risulta dall'esame dei C.U. del ricorrente che i relativi redditi da lavoro dipendente, dopo anni di costante incremento (si è passati da un reddito lordo nel 2020 di
€ 40.844,84 ad un reddito lordo nel 2021 di € 44.888,93, ad un reddito lordo di € 46.420,011 nel 2023) hanno subito nel 2023 una riduzione (reddito lordo di € 39.780.76). Il resistente non ha però dimostrato se tale decremento dei suoi redditi sia dipeso da decisioni aziendali di unilateralmente assunte o CP_3 piuttosto da sue determinazioni in ordine ad orario di lavoro, sede lavorativa e mansioni da svolgere, tento conto che le scelte volontarie del coniuge che comportano una riduzione dei propri redditi non possono assumere alcun rilievo in sede di fissazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto.
Risulta d'altra parte che in costanza di causa la ricorrente ha concluso con il suo datore di lavoro contratto a tempo indeterminato, con incremento dei suoi redditi, passando da un reddito lordo, nel 2020 pari ad €. 23.752,19 nell'anno 2000 ad un reddito lordo, nel 2023 pari ad €. 42.392.00.
Alla luce delle ragioni esposte, tenuto conto che il nucleo familiare godeva, in costanza di matrimonio, di un tenore di vita medio, come risultanti dalla documentazione reddituale depositata in atti e dalle dichiarazioni dei testi, di quanto verificato in relazione alle relative variazioni di redditi in costanza di causa, nonché della collocazione prevalente della minore presso la madre e dei tempi di permanenza presso il padre, come fissati nella presente sentenza, non appaiono sussistere i presupposti per variare, né in diminuzione, né in aumento, l'assegno di mantenimento per la picciola fissato con l'ordinanza Per_1 presidenziale nella somma di € 400,00 mensili;
per lo stesso motivo deve essere mantenuto fermo il criterio di ripartizione al
50 % tra i coniugi delle spese straordinarie, con rinvio per la relativa individuazione e disciplina, al protocollo siglato tra
Tribunale e consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
-17 di 19- Quanto alle spese di lite il resistente, soccombente, deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, considerata la causa di valore indeterminabile, a complessità bassa, con liquidazione delle quattro fasi nella misura media (€ 1701,00 per la fase di studio,
€ 1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra (c.f. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1 CP_1
(c.f. nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(matrimonio celebrato in data 27 settembre 2014 in Benevento trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di
Benevento, Anno 2014, Parte II, N. 178, Serie A);
2. accoglie la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla;
Pt_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal;
CP_1
4. conferma l'ordinanza presidenziale del 22 marzo 2022 in punto di affido condiviso, collocazione privilegiata della minore presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente € 400,00 mensili per il mantenimento della figlia
, somma automaticamente adeguata di anno in anno Per_1 all'indice ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese e ripartizione delle spese straordinarie al 50% come individuate da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale;
- regolamenta il diritto di visita paterno come indicato in motivazione;
-18 di 19- - condanna il al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore della che si liquidano nella somma di € 7616,00 per Pt_1 compenso ed € 98,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa EN Berruti dott. Ennio Ricci
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