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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 57584 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza del 7.1.25, vertente tra
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 N. 1/2 BOLOGNA presso lo Studio Legali
Associate rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1
GORINI SILVIA e dall'avv. CATY LA TORRE , come da delega in atti
ATTORE
contro
), elettivamente domiciliato CORSO Controparte_2 C.F._2
ITALIA 13/M BOLZANO presso lo studio dell'avv. APUZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
evidenziava di avere acquisito un'ampia notorietà Parte_1 pubblica come sindacalista del Controparte_3 scrittore, blogger, opinionista di , in quanto impegnato a difesa dei
[...] CP_4
diritti civili, con conseguente esposizione mediatica.
Deduceva che, in data 15.7.2020, sulla bacheca della piattaforma Fecebook del senatore compariva un post che riportava un articolo de “Il Giornale” Persona_1 intitolato “Bonghi inseriti sotto l'intervento di ora ti querelo”, con Parte_1 Per_1 la didascalia del titolare della pagina “Auguri e Bacioni”. L'attore deduceva che a tale post seguivano diverse reazioni degli utenti nonché, fra gli altri, un commento oltraggioso e infamante da una persona identificata come l'odierno convenuto
: “ma chi è sto O? NG BONGO”. Controparte_2
Tale commento appare evidentemente offensivo, alludendo alle origini etniche dell'attore e supera il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di satira in quanto volto solo a dileggiare l'attore. Risulta configurabile il reato di diffamazione anche se il nome dell'attore non era contenuto nel commento, comparendo esso in un post recante l'immagine e il nome del medesimo.
L'attore sosteneva che il carattere diffamatorio discende sia dall'offesa alla reputazione del medesimo, attraverso l'utilizzo del nome NG GO (l'uomo scimmia di un noto film con ), alludendo alla sua etnia, sia dalla Persona_2
lesione dei diritti personalissimi al decoro, alla dignità.
Il post riceveva 6688 commenti, 741 condivisioni e 11.574 reazioni. Peraltro il profilo del sen. contava oltre nove milioni di follower per cui la visibilità del commento Per_1
era evidente. Significativo è il mezzo utilizzato, ossia la piattaforma facebook, in quanto idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.
L'attore riteneva non configurabile l'esimente del diritto di critica mancando i requisiti di utilità sociale, continenza e verità della notizia, per cui la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 595 c. 3 cp.
Il medesimo rilevava, quindi, di aver sofferto un danno non patrimoniale, discendente dal turbamento per la lesione della propria onorabilità, dimostrabile attraverso il ricorso a presunzioni semplici e quantificabile in via equitativa. Il risarcimento deve tener conto del ruolo professionale dell'attore, della modalità di diffusione dei messaggi;
dell'intensità dell'elemento psicologica dell'autore.
Infine deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione.
Formulava le seguenti conclusioni: “accertare la condotta diffamatoria posta in essere dal sig. nei confronti dell'attore per le ragioni esposte in narrativa e CP_2 dichiararne la conseguente responsabilità; – per l'effetto, condannare parte convenuta a risarcire il sig. di tutti i danni patiti, nessuno escluso, che si Parte_1 quantificano nell'importo di € 20.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
Con vittoria integrale delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché di mediazione, da distrarsi alle procuratrici costituite che si dichiarano antistatarie ai sensi dell'art. 93
c.p.c”
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Evidenziava innanzitutto che nel 2020 al momento della pubblicazione del post e del commento sulla piattaforma facebook il non aveva ancora acquisito la Parte_1
notorietà di cui gode attualmente. Il convenuto stesso non sapeva chi fosse. Peraltro, di recente la figura dell'attore è collegata anche ad inchieste penali collegate a omessi pagamenti di stipendi, irregolarità contrattuali e mala gestio di fondi pubblici.
L'espressione utilizzata “bingo O” non voleva alludere alla scimmia che compariva nel film di ma al titolo del post dell'on. che faceva Per_2 Per_1 riferimento ai “Bonghi”, ossia agli strumenti musicali . Peraltro tale epiteto si trova in numerose canzoni e filastrocche.
Il convenuto evidenziava che lo stesso post del senatore presentava una Per_1
espressione forte e che vi erano commenti anche più offensivi rispetto a quello del convenuto, che, tuttavia non erano stati censurati.
L'attore inoltre riproduceva più volte nell'atto di citazione l'immagine del convenuto senza alcuna necessità, anche in compagnia di terzi estranei.
L'azione dell'attore appariva, quindi, del tutto temeraria agli effetti di cui all'art. 96 cpc.
L'assenza di risonanza mediatica dell'articolo e di notorietà del convenuto, nonché il lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione e la mancanza di animus iniuriandi evidenziano la tenuità del fatto, per cui non appare opportuno il riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Formulava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal sig. non è - per i motivi su espressi - qualificabile come CP_2
diffamatoria;
2. conseguentemente rigettare la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che l'attore ha agito con mala fede e /o colpa grave mediante la proposizione della presente controversia ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il signor (c.f. Parte_1 ) nato a [...] il [...] e C.F._1
residente a [...] alle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi
d'ufficio o in via equitativa;
4. in via del tutto subordinata, ridurre secondo giustizia il quantum richiesto da parte attrice;
5. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2/2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto di legge”.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In punto di diritto questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cass. Sez.
5, n. 4873 del 14/11/2016; Cass. 23 giugno 2021, n. 24579 ).
In particolare deve ritenersi integrata una forma aggravata di diffamazione, ex art. 595 c. 3 cpc in considerazione dell'idoneità di facebook a raggiungere un numero elevato o indeterminato di destinatari e dell'utilizzo dello stesso quale strumento di socializzazione e condivisione, per cui ogni notizia o post può essere condivisa ulteriormente da ciascun lettore o contatto (Cass. Cass. 13 luglio 2015, n. 8328).
Quanto alla riferibilità di un post o di un commento su facebook all'autore, deve ritenersi, conformemente all'indirizzo maggioritario, che l'individuazione dell'indirizzo
IP dell'utenza che avrebbe pubblicato il post non è necessaria, laddove possa farsi ricorso ad altri criteri logici e massime d'esperienza condivise che consentano di ricondurre un post diffamatorio al suo autore (Cass. 12.11.24 sent. N. 29228).
Nella fattispecie in oggetto, l'attore deduceva di aver subito una lesione della sua immagine e della sua onorabilità a seguito del commento offensivo pubblicato in calce ad un post comparso sulla bacheca del senatore Il commento era riferibile al Per_1
convenuto . Controparte_2
La parternità del commento veniva provata attraverso acquisizione forense del profilo facebook del e il collegamento con il commento stesso. CP_2
Nel profilo compare il nome e il cognome del convenuto, unitamente a varie fotografie. Il medesimo comunque non ha contestato la paternità del commento che, pertanto, deve ritenersi provata.
Quanto alla condotta, si contesta il commento formulato dal convenuto riferito all'attore “chi è sto O? NG O”.
Tale espressione presenta carattere denigratorio, travalica i limiti del diritto alla manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 cost.
Peraltro, deve ritenersi che essa non superi un livello di offensività da ritenere giuridicamente rilevante, ai fini della tutela risarcitoria, anche in considerazione del contesto in cui è stata espressa. Invero anche il post cui accedeva mostrava toni ironici e sono presenti diversi commenti scomposti di utenti facebook.
Il post invero faceva riferimento all'inserimento dei bonghi sotto l'intervento del
Il riferimento a tale strumento musicale, realizzato con pelle africana, Parte_1 richiama l'origine etnica dell'attore stesso. Il post era una reazione alla dichiarazione dell'attore di voler querelare il senatore e presenta toni sarcastici.
Il commento oggetto di giudizio si ricollega al bongo, ossia allo strumento musicale, richiamando, per la sua origine, l' etnia dell'attore e, pur avendo una connotazione offensiva, non rievoca con immediatezza né il film di richiamato Persona_2 dall'attore né il personaggio dell'uomo scimmia ivi presente.
La Suprema Corte, con le sentenze cd. San Martino, ha precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che siano rispettate diverse condizioni, ossia che l'interesse leso abbia rilievo costituzionale e che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, dovendosi operare un bilanciamento con il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza. Occorre infine che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cass. Sez. U, sent. dell' 11/11/2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975). La giurisprudenza che si ritiene di condividere ha, invero, precisato che la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno, infatti, attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare pregiudizi connotati da futilità in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi
i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008 cit.).
Peraltro, alcuna specifica allegazione o prova è stata offerta in ordine al danno subito dall'attore. Tenuto conto della notorietà dello stesso, del complesso dei commenti a margine del post, deve escludersi a livello presuntivo, né è stato provato, che lo stessa abbia subito un turbamento o un pregiudizio morale a causa di tale espressione superiore ad un certo livello di tollerabilità. Inoltre alcuna prova è stata articolata in ordine alla segnalazione ricevuta dall'attore e quindi alla diffusione del post e del commento nella sfera delle persone da lui conosciute.
Invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte “è da respingere
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Peraltro , sebbene in tema di prova del danno sia ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, rimane sempre onere di colui che lamenta di aver subito un pregiudizio di indicare ed allegare le circostanza e i profili in cui lo stesso si sarebbe prodotto (v.
Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) Pertanto, la liquidazione del danno potrebbe essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n.
4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del
31.3.2021)
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Considerate le ragioni della decisione e la circostanza che il commento presentava un contento sarcastico e poco rispettoso dell'altrui persona non si ritiene ravvisabile una mala fede nella proposizione dell'azione che, pertanto, non può ritenersi temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i paramenti di cui al dm 55/2014 come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza
12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 57584/2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore alla refusione delle spese legali a favore del convenuto, che liquida nella somma complessiva di € 4000,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Viterbo il 24/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57584 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza del 7.1.25, vertente tra
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 N. 1/2 BOLOGNA presso lo Studio Legali
Associate rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1
GORINI SILVIA e dall'avv. CATY LA TORRE , come da delega in atti
ATTORE
contro
), elettivamente domiciliato CORSO Controparte_2 C.F._2
ITALIA 13/M BOLZANO presso lo studio dell'avv. APUZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
evidenziava di avere acquisito un'ampia notorietà Parte_1 pubblica come sindacalista del Controparte_3 scrittore, blogger, opinionista di , in quanto impegnato a difesa dei
[...] CP_4
diritti civili, con conseguente esposizione mediatica.
Deduceva che, in data 15.7.2020, sulla bacheca della piattaforma Fecebook del senatore compariva un post che riportava un articolo de “Il Giornale” Persona_1 intitolato “Bonghi inseriti sotto l'intervento di ora ti querelo”, con Parte_1 Per_1 la didascalia del titolare della pagina “Auguri e Bacioni”. L'attore deduceva che a tale post seguivano diverse reazioni degli utenti nonché, fra gli altri, un commento oltraggioso e infamante da una persona identificata come l'odierno convenuto
: “ma chi è sto O? NG BONGO”. Controparte_2
Tale commento appare evidentemente offensivo, alludendo alle origini etniche dell'attore e supera il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di satira in quanto volto solo a dileggiare l'attore. Risulta configurabile il reato di diffamazione anche se il nome dell'attore non era contenuto nel commento, comparendo esso in un post recante l'immagine e il nome del medesimo.
L'attore sosteneva che il carattere diffamatorio discende sia dall'offesa alla reputazione del medesimo, attraverso l'utilizzo del nome NG GO (l'uomo scimmia di un noto film con ), alludendo alla sua etnia, sia dalla Persona_2
lesione dei diritti personalissimi al decoro, alla dignità.
Il post riceveva 6688 commenti, 741 condivisioni e 11.574 reazioni. Peraltro il profilo del sen. contava oltre nove milioni di follower per cui la visibilità del commento Per_1
era evidente. Significativo è il mezzo utilizzato, ossia la piattaforma facebook, in quanto idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.
L'attore riteneva non configurabile l'esimente del diritto di critica mancando i requisiti di utilità sociale, continenza e verità della notizia, per cui la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 595 c. 3 cp.
Il medesimo rilevava, quindi, di aver sofferto un danno non patrimoniale, discendente dal turbamento per la lesione della propria onorabilità, dimostrabile attraverso il ricorso a presunzioni semplici e quantificabile in via equitativa. Il risarcimento deve tener conto del ruolo professionale dell'attore, della modalità di diffusione dei messaggi;
dell'intensità dell'elemento psicologica dell'autore.
Infine deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione.
Formulava le seguenti conclusioni: “accertare la condotta diffamatoria posta in essere dal sig. nei confronti dell'attore per le ragioni esposte in narrativa e CP_2 dichiararne la conseguente responsabilità; – per l'effetto, condannare parte convenuta a risarcire il sig. di tutti i danni patiti, nessuno escluso, che si Parte_1 quantificano nell'importo di € 20.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
Con vittoria integrale delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nonché di mediazione, da distrarsi alle procuratrici costituite che si dichiarano antistatarie ai sensi dell'art. 93
c.p.c”
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
Evidenziava innanzitutto che nel 2020 al momento della pubblicazione del post e del commento sulla piattaforma facebook il non aveva ancora acquisito la Parte_1
notorietà di cui gode attualmente. Il convenuto stesso non sapeva chi fosse. Peraltro, di recente la figura dell'attore è collegata anche ad inchieste penali collegate a omessi pagamenti di stipendi, irregolarità contrattuali e mala gestio di fondi pubblici.
L'espressione utilizzata “bingo O” non voleva alludere alla scimmia che compariva nel film di ma al titolo del post dell'on. che faceva Per_2 Per_1 riferimento ai “Bonghi”, ossia agli strumenti musicali . Peraltro tale epiteto si trova in numerose canzoni e filastrocche.
Il convenuto evidenziava che lo stesso post del senatore presentava una Per_1
espressione forte e che vi erano commenti anche più offensivi rispetto a quello del convenuto, che, tuttavia non erano stati censurati.
L'attore inoltre riproduceva più volte nell'atto di citazione l'immagine del convenuto senza alcuna necessità, anche in compagnia di terzi estranei.
L'azione dell'attore appariva, quindi, del tutto temeraria agli effetti di cui all'art. 96 cpc.
L'assenza di risonanza mediatica dell'articolo e di notorietà del convenuto, nonché il lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione e la mancanza di animus iniuriandi evidenziano la tenuità del fatto, per cui non appare opportuno il riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Formulava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal sig. non è - per i motivi su espressi - qualificabile come CP_2
diffamatoria;
2. conseguentemente rigettare la domanda avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che l'attore ha agito con mala fede e /o colpa grave mediante la proposizione della presente controversia ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il signor (c.f. Parte_1 ) nato a [...] il [...] e C.F._1
residente a [...] alle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi
d'ufficio o in via equitativa;
4. in via del tutto subordinata, ridurre secondo giustizia il quantum richiesto da parte attrice;
5. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfetario ex art. 2/2 DM 55/14 ed oltre agli accessori di legge se ed in quanto di legge”.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In punto di diritto questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cass. Sez.
5, n. 4873 del 14/11/2016; Cass. 23 giugno 2021, n. 24579 ).
In particolare deve ritenersi integrata una forma aggravata di diffamazione, ex art. 595 c. 3 cpc in considerazione dell'idoneità di facebook a raggiungere un numero elevato o indeterminato di destinatari e dell'utilizzo dello stesso quale strumento di socializzazione e condivisione, per cui ogni notizia o post può essere condivisa ulteriormente da ciascun lettore o contatto (Cass. Cass. 13 luglio 2015, n. 8328).
Quanto alla riferibilità di un post o di un commento su facebook all'autore, deve ritenersi, conformemente all'indirizzo maggioritario, che l'individuazione dell'indirizzo
IP dell'utenza che avrebbe pubblicato il post non è necessaria, laddove possa farsi ricorso ad altri criteri logici e massime d'esperienza condivise che consentano di ricondurre un post diffamatorio al suo autore (Cass. 12.11.24 sent. N. 29228).
Nella fattispecie in oggetto, l'attore deduceva di aver subito una lesione della sua immagine e della sua onorabilità a seguito del commento offensivo pubblicato in calce ad un post comparso sulla bacheca del senatore Il commento era riferibile al Per_1
convenuto . Controparte_2
La parternità del commento veniva provata attraverso acquisizione forense del profilo facebook del e il collegamento con il commento stesso. CP_2
Nel profilo compare il nome e il cognome del convenuto, unitamente a varie fotografie. Il medesimo comunque non ha contestato la paternità del commento che, pertanto, deve ritenersi provata.
Quanto alla condotta, si contesta il commento formulato dal convenuto riferito all'attore “chi è sto O? NG O”.
Tale espressione presenta carattere denigratorio, travalica i limiti del diritto alla manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 cost.
Peraltro, deve ritenersi che essa non superi un livello di offensività da ritenere giuridicamente rilevante, ai fini della tutela risarcitoria, anche in considerazione del contesto in cui è stata espressa. Invero anche il post cui accedeva mostrava toni ironici e sono presenti diversi commenti scomposti di utenti facebook.
Il post invero faceva riferimento all'inserimento dei bonghi sotto l'intervento del
Il riferimento a tale strumento musicale, realizzato con pelle africana, Parte_1 richiama l'origine etnica dell'attore stesso. Il post era una reazione alla dichiarazione dell'attore di voler querelare il senatore e presenta toni sarcastici.
Il commento oggetto di giudizio si ricollega al bongo, ossia allo strumento musicale, richiamando, per la sua origine, l' etnia dell'attore e, pur avendo una connotazione offensiva, non rievoca con immediatezza né il film di richiamato Persona_2 dall'attore né il personaggio dell'uomo scimmia ivi presente.
La Suprema Corte, con le sentenze cd. San Martino, ha precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che siano rispettate diverse condizioni, ossia che l'interesse leso abbia rilievo costituzionale e che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, dovendosi operare un bilanciamento con il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza. Occorre infine che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cass. Sez. U, sent. dell' 11/11/2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975). La giurisprudenza che si ritiene di condividere ha, invero, precisato che la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per il riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno, infatti, attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare pregiudizi connotati da futilità in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi
i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002)” (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008 cit.).
Peraltro, alcuna specifica allegazione o prova è stata offerta in ordine al danno subito dall'attore. Tenuto conto della notorietà dello stesso, del complesso dei commenti a margine del post, deve escludersi a livello presuntivo, né è stato provato, che lo stessa abbia subito un turbamento o un pregiudizio morale a causa di tale espressione superiore ad un certo livello di tollerabilità. Inoltre alcuna prova è stata articolata in ordine alla segnalazione ricevuta dall'attore e quindi alla diffusione del post e del commento nella sfera delle persone da lui conosciute.
Invero, conformemente all'orientamento della Suprema Corte “è da respingere
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Peraltro , sebbene in tema di prova del danno sia ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, rimane sempre onere di colui che lamenta di aver subito un pregiudizio di indicare ed allegare le circostanza e i profili in cui lo stesso si sarebbe prodotto (v.
Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) Pertanto, la liquidazione del danno potrebbe essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n.
4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del
31.3.2021)
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Considerate le ragioni della decisione e la circostanza che il commento presentava un contento sarcastico e poco rispettoso dell'altrui persona non si ritiene ravvisabile una mala fede nella proposizione dell'azione che, pertanto, non può ritenersi temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i paramenti di cui al dm 55/2014 come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza
12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 57584/2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore alla refusione delle spese legali a favore del convenuto, che liquida nella somma complessiva di € 4000,00, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Viterbo il 24/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)