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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 620/2025 R.G. promossa da
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
AC IO BI;
Appellante contro
), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Ivan Siragusa;
Appellato
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della
, rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1179/2025, il Tribunale di Catania, decidendo sull'opposizione proposta da con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239000717381 000, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' , che conseguentemente estrometteva dal giudizio;
CP_2
dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione; qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione e, accertata la prescrizione dei contributi di cui alla cartella n. 29320239000717381000, dichiarava illegittima l'intimazione di pagamento ad essi riferita;
dichiarava irripetibili le spese del giudizio.
Avverso la sentenza, con ricorso dell'8 settembre 2025, ha proposto appello
(di seguito . Parte_2 Pt_3
Costituendosi in giudizio, entrambi gli appellati hanno chiesto che il gravame venga rigettato.
Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa
è stata decisa all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, lamenta la illogicità della sentenza Pt_3
impugnata, censurandola nella parte in cui, pur avendo dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, ha comunque esaminato il merito della pretesa, dichiarando prescritti i crediti portati dalla cartella n. 29320110075130349000.
1.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto prescritti Pt_3
i crediti di cui alla suddetta cartella, deducendo che la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19 (D.L.
18/2020; D.L. 104/2020; D.L. 125/2020; D.L. 183/2020; D.L. 41/2021) ha impedito il maturare della prescrizione.
2. L'appello è inammissibile. 2.1. In relazione alla riscossione dei crediti previdenziali, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito, con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non siano dedotti vizi propri della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore.
In tali giudizi, pertanto, non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione: d'altronde, l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti anche nei confronti di quest'ultimo, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento e vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Con la medesima pronuncia, peraltro, le Sezioni Unite hanno precisato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio per cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (cfr. anche, ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
n. 25781 del 5.09.2023 e Cass. civ., sez. lav., n. 17208 del 15.06.2023).
2.2. Nella fattispecie in esame, il giudizio concerne l'accertamento della scadenza del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale e, dunque, il merito della pretesa.
Orbene, posto che il Tribunale non ha pronunciato sulla legittimazione di Pt_3
e che non si è formato quindi alcun giudicato interno sul punto, deve rilevarsi d'ufficio
– in applicazione dei principi di diritto appena richiamati – il difetto di legittimazione passiva di Pt_3
Unico legittimato a contraddire alla domanda proposta da Controparte_1
era, infatti, l' che, dopo essere stato estromesso in primo grado, si è costituito nel CP_2
presente giudizio chiedendo la conferma della decisione del Tribunale.
In definitiva, come anticipato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del presente grado vanno compensate, avuto riguardo al rilievo ufficioso dell'inammissibilità del gravame.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.