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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14526/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COSTELLA SIMONA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro rappresentato e difeso dagli avv.ti FIORE ROBERTA e BATTISTI Controparte_1
ANDREA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 8 Per_ Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della FI minore alla madre demandandole, conformemente alla previsione presidenziale, le decisioni di maggior interesse per la minore (in materia sanitaria, scolastica, ludico-ricreativa, di residenza etc…); in subordine, solo qualora il padre dimostri nel prosieguo del giudizio interesse e partecipazione verso la minore sia sotto il profilo materiale che sotto quello educativo, disporre l'affidamento condiviso;
Disporre la collocazione anagrafica e dimora abituale della minore presso la madre;
Disporre che il padre, qualora manifesti interesse, possa vedere la FI due pomeriggi a settimana tenendo conto dei desideri e degli impegni della FI;
Disporre che il SI. versi alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della minore CP_1 Pt_1
la somma mensile di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino.
Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma 6 nn 2e 3 c.p.c. richieste e non ammesse;
richiede il mantenimento della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente
Voglia l'll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
[...]
a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni, previa emissione dei provvedimenti interinali:
1. Revocare l'affidamento esclusivo temporaneamente disposto in favore della Sig.ra da Pt_1
Ordinanza presidenziale;
Per_ 2. Affidare in via condivisa e congiunta la FI minore a entrambi i coniugi con parità di decisioni scolastiche e gestione delle relative pratiche;
pagina 2 di 8
3. Disporre che il padre possa vedere la FI con le medesime modalità di cui alla sentenza di separazione che si richiamano: dispone che il SInor possa incontrare e tenere con sé la minore CP_1
Per_
secondo accordo tra i coniugi ed in difetto secondo le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alla sera dopo cena quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma.
I due pomeriggi verranno concordati tra i genitori entro la domenica della settimana precedente. - a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo la;
- per le vacanze natalizie ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio:
- per le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno di Lunedi dell'Angelo con l'altro; - per le vacanze estive tre settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto o Per_ comunque fuori dal periodo scolastico di , da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
resta inteso che il primo fine settimana utile dopo le vacanze trascorse con un genitore verrà Per_ trascorso con l'altro; - i giorni di festa infrasettimanale ed i compleanni di ad anni alterni, ferma Per_ restando la facoltà dei coniugi di organizzare la festa di compleanno di a cui parteciperanno entrambi i genitori;
- ogni genitore potrà contattare telefonicamente la bambina tramite l'altro genitore durante la permanenza con quest'ultimo; - in caso di malattia della minore, salva la facoltà del padre di vistare la bambina presso il suo domicilio, il padre potrà recuperare le visite per un numero di giorni pari alla durata della malattia nel periodo successivo alla guarigione;
- i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio per sé stessi e per la FI minore ed al rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio ed ogni altro documento necessario;
Per_ 4 disporre che il SInor contribuisca al mantenimento della FI , mediante la CP_1
corresponsione, in favore della NO , ed entro il giorno 20 del mese, della somma mensile di Pt_1
€ 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, nonché sportive, ludico ricreative e in queste ultime se previamente concordate e comunque tutte documentate.
5 respingere la domanda di contributo al mantenimento della SI.ra in quanto economicamente Pt_1
indipendente, come dimostrato in atti;
6 respingere la richiesta della convenuta spiegata ex art. 156 c.c., in cui veniva richiesto che Pt_1
per tutto il corso del giudizio di divorzio, il contributo al mantenimento della minore posto a carico del convenuto, fosse trattenuto dal datore di lavoro del SI. (carrozzeria Zingarelli srl di Moncalieri CP_1
o altro datore che emergerà in corso di causa) per venire versato direttamente alla SI.ra . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da parametrarsi sul DM 37/2018.
Per il P.M. pagina 3 di 8 Non sono pervenute le conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in Rivoli in data 11/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 63, parte
I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato una FI: il 30.10.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.09.2015, omologata dal Tribunale di Torino in data 14.10.2015.
Con ricorso depositato il 28/07/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Parte attrice domanda, altresì, di disporre la collocazione prevalente, nonché l'affidamento della minore in via esclusiva a sé medesima prevedendo, altresì, il diritto di visita del padre al fine di consentire a quest'ultimo di mantenere un rapporto con la minore. Parte ricorrente chiedeva, infine, di statuire un contributo al mantenimento della minore a carico di controparte nella misura di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e che, ex art. 156 c.c., tale importo fosse trattenuto direttamente dal datore di lavoro di parte resistente e versato a sé medesima.
All'udienza del 12.01.2023 il Presidente, statuita la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c., sentiva personalmente parte ricorrente e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 16.01.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, affidava la minore in via esclusiva alla madre con contestuale conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e prevedendo sia la possibilità di incontri padre-FI, previo accordo con la madre, sia disponendo un contributo al mantenimento a carico di controparte pari ad euro 380,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Il Giudice revocava, nell'ordinanza di cui sopra,
l'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente e respingeva la domanda ex art. 156 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.04.2023 si costituiva in giudizio il SI.
[...]
espletando le sue difese e domandando la revoca dell'affidamento esclusivo Controparte_1
disposto con Ordinanza Presidenziale, nonché, in punto affido, la previsione di un affidamento condiviso della minore. Parte resistente domandava, altresì, la conferma delle modalità di visita di cui alla sentenza pagina 4 di 8 di separazione evidenziando la sua disponibilità a corrispondere un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte resistente chiedeva, infine, di respingere la domanda di parte ricorrente ex art. 156 c.c.
All'udienza del 17.04.2023 il G.I., verificata la regolare instaurazione del contradditorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando a successiva udienza per ammissione di mezzi istruttori.
Le parti, ritualmente, facevano pervenire le memorie ex art. 183 c.p.c. presentando, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 02.10.2023 entrambe le difese insistevano sulle istanze istruttorie contenute nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 25.10.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e ritenuti inammissibili i capi di prova dedotti da entrambe le parti, rigettava le istanze istruttorie disponendo, contestualmente, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età
Evolutiva.
All'udienza del 30.09.2024 il Giudice, precisate le conclusioni sia da parte ricorrente sia da parte resistente ed in virtù della richiesta di ambedue le difese dei termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione assegnando i termini perentori ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento della minore pagina 5 di 8 Il Tribunale ritiene di confermare l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, SI.ra , della Pt_1
FI minore , in applicazione dell'art 337 quater c.c., come previsto dall'ordinanza presidenziale Per_1
interinale; la madre pertanto assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la FI minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.). L'affidamento ad entrambi i genitori, infatti, non può essere disposto, in quanto all'esito del giudizio è risultato che il padre mantiene un rapporto irregolare, superficiale, non SInificativo con la FI minore e di sostanziale disinvestimento nel legame affettivo.
Gli stessi servizi sociali evidenziano sul punto che il rapporto tra il padre e appare deteriorato (cfr. Per_1
rel. Servizi Sociali del 23.9.2024), anche a causa della lunga assenza del SI. dalla vita della FI, CP_1
che, al momento, non riesce neppure ad aprirsi e confidarsi con il padre, il quale dimostra disinteresse per i vari aspetti della vita della FI.
Il Tribunale ritiene per quanto sopra di confermare altresì che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, SI. ra . Pt_1
Quanto agli incontri tra la minore ed il padre, preso atto anche di quanto evidenziato dalle ultime relazioni sociali, il Collegio ritiene di disporre che la minore possa incontrare il SI. , previ accordi con la CP_1
madre, tenuti in considerazione gli impegni scolastici ed extra scolastici di e del gradimento della Per_1
minore.
Sul contributo al mantenimento della minore
Il contributo al mantenimento della FI minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. Sul punto, quanto al necessario raffronto della situazione economico reddituale delle parti, osserva il Collegio che, rispetto alla condizione valutata e apprezzata dal Presidente (che aveva stabilito un contributo a carico del padre di 380,00 euro) vada considerato che la minore nel frattempo è cresciuta, con il consequenziale aumento delle sue eSIenze. Pertanto, deve essere posto a carico del resistente un contributo mensile di euro 450,00 da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, in considerazione anche della circostanza che il padre frequenta e tiene con sé
solamente un pomeriggio ogni 3-4- settimane. Per_1
Quanto alle capacità economiche delle parti, anche in considerazione dei documenti prodotti, va evidenziato che la ricorrente, che percepisce uno stipendio di 1.200,00 euro al mese ed è gravata da una rata di mutuo pari a 370,00 euro circa a mese tiene con sé la FI praticamente senza soluzione di continuità, con spese dirette esclusivamente a suo carico;
il resistente, che ha uno stipendio di poco meno pagina 6 di 8 di 1.400,00 euro al mese vede e tiene con sé poche ore al mese la minore, non essendo pertanto gravato da un mantenimento diretto della stessa, né da finanziamenti o mutui.
Sulle ulteriori domande
Va disposta in questa sede la prosecuzione della presa in carico della minore ed il monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati, attraverso la prosecuzione di ogni intervento ritenuto utile specie per la minore, offrendole uno spazio libero da dinamiche conflittuali.
Sulle istanze istruttorie e sull'ascolto della prole, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore, ritenendo superfluo l'ascolto di , stante la presa in carico della stessa da parte Per_1
dei Servizi Sociali e NPI, nonché richiamando la valutazione di inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto inammissibili.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA in via esclusiva la minore alla madre, SI.ra , demandando alla medesima altresì Per_1 Pt_1
le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.), disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che il padre, SI. , possa incontrare la minore previ accordi con la madre, tenuti in CP_1
considerazione gli impegni scolastici ed extra scolastici di e del gradimento della minore. Per_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della FI minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(luglio 2022), l'assegno di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. pagina 7 di 8 DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del nucleo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14526/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. COSTELLA SIMONA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro rappresentato e difeso dagli avv.ti FIORE ROBERTA e BATTISTI Controparte_1
ANDREA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 8 Per_ Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della FI minore alla madre demandandole, conformemente alla previsione presidenziale, le decisioni di maggior interesse per la minore (in materia sanitaria, scolastica, ludico-ricreativa, di residenza etc…); in subordine, solo qualora il padre dimostri nel prosieguo del giudizio interesse e partecipazione verso la minore sia sotto il profilo materiale che sotto quello educativo, disporre l'affidamento condiviso;
Disporre la collocazione anagrafica e dimora abituale della minore presso la madre;
Disporre che il padre, qualora manifesti interesse, possa vedere la FI due pomeriggi a settimana tenendo conto dei desideri e degli impegni della FI;
Disporre che il SI. versi alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della minore CP_1 Pt_1
la somma mensile di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino.
Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma 6 nn 2e 3 c.p.c. richieste e non ammesse;
richiede il mantenimento della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente
Voglia l'll.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
[...]
a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni, previa emissione dei provvedimenti interinali:
1. Revocare l'affidamento esclusivo temporaneamente disposto in favore della Sig.ra da Pt_1
Ordinanza presidenziale;
Per_ 2. Affidare in via condivisa e congiunta la FI minore a entrambi i coniugi con parità di decisioni scolastiche e gestione delle relative pratiche;
pagina 2 di 8
3. Disporre che il padre possa vedere la FI con le medesime modalità di cui alla sentenza di separazione che si richiamano: dispone che il SInor possa incontrare e tenere con sé la minore CP_1
Per_
secondo accordo tra i coniugi ed in difetto secondo le seguenti modalità: - due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alla sera dopo cena quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma.
I due pomeriggi verranno concordati tra i genitori entro la domenica della settimana precedente. - a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo la;
- per le vacanze natalizie ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio:
- per le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno ed il giorno di Lunedi dell'Angelo con l'altro; - per le vacanze estive tre settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto o Per_ comunque fuori dal periodo scolastico di , da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
resta inteso che il primo fine settimana utile dopo le vacanze trascorse con un genitore verrà Per_ trascorso con l'altro; - i giorni di festa infrasettimanale ed i compleanni di ad anni alterni, ferma Per_ restando la facoltà dei coniugi di organizzare la festa di compleanno di a cui parteciperanno entrambi i genitori;
- ogni genitore potrà contattare telefonicamente la bambina tramite l'altro genitore durante la permanenza con quest'ultimo; - in caso di malattia della minore, salva la facoltà del padre di vistare la bambina presso il suo domicilio, il padre potrà recuperare le visite per un numero di giorni pari alla durata della malattia nel periodo successivo alla guarigione;
- i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio per sé stessi e per la FI minore ed al rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio ed ogni altro documento necessario;
Per_ 4 disporre che il SInor contribuisca al mantenimento della FI , mediante la CP_1
corresponsione, in favore della NO , ed entro il giorno 20 del mese, della somma mensile di Pt_1
€ 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, nonché sportive, ludico ricreative e in queste ultime se previamente concordate e comunque tutte documentate.
5 respingere la domanda di contributo al mantenimento della SI.ra in quanto economicamente Pt_1
indipendente, come dimostrato in atti;
6 respingere la richiesta della convenuta spiegata ex art. 156 c.c., in cui veniva richiesto che Pt_1
per tutto il corso del giudizio di divorzio, il contributo al mantenimento della minore posto a carico del convenuto, fosse trattenuto dal datore di lavoro del SI. (carrozzeria Zingarelli srl di Moncalieri CP_1
o altro datore che emergerà in corso di causa) per venire versato direttamente alla SI.ra . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da parametrarsi sul DM 37/2018.
Per il P.M. pagina 3 di 8 Non sono pervenute le conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in Rivoli in data 11/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 63, parte
I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato una FI: il 30.10.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 17.09.2015, omologata dal Tribunale di Torino in data 14.10.2015.
Con ricorso depositato il 28/07/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Parte attrice domanda, altresì, di disporre la collocazione prevalente, nonché l'affidamento della minore in via esclusiva a sé medesima prevedendo, altresì, il diritto di visita del padre al fine di consentire a quest'ultimo di mantenere un rapporto con la minore. Parte ricorrente chiedeva, infine, di statuire un contributo al mantenimento della minore a carico di controparte nella misura di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e che, ex art. 156 c.c., tale importo fosse trattenuto direttamente dal datore di lavoro di parte resistente e versato a sé medesima.
All'udienza del 12.01.2023 il Presidente, statuita la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c., sentiva personalmente parte ricorrente e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 16.01.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, affidava la minore in via esclusiva alla madre con contestuale conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e prevedendo sia la possibilità di incontri padre-FI, previo accordo con la madre, sia disponendo un contributo al mantenimento a carico di controparte pari ad euro 380,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Il Giudice revocava, nell'ordinanza di cui sopra,
l'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente e respingeva la domanda ex art. 156 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.04.2023 si costituiva in giudizio il SI.
[...]
espletando le sue difese e domandando la revoca dell'affidamento esclusivo Controparte_1
disposto con Ordinanza Presidenziale, nonché, in punto affido, la previsione di un affidamento condiviso della minore. Parte resistente domandava, altresì, la conferma delle modalità di visita di cui alla sentenza pagina 4 di 8 di separazione evidenziando la sua disponibilità a corrispondere un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte resistente chiedeva, infine, di respingere la domanda di parte ricorrente ex art. 156 c.c.
All'udienza del 17.04.2023 il G.I., verificata la regolare instaurazione del contradditorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando a successiva udienza per ammissione di mezzi istruttori.
Le parti, ritualmente, facevano pervenire le memorie ex art. 183 c.p.c. presentando, altresì, istanze istruttorie.
All'udienza del 02.10.2023 entrambe le difese insistevano sulle istanze istruttorie contenute nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 25.10.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e ritenuti inammissibili i capi di prova dedotti da entrambe le parti, rigettava le istanze istruttorie disponendo, contestualmente, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali ed NPI/Psicologia dell'Età
Evolutiva.
All'udienza del 30.09.2024 il Giudice, precisate le conclusioni sia da parte ricorrente sia da parte resistente ed in virtù della richiesta di ambedue le difese dei termini ex art. 190 c.p.c., rimetteva la Causa al Collegio per la decisione assegnando i termini perentori ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, collocazione, regime di visita e sul mantenimento della minore pagina 5 di 8 Il Tribunale ritiene di confermare l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre, SI.ra , della Pt_1
FI minore , in applicazione dell'art 337 quater c.c., come previsto dall'ordinanza presidenziale Per_1
interinale; la madre pertanto assumerà in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte quelle di maggior interesse per la FI minore ex art. 337 quater cc. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio documenti d'identità, attività sportive etc.). L'affidamento ad entrambi i genitori, infatti, non può essere disposto, in quanto all'esito del giudizio è risultato che il padre mantiene un rapporto irregolare, superficiale, non SInificativo con la FI minore e di sostanziale disinvestimento nel legame affettivo.
Gli stessi servizi sociali evidenziano sul punto che il rapporto tra il padre e appare deteriorato (cfr. Per_1
rel. Servizi Sociali del 23.9.2024), anche a causa della lunga assenza del SI. dalla vita della FI, CP_1
che, al momento, non riesce neppure ad aprirsi e confidarsi con il padre, il quale dimostra disinteresse per i vari aspetti della vita della FI.
Il Tribunale ritiene per quanto sopra di confermare altresì che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, SI. ra . Pt_1
Quanto agli incontri tra la minore ed il padre, preso atto anche di quanto evidenziato dalle ultime relazioni sociali, il Collegio ritiene di disporre che la minore possa incontrare il SI. , previ accordi con la CP_1
madre, tenuti in considerazione gli impegni scolastici ed extra scolastici di e del gradimento della Per_1
minore.
Sul contributo al mantenimento della minore
Il contributo al mantenimento della FI minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. Sul punto, quanto al necessario raffronto della situazione economico reddituale delle parti, osserva il Collegio che, rispetto alla condizione valutata e apprezzata dal Presidente (che aveva stabilito un contributo a carico del padre di 380,00 euro) vada considerato che la minore nel frattempo è cresciuta, con il consequenziale aumento delle sue eSIenze. Pertanto, deve essere posto a carico del resistente un contributo mensile di euro 450,00 da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, in considerazione anche della circostanza che il padre frequenta e tiene con sé
solamente un pomeriggio ogni 3-4- settimane. Per_1
Quanto alle capacità economiche delle parti, anche in considerazione dei documenti prodotti, va evidenziato che la ricorrente, che percepisce uno stipendio di 1.200,00 euro al mese ed è gravata da una rata di mutuo pari a 370,00 euro circa a mese tiene con sé la FI praticamente senza soluzione di continuità, con spese dirette esclusivamente a suo carico;
il resistente, che ha uno stipendio di poco meno pagina 6 di 8 di 1.400,00 euro al mese vede e tiene con sé poche ore al mese la minore, non essendo pertanto gravato da un mantenimento diretto della stessa, né da finanziamenti o mutui.
Sulle ulteriori domande
Va disposta in questa sede la prosecuzione della presa in carico della minore ed il monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati, attraverso la prosecuzione di ogni intervento ritenuto utile specie per la minore, offrendole uno spazio libero da dinamiche conflittuali.
Sulle istanze istruttorie e sull'ascolto della prole, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore, ritenendo superfluo l'ascolto di , stante la presa in carico della stessa da parte Per_1
dei Servizi Sociali e NPI, nonché richiamando la valutazione di inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto inammissibili.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA in via esclusiva la minore alla madre, SI.ra , demandando alla medesima altresì Per_1 Pt_1
le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.), disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che il padre, SI. , possa incontrare la minore previ accordi con la madre, tenuti in CP_1
considerazione gli impegni scolastici ed extra scolastici di e del gradimento della minore. Per_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della FI minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(luglio 2022), l'assegno di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. pagina 7 di 8 DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del nucleo.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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