TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2024
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
l'avv. CAMPANA NICOLA per parte ricorrente il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate insistendo per la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e la condanna del resistente al rilascio dell'immobile essendo anche moroso nel pagamento dei canoni.
L'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO sostituto dall'avv. Andrea PR il quale si riporta alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e rileva che l'eccepita morosità è estranea all'oggetto del presente giudizio.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 14,50 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da:
) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Riccione
(RN), Via dei Mille n.3.
ricorrente contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCIOLI CP_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Via Pascolini n.10, Morciano di
Romagna (RN). resistente
La causa è iscritta ruolo in data 05.04.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.04.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle rispettive parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
chiedeva dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto Parte_1
di locazione stipulato con relativamente all'immobile da questi preso in locazione e sito CP_1
in Cattolica (RN), Via Dante n.43.
In particolare, il ricorrente assumeva che sotto l'amministrazione della società da parte del pagina 2 di 5 Custode Giudiziario dott. nominato dal Tribunale di Rimini, veniva autorizzata la Persona_1
sottoscrizione di un contratto di locazione del predetto immobile di proprietà della società ricorrente con il sig. , il quale però in spregio all'art.11 del predetto contratto di locazione, lo immetteva nel CP_1
circuito della piattaforma “Airbnb”, violando la clausola contrattuale che vietava al conduttore .tra le altre- di concedere in uso, cedere e sublocare l'immobile del quo.
Si costituiva in giudizio il conduttore, il quale negava di aver ceduto o sublocato l'immobile condotto in locazione, neppure temporaneamente, avendolo abitato sempre in via esclusiva anche in virtù del fatto che gestisce il negozio sottostante l'immobile e avendo quindi un interesse diretto a risiederci stabilmente, nulla provando una mera inserzione pubblicitaria che non avrebbe mai commissionato e comunque non avrebbe avuto alcun esito ai fini contrattuali.
In corso di causa interveniva la sentenza resa dal Tribunale di Rimini n.18/2025 che riassegnava al socio accomandatario la gestione della società, depositando all'uopo la ricorrente Parte_1
memoria di prosecuzione del giudizio ex artr.302 c.p.c.
Alla prima udienza del 02.07.2024 le parti davano atto che la mediazione disposta dal giudice nel decreto di comparizione parti del 03.05.2024, aveva avuto esito negativo e chiedevano ammettersi le prove orali;
in giudice in calce al verbale ammetteva le prove orali e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 03.10.2024, laddove veniva sentito il teste Andrea PR ed alla successiva udienza del 13.02.2025 veniva escusso il teste Esaurita l'istruttoria la causa Parte_1
veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con termine per il deposito di note conclusive.
Oggetto della controversia è la pretesa violazione dell'art.11 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 21.12.2023 il quale testualmente recita: “E' fatto espressamente divieto al conduttore sia di mutare la destinazione dell'unità immobiliare rispetto a quella prevista dalla presente scrittura, sia concedere in uso, sublocare e/o cedere in tutto o in parte la stessa. E' altresì vietato alla parte conduttrice cedere, salvo previo accordo scritto con la parte locatrice, il presente contratto”.
Parte ricorrente -nella persona del legale rappresentante della società afferma di Parte_1
aver notato un annuncio in data 08.02.2024 dell'immobile di sua proprietà in locazione al conduttore sul sito di affitti brevi Airbnb (doc. n.3) e di aver prontamente avvertito dell'accaduto l'allora Custode
Giudiziario, il quale, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice delle esecuzioni, si sarebbe attivato al fine di far risolvere il contratto per inadempimento.
pagina 3 di 5 A fronte di ciò il conduttore ha negato categoricamente, primo di aver messo lui tale annuncio e secondo che l'immobile n on mai stato dato a terzi, ma di avere sempre detenuto il possesso in conformità de contratto.
I testi escussi ( e nulla hanno aggiunto di fondamentale in merito alla Tes_1 Parte_1
vicenda e le loro rispettive posizioni -il primo quale legale del ed il secondo quale legale CP_1
rappresentante della società ricorrente- non offrono nulla di significativo per dirimere la controversia.
L'unico documento utile è l'annuncio dell'immobile sul sito “Airbnb”, del quale non è stato possibile accertare se fosse direttamente riferibile al conduttore e se tale proposta avesse avuto n reale seguito.
Ed invero, l'art.11 stigmatizza il comportamento del conduttore, il quale invece di risiedervi personalmente, lo destina a terzi sotto varie forme.
Nel caso in analisi non risulta assolutamente provato che il conduttore abbia destinato l'immobile condotto in locazione ad affitti brevi o altre forme di locazione, non risultando che l'annuncio prodotto dalla ricorrente abbia comunque avuto seguito;
a ciò si aggiunga che dall'annuncio in questione si evince come il referente per la locazione sia tale e per stessa ammissione del sig. Per_2
nella mai inviata al dott. in data 08.02.2024, l'utenza di telefonia mobile Parte_1 Persona_1
apparsa nell'articolo sarebbe riferibile a suo fratello, Persona_3
Ammesso e non concesso che l'articolo sia riferibile al conduttore, la sua intenzione non ha prodotto alcuna conseguenza giuridicamente rilevante sul contratto di locazione, con ciò non risultando violato l'art.11 che punisce chi effettivamente destina l'immobile ad altro us cc o all'infuori di quelli concessi.lp
Per tali motivi il ricorso va respinto mancando la prova dell'effettiva violazione del contratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
contro , ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Respinge il ricorso.
pagina 4 di 5 - Condanna la al Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che liquida in euro 4.835,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
- Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 17 aprile 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2024
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
l'avv. CAMPANA NICOLA per parte ricorrente il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate insistendo per la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e la condanna del resistente al rilascio dell'immobile essendo anche moroso nel pagamento dei canoni.
L'avv. BERTUCCIOLI FEDERICO sostituto dall'avv. Andrea PR il quale si riporta alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e rileva che l'eccepita morosità è estranea all'oggetto del presente giudizio.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 14,50 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da:
) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. CAMPANA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Riccione
(RN), Via dei Mille n.3.
ricorrente contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCIOLI CP_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Via Pascolini n.10, Morciano di
Romagna (RN). resistente
La causa è iscritta ruolo in data 05.04.2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 17.04.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle rispettive parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
chiedeva dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto Parte_1
di locazione stipulato con relativamente all'immobile da questi preso in locazione e sito CP_1
in Cattolica (RN), Via Dante n.43.
In particolare, il ricorrente assumeva che sotto l'amministrazione della società da parte del pagina 2 di 5 Custode Giudiziario dott. nominato dal Tribunale di Rimini, veniva autorizzata la Persona_1
sottoscrizione di un contratto di locazione del predetto immobile di proprietà della società ricorrente con il sig. , il quale però in spregio all'art.11 del predetto contratto di locazione, lo immetteva nel CP_1
circuito della piattaforma “Airbnb”, violando la clausola contrattuale che vietava al conduttore .tra le altre- di concedere in uso, cedere e sublocare l'immobile del quo.
Si costituiva in giudizio il conduttore, il quale negava di aver ceduto o sublocato l'immobile condotto in locazione, neppure temporaneamente, avendolo abitato sempre in via esclusiva anche in virtù del fatto che gestisce il negozio sottostante l'immobile e avendo quindi un interesse diretto a risiederci stabilmente, nulla provando una mera inserzione pubblicitaria che non avrebbe mai commissionato e comunque non avrebbe avuto alcun esito ai fini contrattuali.
In corso di causa interveniva la sentenza resa dal Tribunale di Rimini n.18/2025 che riassegnava al socio accomandatario la gestione della società, depositando all'uopo la ricorrente Parte_1
memoria di prosecuzione del giudizio ex artr.302 c.p.c.
Alla prima udienza del 02.07.2024 le parti davano atto che la mediazione disposta dal giudice nel decreto di comparizione parti del 03.05.2024, aveva avuto esito negativo e chiedevano ammettersi le prove orali;
in giudice in calce al verbale ammetteva le prove orali e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 03.10.2024, laddove veniva sentito il teste Andrea PR ed alla successiva udienza del 13.02.2025 veniva escusso il teste Esaurita l'istruttoria la causa Parte_1
veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale con termine per il deposito di note conclusive.
Oggetto della controversia è la pretesa violazione dell'art.11 del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 21.12.2023 il quale testualmente recita: “E' fatto espressamente divieto al conduttore sia di mutare la destinazione dell'unità immobiliare rispetto a quella prevista dalla presente scrittura, sia concedere in uso, sublocare e/o cedere in tutto o in parte la stessa. E' altresì vietato alla parte conduttrice cedere, salvo previo accordo scritto con la parte locatrice, il presente contratto”.
Parte ricorrente -nella persona del legale rappresentante della società afferma di Parte_1
aver notato un annuncio in data 08.02.2024 dell'immobile di sua proprietà in locazione al conduttore sul sito di affitti brevi Airbnb (doc. n.3) e di aver prontamente avvertito dell'accaduto l'allora Custode
Giudiziario, il quale, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice delle esecuzioni, si sarebbe attivato al fine di far risolvere il contratto per inadempimento.
pagina 3 di 5 A fronte di ciò il conduttore ha negato categoricamente, primo di aver messo lui tale annuncio e secondo che l'immobile n on mai stato dato a terzi, ma di avere sempre detenuto il possesso in conformità de contratto.
I testi escussi ( e nulla hanno aggiunto di fondamentale in merito alla Tes_1 Parte_1
vicenda e le loro rispettive posizioni -il primo quale legale del ed il secondo quale legale CP_1
rappresentante della società ricorrente- non offrono nulla di significativo per dirimere la controversia.
L'unico documento utile è l'annuncio dell'immobile sul sito “Airbnb”, del quale non è stato possibile accertare se fosse direttamente riferibile al conduttore e se tale proposta avesse avuto n reale seguito.
Ed invero, l'art.11 stigmatizza il comportamento del conduttore, il quale invece di risiedervi personalmente, lo destina a terzi sotto varie forme.
Nel caso in analisi non risulta assolutamente provato che il conduttore abbia destinato l'immobile condotto in locazione ad affitti brevi o altre forme di locazione, non risultando che l'annuncio prodotto dalla ricorrente abbia comunque avuto seguito;
a ciò si aggiunga che dall'annuncio in questione si evince come il referente per la locazione sia tale e per stessa ammissione del sig. Per_2
nella mai inviata al dott. in data 08.02.2024, l'utenza di telefonia mobile Parte_1 Persona_1
apparsa nell'articolo sarebbe riferibile a suo fratello, Persona_3
Ammesso e non concesso che l'articolo sia riferibile al conduttore, la sua intenzione non ha prodotto alcuna conseguenza giuridicamente rilevante sul contratto di locazione, con ciò non risultando violato l'art.11 che punisce chi effettivamente destina l'immobile ad altro us cc o all'infuori di quelli concessi.lp
Per tali motivi il ricorso va respinto mancando la prova dell'effettiva violazione del contratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 5.201,00 a 26.000,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da
[...]
contro , ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- Respinge il ricorso.
pagina 4 di 5 - Condanna la al Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che liquida in euro 4.835,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
- Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 17 aprile 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 5 di 5