Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.Claudio Fraticelli GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 139 /2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BURDI Parte_1 CodiceFiscale_1
RI elettivamente domiciliato in Via G. Mazzini n. 25 presso l'Avv. Patrizia Burdi
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CASICCIO LUCA e dell'avv. TOFI PATRIZIO ( ) elettivamente C.F._2
domiciliato in Via San Bernardino da Siena, 35, 06081, Assisi (PG),presso l'avv. CASICCIO LUCA
APPELLATO avente ad
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti pagina 1 di 4
di Spoleto, di accoglimento della opposizione proposta dalla società avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.696/2019 del 07.09/2019 emesso dal Tribunale Spoleto, con cui era stato ingiunto alla società il pagamento della complessiva somma di € 15.940 a favore della ditta Controparte_1
di . Parte_1 Parte_1
La ricorrente nel ricorso monitorio affermava di aver sottoscritto in data Parte_1
18.06.2018 con la società un contratto per l'esecuzione dei lavori relativi Controparte_1
all'impianto idrico, gas e sanitario di unità immobiliari e dell'impianto solare termico in edificio sito in
Foligno viale XVI Giugno in corso di costruzione, per il corrispettivo complessivo di € 42.000, da corrispondersi a stati di avanzamento lavori e che, a fronte della regolare esecuzione dei lavori, la società committente aveva omesso di saldare gli importi di cui alla fattura azionata. contestava la richiesta di pagamento eccependo che i lavori (di valore Controparte_1
complessivo pari ad € 42.000 e pagati per quasi € 27.000) presentavano numerosi vizi e difetti di entità superiore al credito azionato in via monitoria dalla e che i lavori erano stati ultimati alla Parte_1
fine del mese di maggio del 2019 con 7 mesi di ritardo rispetto al termine previsto in contratto
(02.11.2018) sicché erano applicabili le penali contrattualmente pattuite, per importi superiori al credito azionato, eccependo il controcredito in compensazione.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi delle parti ed espletata la CTU tecnica.
Il giudice accoglieva l'opposizione ritenendo assorbente l'eccezione relativa alla compensazione del credito azionato con il controcredito derivante dalla penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori.
con l'appello censura la sentenza deducendo che il giudice sarebbe stato fuorviato Parte_1
dal fatto che la società opponente dichiarava di riservarsi il diritto di agire in separata sede per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'operato mentre la società opponente non aveva a tutt'oggi azionato alcuna richiesta risarcitoria in via autonoma.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto ininfluente sul merito della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la motivazione fondata sulla eccezione di applicazione della penale contrattualmente prevista, ritenuta assorbente rispetto alla questione inerente i vizi e difetti i quali, invece, avevano costituito oggetto di specifica CTU ed erano risultati pagina 2 di 4 Cont inesistenti;
in ogni caso il ritardo era imputabile esclusivamente alla società e al direttore dei lavori sulla base della deposizione resa dal teste che il Giudice aveva erroneamente Tes_1
interpretato. Inoltre, la missiva a firma della che il Giudice di primo grado Controparte_1
menzionava per evidenziare che la committenza aveva contestato il ritardo nella ultimazione lavori, in realtà era stata inviata solo sette mesi dopo la scadenza del termine contrattuale di consegna degli impianti termo-idraulici fissato al 02.11.20218 e solo in risposta al sollecito di pagamento del saldo di
Euro 15.940,00 di cui alle fatture nn. 15/2019 e 22/2019 inoltrato dalla di Parte_1 Parte_1
con Pec del 10.06.2019.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando, nel merito, che a fronte del ritardo nella consegna e della penale pattuita contrattualmente, non aveva Parte_1
fornito adeguata prova della non imputabilità del ritardo a proprio carico, in assenza di documentazione scritta da cui emergesse una deroga alle tempistiche di consegna contrattualmente stabilite e tenuto conto che la prova per testi indotta non aveva fornito alcuna dimostrazione della non imputabilità del ritardo alla . Parte_1
L'appello è infondato.
La deposizione del teste risulta molto generica. Il teste ha affermato: Tes_1
“ io ero operaio della P&G Costruzioni, mi sembra che il titolare sia;
ci siamo Parte_2
occupati di posare la pavimentazione e i rivestimenti dei bagni. Ricordo che arrivavano tardi le mattonelle e i piatti doccia, e noi li montavamo mano a mano. Io scaricavo queste forniture dal furgone di o o anche il padre. I portavano direttamente con loro furgone Parte_3 Per_1 Pt_3
mattonelle, piatti doccia e rivestimenti. Non so dove li prendessero. La P&G e la facevano Parte_1
due lavori differenti, la i occupava dell'impianto idraulico noi solo dei rivestimenti” Pt_1
Il ritardo riferito non è quantificabile né qualificabile, né si specifica come e quanto esso abbia potuto incidere sulle tempistiche di adempimento della ingiunta, che si occupava del solo impianto idraulico.
Vi è altro argomento utilizzato dal Giudice di prime cure, non oggetto di motivo di impugnazione, costituito dalla previsione dell'art. 6 del contratto a norma del quale l'impresa esecutrice era tenuta a comunicare mediante raccomandata A/R al committente- e per conoscenza al
DL -eventuali sospensioni dei lavori causati da fattori indipendenti dalla sua volontà, previsione inserita nella clausola contrattuale che prevedeva il termine di ultimazione dei lavori e la penale per il ritardo.
Tale comunicazione non vi è mai stata.
pagina 3 di 4 Inoltre, non è vero che i lavori furono accettati dalla committenza, posto che, a seguito della Cont ultimazione a fine maggio 2019, già in data 17.6.2019 inviava comunicazione alla Parte_1
(allegata da entrambe le parti) lamentando vizi e difetti delle opere nonché il ritardo.
Peraltro, come pure evidenziato dal Giudice di prime cure, allorché il termine di ultimazione dei lavori era già scaduto, in data 28.12.2018 la inviava alla committente comunicazione di Parte_1
non aver provveduto al montaggio delle caldaie e delle relative tubazioni e condotti, senza lamentare in alcun modo ritardi nella fornitura dei materiali.
Pertanto, non essendo provato che il ritardo sia derivato da causa non imputabile alla impresa appaltatrice, ed essendo incontestato che il controcredito da penale (complessivi € 31.650 :€ 150x 211 giorni di ritardo) è superiore all'importo azionato in via monitoria, correttamente il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione riconvenzionale ed ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 25/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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