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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/01/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2532 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "separazione dei coniugi", vertente
TRA
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Francesco Filodemo;
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'avv. Michele Salvatore De Piano;
ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.12.2023 e note di trattazione in sostituzione di udienza nelle quali i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati;
in data 15.12.2023 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 26.7.2023 i coniugi in epigrafe hanno proposto domanda congiunta di separazione;
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in
Solofra (AV) in data 30.6.2002 (atto n.15, parte II, serie A, registro atti di matrimonio anno 2002); che dalla unione erano nati due figli ( il 13.5.2003 e il Per_1 Per_2
13.9.2007); che la convivenza era divenuta insostenibile a causa di dissidi inconciliabili;
che le condizioni concordate di separazione erano quelle indicate in ricorso cui si rimanda.
Alla udienza delegata del 3.10.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione nonché della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle depositate note di trattazione scritta, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Con istanza depositata il 3.10.2023, i coniugi i coniugi dichiaravano di essersi riconciliati, rinunciavano al ricorso e chiedevano dichiararsi “cessata la materia del contendere”.
Il G.d. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per raccogliere rituali conclusioni in tal senso, al fine di pronunciare sentenza di “estinzione” del giudizio.
All'udienza del 7.12.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti confermavano la intervenuta riconciliazione e chiedevano la estinzione del giudizio.
Su tali conclusioni, acquisito il parere del p.m. il 15.12.2023, che nulla ha opposto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2.I coniugi si sono riconciliati nel corso del giudizio.
Ex art. 154 c.c., La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Con la riconciliazione si estingue l'azione proposta, in conseguenza dell'inequivoca, seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita.
Tale volontà di riconciliazione è pianamente emersa in giudizio come da istanza congiunta dei coniugi depositata il 3.10.2023, ribadita nelle note in sostituzione di udienza depositate il 4.12.2023.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Collegio, dichiara estinto il giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 20.12.2023.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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