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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 452/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI IRMA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SANASI NICOLA e dell'avv. CORBELLI ANDREA ( ) VIA D'AZEGLIO 21 BOLOGNA, C.F._3
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 430/2024; oggetto: regolamento di confini.
Assegnata a decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 15 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.10.2021, il IG conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il IG , allegando: Controparte_1
− di essere proprietario dell'immobile sito in Bologna, via San. Luca n.
9/3, int. 6, costituito da appartamento con annesso giardino a uso esclusivo, censito come in atti;
− che il giardino confinava sul lato nord-est, per una piccola porzione, con il giardino dell'unità immobiliare contigua, di proprietà del convenuto;
− che il IG dante causa del IG , nel 2013, aveva Persona_1 CP_1
riposizionato la rete divisoria, spostandola di cm. 32 verso il fondo di proprietà dell'attore;
− che a seguito della contestazione del IG , il IG Pt_1 Per_1
aveva dato incarico a un tecnico di sua fiducia, il quale aveva accertato l'errato posizionamento della recinzione, sicché il confinante aveva provveduto a ricollocare la rete nella posizione precedente;
− che nel 2019, il IG aveva nuovamente modificato i confini tra CP_1
le proprietà, spostando la recinzione e appropriandosi di una porzione avente un'estensione di ml. 2 x ml. 32;
− che il convenuto, oltre ad apporre l'attuale recinzione in violazione del confine, aveva installato abusivamente il motore di un impianto di condizionamento sulla parete esterna di una struttura in legno posta nella proprietà del IG , danneggiandola e causando un Pt_1
danno di Euro 1.976,40;
pagina 2 di 15 − che risultando la corretta posizione del confine sia dalle mappe catastali, sia dagli accertamenti tecnici già eseguiti, il IG aveva Pt_1
tentato di convincere bonariamente il IG , ma questi non si era CP_1
reso disponibile, rendendo necessarie la segnalazione in data 20.08.2019 all'amministrazione comunale e la presentazione di denuncia-querela
(30.10.2019);
− che l'attore, venuto a conoscenza degli esiti dell'accertamento eseguito dalla PA, aveva rinnovato diffida alla riduzione in pristino (18.01.2021), senza esito;
− che il IG , oltre al ripristino dei luoghi, aveva subito danni Pt_1
per complessivi Euro 6.547,44.
L'attore concludeva chiedendo che fosse accertato l'esatto confine tra le proprietà e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato al rilascio dell'area illegittimamente occupata, con spostamento a sue esclusive spese della rete metallica di altezza pari a ml. 2, aventi le stesse caratteristiche di quella condominiale;
con condanna al risarcimento dei danni nella misura e per i titoli indicati.
Si costituiva il IG chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dall'attore, nonché l'accertamento che il confine tra le aree pertinenziali esterne di proprietà delle parti si collocava dove era attualmente posizionata la rete metallica;
in via riconvenzionale, il IG chiedeva CP_1
che fosse accertato che la costruzione costituita dal box attrezzi di proprietà del IG violava le distanze legali, con condanna alla Pt_1
rimozione/arretramento del manufatto e al risarcimento del danno.
Il convenuto deduceva, tra l'altro:
- che la documentazione prodotta a supporto della domanda di regolamento di confini non era idonea a dimostrarne il collocamento nella posizione indicata dall'attore, dovendosi, anzi, desumere dagli pagina 3 di 15 elaborati grafici predisposti dal costruttore che il confine si trovava dove era attualmente collocata la rete;
- che l'accertamento eseguito dalla PA provava, al più, lo spostamento della rete nella posizione attuale in assenza di provvedimento autorizzativo, ma non anche l'esatta ubicazione della linea di confine;
- che la stessa domanda di condono edilizio presentata dal IG Pt_1
indicava la posizione attuale della recinzione;
- che del tutto irrilevanti erano le dichiarazioni del IG dante Per_1
causa del convenuto, in quanto non trascritte e non opponibili;
- che l'esame delle mappe catastali, peraltro fonte di prova sussidiaria, non avrebbe consentito di giungere a un esito diverso con riguardo alla posizione del confine;
- che le ragioni di danno erano infondate;
- che, in particolare, non vi era prova alcuna che il convenuto avesse installato il motore dell'impianto di condizionamento sulla parete del box deposito attrezzi e, anzi, le spese sostenute dal IG Pt_1
erano da ricondursi al totale rifacimento del manufatto reso necessario per riparare all'abuso edilizio commesso (il box era stato oggetto di demolizione in esecuzione di provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione, come risultante dalla stessa relazione di parte prodotta dall'attore);
- che i compensi del tecnico erano stati erogati per la pratica paesaggistica necessaria per la realizzazione del ricovero attrezzi, nell'ambito del procedimento di sanatoria;
- che nessun danno avrebbe potuto subire il IG per il Pt_1
mancato godimento della porzione di terreno in contestazione, considerato che la stessa era stata lasciata libera al solo fine di manutenere la parete esterna del box attrezzi;
pagina 4 di 15 - che detta costruzione era stata realizzata a meno di tre metri dal confine, qualunque esso fosse;
- che, inoltre, essa era posta a meno di tre metri dalle finestre della proprietà confinante, in violazione del regolamento edilizio del Comune di Bologna;
- che il manufatto doveva, quindi, essere arretrato a distanza legale, con risarcimento del danno a favore del IG . CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
430 depositata il 24.01.2024, accoglieva la domanda di regolamento di confini proposta dall'attore, accertando che il confine era quello risultante dalla relazione del CTU e dai relativi allegati, condannando il convenuto alla rimozione della pensilina metallica realizzata sul fronte sud della proprietà, nonché l'attore alla rimozione del manufatto in legno posto a cm. 32 dal confine come sopra individuato e a cm. 96 dal filo esterno della finestra di proprietà convenuta.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni del consulente dell'ufficio, stabiliva che il confine tra le proprietà era stato individuato dalla concessione edilizia
P.G. 156765/95 e, successivamente, mediante elaborato planimetrico redatto dal tecnico, considerando il prolungamento della linea di confine posta nella mezzeria tra la muratura interna che delimitava le due proprietà.
Non poteva, infatti, trarsi diversa conclusione dall'ulteriore documentazione in atti, comprese le schede catastali, che non consentivano di individuare un confine univoco, dovendosi fare, invece, riferimento all'originario atto concessorio.
Né poteva rilevare il c.d. confine di fatto, corrispondente al posizionamento della recinzione da parte del IG , in quanto determinato dell'iniziativa CP_1
del convenuto.
Quanto ai manufatti (ricovero attrezzi e pensilina), costituenti entrambi pertinenza delle rispettive proprietà, era emerso che entrambi violavano le pagina 5 di 15 distanze legali, come determinate dalle fonti regolamentari applicabili ratione temporis; inoltre, con riguardo alla applicazione del principio della prevenzione ex art. 875 c.c., richiesto da parte attrice, il primo giudice osservava che detto principio non era applicabile quando la disciplina regolamentare integrativa, stabiliva che le costruzioni fossero realizzate a una distanza minima dal confine.
Infine, le domande risarcitorie reciprocamente formulate dovevano essere respinte in quanto difettava la prova e, in ogni caso, entrambe le parti si erano rese responsabili di condotte illegittime.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello principale il IG Pt_1
per i seguenti
[...]
motivi
1. Il Tribunale è incorso in vizio di parziale omessa pronuncia omettendo di indicare specificamente l'esatto confine tra le proprietà, limitandosi a rinviare alla relazione del CTU e relativi allegati, mantenendo una situazione di incertezza sull'esatta delimitazione delle proprietà e rendendo così ineseguibile la sentenza.
L'appellante chiede, pertanto, che il dispositivo della sentenza venga riformulato, specificando che l'esatto confine tra le proprietà è quello individuato dalla concessione edilizia P.G. 156765/1995 (all. n. 6 alla
CTU) e successivamente determinato catastalmente tramite elaborato planimetrico (all. n. 5 alla CTU), considerando il prolungamento dell'ideale linea di confine posta nella mezzeria tra la muratura interna a delimitare le due proprietà.
2. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rilascio dell'area occupata illegittimamente e sullo spostamento della recinzione.
pagina 6 di 15 3. Il Tribunale ha errato nel disporre la rimozione del ricovero attrezzi ai sensi dell'art. 22, quarto comma del RUE del Comune di Bologna in vigore dal 20.05.2009, non avendo applicato il principio di prevenzione temporale tra nuove costruzioni di cui agli artt. 873 e ss. c.c.
La norma regolamentare consente la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti di altezza del fronte di detto edificio.
Chi edifica per primo sul fondo contiguo ha tre facoltà: costruire sul confine;
costruire con distacco dal confine a distanza di ml. 1,5 o a quella maggiore stabilita dai regolamenti;
costruire a una distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi.
Qualora il regolamento locale preveda la possibilità di costruire sul confine, si applica il principio di prevenzione temporale.
Nel caso in esame, il Tribunale ha errato nell'interpretazione della norma regolamentare, non valutando la possibilità prevista dalla normativa di costruire in aderenza senza necessità di accordo con il confinante.
4. Il Tribunale ha ingiustamente respinto la domanda risarcitoria, in quanto i danni subiti dal IG sono stati adeguatamente documentati;
Pt_1
inoltre, non sussiste la reciproca violazione delle distanze per quanto esposto con il motivo 3.
5. Non essendo ravvisabile la soccombenza, nemmeno parziale, dell'odierno appellante, la compensazione delle spese è ingiusta.
Si è costituito il IG chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nella determinazione del confine.
pagina 7 di 15 A fronte della mancanza di univocità del confine catastale, non si è tenuto conto del confine di fatto, la cui consistenza, nel caso di specie, è ben chiara, desumendosi dal limite del marciapiede della proprietà
e dal posizionamento del fabbricato in legno eretto da Pt_1 quest'ultimo.
Una collocazione diversa del confine impedirebbe la completa apertura degli scuri della finestra di proprietà del IG . CP_1
In atti vi è, inoltre, la dichiarazione confessoria dell'attore, il quale ha depositato una mappa catastale che inquadra la linea di confine dove è attualmente collocata la recinzione.
Egli, inoltre, ha ammesso che la linea di confine è quella dove attualmente è posta la rete metallica, sostenendo di avere realizzato il box in legno sul confine.
2. Il Tribunale è incorso in vizio di ultrapetizione per aver condannato il IG e rimuovere la pensilina metallica, in quanto realizzata a CP_1
distanza inferiore rispetto a quella legale, pur non essendo stata proposta alcuna domanda né di accertamento, né di condanna in tal senso.
3. Il Tribunale ha ingiustamente negato il risarcimento del danno in favore del IG , nonostante abbia riconosciuto la violazione delle CP_1
distanze commessa dal IG . Pt_1
Trattasi di danno in re ipsa da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
4. Le spese di lite devono seguire la soccombenza del IG , Pt_1
anche perché questi non ha aderito alla proposta conciliativa, mentre la sua domanda non è stata accolta in misura superiore a essa.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché come da note scritte, e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
pagina 8 di 15 Il primo motivo di appello incidentale, da esaminarsi anticipatamente per evidenti ragioni di pregiudizialità, non merita accoglimento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, quindi, del Tribunale, sulla posizione del confine tra le proprietà sono condivisibili. Parte_2
In tal senso, non colgono nel segno le censure relative alla mancata attribuzione di rilevanza al c.d. confine di fatto, considerato che lo stesso è stato, da un lato, stabilito unilateralmente dal IG , anche in contrasto CP_1
con quanto riconosciuto dal suo dante causa, dall'altro, che non può attribuirsi rilevanza alcuna al posizionamento del manufatto in legno di proprietà del IG , considerato che lo stesso presenta una botola di accesso sulla Pt_1
facciata prospiciente la proprietà del IG che non avrebbe ragione di CP_1
essere, nelle intenzioni del proprietario, se la porzione di terreno retrostante non fosse anch'essa ritenuta di sua proprietà.
Neppure rilevano le confuse allegazioni del IG in ordine alla Pt_1
presunta costruzione in aderenza e/o a confine del ricovero attrezzi, di cui meglio si dirà infra, in quanto manifestamente prive di fondamento.
Neppure la presenza di un marciapiede/cordolo può assumere rilievo, considerata la natura meramente estetica e decorativa di siffatto manufatto, certamente inidonea a costituire un riferimento certo, contrariamente a quanto sostenuto dal IG che quasi gli attribuisce il valore di “punto fiduciale CP_1 confinario”.
Ben più pregnante a fini probatori è la planimetria relativa alla concessione edilizia P.G. 156765/1995, alla quale la CTU si è opportunamente e correttamente affidata per determinare la linea di confine, in assenza di altri elementi di prova univoci.
La circostanza, infine, per cui la designazione del confine sulla base di suddetto elaborato grafico impedirebbe la completa apertura degli scuri a servizio della finestra di proprietà del IG , non integra elemento di CP_1
pagina 9 di 15 prova rilevante, ben potendo ricondursi a un difetto di progettazione inidoneo a incidere sulla consistenza delle rispettive proprietà.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello principale è inammissibile per difetto di interesse.
La formulazione dell'accertamento e della determinazione del confine contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata è già coerente con la richiesta di riformulazione richiesta dall'appellante ed è sufficientemente specifica, contenendo espresso richiamo agli allegati nn. 5 e 6 alla CTU che individuano, soprattutto il n. 5, l'esatto posizionamento della linea di confine.
Sotto questo profilo, quindi, la decisione può essere eseguita senza necessità di modifiche e/o ulteriori precisazioni.
La modifica richiesta dal IG si risolverebbe in una mera tautologia Pt_1
che non merita tutela in sede di gravame.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Parte attrice non ha chiesto che fosse accertata l'irregolarità della pensilina di proprietà del IG , né che questi fosse condannato alla rimozione del CP_1
manufatto.
Se si esaminano, infatti, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la memoria depositata dal IG ai sensi dell'art. 183, sesto Pt_1
comma, n. 1), c.p.c., non emerge alcuna pretesa in tal senso.
Accertamento e condanna sono, quindi, viziati da ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e il relativo capo della sentenza deve essere annullato.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello principale è anch'esso fondato.
Il Tribunale è incorso in altra violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dall'attore avente per oggetto l'ordine al IG di liberare la porzione immobiliare usurpata e di spostare la rete CP_1
pagina 10 di 15 metallica a proprie spese sul confine come correttamente individuato nella sentenza impugnata.
Come noto, “l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta” (Cass. civ., sent. n. 8693/2019).
L'area usurpata dovrà, quindi, essere restituita al IG , libera da Pt_1
persone e/o cose, compresa la porzione di pensilina che occupa la colonna d'aria sovrastante la proprietà dell'appellante principale.
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di appello principale non merita accoglimento.
Il IG pare sostenere, da un lato, che il deposito attrezzi sia stato Pt_1
realizzato in aderenza rispetto alla proprietà confinante, con conseguente applicazione dell'art. 22, quarto comma, RUE Comune di Bologna in vigore dal 20.05.2009 che consente la costruzione in aderenza senza necessità di accordo tra confinanti;
dall'altro, o contestualmente, che valga nel presente caso il principio della prevenzione sancito dagli artt. 873 e ss. c.c.
Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso in esame.
In primo luogo, è pacifico che il box in legno non possa essere considerato in alcun modo quale costruzione in aderenza rispetto alla proprietà confinante del vicino.
L'aderenza consiste nell'appoggio di un corpo di fabbrica ad altro corpo di fabbrica, ma nel caso di specie, il manufatto non si appoggia, nel lato rivolto verso la proprietà , ad alcun corpo di fabbrica, tant'è che tale parete è CP_1
libera e dotata di botola di uscita per l'esecuzione di lavori di manutenzione del piccolo fabbricato.
Inoltre, neppure essa è realizzata sul confine, bensì all'interno della proprietà
, a cm. 32 ca. dal confine stabilito all'esito della presente causa. Pt_1
pagina 11 di 15 Non ricorre, quindi, l'ipotesi regolata dall'art. 22, quarto comma, RUE
Comune di Bologna/2009, invocata dal IG . Pt_1
Tale norma stabilisce, invece, che si possa costruire a distanza minima dal confine di ml. 5, distanza, evidentemente, non rispettata dall'attore/appellante principale, e tale disposizione integra, ai sensi dell'art. 873 c.c., le norme sulle distanze.
Non può, quindi, applicarsi neppure il principio di prevenzione temporale, considerato che la norma regolamentare stabilisce una distanza minima dal confine per derogare alla quale occorre un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti, pacificamente assente nel caso di specie.
La stessa giurisprudenza citata dal IG conferma tale conclusione, Pt_1
escludendo espressamente che il principio della prevenzione possa applicarsi quando la norma integrativa imponga una distanza minima dal confine, come nel caso in esame.
“Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
10318/2016; conf. Cass. civ., ord. n. 22477/2019).
Né potrebbe essere altrimenti, considerato che, ove si facesse ricorso a detto principio, la norma regolamentare, che ha natura imperativa, sarebbe di fatto abrogata.
∞ ∞ ∞
pagina 12 di 15 Il quarto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti.
Le parti si dolgono del rigetto delle rispettive domande risarcitorie.
Con riguardo sia alla violazione delle norme sulle distanze (responsabile IG
), sia all'occupazione senza titolo di immobile (responsabile IG Pt_1
– viene meno per quest'ultimo la responsabilità per il mancato rispetto CP_1
delle distanze), il danno subito dalla vittima è da considerarsi in re ipsa, per il solo fatto, quindi, che tale violazione sia commessa, e che il relativo risarcimento sia da liquidarsi anche in via equitativa (tra le ultime, si vedano
Cass. civ., ord. n. 25082/2020 per le distanze, e Cass. civ., SS.UU., sent. n.
33465/2022, per l'occupazione).
Tuttavia, nel caso in esame, non può pronunciarsi condanna per due ragioni.
La prima, è relativa all'assoluto difetto di allegazione/prova in ordine al quantum.
Se, infatti, il danno è suscettibile di liquidazione equitativa, la parte deve offrire quanto meno i criteri e i riferimenti minimi per la relativa determinazione (valore locativo, valore commerciale di vendita, etc.).
In assenza di elementi non solo specifici, ma anche generici di valutazione circa l'indebita limitazione del pieno godimento del fondo, in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità (Cass. civ., sent. n.
6414/2000), che devono pur sempre essere oggetto di prova e che la parte interessata non ha fornito, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, considerata anche la ridottissima rilevanza “materiale” degli illeciti commessi da entrambe le parti.
In secondo luogo, quand'anche fosse possibile attribuire un valore equitativo al pregiudizio subito, esso, oltre a essere minimo, sarebbe pressoché equivalente per entrambi i responsabili e, quindi, per entrambe le vittime, sicché le reciproche ragioni di credito si neutralizzerebbero, come correttamente pagina 13 di 15 stabilito dal primo giudice, seppur su presupposti diversi (duplice violazione distanze, anziché violazione distanze/occupazione sine titulo).
Quanto alle voci di danno specificamente individuate dal IG , gli Pt_1
oneri relativi alla mediazione e alle spese tecniche sono da ricondursi all'esito del contenzioso e seguiranno il regolamento delle spese, mentre non vi è prova che le spese sostenute per la rimessione in pristino della casetta di legno, peraltro oggetto dell'ordine di rimozione, siano imputabili al IG CP_1
∞ ∞ ∞
La natura e il complessivo esito della controversia, la reciproca soccombenza e il parziale accoglimento sia dell'appello principale, sia di quello incidentale, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
I – condanna il IG a rilasciare in favore del IG Controparte_1 Pt_1
la porzione immobiliare usurpata, libera da persone e/o cose,
[...]
compresa la pensilina di proprietà del IG solo nella parte in cui CP_1
insiste sulla proprietà del IG , come individuata a seguito della Pt_1
determinazione del confine tra le proprietà dal Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata;
condanna il IG a rimuovere la rete Controparte_1
metallica attualmente esistente e a riposizionarla lungo la linea di confine come determinata dal Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata;
II – annulla la sentenza impugnata nella parte in cui “dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimuovere la pensilina metallica, con Controparte_1
aggetto di circa 50/60 centimetri, al di sopra delle bucature sul fronte sud
pagina 14 di 15 nella sua proprietà”;
III – conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
IV – compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 452/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALTRINIERI IRMA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SANASI NICOLA e dell'avv. CORBELLI ANDREA ( ) VIA D'AZEGLIO 21 BOLOGNA, C.F._3
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 430/2024; oggetto: regolamento di confini.
Assegnata a decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 15 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.10.2021, il IG conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il IG , allegando: Controparte_1
− di essere proprietario dell'immobile sito in Bologna, via San. Luca n.
9/3, int. 6, costituito da appartamento con annesso giardino a uso esclusivo, censito come in atti;
− che il giardino confinava sul lato nord-est, per una piccola porzione, con il giardino dell'unità immobiliare contigua, di proprietà del convenuto;
− che il IG dante causa del IG , nel 2013, aveva Persona_1 CP_1
riposizionato la rete divisoria, spostandola di cm. 32 verso il fondo di proprietà dell'attore;
− che a seguito della contestazione del IG , il IG Pt_1 Per_1
aveva dato incarico a un tecnico di sua fiducia, il quale aveva accertato l'errato posizionamento della recinzione, sicché il confinante aveva provveduto a ricollocare la rete nella posizione precedente;
− che nel 2019, il IG aveva nuovamente modificato i confini tra CP_1
le proprietà, spostando la recinzione e appropriandosi di una porzione avente un'estensione di ml. 2 x ml. 32;
− che il convenuto, oltre ad apporre l'attuale recinzione in violazione del confine, aveva installato abusivamente il motore di un impianto di condizionamento sulla parete esterna di una struttura in legno posta nella proprietà del IG , danneggiandola e causando un Pt_1
danno di Euro 1.976,40;
pagina 2 di 15 − che risultando la corretta posizione del confine sia dalle mappe catastali, sia dagli accertamenti tecnici già eseguiti, il IG aveva Pt_1
tentato di convincere bonariamente il IG , ma questi non si era CP_1
reso disponibile, rendendo necessarie la segnalazione in data 20.08.2019 all'amministrazione comunale e la presentazione di denuncia-querela
(30.10.2019);
− che l'attore, venuto a conoscenza degli esiti dell'accertamento eseguito dalla PA, aveva rinnovato diffida alla riduzione in pristino (18.01.2021), senza esito;
− che il IG , oltre al ripristino dei luoghi, aveva subito danni Pt_1
per complessivi Euro 6.547,44.
L'attore concludeva chiedendo che fosse accertato l'esatto confine tra le proprietà e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato al rilascio dell'area illegittimamente occupata, con spostamento a sue esclusive spese della rete metallica di altezza pari a ml. 2, aventi le stesse caratteristiche di quella condominiale;
con condanna al risarcimento dei danni nella misura e per i titoli indicati.
Si costituiva il IG chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dall'attore, nonché l'accertamento che il confine tra le aree pertinenziali esterne di proprietà delle parti si collocava dove era attualmente posizionata la rete metallica;
in via riconvenzionale, il IG chiedeva CP_1
che fosse accertato che la costruzione costituita dal box attrezzi di proprietà del IG violava le distanze legali, con condanna alla Pt_1
rimozione/arretramento del manufatto e al risarcimento del danno.
Il convenuto deduceva, tra l'altro:
- che la documentazione prodotta a supporto della domanda di regolamento di confini non era idonea a dimostrarne il collocamento nella posizione indicata dall'attore, dovendosi, anzi, desumere dagli pagina 3 di 15 elaborati grafici predisposti dal costruttore che il confine si trovava dove era attualmente collocata la rete;
- che l'accertamento eseguito dalla PA provava, al più, lo spostamento della rete nella posizione attuale in assenza di provvedimento autorizzativo, ma non anche l'esatta ubicazione della linea di confine;
- che la stessa domanda di condono edilizio presentata dal IG Pt_1
indicava la posizione attuale della recinzione;
- che del tutto irrilevanti erano le dichiarazioni del IG dante Per_1
causa del convenuto, in quanto non trascritte e non opponibili;
- che l'esame delle mappe catastali, peraltro fonte di prova sussidiaria, non avrebbe consentito di giungere a un esito diverso con riguardo alla posizione del confine;
- che le ragioni di danno erano infondate;
- che, in particolare, non vi era prova alcuna che il convenuto avesse installato il motore dell'impianto di condizionamento sulla parete del box deposito attrezzi e, anzi, le spese sostenute dal IG Pt_1
erano da ricondursi al totale rifacimento del manufatto reso necessario per riparare all'abuso edilizio commesso (il box era stato oggetto di demolizione in esecuzione di provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione, come risultante dalla stessa relazione di parte prodotta dall'attore);
- che i compensi del tecnico erano stati erogati per la pratica paesaggistica necessaria per la realizzazione del ricovero attrezzi, nell'ambito del procedimento di sanatoria;
- che nessun danno avrebbe potuto subire il IG per il Pt_1
mancato godimento della porzione di terreno in contestazione, considerato che la stessa era stata lasciata libera al solo fine di manutenere la parete esterna del box attrezzi;
pagina 4 di 15 - che detta costruzione era stata realizzata a meno di tre metri dal confine, qualunque esso fosse;
- che, inoltre, essa era posta a meno di tre metri dalle finestre della proprietà confinante, in violazione del regolamento edilizio del Comune di Bologna;
- che il manufatto doveva, quindi, essere arretrato a distanza legale, con risarcimento del danno a favore del IG . CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Bologna, con sentenza n.
430 depositata il 24.01.2024, accoglieva la domanda di regolamento di confini proposta dall'attore, accertando che il confine era quello risultante dalla relazione del CTU e dai relativi allegati, condannando il convenuto alla rimozione della pensilina metallica realizzata sul fronte sud della proprietà, nonché l'attore alla rimozione del manufatto in legno posto a cm. 32 dal confine come sopra individuato e a cm. 96 dal filo esterno della finestra di proprietà convenuta.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni del consulente dell'ufficio, stabiliva che il confine tra le proprietà era stato individuato dalla concessione edilizia
P.G. 156765/95 e, successivamente, mediante elaborato planimetrico redatto dal tecnico, considerando il prolungamento della linea di confine posta nella mezzeria tra la muratura interna che delimitava le due proprietà.
Non poteva, infatti, trarsi diversa conclusione dall'ulteriore documentazione in atti, comprese le schede catastali, che non consentivano di individuare un confine univoco, dovendosi fare, invece, riferimento all'originario atto concessorio.
Né poteva rilevare il c.d. confine di fatto, corrispondente al posizionamento della recinzione da parte del IG , in quanto determinato dell'iniziativa CP_1
del convenuto.
Quanto ai manufatti (ricovero attrezzi e pensilina), costituenti entrambi pertinenza delle rispettive proprietà, era emerso che entrambi violavano le pagina 5 di 15 distanze legali, come determinate dalle fonti regolamentari applicabili ratione temporis; inoltre, con riguardo alla applicazione del principio della prevenzione ex art. 875 c.c., richiesto da parte attrice, il primo giudice osservava che detto principio non era applicabile quando la disciplina regolamentare integrativa, stabiliva che le costruzioni fossero realizzate a una distanza minima dal confine.
Infine, le domande risarcitorie reciprocamente formulate dovevano essere respinte in quanto difettava la prova e, in ogni caso, entrambe le parti si erano rese responsabili di condotte illegittime.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello principale il IG Pt_1
per i seguenti
[...]
motivi
1. Il Tribunale è incorso in vizio di parziale omessa pronuncia omettendo di indicare specificamente l'esatto confine tra le proprietà, limitandosi a rinviare alla relazione del CTU e relativi allegati, mantenendo una situazione di incertezza sull'esatta delimitazione delle proprietà e rendendo così ineseguibile la sentenza.
L'appellante chiede, pertanto, che il dispositivo della sentenza venga riformulato, specificando che l'esatto confine tra le proprietà è quello individuato dalla concessione edilizia P.G. 156765/1995 (all. n. 6 alla
CTU) e successivamente determinato catastalmente tramite elaborato planimetrico (all. n. 5 alla CTU), considerando il prolungamento dell'ideale linea di confine posta nella mezzeria tra la muratura interna a delimitare le due proprietà.
2. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rilascio dell'area occupata illegittimamente e sullo spostamento della recinzione.
pagina 6 di 15 3. Il Tribunale ha errato nel disporre la rimozione del ricovero attrezzi ai sensi dell'art. 22, quarto comma del RUE del Comune di Bologna in vigore dal 20.05.2009, non avendo applicato il principio di prevenzione temporale tra nuove costruzioni di cui agli artt. 873 e ss. c.c.
La norma regolamentare consente la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti di altezza del fronte di detto edificio.
Chi edifica per primo sul fondo contiguo ha tre facoltà: costruire sul confine;
costruire con distacco dal confine a distanza di ml. 1,5 o a quella maggiore stabilita dai regolamenti;
costruire a una distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi.
Qualora il regolamento locale preveda la possibilità di costruire sul confine, si applica il principio di prevenzione temporale.
Nel caso in esame, il Tribunale ha errato nell'interpretazione della norma regolamentare, non valutando la possibilità prevista dalla normativa di costruire in aderenza senza necessità di accordo con il confinante.
4. Il Tribunale ha ingiustamente respinto la domanda risarcitoria, in quanto i danni subiti dal IG sono stati adeguatamente documentati;
Pt_1
inoltre, non sussiste la reciproca violazione delle distanze per quanto esposto con il motivo 3.
5. Non essendo ravvisabile la soccombenza, nemmeno parziale, dell'odierno appellante, la compensazione delle spese è ingiusta.
Si è costituito il IG chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo impugnazione incidentale per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nella determinazione del confine.
pagina 7 di 15 A fronte della mancanza di univocità del confine catastale, non si è tenuto conto del confine di fatto, la cui consistenza, nel caso di specie, è ben chiara, desumendosi dal limite del marciapiede della proprietà
e dal posizionamento del fabbricato in legno eretto da Pt_1 quest'ultimo.
Una collocazione diversa del confine impedirebbe la completa apertura degli scuri della finestra di proprietà del IG . CP_1
In atti vi è, inoltre, la dichiarazione confessoria dell'attore, il quale ha depositato una mappa catastale che inquadra la linea di confine dove è attualmente collocata la recinzione.
Egli, inoltre, ha ammesso che la linea di confine è quella dove attualmente è posta la rete metallica, sostenendo di avere realizzato il box in legno sul confine.
2. Il Tribunale è incorso in vizio di ultrapetizione per aver condannato il IG e rimuovere la pensilina metallica, in quanto realizzata a CP_1
distanza inferiore rispetto a quella legale, pur non essendo stata proposta alcuna domanda né di accertamento, né di condanna in tal senso.
3. Il Tribunale ha ingiustamente negato il risarcimento del danno in favore del IG , nonostante abbia riconosciuto la violazione delle CP_1
distanze commessa dal IG . Pt_1
Trattasi di danno in re ipsa da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
4. Le spese di lite devono seguire la soccombenza del IG , Pt_1
anche perché questi non ha aderito alla proposta conciliativa, mentre la sua domanda non è stata accolta in misura superiore a essa.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché come da note scritte, e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
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pagina 8 di 15 Il primo motivo di appello incidentale, da esaminarsi anticipatamente per evidenti ragioni di pregiudizialità, non merita accoglimento.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e, quindi, del Tribunale, sulla posizione del confine tra le proprietà sono condivisibili. Parte_2
In tal senso, non colgono nel segno le censure relative alla mancata attribuzione di rilevanza al c.d. confine di fatto, considerato che lo stesso è stato, da un lato, stabilito unilateralmente dal IG , anche in contrasto CP_1
con quanto riconosciuto dal suo dante causa, dall'altro, che non può attribuirsi rilevanza alcuna al posizionamento del manufatto in legno di proprietà del IG , considerato che lo stesso presenta una botola di accesso sulla Pt_1
facciata prospiciente la proprietà del IG che non avrebbe ragione di CP_1
essere, nelle intenzioni del proprietario, se la porzione di terreno retrostante non fosse anch'essa ritenuta di sua proprietà.
Neppure rilevano le confuse allegazioni del IG in ordine alla Pt_1
presunta costruzione in aderenza e/o a confine del ricovero attrezzi, di cui meglio si dirà infra, in quanto manifestamente prive di fondamento.
Neppure la presenza di un marciapiede/cordolo può assumere rilievo, considerata la natura meramente estetica e decorativa di siffatto manufatto, certamente inidonea a costituire un riferimento certo, contrariamente a quanto sostenuto dal IG che quasi gli attribuisce il valore di “punto fiduciale CP_1 confinario”.
Ben più pregnante a fini probatori è la planimetria relativa alla concessione edilizia P.G. 156765/1995, alla quale la CTU si è opportunamente e correttamente affidata per determinare la linea di confine, in assenza di altri elementi di prova univoci.
La circostanza, infine, per cui la designazione del confine sulla base di suddetto elaborato grafico impedirebbe la completa apertura degli scuri a servizio della finestra di proprietà del IG , non integra elemento di CP_1
pagina 9 di 15 prova rilevante, ben potendo ricondursi a un difetto di progettazione inidoneo a incidere sulla consistenza delle rispettive proprietà.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello principale è inammissibile per difetto di interesse.
La formulazione dell'accertamento e della determinazione del confine contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata è già coerente con la richiesta di riformulazione richiesta dall'appellante ed è sufficientemente specifica, contenendo espresso richiamo agli allegati nn. 5 e 6 alla CTU che individuano, soprattutto il n. 5, l'esatto posizionamento della linea di confine.
Sotto questo profilo, quindi, la decisione può essere eseguita senza necessità di modifiche e/o ulteriori precisazioni.
La modifica richiesta dal IG si risolverebbe in una mera tautologia Pt_1
che non merita tutela in sede di gravame.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Parte attrice non ha chiesto che fosse accertata l'irregolarità della pensilina di proprietà del IG , né che questi fosse condannato alla rimozione del CP_1
manufatto.
Se si esaminano, infatti, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la memoria depositata dal IG ai sensi dell'art. 183, sesto Pt_1
comma, n. 1), c.p.c., non emerge alcuna pretesa in tal senso.
Accertamento e condanna sono, quindi, viziati da ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. e il relativo capo della sentenza deve essere annullato.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di appello principale è anch'esso fondato.
Il Tribunale è incorso in altra violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dall'attore avente per oggetto l'ordine al IG di liberare la porzione immobiliare usurpata e di spostare la rete CP_1
pagina 10 di 15 metallica a proprie spese sul confine come correttamente individuato nella sentenza impugnata.
Come noto, “l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta” (Cass. civ., sent. n. 8693/2019).
L'area usurpata dovrà, quindi, essere restituita al IG , libera da Pt_1
persone e/o cose, compresa la porzione di pensilina che occupa la colonna d'aria sovrastante la proprietà dell'appellante principale.
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di appello principale non merita accoglimento.
Il IG pare sostenere, da un lato, che il deposito attrezzi sia stato Pt_1
realizzato in aderenza rispetto alla proprietà confinante, con conseguente applicazione dell'art. 22, quarto comma, RUE Comune di Bologna in vigore dal 20.05.2009 che consente la costruzione in aderenza senza necessità di accordo tra confinanti;
dall'altro, o contestualmente, che valga nel presente caso il principio della prevenzione sancito dagli artt. 873 e ss. c.c.
Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso in esame.
In primo luogo, è pacifico che il box in legno non possa essere considerato in alcun modo quale costruzione in aderenza rispetto alla proprietà confinante del vicino.
L'aderenza consiste nell'appoggio di un corpo di fabbrica ad altro corpo di fabbrica, ma nel caso di specie, il manufatto non si appoggia, nel lato rivolto verso la proprietà , ad alcun corpo di fabbrica, tant'è che tale parete è CP_1
libera e dotata di botola di uscita per l'esecuzione di lavori di manutenzione del piccolo fabbricato.
Inoltre, neppure essa è realizzata sul confine, bensì all'interno della proprietà
, a cm. 32 ca. dal confine stabilito all'esito della presente causa. Pt_1
pagina 11 di 15 Non ricorre, quindi, l'ipotesi regolata dall'art. 22, quarto comma, RUE
Comune di Bologna/2009, invocata dal IG . Pt_1
Tale norma stabilisce, invece, che si possa costruire a distanza minima dal confine di ml. 5, distanza, evidentemente, non rispettata dall'attore/appellante principale, e tale disposizione integra, ai sensi dell'art. 873 c.c., le norme sulle distanze.
Non può, quindi, applicarsi neppure il principio di prevenzione temporale, considerato che la norma regolamentare stabilisce una distanza minima dal confine per derogare alla quale occorre un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti, pacificamente assente nel caso di specie.
La stessa giurisprudenza citata dal IG conferma tale conclusione, Pt_1
escludendo espressamente che il principio della prevenzione possa applicarsi quando la norma integrativa imponga una distanza minima dal confine, come nel caso in esame.
“Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (Cass. civ., SS.UU., sent. n.
10318/2016; conf. Cass. civ., ord. n. 22477/2019).
Né potrebbe essere altrimenti, considerato che, ove si facesse ricorso a detto principio, la norma regolamentare, che ha natura imperativa, sarebbe di fatto abrogata.
∞ ∞ ∞
pagina 12 di 15 Il quarto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti.
Le parti si dolgono del rigetto delle rispettive domande risarcitorie.
Con riguardo sia alla violazione delle norme sulle distanze (responsabile IG
), sia all'occupazione senza titolo di immobile (responsabile IG Pt_1
– viene meno per quest'ultimo la responsabilità per il mancato rispetto CP_1
delle distanze), il danno subito dalla vittima è da considerarsi in re ipsa, per il solo fatto, quindi, che tale violazione sia commessa, e che il relativo risarcimento sia da liquidarsi anche in via equitativa (tra le ultime, si vedano
Cass. civ., ord. n. 25082/2020 per le distanze, e Cass. civ., SS.UU., sent. n.
33465/2022, per l'occupazione).
Tuttavia, nel caso in esame, non può pronunciarsi condanna per due ragioni.
La prima, è relativa all'assoluto difetto di allegazione/prova in ordine al quantum.
Se, infatti, il danno è suscettibile di liquidazione equitativa, la parte deve offrire quanto meno i criteri e i riferimenti minimi per la relativa determinazione (valore locativo, valore commerciale di vendita, etc.).
In assenza di elementi non solo specifici, ma anche generici di valutazione circa l'indebita limitazione del pieno godimento del fondo, in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità (Cass. civ., sent. n.
6414/2000), che devono pur sempre essere oggetto di prova e che la parte interessata non ha fornito, non è possibile procedere ad alcuna liquidazione, considerata anche la ridottissima rilevanza “materiale” degli illeciti commessi da entrambe le parti.
In secondo luogo, quand'anche fosse possibile attribuire un valore equitativo al pregiudizio subito, esso, oltre a essere minimo, sarebbe pressoché equivalente per entrambi i responsabili e, quindi, per entrambe le vittime, sicché le reciproche ragioni di credito si neutralizzerebbero, come correttamente pagina 13 di 15 stabilito dal primo giudice, seppur su presupposti diversi (duplice violazione distanze, anziché violazione distanze/occupazione sine titulo).
Quanto alle voci di danno specificamente individuate dal IG , gli Pt_1
oneri relativi alla mediazione e alle spese tecniche sono da ricondursi all'esito del contenzioso e seguiranno il regolamento delle spese, mentre non vi è prova che le spese sostenute per la rimessione in pristino della casetta di legno, peraltro oggetto dell'ordine di rimozione, siano imputabili al IG CP_1
∞ ∞ ∞
La natura e il complessivo esito della controversia, la reciproca soccombenza e il parziale accoglimento sia dell'appello principale, sia di quello incidentale, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
I – condanna il IG a rilasciare in favore del IG Controparte_1 Pt_1
la porzione immobiliare usurpata, libera da persone e/o cose,
[...]
compresa la pensilina di proprietà del IG solo nella parte in cui CP_1
insiste sulla proprietà del IG , come individuata a seguito della Pt_1
determinazione del confine tra le proprietà dal Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata;
condanna il IG a rimuovere la rete Controparte_1
metallica attualmente esistente e a riposizionarla lungo la linea di confine come determinata dal Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata;
II – annulla la sentenza impugnata nella parte in cui “dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimuovere la pensilina metallica, con Controparte_1
aggetto di circa 50/60 centimetri, al di sopra delle bucature sul fronte sud
pagina 14 di 15 nella sua proprietà”;
III – conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
IV – compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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