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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 11587/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. DAVIDE Parte_1
FRANCA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, tenuto conto della sentenza n.728/2023 emessa dalla
Corte di Appello di Bari il 30.3.2023, pubblicata il 7.4.2023, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.51.578,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore e/o minore accertata all'esito dell'istruttoria. Condannare la in persona del CP_1 leg.rapp.nte p.t. al pagamento della complessiva somma di
€.51.578,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore e/o minore
1 accertata all'esito dell'istruttoria. In via Istruttoria, in caso di contestazione, disporre CTU contabile al fine di calcolare la differenza tra quanto spettante al ricorrente secondo la retribuzione ordinaria indicata nei prospetti paga (paga base, contingenza, scatti, edr e superminimo), in relazione alle ore non lavorate – sempre risultanti dai prospetti paga – ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel anche le quote di tredicesima mensilità. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine NT per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
2 "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine NT (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 11587/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. DAVIDE Parte_1
FRANCA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, tenuto conto della sentenza n.728/2023 emessa dalla
Corte di Appello di Bari il 30.3.2023, pubblicata il 7.4.2023, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.51.578,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore e/o minore accertata all'esito dell'istruttoria. Condannare la in persona del CP_1 leg.rapp.nte p.t. al pagamento della complessiva somma di
€.51.578,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore e/o minore
1 accertata all'esito dell'istruttoria. In via Istruttoria, in caso di contestazione, disporre CTU contabile al fine di calcolare la differenza tra quanto spettante al ricorrente secondo la retribuzione ordinaria indicata nei prospetti paga (paga base, contingenza, scatti, edr e superminimo), in relazione alle ore non lavorate – sempre risultanti dai prospetti paga – ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel anche le quote di tredicesima mensilità. Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine NT per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
2 "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine NT (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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