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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EL LA Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Antonella Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1112/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZULIANI SARA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BIXIO
25 22100 COMO presso il difensore avv. ZULIANI SARA MARIA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 47 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA DEI BOSSI N. 6 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle conclusioni:
Per : depositate telematicamente il il 15.11.2025 Parte_1
Per : depositate telematicamente il 14.11.2025 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la IG.ra , Parte_1
in proprio e in qualità di erede della madre , Persona_1
conveniva in giudizio l'avv. , invocando la Controparte_1
responsabilità professionale di quest'ultimo nell'ambito del procedimento civile che ha visto contrapposti il e le Controparte_2
IG.re e (d'ora in poi definito per maggiore sinteticità Pt_1 Per_1
“procedimento presupposto”).
Parte attrice allegava che nel contesto di detta controversia l'attività defensionale svolta dall'avv. nell'interesse della IG.ra CP_1
pagina 2 di 47 , si sarebbe caratterizzata per negligenza e/o imperizia, in Pt_1
violazione degli artt. 1176 c. 2 cc e 2236 c.c. anche alla luce degli artt. 9 comma 1, 12, 14, 26 commi 1 e 3 e 27 commi 6 e 8 Cod. Deont. Forense.
Come esposto da parte attrice, tale procedimento giudiziario aveva a oggetto le vicende concernenti il contratto preliminare di compravendita di suoli, stipulato in data 16/01/2008 tra la e le IG.re Controparte_2
e . Per_1 Pt_1
In forza di detto contratto preliminare, volto a realizzare un'operazione economica di valorizzazione dei fondi di proprietà delle sig.re e Per_1
, sui quali la avrebbe dovuto realizzare delle Pt_1 Controparte_2
edificazioni, le promissarie venditrici avevano ricevuto euro 100.000 a titolo di caparra e 200.000 a titolo di acconto, mentre la promissaria acquirente si era impegnata a curare le pratiche urbanistiche nell'ottica di massimizzare l'edificabilità dei terreni. Il contratto preliminare prevedeva la risoluzione di diritto e la restituzione delle somme versate, ove le necessarie autorizzazioni urbanistiche non fossero pervenute entro un preciso termine temporale.
L'atto di citazione in primo grado ripercorreva, dunque, lo svolgimento del procedimento civile presupposto – avente a oggetto il preliminare di cui sopra – e degli sviluppi extragiudiziali del medesimo nel quale contesto l'attività professionale dell'Avv. si era intrinsecata nelle CP_1
modalità asseritamente negligenti e/o imperite, cagionando danni alle sig.re e , allegando i seguenti fatti: Pt_1 Per_1
pagina 3 di 47 - Il Fallimento della società in data 23/11/2016 Controparte_2
citava in giudizio le sig.re e al fine di Per_1 Pt_1
“dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto in data 31.05.2010 del contratto preliminare sottoscritto il 16.01.2008 (…), e per l'effetto condannarle alla restituzione in favore del del complessivo CP_2
importo di euro 400.000,00 in via solidale o nella proporzione che emergerà in corso di causa oltre interessi al tasso legale dal
12.02.2016; In via subordinata, condannarle al pagamento del complessivo importo di euro 328.260,00 ovvero euro 77.100,00 quanto ad ed euro 251.160,00 quanto a Persona_1 Parte_1
(in ciò già rivalutate secondo contratto le somme percepite
[...]
dalle convenute nel 2008) o degli importi rispettivamente differenti che emergeranno in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate dal 12.02.2016; Con vittoria di spese di lite.”
- Le sig.re e regolarmente costituite in giudizio, Per_1 Pt_1
affidatesi al patrocinio dell'Avv. , contestavano CP_1
integralmente quanto “ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese. (…) In via subordinata, chiedendo di dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione dei danni subiti e subendi , con condanna di parte attrice al pagamento delle spese sostenute dalle convenute per l'eliminazione dei rifiuti lasciati sulla proprietà delle stesse, per le analisi effettuate al fine di determinare la loro natura, per le spese di smaltimento e per la
pagina 4 di 47 bonifica, oltre al pagamento della penale per il ritardo nella consegna della palazzina realizzata sul lotto 1/b e quindi compensare le somme condannando il a versare alle convenute la differenza della CP_2
predetta compensazione. In via riconvenzionale accertare che controparte deve versare le spese sostenute dalle convenute per
l'eliminazione dei rifiuti lasciati sulla proprietà delle stesse nonché la penale per il ritardo nella consegna della palazzina realizzata”.
- Il Tribunale di Monza con sentenza n. 546/2019, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice “accertata l'intervenuta risoluzione di diritto alla data del 31.05.2010 del contratto preliminare concluso il 16.01.2008 tra le parti, condannava le convenute alla restituzione della somma complessiva di euro 328.260,00, oltre interessi di mora dal 12.02.2016 al saldo, rigettando la domanda riconvenzionale delle convenute e condannava le stesse, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.214,00 per anticipazioni, euro 11.472,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
- Le sig.re e , sempre assistite dall'avv. Per_1 Pt_1 [...]
proponevano appello avverso tale sentenza, allegando CP_1
quanto segue “(…) è stato dimostrato che la società fallita ha tenuto negli anni e nei confronti delle odierne deducenti un comportamento assolutamente contrario alla buona fede tale da arrecare alle IGg.re
e un grave ed irreparabile danno economico. Non Per_1 Pt_1
pagina 5 di 47 solo, nel corso del giudizio la scrivente difesa ha dimostrato
l'inadempimento posto in essere da nei confronti Controparte_2
delle odierne appellanti, inadempimento che ha reiterato e perpetrato negli anni.”
- Nelle more del giudizio di secondo grado, la IG.ra (nel Pt_1
frattempo venuta a mancare la madre sig.ra ), su consiglio Per_1
del suo difensore concludeva un accordo transattivo con il , CP_2
volto a regolare in via definitiva e tombale i rapporti tra le parti, a fronte del pagamento da parte della sig.ra della somma di euro Pt_1
290.000,00 (più le spese per il primo grado di giudizio, somma già incamerata dal ), con rinuncia all'appello e impegno a non CP_2
eseguire la sentenza di secondo grado, nel caso di intervenuto deposito della stessa.
- Il giudizio si concludeva definitivamente con la sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 1938/2021 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, così si pronunciava: “la Corte definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale unica erede di ,
[...] Persona_1
avverso la sentenza n. 546/2019 resa in data 13.03.2019 dal Tribunale di Monza, dichiara risolto per inadempimento della società odierna appellata il contratto preliminare oggetto di causa. Conferma il resto e compensa le spese del doppio grado di giudizio.”
pagina 6 di 47 Così ricostruita la vicenda della controversia tra il Controparte_3
e la IG.ra , parte attrice procedeva poi a esporre i
[...] Pt_1
fatti e le ragioni in forza delle quali allegava la sussistenza della responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
In sintesi, dalla lettura delle statuizioni della Corte di Appello, secondo quanto si argomenta nell'atto di citazione della sig.ra sarebbe Pt_1
emersa una condotta negligente e/o imperita da parte del difensore
[...]
nell'ambito del procedimento presupposto e nella stipula CP_1
della transazione posto che quest'ultimo avrebbe:
- formulato solo implicitamente la domanda di risoluzione per inadempimento di chiedendo la condanna di Controparte_2
controparte al ristoro di “tutti i danni subiti”, ma in realtà indicando solo le voci di danno concernenti il deposito di detriti sulla proprietà
MESCHIA/FRIGERIO e la penale per il ritardo della consegna di una palazzina (pari a complessivi euro 116.500,00), omettendo altre significative voci di danno (mancata consegna di polizza fideiussoria, spese legali e perdita di capacità edificatoria dei suoli).
- formulato, “prima, in modo non chiaro ed implicito, la richiesta di risoluzione del preliminare (senza la richiesta dei danni di cui sopra), per poi esercitare, secondariamente, in un modo altrettanto vago, impreciso, inefficace ed indebito, il diritto di recesso, ma senza chiedere di trattenere euro 200.000 versate da a titolo di Controparte_2
caparra”; ignorando altresì un principio fondante del diritto civile, pagina 7 di 47 ossia “l'impossibilità, dopo aver chiesto la risoluzione del contratto in un con il risarcimento dei danni, di cambiare opinione scegliendo il diverso rimedio del recesso con la ritenzione della caparra versata”;
- omesso, da un lato, di proporre impugnazione in appello “sulla domanda riconvenzionale formulata in Primo Grado per la richiesta dei danni da detriti e per la penale, domanda che il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile in quanto doveva essere formulata con rito speciale” e, dall'altro, omesso di formulare “tale richiesta in sede di ammissione al passivo del (neanche tardiva)”; CP_2
- predisposto gli atti di causa in modo molto generico così come la formulazione dei capitoli di prova;
non risultando “nemmeno essere stata inviata alcuna diffida al per la sottoscrizione della CP_2
documentazione relativa al piano di lottizzazione”.
- Omesso di comunicare la sentenza di appello alle sig.re e Per_1
, in violazione del relativo dovere professionale. Pt_1
Parte attrice, dunque concludeva che ove queste omissioni e/o negligenze e/o imperizie da parte del difensore non si fossero realizzate, il risultato della vicenda in parola sarebbe stato di certo assai più favorevole alle ragioni della sig.ra , permettendo a quest'ultima “di pagare al Pt_1
fallimento per la transazione della vertenza un importo di gran lunga inferiore a quello di euro 290.000 versato;
magari nulla avrebbe dovuto versare, ovvero, poteva addirittura la stessa risultare a credito” (così punto 11 delle conclusioni della citazione in primo grado).
pagina 8 di 47 L'errata scelta difensiva, adottata dall'Avv. , avrebbe CP_1
dunque cagionato “in via diretta e indiretta” alla IG.ra un Pt_1
danno quantificato in euro 1.126.869,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria (importo dato dalla somma delle spese legali sostenute in diversi procedimenti;
dell'ammontare dei danni da detriti e della penale per il ritardo nella consegna di una palazzina;
del danno cagionato dalla svendita dei suoli già oggetto del preliminare con delle Controparte_2
spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sui beni della
IG.ra ; unitamente alla somma pagata in sede di transazione), Pt_1
oltre ad ulteriore somma (da definirsi tramite CTU) derivante dalla perdita di parte della capacità edificatoria dei terreni di proprietà . Pt_1
Parimenti la sig.ra avrebbe subito danni non patrimoniali, da Pt_1
determinarsi in via equitativa e consistenti nella sofferenza morale e psicologica che tale situazione avrebbe determinato, con correlativi stati d'ansia di stress e depressivi. Infine si domandava la risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra la sig.ra e l'avv. Pt_1
con conseguente restituzione degli importi versati a titolo CP_1
di parcella.
L'Avv. si costitutiva tramite comparsa di risposta, CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto del tutto infondata e comunque, sfornita di prova;
nonché, in via subordinata di limitare la somma eventualmente riconosciuta alla IG.ra ai Pt_1
pagina 9 di 47 soli danni conseguenza diretta e/o immediata dell'inadempimento professionale ascritto, altresì applicando l'art. 1227, 2 comma c.c..
In particolare, la difesa dell'Avv. si articolava nelle CP_1
seguenti argomentazioni:
- premesse alcune considerazioni in punto di responsabilità professionale dell'avvocato (la quale implica la sussistenza di dolo e colpa grave e che può essere affermata solo a seguito di rigoroso giudizio controfattuale), parte convenuta negava radicalmente la configurabilità di alcuna ipotesi di negligenza e/o imperizia nella condotta dell'Avv.
; CP_1
- i rapporti tra il e la IG.ra Controparte_2 Pt_1
sarebbero stati regolati – in maniera definitiva e tombale – unicamente dall'atto di transazione concluso in data 22 Aprile 2021 (circostanza non contestata ma ammessa pacificamente da controparte); le statuizioni della Corte di Appello, cui parte attrice fa riferimento, dunque, non farebbero stato tra le parti e le scelte difensive adottate nel corso del relativo giudizio non sarebbero sindacabili;
altresì l'omessa o ritardata comunicazione alla sig.ra del deposito della Pt_1
sentenza di secondo grado non avrebbe avuto alcuna conseguenza, posto che le statuizioni della medesima sarebbero risultate superate dell'accordo transattivo;
- la stipula dell'accordo transattivo sarebbe stata insistentemente caldeggiata proprio dalla IG.ra , impaziente di chiudere la Pt_1
pagina 10 di 47 controversia con il per poter alienare quanto prima i terreni, CP_2
già oggetto del preliminare con e non sarebbe dovuta, Controparte_2
quindi, affatto all'insistenza dell'avv. ; CP_1
- il prezzo di vendita dei terreni in parola sarebbe stato giudicato dalla sig.ra del tutto congruo, non risolvendosi pertanto Pt_1
l'alienazione degli stessi in una “svendita”;
- in merito all'asserita negligenza dell'avv. , se ne CP_1
contesta nel merito la sussistenza, allegando in particolare che l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano non avrebbe consentito alla IG.ra di ottenere alcun vantaggio Pt_1
ulteriore rispetto alla transazione. Invero, afferma parte convenuta, il giudice di seconde cure ha riformato la decisione del Tribunale solo sotto il profilo dell'imputabilità dell'inadempimento, confermandola per quanto riguarda gli obblighi restitutori in capo alla IG.ra
. Pt_1
- Inoltre, non aver richiesto il recesso e la ritenzione della caparra non ha costituito un errore ma “una ben precisa scelta dell'esponente legale, effettuata già al momento della redazione della comparsa di risposta in primo grado” (così comparsa di risposta in primo grado, pag. 18). Il difensore ha inteso seguire la via della domanda di compensazione “sia in via riconvenzionale che di in via di eccezione” delle somme dovute dal Fallimento alla sig.ra in forza di altro e diverso Pt_1
pagina 11 di 47 contratto tra le parti, in un'ottica di tutela delle proprie assistite, al fine limitare le somme dovute al fallimento.
- La richiesta di recesso, peraltro, non avrebbe portato alcun ulteriore vantaggio, posto che il recesso presuppone l'inadempimento, che è stato comunque ritenuto insussistente dal giudice di primo grado nel processo presupposto.
- Il quantum della richiesta risarcitoria è infine oggetto di contestazione, in quanto ritenuto del tutto infondato, contenendo voci del tutto prive di nesso con l'asserita responsabilità professionale dell'avv.
, e comunque, del tutto sfornite di prova. Si contesta CP_1
radicalmente altresì la sussistenza di danni non patrimoniali.
Con sentenza n. 417 del 2025 il Tribunale di Monza rigettava tutte le domande azionate dall'attrice, ritenendo insussistente alcun profilo di responsabilità professionale in capo all'Avv. e dichiarava CP_1
compensate tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza di prime cure per i seguenti motivi:
1. Sull'errata valutazione [da parte del giudice di prime cure] dell'inefficacia del preliminare stipulato tra le parti;
2. Sull'errata valutazione delle prove;
3. Sulla errata valutazione nell'ottenimento delle autorizzazioni;
pagina 12 di 47
4. Sulla errata valutazione circa la responsabilità professionale dell'avv. ; CP_1
5. Sull'errata valutazione dell'imputabilità al professionista dei danni patrimoniali e morali e della risoluzione ex art. 1453 cc e ss tra le parti;
6. Sulla errata interpretazione del doc. n. 5 di controparte.
L'appellato, Avv. , si costituiva con comparsa di risposta CP_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedeva:
1. in via preliminare di “dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra ”; Pt_1
2. in via principale di merito, “rigettare integralmente, siccome priva di fondamento giuridico, per le ragioni dedotte sia nel presente atto, sia in quelli depositati nel primo grado, qui richiamati ex art. 346 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta dalla sig.ra ; conseguentemente, Pt_1
confermare integralmente la sentenza n. 417/2025, emessa e pubblicata in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Monza, a definizione della causa n. 2203/23 R.G”
3. in ogni caso, “con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Motivi della Decisione
La Corte procederà ad analizzare secondo ordine logico giuridico le seguenti questioni: pagina 13 di 47 A. Inefficacia del preliminare di compravendita del 16/02/2008 e responsabilità di (I Motivo di appello) Controparte_2
B. Responsabilità professionale del difensore: correttezza delle scelte defensionali adottate e incidenza causale rispetto alla produzione di danni risarcibili (I, IV e V motivo di appello)
C. Valutazione delle prove documentali (Relazione geometra e Per_2
decreto di chiusura della procedura fallimentare di Controparte_2
(III e VI Motivo di Appello)
D. Valutazione dei danni risarcibili e risoluzione del contratto d'opera
(III e V Motivo di appello)
******************
I. Inefficacia del preliminare di compravendita del 16/02/2008 e responsabilità di (I Motivo di appello) Controparte_2
Il Tribunale di Monza nel rigettare le richieste attoree, ritenendone infondate le ragioni in fatto e in diritto, in primo luogo, osserva come la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano nel processo presupposto (ossia la n. 1938 del 2021) non può essere considerata passata in giudicato. Gli accertamenti e le statuizioni ivi contenuti non fanno dunque stato tra le parti del presente procedimento, essendo la decisione in parola stata superata dall'accordo transattivo.
Secondo il Tribunale, tale circostanza risulta confermata e pacifica, in quanto ammessa anche dalla difesa di parte attorea e assume rilievo nella valutazione pagina 14 di 47 concernente la responsabilità professionale dell'Avv. , poiché CP_1
numerosi elementi addotti a supporto della configurabilità di tale responsabilità “muovono dalla decisione emessa in secondo grado e in particolare dal fatto che – in sede di appello, contrariamente a quanto statuito in primo grado si è ritenuto che il contratto preliminare del
16.01.2008 dovesse essere dichiarato risolto per inadempimento” (così sentenza di prime cure).
Ad opinione del giudice di prime cure, la valutazione delle condizioni dell'accordo transattivo quali motivi e causa delle responsabilità professionale allegata da parte attrice muove da quanto contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Milano che -poiché non opponibile alle parti- non avrebbe alcuna rilevanza.
Dirimente è pertanto, secondo il Tribunale, la valutazione in ordine alle cause dell'intervenuta risoluzione/inefficacia del preliminare di compravendita del
16/01/2025. Sul punto il giudice di prime cure, ritenutosi non vincolato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, giudica di dover disattendere le statuizioni di quest'ultima decisione e di dover condividere la tesi del giudice di prime cure del processo presupposto. A detta del Tribunale dunque il contratto preliminare, stipulato tra e le IG.re Controparte_2
e è divenuto “inefficace il 31.5.2010 in base a quanto Pt_1 Per_1
previsto nell'art. 16 del preliminare 16.1.2008, vale a dire, per mancata integrazione della condizione, consistente nel rilascio della concessione
pagina 15 di 47 entro la data del 31.5.2010”, non essendo imputabile ad inadempimento della promissaria acquirente il mancato avveramento della condizione ivi prevista.
In merito l'appellante, nel suo primo motivo d'impugnazione, lamenta come il giudicante di primo grado abbia decontestualizzato l'art. 16 del preliminare, omettendo di procedere a una lettura sistematica dell'intero regolamento contrattuale, dal quale emergerebbe con chiarezza l'inadempimento di Il Tribunale, secondo le Controparte_2
prospettazioni dell'appellante avrebbe dovuto tenere in considerazione il contenuto delle clausole 6), 7) e soprattutto delle clausole 12) 13) e 14): dalla lettura di esse, invero, emergerebbe come Area Costruzioni si sia assunta precisi obblighi, inerenti la predisposizione delle pratiche edilizie (compito affidato, come previsto nel medesimo contratto, al OM ), la Per_2
sottoscrizione delle stesse e la finale presentazione ai competenti uffici del
Comune di Monza.
Posto, dunque,– allega l'appellante – che la è risultata Controparte_2
inadempiente rispetto all'onere di depositare i permessi a costruire sarebbe corretta la tesi fatta propria dalla Corte di Appello di Milano nel processo presupposto, secondo la quale il mancato avveramento della condizione sarebbe da imputare unicamente all'inadempimento dell' CP_2 CP_2
[...]
L'appellato, al contrario, ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente statuito sul punto, osservando quanto segue. In primo luogo,
l'appellante sembra non considerare che vi era una difficoltà oggettiva pagina 16 di 47 nell'ottenere le autorizzazioni urbanistiche necessarie a procedere alla auspicata attività edificatoria e che di ciò erano ben consapevoli, al momento della stipula del preliminare di compravendita dei suoli, le venditrici, sig.re e . Per_1 Pt_1
In secondo luogo, le aree oggetto del preliminare rientravano in un piano di attuazione che includeva anche un'altra proprietà (di tale sig.ra , Per_3
di tal ché senza il consenso di quest'ultima il piano di lottizzazione non si sarebbe potuto presentare né avrebbe potuto essere approvato dal Comune di
Monza. Anche di tale circostanza parte venditrice era edotta, avendo peraltro domandato in sede di osservazioni al Comune lo stralcio dal piano di attuazione delle aree di proprietà Per_3
Alla luce di tutto ciò, dunque, conclude l'appellato nella sua comparsa di risposta, non vi è stato alcun inadempimento da parte della CP_2 CP_2
ma si è verificata, come ritenuto dal giudice di prime cure (sia del
[...]
procedimento presupposto che del presente), una risoluzione di diritto, come da art. 16 del preliminare.
La Corte, la cui prospettiva è quella del giudizio controfattuale, ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia fondato e debba essere accolto.
È doveroso, in primo luogo, premettere alcune considerazioni generali in punto di regole di interpretazione del contratto: l'art. 1363 c.c., la cui formulazione rinvia al concetto di interpretazione sistematica, prevede che
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
pagina 17 di 47 attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.” In merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “(…) il rilievo da assegnare alla formulazione letterale [del contratto] dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.” (così Sent. Cassazione civile sez. I,
29/04/2024, n.11475, enfasi aggiunta).
Orbene, al fine di valutare se nel caso di specie sia intervenuta una risoluzione di diritto del preliminare di compravendita del 16/01/2008 (come ritenuto dal Tribunale) ovvero si sia verificata un'ipotesi di inadempimento imputabile ad si deve procedere a una valutazione Controparte_2
complessiva di tutte le clausole del contratto rilevanti sul punto e non a una valutazione “atomizzata” della questione, prendendo in considerazione il solo art. 16 del contratto medesimo.
È evidente, dunque, a una lettura globale dell'intero regolamento contrattuale, che l' risulta inadempiente rispetto a Controparte_2
molteplici degli specifici obblighi e oneri che ha assunto su di sé con la stipula del preliminare de quo. pagina 18 di 47 In particolare, l'art. 12 del preliminare prevede che “Per espresso accordo delle parti, sarà a carico del promissario acquirente ogni spesa e onere, inerente le progettazioni, ivi compresi i piani attuativi ed esecutivi, la redazione e presentazione della pratica edilizia, il rilascio di concessioni e permessi da parte del Comune, gli oneri concessori o di piano attuativo od esecutivo, e quant'altro occorrente e necessario per la materiale edificabilità dei suoli, ivi comprese le spese inerenti ed occorrenti per le stipule di contratti, convenzioni anche rispetto alle parti confinanti. (…) Le progettazioni ed altresì la redazione e presentazione dell'intera pratica saranno affidati al geom. sotto l'esclusiva responsabilità Controparte_4
del promissario acquirente.” (enfasi aggiunta).
In primo luogo, si deve rilevare che è del tutto pacifico, in quanto non oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellato, che Controparte_2
si è resa inadempiente in relazione agli obblighi di presentare al
[...]
Comune di Monza le pratiche urbanistiche necessarie all'edificazione dei suoli, previsti nella clausola testé riportata. Invero, le pratiche in parola risultano essere state predisposte dal geom. , sottoscritte da parte delle Per_2
IG.re e , ma mai sottoscritte e presentate al Comune Per_1 Pt_1
da parte di Controparte_2
I rilievi formulati da parte appellata, secondo i quali la pratica non si sarebbe potuta presentare senza l'accordo con la proprietà sono del tutto Per_3
privi di rilevanza e fondamento, posto che nello stesso contratto (sempre nell'art. 12) si fa esplicito riferimento all'eventualità di dover stipulare pagina 19 di 47 contratti o convenzioni con “parti confinanti”, ponendo tale incombente sempre a carico della Sul punto, comunque, assume Controparte_2
dirimente rilievo anche l'espressione, parimenti contenuta nella medesima clausola, secondo la quale il promissario acquirente assume su di sé onere inerente a “quant'altro occorrente e necessario per la materiale edificabilità dei suoli.”
Ma vi è di più: il successivo art. 13 del preliminare pone a carico di
[...]
un'ulteriore obbligazione, il cui contenuto è formulato in modo CP_2
chiaro e che ha una certa rilevanza in punto di valutazione dell'inadempimento delle medesima. Detta clausola prevede che “Per espresso accordo delle parti, il promissario acquirente, in sede di convenzione con il Comune di Monza, si impegna a perseguire, nei limiti concessi dalla trattativa, il massimo riconoscimento della superficie lorda di pavimento costruibile, sull'area oggetto di trattativa, e parimenti la minore cessione possibile di area al Comune di Monza a titolo di corrispettivo (…)”.
Si tratta di un'obbligazione di scopo, teleologicamente orientata verso un risultato ben definito, il cui assolvimento è stato con evidenza del tutto obliterato da parte dell' la quale non ha proceduto Controparte_2
neppure all'instaurazione – tramite presentazione delle pratiche urbanistiche
– di alcun dialogo/trattativa sul punto con il Comune di Monza, presupposto necessario e imprescindibile all'eventuale ottenimento del risultato sperato
(ossia la maggiore edificabilità possibile dei terreni e la minore cessione possibile di superfici al Comune). Invero, nel caso di specie, non viene pagina 20 di 47 neppure in considerazione la necessità di operare un giudizio sull'adeguatezza degli sforzi condotti dalla parte gravata dagli obblighi di mezzi in relazione all'obiettivo auspicato ma si è dinnanzi al mero ed evidente inadempimento di specifici obblighi di fare (la presentazione delle pratiche urbanistiche) da parte della promissaria acquirente Controparte_2
Sul punto del tutto condivisibile risulta la statuizione resa dalla Corte di
Appello nel processo presupposto – che sebbene non faccia stato tra le parti è liberamente valutabile da questo giudice – secondo la quale “essendo un preciso obbligo contrattuale quello posto a carico di Area di predisporre la pratica edilizia e non avendo questa dimostrato di aver fatto il possibile, la mancata presentazione del progetto di lottizzazione delle aree oggetto del preliminare per cui è causa – e quindi il mancato verificarsi della condizione
è ad essa imputabile.” (così pag. 5 della sentenza di appello del processo presupposto, doc. 8 del fascicolo attoreo di primo grado).
Invero, del tutto correttamente la medesima Corte aveva inquadrato la clausola 16) del preliminare in questione nel fuoco applicativo dell'art 1358
c.c., qualificandola dunque come condizione mista. L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul tema è chiaro e consolidato, esprimendosi come segue: “La condizione potestativa mista - quale nella specie era quella stabilita dalle parti, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è sottoposta al disposto dell'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di
pagina 21 di 47 comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione.” (così Cassazione civile sez. III, 03/08/2023, n.23713).
Evidente è l'inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare e la violazione da parte di del canone di buona fede, di tal ché il Controparte_2
contratto in parola non poteva ritenersi risolto di diritto a norma della clausola 16).
Peraltro, sotto altro profilo, ove il regolamento contrattuale de quo fosse interpretato nel senso che era consentito ad di rimanere Controparte_2
inerte – e dunque inadempiente rispetto a specifici obblighi di fare assunti – e non presentare le pratiche edilizie, la condizione descritta dall'art. 16) del preliminare assumerebbe natura di condizione meramente potestativa. In tal caso avrebbe trovato applicazione l'art 1355 c.c., che dispone la nullità di siffatte previsioni contrattuali, con conseguenze comunque sfavorevoli alle ragioni della promissaria acquirente.
La sentenza di prime cure, qui impugnata, merita pertanto di essere riformata laddove afferma la correttezza dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di compravendita del 16/01/2008, in luogo della dichiarazione di risoluzione del contratto per l'inadempimento di
[...]
nonché nella parte in cui ha ritenuto che la difesa del Controparte_2
professionista non avrebbe in ogni caso potuto opporsi all'accertamento della risoluzione di diritto.
pagina 22 di 47 II. Responsabilità professionale del difensore: correttezza delle scelte defensionali adottate e incidenza causale rispetto alla produzione di danni risarcibili (I, IV e V motivo di appello)
Il giudice di prime cure – condividendo preliminarmente, come si è visto supra, le statuizioni rese dal Tribunale nel processo presupposto in punto di risoluzione di diritto del preliminare – ritiene che la decisione sfavorevole alle IG.re e all'esito del primo grado del Pt_1 Per_1
procedimento presupposto, sia stata “emessa senza che sia dato rinvenire errori defensionali capaci di condurre al riconoscimento di danni risarcibili in capo alla cliente”.
Da un lato infatti, secondo il Tribunale, il fatto che l'Avv. CP_1
non abbia chiesto nelle conclusioni di primo e secondo grado la risoluzione per inadempimento del preliminare è del tutto irrilevante, in quanto quest'ultimo risultava in verità risolto di diritto a norma della clausola 16).
Dall'altro – si legge nelle motivazioni della sentenza impugnata – è altrettanto irrilevante che il difensore non abbia optato per la presentazione della domanda di recesso e ritenzione della caparra, in quanto secondo costante giurisprudenza di legittimità, la caparra può essere trattenuta solo a fronte dell'inadempimento della controparte, circostanza che nel caso di specie, a detta del giudice di prime cure, non si è verificata.
Inoltre, secondo il Tribunale di Monza, “il fatto che i termini dell'intesa transattiva raggiunta tra la sig.ra e il si prestino ad Pt_1 CP_2
essere intesi quali motivi di responsabilità professionale in capo al convenuto pagina 23 di 47 è valutazione che muove dalla decisione di secondo grado e ciò, ancora, soprattutto, per l'aspetto oggetto di riforma rispetto a quanto deciso del
Giudice di prime cure circa l'inefficacia per difetto di integrazione di evento dedotto in condizione/risoluzione per inadempimento della società promissaria acquirente.” In sintesi, statuisce il giudice di primo grado, posto che l'inadempimento di sarebbe insussistente e il Controparte_2
preliminare sarebbe risolto del diritto, la stipula dell'accordo transattivo non potrebbe essere considerata quale evento dannoso.
Infine, anche il fatto che le domande riconvenzionali (e eccezioni), proposte nei confronti del fallimento e volte a paralizzare o ridurre le richieste restitutorie, fossero risultate inammissibili, in quanto da proporre col rito speciale, e comunque non fossero state riproposte nella corretta sede, secondo il giudice di primo grado, a nulla rileva in punto di responsabilità risarcitoria, stante l'incapienza del , chiusosi con il solo pagamento del CP_2
Curatore.
L'appellante ripropone quanto già argomentato nel corso del giudizio di prime cure, allegando che il difensore avrebbe dovuto, in primis, diffidare in via stragiudiziale chiedendone l'adempimento, per poi Controparte_2
poter richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con contestuale richiesta di risarcimento danni (includendo la perdita di volumetria nel frattempo occorsa) ovvero domandare il recesso e la ritenzione della caparra. Si rileva altresì che la pretesa di ritenzione della caparra è stata avanzata – solo genericamente e vagamente – in sede di pagina 24 di 47 appello, in modo del tutto improprio e contrario alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (che vieta tale mutatio libelli, una volta domandata la risoluzione per inadempimento) (cfr. atto di citazione in appello, pag. 9).
Sullo specifico punto della responsabilità professionale dell'Avv.
, nascente dalla vicenda processuale e dalla stipula dell'atto CP_1
di transazione tra il e la sig.ra - con il quale veniva CP_2 Pt_1
riconosciuta al la somma di euro 290.000,00 euro oltre CP_2
incameramento delle spese del giudizio di primo grado – si allega che “sulla scorta di criteri probabilistici, senza le omissioni e gli errori commessi dal professionista nell'intera vicenda, la appellante, come già detto, avrebbe conseguito un risultato a sé favorevole (ovvero nulla avrebbe versato al
) o, se mai si fosse trovata nella denegata ipotesi di dover CP_2
sottoscrivere un eventuale accordo transattivo con lo stesso (come infatti è avvenuto), sarebbe stata in una posizione tale da ottenere migliori condizioni. In questa ottica mai la stessa avrebbe deciso di sottoscrivere la proposta del 22.04.2021.” (così atto di citazione in appello, pag. 9).
L'appellato contesta tutto quanto ex adverso allegato, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente deciso e motivato, rilevando che, in primo luogo, il contratto preliminare risultava risolto di diritto, di tal ché non si sono verificati errori defensionali;
che pertanto è del “tutto irrilevante quanto fatto valere dall'appellante in ordine alla presunta mancata formulazione della domanda di ritenzione della caparra” (così pag. 15 della comparsa di pagina 25 di 47 risposta in appello); che il non aver proceduto a diffida non precludeva la domanda di risoluzione per inadempimento;
che in ogni caso le domande inammissibili non avrebbero portato a nulla stante l'incapienza del
. Inoltre, parte appellata allegava in fatto che l'iniziativa di CP_2
transare era stata della sig.ra , impaziente di risolvere la Pt_1
controversia con il al fine di poter alienare quanto prima i terreni, CP_2
oggetto del preliminare del 16/01/2008.
I motivi di appello sul punto sono parzialmente fondati e devono essere accolti in parte qua.
In primo luogo, si deve valutare la correttezza, alla stregua dei criteri di diligenza professionale, della scelta defensionale adottata dal difensore Avv.
nella controversia intercorsa tra la sua cliente (e la defunta CP_1
madre), da un lato, e il dall'altro. CP_2 Parte_2
È doveroso rilevare che detta scelta, consistita nell'aver intrapreso la via della eccezione (ovvero domanda riconvenzionale) di risoluzione del preliminare per inadempimento, opponendo altresì la compensazione con altri crediti
(derivanti da altri rapporti intercorsi tra il e le allora convenute), CP_2
viene esplicitamente rivendicata come corretta dall'odierno appellato nei suoi scritti difensivi di primo grado, come l'unica in grado di meglio tutelare gli interessi delle clienti. In particolare, nella comparsa di risposta si afferma:
“quanto al presunto "errore" consistito nel non aver mai chiesto il recesso con ritenzione della caparra, si è trattato di una ben precisa scelta difensiva dell'esponente legale, effettuata già al momento della redazione della pagina 26 di 47 comparsa di risposta in primo grado. […] l'esponente legale ha ritenuto – in un'ottica di tutela delle proprie assistite - di domandare la compensazione di ogni importo accertato a carico delle sigg.re con le Controparte_5
somme ad esse dovute dall'attore a titolo di penale e per danno da deposito di detriti”, riconoscendo altresì che “Tale scelta è alternativa a quella di chiedere la ritenzione della caparra già incamerata […] che rispondeva alla logica di limitare le somme che le promittenti venditrici avrebbero dovuto versare al in ipotesi di accoglimento della Controparte_2
domanda.” (così pag. 18 della comparsa di risposta in primo grado, enfasi aggiunta).
Parimenti rilevante, al fine di comprendere la logica sottesa a una siffatta scelta è il doc. 29 del fascicolo di primo grado di parte attorea. Si tratta di una e-mail indirizzata alla odierna appellante, in data successiva alla stipula dell'atto di transazione, nella quale l'avv. ripercorre gli CP_1
aspetti salienti della controversia e il suo estrinsecarsi in sede processuale e stragiudiziale. In questa e-mail è dato leggere che i soggetti coinvolti erano
“tutti consapevoli del fatto che, a prescindere da quello che chiedeva il fallimento e di quello che risultava dalle carte era Vostro obbligo restituire certamente € 200.000 (caparra) mentre il fallimento chiedeva il doppio […]
Ora, nella difesa del giudizio di primo grado abbiamo tentato, con i pochi e pasticciati documenti che avevamo, di difenderci […] consapevoli del fatto che il rischio era quello di dover restituire l'intera somma richiesta dal
, ovvero oltre € 400.000 (doppio della caparra)”. CP_2
pagina 27 di 47 Dunque, emerge con chiarezza che al momento dell'introduzione del giudizio presupposto, vi era la consapevolezza di dover operare delle restituzioni (fino al totale della somma richiesta dal ) e che lo scopo perseguito CP_2
fosse quello di ridurre al minimo le relative somme. Parimenti del tutto pacifico è il fatto che, anche alla luce di consolidato orientamento di legittimità sul punto, la via del recesso con ritenzione della caparra è radicalmente alternativa a quella della domanda di risoluzione.
In siffatte circostanze, pertanto, la scelta concretamente adottata appare del tutto illogica e contraria a criteri di diligenza professionale: l'unica scelta difensiva che avrebbe consentito all'appellante di ridurre le pretese del era costituita infatti dalla domanda di recesso e ritenzione della CP_2
caparra, al fine di limitare al minimo l'importo delle somme da restituire.
L'Avv. ha invece ritenuto opportuno formulare un'eccezione CP_1
(o domanda riconvenzionale) di inadempimento, peraltro in modo implicito e vago, formulando altresì delle domande di condanna del CP_2
palesemente inammissibili, fondate su altri contratti (chiedendo l'accertamento di
contro
-crediti illiquidi e non esigibili). Oltretutto, ciò a fronte della disponibilità di “pochi e pasticciati documenti” (come scritto dallo stesso Avvocato , quindi sostanzialmente in assenza di CP_1
prove sufficienti a sostenere le stesse domande riconvenzionali, proposte avanti ad un giudice funzionalmente non competente.
Si deve quindi affermare, anche sulla scorta di quanto motivato nel precedente punto (in ordine all'inadempimento di , che la Controparte_2
pagina 28 di 47 scelta defensionale operata dall'Avv. , è stata decisamente CP_1
errata, assunta in violazione dei criteri di prudenza e diligenza professionale.
È pur vero che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Conseguentemente, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile ma le scelte difensionali volte a tutelare le ragioni del cliente, secondo parametri di diligenza a cui è tenuto.
“In particolare l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà”.
Nella fattispecie, certamente non può ritenersi di particolare difficoltà proporre una domanda di restituzione della caparra, quale esercizio del diritto di recesso (domanda che -tra l'altro- il difensore ha tentato surrettiziamente e tardivamente di introdurre in appello).
Ciò posto, si deve procedere a valutare l'incidenza dell'errata scelta defensionale in relazione alla produzione di eventuali danni-conseguenza risarcibili.
pagina 29 di 47 Sul tema della responsabilità professionale del difensore, la giurisprudenza della Corte di cassazione “ha in numerose occasioni stabilito che
l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nel giudizio contro di lui intentato dal cliente implica, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita. Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio c.d. controfattuale, che il giudice di merito è - tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (v., tra le altre, le sentenze 13 febbraio 2014, n. 3355, e 24 ottobre 2017, n. 25112 […]); ciò in quanto, com'è pacifico, qualunque iniziativa giudiziaria comporta la sussistenza di una certa ineliminabile percentuale di aleatorietà.” (così
Cassazione civile sez. III, 02/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 02/03/2021),
n.5683, enfasi aggiunta).
Il giudizio controfattuale, dunque, nel caso di specie, deve assumere come momento nel quale operare la valutazione ex ante, relativa alla incidenza causale in termini di produzione di eventuali danni risarcibili delle errate scelte defensionali operate dall'Avv. , l'introduzione da parte CP_1
del del giudizio di primo grado nel processo presupposto. Dette CP_2
erronee scelte devono essere oggetto di valutazione in relazione all'esito della controversia, i cui assetti finali sono definiti dai termini dell'atto di transazione.
pagina 30 di 47 Si tratta ciò di verificare se in termini probabilistici, ove l'avv.
avesse perseguito altra (e corretta) via processuale, i termini CP_1
della transazione sarebbero stati diversi e più favorevoli alla cliente.
In primis, non v'è dubbio che, se in luogo di allegare in via generica e vaga profili di responsabilità di in relazione alla mancata Controparte_2
esecuzione del preliminare del 16/01/2008, l'Avv. avesse CP_1
proposto la domanda di recesso e ritenzione della caparra, la vicenda processuale avrebbe con ogni probabilità avuto un esito finale diverso da quello che ha avuto. Sono le stesse statuizioni della sentenza di appello del processo presupposto – la quale non fa stato tra le parti ma è liberamente valutabile da questa Corte – a suffragare tale conclusione. Essa, infatti, afferma in modo chiaro l'inadempimento di – in Controparte_2
termini del tutto condivisi da questa Corte – di tal ché i rilievi di parte appellata sul punto (secondo i quali la domanda di recesso con trattenimento della caparra non avrebbe avuto successo posto che mancava l'inadempimento della promissaria acquirente) sono del tutto infondati.
L'esito della vicenda processuale sarebbe stato più favorevole alle ragioni delle IG.re e , limitando le somme oggetto di Pt_1 Per_1
restituzione ai soli euro 200.000 corrisposti dalla promissaria acquirente a titolo di acconti, consentendo alle stesse la ritenzione di 100.000 euro versati a titolo di caparra.
Si deve rilevare, inoltre, che l'adozione della corretta scelta difensiva non avrebbe precluso la proposizione delle domande risarcitorie – erroneamente pagina 31 di 47 introdotte in via riconvenzionale dall'Avv. al fine di ridurre CP_1
il quantum delle richieste del – nelle sedi corrette ed opportune, CP_2
azionando i crediti risarcitori relativi tramite insinuazione al passivo.
Ciò premesso, occorre ora chiarire l'incidenza causale dell'errata scelta difensiva in relazione ai termini dell'atto transattivo. È invero quest'ultimo che deve essere considerato quale evento astrattamente produttivo di danno, in quanto occasione e causa dell'esborso da parte dell'odierna appellante di euro 290.000.
La dinamica delle trattative e gli assetti di potere contrattuale in base ai quali si è giunti alla definizione dei termini dell'accordo transattivo emergono con chiarezza dalla lettura dell'istanza, rivolta dalla Curatrice del Controparte_2
al Giudice Delegato al fine di autorizzare la sottoscrizione della
[...]
transazione in parola (doc. 36 del fascicolo attoreo di primo grado). In detto documento si ripercorre la vicenda dei diversi tentativi di conciliazione bonaria della controversia intercorsi tra le parti. Ebbene, per quanto di rilievo, si dà conto del fatto che, nel corso del giudizio di seconde cure, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello, la sig.ra formulava una proposta transattiva, comportante la Pt_1
corresponsione della somma di euro 200.000 entro l'anno, a saldo e stralcio delle pretese del (unitamente all'incameramento da parte di CP_2
quest'ultimo delle spese del giudizio di primo grado). Nel medesimo documento si riporta che “il parere del legale [del ] su tale CP_2
proposta non era favorevole. Di medesimo avviso era la scrivente Curatela in pagina 32 di 47 quanto: il rigetto motivato alla sospensione dell'esecutività della sentenza da parte della Corte di Appello aveva anticipato un primo orientamento di massima favorevole al , sul solco della sentenza di primo grado;
CP_2
2) la somma offerta da controparte rappresentava il 60% circa delle somme che le controparti sono state condannate a restituire al fallimento in base al giudizio di prime cure; […] Il comitato dei creditori si era espresso a maggioranza con parere non favorevole all'accoglimento della proposta transattiva, in linea con i pareri Legale e Curatela” (enfasi aggiunta).
Invero, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure del processo presupposto era stato motivato dalla Corte di
Appello, sulla base del fatto che “non sussiste il requisito del fumus bonis iuris in ordine alla pretesa di restituire una somma inferiore” (così ordinanza della Corte di Appello di Milano del 06/06/2019, doc. 8, fascicolo di primo grado di parte convenuta, enfasi aggiunta).
È evidente, pertanto che ove si fosse adottata la scelta defensionale corretta di domandare il recesso e la ritenzione della caparra sin dal primo grado di giudizio, i termini della transazione raggiunta avrebbe avuto con elevata probabilità un diverso tenore, ben più favorevole alle ragioni dell'odierna appellante.
Infatti, è più che ragionevole ritenere che anche nel caso in cui – come pure argomenta nei suoi scritti difensivi parte appellata – il giudice di prime cure avesse ritenuto comunque insussistente (prima facie) l'inadempimento di le statuizioni della Corte di Appello in sede cautelare Controparte_2 pagina 33 di 47 sarebbero state diverse e più favorevoli all'allora appellante. Anche in tal caso, infatti, pure alla luce delle statuizioni della decisione definitiva di secondo grado, molto probabilmente lo stesso collegio, dinnanzi a una domanda di recesso e ritenzione della caparra coltivata anche nell'impugnazione, avrebbe deciso in maniera opposta a quanto ha fatto nell'ordinanza del 06/06/2019. In altri termini, adottata la corretta scelta defensionale, anche a fronte di una decisione del giudice di primo grado sfavorevole alla odierna appellante, la Corte di Appello di Milano avrebbe probabilmente ritenuto sussistente il “fumus boni iuris in ordine alla pretesa di dover restituire una somma inferiore”.
Dunque, in assenza della scorretta scelta defensionale adottata dall'Avv.
, la transazione avrebbe avuto con tutta probabilità termini CP_1
più favorevoli all'odierna appellante, la quale avrebbe avuto maggior potere contrattuale nei confronti del . Quest'ultimo, infatti, ben CP_2
difficilmente avrebbe potuto rifiutare una proposta transattiva di euro
200.000 che, ove l'avv. avesse correttamente introdotto in CP_1
primo grado la domanda di recesso e ritenzione della caparra, sarebbe risultata interamente satisfattiva delle ragioni del medesimo. CP_2
III. Valutazione delle prove documentali (Relazione geometra e Per_2
decreto di chiusura della procedura fallimentare di
[...]
(III e VI Motivo di Appello) CP_2
Il Tribunale ha ritenuto la “relazione tecnica del Geom. ” (doc. 31 del Per_2
fascicolo attoreo di primo grado) alla stregua di una “semplice allegazione pagina 34 di 47 difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio”, anche alla luce del fatto che “il geom. è il tecnico incaricato di Per_2
predisporre i progetti relativi all'opera di edificazione da realizzare sui terreni di cui al preliminare 16.1.2008, cosicché si tratta di soggetto che – pure per escludere eventuali sue responsabilità – aveva un interesse personale a sostenere che i progetti fatti pervenire ad Parte_3
avessero tutti i requisiti formali e sostanziali per essere approvati dal
Comune di Monza, cosicché non è possibile ritenere sulla scorta della
“relazione tecnica” de qua raggiunta la prova che il difetto di avveramento della condizione sia imputabile alla parte promissaria acquirente, risultando da preferire la decisione del Tribunale di Monza, nel senso dell'inefficacia del preliminare per difetto di integrazione della condizione dedotta in contratto”
L'appellante contesta la correttezza di quanto deciso e motivato sul punto, rilevando nel secondo motivo di appello che “né il , né CP_2 Pt_4
…hanno mai contestato che la relazione e i progetti non avessero i
[...]
requisiti sostanziali e formali per essere approvati, mentre è fatto certo che non avesse apposto la sua sottoscrizione, adempimento che Parte_4
andava eseguito in una fase antecedente al deposito dei progetti in
Comune per la successiva approvazione”.
L'appellato contesta quanto ex adverso dedotto, ritenendo che la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla relazione del geom.
sia corretta. Per_2
pagina 35 di 47 La Corte ritiene che la questione concernente il peso probatorio da attribuire a tale prova documentale sia di scarsa, se non nulla, rilevanza ai fini della decisione della presente controversia. Invero, occorre sottolineare nuovamente che non è contestato che la non Controparte_2
abbia presentato i progetti predisposti dal geometra , rendendosi così Per_2
inadempiente rispetto a specifici obblighi assunti con la stipula del preliminare del 16/01/2008. Peraltro, a norma del detto preliminare, il geometra – nell'attività di predisposizione delle pratiche urbanistiche Per_2
concernenti i suoli oggetto del preliminare – operava sotto la responsabilità di (cfr. art. 12 del preliminare). Dunque, a Controparte_2
ben vedere, non si rinviene un'ipotesi di conflitto di interessi tale da rendere radicalmente inattendibile la sua relazione. Sullo specifico punto la decisione di prime cure deve essere riformata pur nell'assunto che il contenuto della relazione de qua si limita a ulteriormente confermare l'accertamento relativo all'inadempimento da parte di Controparte_2
dell'obbligo di presentare le pratiche urbanistiche, che comunque, in
[...]
fatto, non è oggetto di contestazione tra le parti.
Il Tribunale, con specifico riferimento alle domande dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado del procedimento presupposto, ha affermato che non è prospettabile alcun danno risarcibile, in considerazione del fatto che le domande stesse, pur se si fossero presentate nella sede fallimentare, mai avrebbero portato l'odierna attrice a ottenere somme di sorta – neppure in moneta fallimentare.
pagina 36 di 47 L'appellante rileva sul punto che ha prodotto il solo decreto di CP_1
chiusura della procedura fallimentare (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte convenuta), osservando che interessante sarebbe stato vedere l'istanza di chiusura della procedura ed il relativo piano di riparto”, al fine
– sembra di poter evincere – di poter appurare l'ammontare delle somme a disposizione del . L'appellante afferma (senza provarlo) posto CP_2
“che, per quello che ci è dato sapere, il aveva incamerato la CP_2
somma di euro 290.000,00 oltre ad euro 17.953,02 dalla […] si Pt_1
ritiene senz'altro prospettabile un danno risarcibile dall'odierno appellato”.
L'appellato contesta tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente statuito in merito e rilevando sul punto che il “si è chiuso per incapienza dell'attivo e sono CP_2
state pagate solo le spese ed il compenso del curatore” (così comparsa di risposta, pag. 21).
La Corte ritiene che in assenza di qualsivoglia elemento di prova – come pure riconosce l'appellante affermando che sarebbe stato “interessante” esaminare ulteriori elementi relativi alla procedura fallimentare che ha interessato – non possa ritenersi configurabile alcun Controparte_2
danno risarcibile, difettando i presupposti logici per il compimento del necessario giudizio controfattuale. Presupposti probatori che era onere di parte appellante fornire.
pagina 37 di 47 Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere rigettato e le statuizioni del Tribunale in merito all'insussistenza di danno risarcibile, derivante dalla proposizione di domande inammissibili e dalla omessa riproposizione delle medesime nella corretta sede del rito fallimentare, si intendono confermate.
IV. Valutazione dei danni risarcibili e risoluzione del contratto
d'opera (III e V Motivo di appello)
Il Tribunale ha ritenuto non configurabile alcuna ipotesi di danno risarcibile a carico dell'odierno appellato, oltre che sulla base delle superiori constatazioni relative alle domande inammissibili, anche e soprattutto sulla base dell'assunto che nessun errore defensionale incidente sulla posizione dell'odierna appellante è stato commesso dall'Avv.
, in relazione alla domanda di restituzione formulata dal CP_1
. Inoltre, anche la questione dell'omessa comunicazione della CP_2
sentenza di primo grado alla cliente, posto che essa non fa stato tra le parti, statuisce il Tribunale, non può ritenersi configurabile alcuna condotta dannosa in capo al difensore.
Parte appellante insiste nel ritenere configurabile una serie di voci di danni risarcibili, derivati alla IG. dalla responsabilità professionale Pt_1
dell'Avv. , quantificati nell'importo di “euro 23.000,01 CP_1
(spese tecniche) +17.953,02 (spese legali Primo Grado) +1.219.340,00
(perdita valore terreno del mapp. 121 -ovvero 1.559,340 di cui al mapp.
121 + euro 300.000,00 del mapp. 126 meno euro 640.000,00 prezzo di pagina 38 di 47 svendita dello stesso) + 290.000,00 euro (somma pagata al ) CP_2
+50.000,00 euro (danni da detriti) +66.500,00 euro (penale) (importi anche ricavati in base alla accertata risoluzione per inadempimento di in sede di appello) + 6.473,39 euro (spese cancellazione ipoteca) Pt_4
e così per un totale di euro 1.673. 266,42, 2 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà in corso di causa anche in via equitativa”
(cfr. precisazione delle conclusioni dell'appellante).
L'appellante insiste altresì nella domanda di risoluzione del contratto di opera intellettuale per inadempimento ex art. 1453 c.c. con obbligo di restituzione di quanto versato a titolo di parcella.
L'appellato ritiene che le domande risarcitorie formulate dalla sig.ra siano infondate e, comunque, sproporzionate, posto che le Pt_1
voci danno, allegate dalla cliente, non si possono ritenere causalmente collegate alla presunta negligenza/imperizia del difensore.
La Corte prenderà in considerazione le singole voci di danno patrimoniale e non patrimoniale contemplate dall'appellante, per verificarne la sussistenza.
In primo luogo, si è già esclusa nel punto di motivazione che precede la configurabilità di danno risarcibile con riferimento alle somme oggetto delle domande ritenute inammissibili nel procedimento presupposto:
50.000,00 euro (danni da detriti) + 66.500,00 euro (penale), per totale difetto di prova di tali asseriti danni.
pagina 39 di 47 In secondo luogo, si deve escludere che la violazione da parte dell'Avv.
del dovere di comunicare alle clienti la sentenza di CP_1
secondo grado dia luogo a danno risarcibile, posto che – come rilevato dal giudice di prime cure – essa non fa stato tra le parti e che, comunque, tale omissione non risulta causalmente legata ad alcun fatto concretamente dannoso.
Parimenti, deve essere esclusa la sussistenza del danno relativo alle somme spese per le attività tecniche svolte ai fini della stipula dei preliminari tra e le sig.re e , Controparte_2 Pt_1 Per_1
nonché ai fini di procedimenti dinnanzi al giudice amministrativo, stante la non riferibilità delle stesse alla vicenda per la quale è causa (sia nel presente giudizio come nel procedimento presupposto).
Altrettanto infondata, e dunque da rigettare, risulta la richiesta di riconoscimento delle somme pari alla differenza tra il prezzo dei suoli di cui al preliminare, oggetto di stima da parte attrice, e la somma effettivamente realizzata, in quanto frutto di asserita “svendita”. Difetta sul punto la prova del nesso di causalità tra l'errata scelta difensiva adottata dall'Avv. e la necessità di procedere alla svendita dei CP_1
terreni in parola. Invero, anche se in assenza dell'errore defensionale,
l'esito processuale del primo o del secondo grado di giudizio fosse stato – come è più probabile che non – l'accertamento del recesso e la ritenzione della caparra, l'odierna appellante avrebbe dovuto procedere a consistenti restituzioni. La necessità di operare tali cospicue restituzioni avrebbe pagina 40 di 47 comunque posto la sig.ra nella condizione necessitata di Pt_1
liquidare in tempi brevi i terreni in parola, determinando altresì, con tutta probabilità, anche l'iscrizione da parte del Fallimento dell'ipoteca giudiziale (sebbene per importo inferiore). Dunque, anche i costi per la cancellazione dell'ipoteca non possono essere considerati causalmente collegati all'errore defensionale commesso dall'Avv. . CP_1
Per quanto concerne, inoltre, la lamentata perdita di capacità edificatoria dei suoli di proprietà , deve rilevarsi che essa deve Controparte_5
essere imputata principalmente a un mutamento delle disposizioni di attuazione urbanistica che hanno interessato quella particolare zona del comune di Monza. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che sia stato il mancato invio da parte dell'odierno appellato della diffida stragiudiziale ad la causa di tale riduzione della capacità Controparte_2
edificatoria dei terreni in parola, dovendosi imputare piuttosto al decorso del tempo e al cambiamento delle regole urbanistiche. Ciò, a maggior ragione, in assenza di ogni certezza in relazione all'approvazione da parte del Comune di Monza dei progetti redatti dal geom. , nell'ipotesi in Per_2
cui Area Costruzioni li avesse effettivamente presentati.
Per quanto concerne la stipula del preliminare e l'esborso di euro 290.000
a favore del , si deve invece ritenere sussistente un danno CP_2
risarcibile, causalmente collegato con l'errore defensionale imputabile all'Avv. . In assenza di esso, infatti, è decisamente più CP_1
probabile che le somme dovute dalla sig.ra al Pt_1 CP_2
pagina 41 di 47 avrebbero avuto diversa e minore consistenza, potendo ammontare al più ai 200.000 euro a suo tempo corrisposti a titolo di acconto sul prezzo dei terreni oggetto del preliminare del 16/01/2008.
Il danno patrimoniale patito dalla IG.ra in conseguenza Pt_1
dell'errore defensionale commesso dall'Avv. deve essere CP_1
pertanto quantificato in euro 90.000 (differenziale tra la somma effettivamente corrisposta in sede di transazione e gli acconti da restituire) con rivalutazione ed interessi, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di transazione (22/04/2021), ossia euro 116.197,07 in moneta attuale.
Sul punto la sentenza di prime cure deve essere, perciò, riformata.
Per quanto concerne le spese del primo grado, all'esito del giudizio controfattuale (operato eliminando dalla catena causale degli eventi l'errore defensionale commesso dall'Avv. ), questo CP_1
collegio giunge alla conclusione che tali spese sarebbero state dovute in ogni caso dall'odierna appellante al , posto che anche in caso di CP_2
proposizione della domanda di recesso e ritenzione della caparra,
l'appellante sarebbe risultata soccombente.
Per quanto concerne l'allegato danno non patrimoniale, anch'esso all'esito del necessario giudizio controfattuale si rivela insussistente. Invero, le difficoltà finanziarie e personali, nonché le sofferenze psicologiche che la sig.ra allega di aver vissuto, devono essere al più ascritte alla Pt_1
mancanza di disponibilità di fondi liquidi, non avendo alcun collegamento pagina 42 di 47 causale con la condotta negligente e imprudente del difensore. Deve ribadirsi, infatti che risulta pacifico, che, anche in assenza dell'errore defensionale commesso dall'Avv. , la sig.ra CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto operare delle significative restituzioni nei confronti del
, ciò che avrebbe determinato la necessità di liquidare beni CP_2
patrimoniali in tempi stretti, con tutte le conseguenze in punto di ansia, stress e problemi personali e familiari che ne sarebbero derivate. Lo specifico motivo di appello sul punto deve essere pertanto rigettato.
Infine, in riforma di quanto statuito sul punto dal Tribunale di Monza e in accoglimento dell'impugnazione sul punto, alla luce di tutto quanto sopra motivato deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di prestazione di opera intellettuale tra la sig.ra e l'Avv. , con obbligo di restituzione da Pt_1 CP_1
parte di quest'ultimo della somma di euro 38.016,64, oltre interessi dal pagamento al saldo.
La violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. L'assistito deve dimostrare che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere sui suoi interessi. Infatti, l'avvocato non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente. Pertanto, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in pagina 43 di 47 omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass.
11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002).
La prestazione resa dall'avv. appare gravemente deficitaria: da CP_1
una parte lo stesso non risulta aver mai messo in mora Controparte_2
per il proprio inadempimento (come contestatogli da ),
[...] Pt_1
dall'altro lato ha proposto domande pacificamente inammissibili nei confronti del (neppure successivamente proposte nella sede CP_2
competente), omettendo di chiedere (tempestivamente) in giudizio la restituzione della caparra e l'accertamento del recesso e non impugnando la sentenza del Tribunale, laddove ha statuito che il suddetto recesso non è mai stato richiesto o esercitato.
Da quanto sopra emerge che l'appellato abbia risolto in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità e abbia deciso, inspiegabilmente, di impostare la propria difesa sul presupposto di compensare quanto richiesto dal con i danni subiti dalla CP_2
per la penale e per i detriti (domanda che peraltro andava Pt_1
formulata in altra sede), scelta che non è giustificabile anche alla luce di una mail indirizzata alla dove il professionista aveva asserito che Pt_1
gli fossero stati consegnati pochi e pasticciati documenti: situazione certamente che doveva vedere prudenzialmente il professionista contrario pagina 44 di 47 ad introdurre domande che non avevano (neppure nel merito) ragionevole possibilità di accoglimento.
In tema di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, qualora la strategia difensiva scelta dall'avvocato si mostri tanto deficitaria da integrare l'importanza dell'inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455
c.c., rappresenta idoneo presupposto per l'invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., determinando il venir meno del diritto al compenso dell'avvocato e la restituzione di quanto versato.
Per quanto sopra statuito, va perciò riformata su tale punto la sentenza di prime cure, con restituzione in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima corrisposto al professionista a titolo di onorari quale effetto della risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento. Da ciò consegue la condanna di alla CP_1
restituzione di quanto percepito a titolo di onorari, pari ad Euro 38.016,64, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e pagina 45 di 47 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto
2018, n. 20920; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese seguono la soccombenza del professionista e sono liquidate per il primo e il secondo grado, ex DM 147/2022, nei valori medi (esclusa la fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio), tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.000,00 e Euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 417 del 2025, resa dal Tribunale di Monza ed in parziale riforma:
1. Dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti, per grave inadempimento del professionista;
2. Condanna al pagamento, a titolo risarcitorio Controparte_1
in favore di di Euro 116.197,07 in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. Condanna alla restituzione, a titolo di Controparte_1
indebito, in favore di dell'importo di Euro Parte_1
38.016,64, oltre interessi dal pagamento al saldo.
4. Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
pagina 46 di 47 5. condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di , liquidate per il primo Parte_1
grado in Euro 14.103,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali e per il presente procedimento in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Presidente rel.
MA EL LA
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio
Dott. Filippo Fanoli
pagina 47 di 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA EL LA Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Antonella Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1112/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZULIANI SARA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BIXIO
25 22100 COMO presso il difensore avv. ZULIANI SARA MARIA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 47 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA DEI BOSSI N. 6 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle conclusioni:
Per : depositate telematicamente il il 15.11.2025 Parte_1
Per : depositate telematicamente il 14.11.2025 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la IG.ra , Parte_1
in proprio e in qualità di erede della madre , Persona_1
conveniva in giudizio l'avv. , invocando la Controparte_1
responsabilità professionale di quest'ultimo nell'ambito del procedimento civile che ha visto contrapposti il e le Controparte_2
IG.re e (d'ora in poi definito per maggiore sinteticità Pt_1 Per_1
“procedimento presupposto”).
Parte attrice allegava che nel contesto di detta controversia l'attività defensionale svolta dall'avv. nell'interesse della IG.ra CP_1
pagina 2 di 47 , si sarebbe caratterizzata per negligenza e/o imperizia, in Pt_1
violazione degli artt. 1176 c. 2 cc e 2236 c.c. anche alla luce degli artt. 9 comma 1, 12, 14, 26 commi 1 e 3 e 27 commi 6 e 8 Cod. Deont. Forense.
Come esposto da parte attrice, tale procedimento giudiziario aveva a oggetto le vicende concernenti il contratto preliminare di compravendita di suoli, stipulato in data 16/01/2008 tra la e le IG.re Controparte_2
e . Per_1 Pt_1
In forza di detto contratto preliminare, volto a realizzare un'operazione economica di valorizzazione dei fondi di proprietà delle sig.re e Per_1
, sui quali la avrebbe dovuto realizzare delle Pt_1 Controparte_2
edificazioni, le promissarie venditrici avevano ricevuto euro 100.000 a titolo di caparra e 200.000 a titolo di acconto, mentre la promissaria acquirente si era impegnata a curare le pratiche urbanistiche nell'ottica di massimizzare l'edificabilità dei terreni. Il contratto preliminare prevedeva la risoluzione di diritto e la restituzione delle somme versate, ove le necessarie autorizzazioni urbanistiche non fossero pervenute entro un preciso termine temporale.
L'atto di citazione in primo grado ripercorreva, dunque, lo svolgimento del procedimento civile presupposto – avente a oggetto il preliminare di cui sopra – e degli sviluppi extragiudiziali del medesimo nel quale contesto l'attività professionale dell'Avv. si era intrinsecata nelle CP_1
modalità asseritamente negligenti e/o imperite, cagionando danni alle sig.re e , allegando i seguenti fatti: Pt_1 Per_1
pagina 3 di 47 - Il Fallimento della società in data 23/11/2016 Controparte_2
citava in giudizio le sig.re e al fine di Per_1 Pt_1
“dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto in data 31.05.2010 del contratto preliminare sottoscritto il 16.01.2008 (…), e per l'effetto condannarle alla restituzione in favore del del complessivo CP_2
importo di euro 400.000,00 in via solidale o nella proporzione che emergerà in corso di causa oltre interessi al tasso legale dal
12.02.2016; In via subordinata, condannarle al pagamento del complessivo importo di euro 328.260,00 ovvero euro 77.100,00 quanto ad ed euro 251.160,00 quanto a Persona_1 Parte_1
(in ciò già rivalutate secondo contratto le somme percepite
[...]
dalle convenute nel 2008) o degli importi rispettivamente differenti che emergeranno in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate dal 12.02.2016; Con vittoria di spese di lite.”
- Le sig.re e regolarmente costituite in giudizio, Per_1 Pt_1
affidatesi al patrocinio dell'Avv. , contestavano CP_1
integralmente quanto “ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese. (…) In via subordinata, chiedendo di dichiarare la responsabilità di controparte nella causazione dei danni subiti e subendi , con condanna di parte attrice al pagamento delle spese sostenute dalle convenute per l'eliminazione dei rifiuti lasciati sulla proprietà delle stesse, per le analisi effettuate al fine di determinare la loro natura, per le spese di smaltimento e per la
pagina 4 di 47 bonifica, oltre al pagamento della penale per il ritardo nella consegna della palazzina realizzata sul lotto 1/b e quindi compensare le somme condannando il a versare alle convenute la differenza della CP_2
predetta compensazione. In via riconvenzionale accertare che controparte deve versare le spese sostenute dalle convenute per
l'eliminazione dei rifiuti lasciati sulla proprietà delle stesse nonché la penale per il ritardo nella consegna della palazzina realizzata”.
- Il Tribunale di Monza con sentenza n. 546/2019, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice “accertata l'intervenuta risoluzione di diritto alla data del 31.05.2010 del contratto preliminare concluso il 16.01.2008 tra le parti, condannava le convenute alla restituzione della somma complessiva di euro 328.260,00, oltre interessi di mora dal 12.02.2016 al saldo, rigettando la domanda riconvenzionale delle convenute e condannava le stesse, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.214,00 per anticipazioni, euro 11.472,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
- Le sig.re e , sempre assistite dall'avv. Per_1 Pt_1 [...]
proponevano appello avverso tale sentenza, allegando CP_1
quanto segue “(…) è stato dimostrato che la società fallita ha tenuto negli anni e nei confronti delle odierne deducenti un comportamento assolutamente contrario alla buona fede tale da arrecare alle IGg.re
e un grave ed irreparabile danno economico. Non Per_1 Pt_1
pagina 5 di 47 solo, nel corso del giudizio la scrivente difesa ha dimostrato
l'inadempimento posto in essere da nei confronti Controparte_2
delle odierne appellanti, inadempimento che ha reiterato e perpetrato negli anni.”
- Nelle more del giudizio di secondo grado, la IG.ra (nel Pt_1
frattempo venuta a mancare la madre sig.ra ), su consiglio Per_1
del suo difensore concludeva un accordo transattivo con il , CP_2
volto a regolare in via definitiva e tombale i rapporti tra le parti, a fronte del pagamento da parte della sig.ra della somma di euro Pt_1
290.000,00 (più le spese per il primo grado di giudizio, somma già incamerata dal ), con rinuncia all'appello e impegno a non CP_2
eseguire la sentenza di secondo grado, nel caso di intervenuto deposito della stessa.
- Il giudizio si concludeva definitivamente con la sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 1938/2021 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, così si pronunciava: “la Corte definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale unica erede di ,
[...] Persona_1
avverso la sentenza n. 546/2019 resa in data 13.03.2019 dal Tribunale di Monza, dichiara risolto per inadempimento della società odierna appellata il contratto preliminare oggetto di causa. Conferma il resto e compensa le spese del doppio grado di giudizio.”
pagina 6 di 47 Così ricostruita la vicenda della controversia tra il Controparte_3
e la IG.ra , parte attrice procedeva poi a esporre i
[...] Pt_1
fatti e le ragioni in forza delle quali allegava la sussistenza della responsabilità professionale dell'Avv. CP_1
In sintesi, dalla lettura delle statuizioni della Corte di Appello, secondo quanto si argomenta nell'atto di citazione della sig.ra sarebbe Pt_1
emersa una condotta negligente e/o imperita da parte del difensore
[...]
nell'ambito del procedimento presupposto e nella stipula CP_1
della transazione posto che quest'ultimo avrebbe:
- formulato solo implicitamente la domanda di risoluzione per inadempimento di chiedendo la condanna di Controparte_2
controparte al ristoro di “tutti i danni subiti”, ma in realtà indicando solo le voci di danno concernenti il deposito di detriti sulla proprietà
MESCHIA/FRIGERIO e la penale per il ritardo della consegna di una palazzina (pari a complessivi euro 116.500,00), omettendo altre significative voci di danno (mancata consegna di polizza fideiussoria, spese legali e perdita di capacità edificatoria dei suoli).
- formulato, “prima, in modo non chiaro ed implicito, la richiesta di risoluzione del preliminare (senza la richiesta dei danni di cui sopra), per poi esercitare, secondariamente, in un modo altrettanto vago, impreciso, inefficace ed indebito, il diritto di recesso, ma senza chiedere di trattenere euro 200.000 versate da a titolo di Controparte_2
caparra”; ignorando altresì un principio fondante del diritto civile, pagina 7 di 47 ossia “l'impossibilità, dopo aver chiesto la risoluzione del contratto in un con il risarcimento dei danni, di cambiare opinione scegliendo il diverso rimedio del recesso con la ritenzione della caparra versata”;
- omesso, da un lato, di proporre impugnazione in appello “sulla domanda riconvenzionale formulata in Primo Grado per la richiesta dei danni da detriti e per la penale, domanda che il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile in quanto doveva essere formulata con rito speciale” e, dall'altro, omesso di formulare “tale richiesta in sede di ammissione al passivo del (neanche tardiva)”; CP_2
- predisposto gli atti di causa in modo molto generico così come la formulazione dei capitoli di prova;
non risultando “nemmeno essere stata inviata alcuna diffida al per la sottoscrizione della CP_2
documentazione relativa al piano di lottizzazione”.
- Omesso di comunicare la sentenza di appello alle sig.re e Per_1
, in violazione del relativo dovere professionale. Pt_1
Parte attrice, dunque concludeva che ove queste omissioni e/o negligenze e/o imperizie da parte del difensore non si fossero realizzate, il risultato della vicenda in parola sarebbe stato di certo assai più favorevole alle ragioni della sig.ra , permettendo a quest'ultima “di pagare al Pt_1
fallimento per la transazione della vertenza un importo di gran lunga inferiore a quello di euro 290.000 versato;
magari nulla avrebbe dovuto versare, ovvero, poteva addirittura la stessa risultare a credito” (così punto 11 delle conclusioni della citazione in primo grado).
pagina 8 di 47 L'errata scelta difensiva, adottata dall'Avv. , avrebbe CP_1
dunque cagionato “in via diretta e indiretta” alla IG.ra un Pt_1
danno quantificato in euro 1.126.869,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria (importo dato dalla somma delle spese legali sostenute in diversi procedimenti;
dell'ammontare dei danni da detriti e della penale per il ritardo nella consegna di una palazzina;
del danno cagionato dalla svendita dei suoli già oggetto del preliminare con delle Controparte_2
spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sui beni della
IG.ra ; unitamente alla somma pagata in sede di transazione), Pt_1
oltre ad ulteriore somma (da definirsi tramite CTU) derivante dalla perdita di parte della capacità edificatoria dei terreni di proprietà . Pt_1
Parimenti la sig.ra avrebbe subito danni non patrimoniali, da Pt_1
determinarsi in via equitativa e consistenti nella sofferenza morale e psicologica che tale situazione avrebbe determinato, con correlativi stati d'ansia di stress e depressivi. Infine si domandava la risoluzione del contratto di prestazione d'opera tra la sig.ra e l'avv. Pt_1
con conseguente restituzione degli importi versati a titolo CP_1
di parcella.
L'Avv. si costitutiva tramite comparsa di risposta, CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto del tutto infondata e comunque, sfornita di prova;
nonché, in via subordinata di limitare la somma eventualmente riconosciuta alla IG.ra ai Pt_1
pagina 9 di 47 soli danni conseguenza diretta e/o immediata dell'inadempimento professionale ascritto, altresì applicando l'art. 1227, 2 comma c.c..
In particolare, la difesa dell'Avv. si articolava nelle CP_1
seguenti argomentazioni:
- premesse alcune considerazioni in punto di responsabilità professionale dell'avvocato (la quale implica la sussistenza di dolo e colpa grave e che può essere affermata solo a seguito di rigoroso giudizio controfattuale), parte convenuta negava radicalmente la configurabilità di alcuna ipotesi di negligenza e/o imperizia nella condotta dell'Avv.
; CP_1
- i rapporti tra il e la IG.ra Controparte_2 Pt_1
sarebbero stati regolati – in maniera definitiva e tombale – unicamente dall'atto di transazione concluso in data 22 Aprile 2021 (circostanza non contestata ma ammessa pacificamente da controparte); le statuizioni della Corte di Appello, cui parte attrice fa riferimento, dunque, non farebbero stato tra le parti e le scelte difensive adottate nel corso del relativo giudizio non sarebbero sindacabili;
altresì l'omessa o ritardata comunicazione alla sig.ra del deposito della Pt_1
sentenza di secondo grado non avrebbe avuto alcuna conseguenza, posto che le statuizioni della medesima sarebbero risultate superate dell'accordo transattivo;
- la stipula dell'accordo transattivo sarebbe stata insistentemente caldeggiata proprio dalla IG.ra , impaziente di chiudere la Pt_1
pagina 10 di 47 controversia con il per poter alienare quanto prima i terreni, CP_2
già oggetto del preliminare con e non sarebbe dovuta, Controparte_2
quindi, affatto all'insistenza dell'avv. ; CP_1
- il prezzo di vendita dei terreni in parola sarebbe stato giudicato dalla sig.ra del tutto congruo, non risolvendosi pertanto Pt_1
l'alienazione degli stessi in una “svendita”;
- in merito all'asserita negligenza dell'avv. , se ne CP_1
contesta nel merito la sussistenza, allegando in particolare che l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano non avrebbe consentito alla IG.ra di ottenere alcun vantaggio Pt_1
ulteriore rispetto alla transazione. Invero, afferma parte convenuta, il giudice di seconde cure ha riformato la decisione del Tribunale solo sotto il profilo dell'imputabilità dell'inadempimento, confermandola per quanto riguarda gli obblighi restitutori in capo alla IG.ra
. Pt_1
- Inoltre, non aver richiesto il recesso e la ritenzione della caparra non ha costituito un errore ma “una ben precisa scelta dell'esponente legale, effettuata già al momento della redazione della comparsa di risposta in primo grado” (così comparsa di risposta in primo grado, pag. 18). Il difensore ha inteso seguire la via della domanda di compensazione “sia in via riconvenzionale che di in via di eccezione” delle somme dovute dal Fallimento alla sig.ra in forza di altro e diverso Pt_1
pagina 11 di 47 contratto tra le parti, in un'ottica di tutela delle proprie assistite, al fine limitare le somme dovute al fallimento.
- La richiesta di recesso, peraltro, non avrebbe portato alcun ulteriore vantaggio, posto che il recesso presuppone l'inadempimento, che è stato comunque ritenuto insussistente dal giudice di primo grado nel processo presupposto.
- Il quantum della richiesta risarcitoria è infine oggetto di contestazione, in quanto ritenuto del tutto infondato, contenendo voci del tutto prive di nesso con l'asserita responsabilità professionale dell'avv.
, e comunque, del tutto sfornite di prova. Si contesta CP_1
radicalmente altresì la sussistenza di danni non patrimoniali.
Con sentenza n. 417 del 2025 il Tribunale di Monza rigettava tutte le domande azionate dall'attrice, ritenendo insussistente alcun profilo di responsabilità professionale in capo all'Avv. e dichiarava CP_1
compensate tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la sig.ra Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza di prime cure per i seguenti motivi:
1. Sull'errata valutazione [da parte del giudice di prime cure] dell'inefficacia del preliminare stipulato tra le parti;
2. Sull'errata valutazione delle prove;
3. Sulla errata valutazione nell'ottenimento delle autorizzazioni;
pagina 12 di 47
4. Sulla errata valutazione circa la responsabilità professionale dell'avv. ; CP_1
5. Sull'errata valutazione dell'imputabilità al professionista dei danni patrimoniali e morali e della risoluzione ex art. 1453 cc e ss tra le parti;
6. Sulla errata interpretazione del doc. n. 5 di controparte.
L'appellato, Avv. , si costituiva con comparsa di risposta CP_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedeva:
1. in via preliminare di “dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra ”; Pt_1
2. in via principale di merito, “rigettare integralmente, siccome priva di fondamento giuridico, per le ragioni dedotte sia nel presente atto, sia in quelli depositati nel primo grado, qui richiamati ex art. 346 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta dalla sig.ra ; conseguentemente, Pt_1
confermare integralmente la sentenza n. 417/2025, emessa e pubblicata in data 26 febbraio 2025 dal Tribunale di Monza, a definizione della causa n. 2203/23 R.G”
3. in ogni caso, “con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Motivi della Decisione
La Corte procederà ad analizzare secondo ordine logico giuridico le seguenti questioni: pagina 13 di 47 A. Inefficacia del preliminare di compravendita del 16/02/2008 e responsabilità di (I Motivo di appello) Controparte_2
B. Responsabilità professionale del difensore: correttezza delle scelte defensionali adottate e incidenza causale rispetto alla produzione di danni risarcibili (I, IV e V motivo di appello)
C. Valutazione delle prove documentali (Relazione geometra e Per_2
decreto di chiusura della procedura fallimentare di Controparte_2
(III e VI Motivo di Appello)
D. Valutazione dei danni risarcibili e risoluzione del contratto d'opera
(III e V Motivo di appello)
******************
I. Inefficacia del preliminare di compravendita del 16/02/2008 e responsabilità di (I Motivo di appello) Controparte_2
Il Tribunale di Monza nel rigettare le richieste attoree, ritenendone infondate le ragioni in fatto e in diritto, in primo luogo, osserva come la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano nel processo presupposto (ossia la n. 1938 del 2021) non può essere considerata passata in giudicato. Gli accertamenti e le statuizioni ivi contenuti non fanno dunque stato tra le parti del presente procedimento, essendo la decisione in parola stata superata dall'accordo transattivo.
Secondo il Tribunale, tale circostanza risulta confermata e pacifica, in quanto ammessa anche dalla difesa di parte attorea e assume rilievo nella valutazione pagina 14 di 47 concernente la responsabilità professionale dell'Avv. , poiché CP_1
numerosi elementi addotti a supporto della configurabilità di tale responsabilità “muovono dalla decisione emessa in secondo grado e in particolare dal fatto che – in sede di appello, contrariamente a quanto statuito in primo grado si è ritenuto che il contratto preliminare del
16.01.2008 dovesse essere dichiarato risolto per inadempimento” (così sentenza di prime cure).
Ad opinione del giudice di prime cure, la valutazione delle condizioni dell'accordo transattivo quali motivi e causa delle responsabilità professionale allegata da parte attrice muove da quanto contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Milano che -poiché non opponibile alle parti- non avrebbe alcuna rilevanza.
Dirimente è pertanto, secondo il Tribunale, la valutazione in ordine alle cause dell'intervenuta risoluzione/inefficacia del preliminare di compravendita del
16/01/2025. Sul punto il giudice di prime cure, ritenutosi non vincolato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, giudica di dover disattendere le statuizioni di quest'ultima decisione e di dover condividere la tesi del giudice di prime cure del processo presupposto. A detta del Tribunale dunque il contratto preliminare, stipulato tra e le IG.re Controparte_2
e è divenuto “inefficace il 31.5.2010 in base a quanto Pt_1 Per_1
previsto nell'art. 16 del preliminare 16.1.2008, vale a dire, per mancata integrazione della condizione, consistente nel rilascio della concessione
pagina 15 di 47 entro la data del 31.5.2010”, non essendo imputabile ad inadempimento della promissaria acquirente il mancato avveramento della condizione ivi prevista.
In merito l'appellante, nel suo primo motivo d'impugnazione, lamenta come il giudicante di primo grado abbia decontestualizzato l'art. 16 del preliminare, omettendo di procedere a una lettura sistematica dell'intero regolamento contrattuale, dal quale emergerebbe con chiarezza l'inadempimento di Il Tribunale, secondo le Controparte_2
prospettazioni dell'appellante avrebbe dovuto tenere in considerazione il contenuto delle clausole 6), 7) e soprattutto delle clausole 12) 13) e 14): dalla lettura di esse, invero, emergerebbe come Area Costruzioni si sia assunta precisi obblighi, inerenti la predisposizione delle pratiche edilizie (compito affidato, come previsto nel medesimo contratto, al OM ), la Per_2
sottoscrizione delle stesse e la finale presentazione ai competenti uffici del
Comune di Monza.
Posto, dunque,– allega l'appellante – che la è risultata Controparte_2
inadempiente rispetto all'onere di depositare i permessi a costruire sarebbe corretta la tesi fatta propria dalla Corte di Appello di Milano nel processo presupposto, secondo la quale il mancato avveramento della condizione sarebbe da imputare unicamente all'inadempimento dell' CP_2 CP_2
[...]
L'appellato, al contrario, ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente statuito sul punto, osservando quanto segue. In primo luogo,
l'appellante sembra non considerare che vi era una difficoltà oggettiva pagina 16 di 47 nell'ottenere le autorizzazioni urbanistiche necessarie a procedere alla auspicata attività edificatoria e che di ciò erano ben consapevoli, al momento della stipula del preliminare di compravendita dei suoli, le venditrici, sig.re e . Per_1 Pt_1
In secondo luogo, le aree oggetto del preliminare rientravano in un piano di attuazione che includeva anche un'altra proprietà (di tale sig.ra , Per_3
di tal ché senza il consenso di quest'ultima il piano di lottizzazione non si sarebbe potuto presentare né avrebbe potuto essere approvato dal Comune di
Monza. Anche di tale circostanza parte venditrice era edotta, avendo peraltro domandato in sede di osservazioni al Comune lo stralcio dal piano di attuazione delle aree di proprietà Per_3
Alla luce di tutto ciò, dunque, conclude l'appellato nella sua comparsa di risposta, non vi è stato alcun inadempimento da parte della CP_2 CP_2
ma si è verificata, come ritenuto dal giudice di prime cure (sia del
[...]
procedimento presupposto che del presente), una risoluzione di diritto, come da art. 16 del preliminare.
La Corte, la cui prospettiva è quella del giudizio controfattuale, ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia fondato e debba essere accolto.
È doveroso, in primo luogo, premettere alcune considerazioni generali in punto di regole di interpretazione del contratto: l'art. 1363 c.c., la cui formulazione rinvia al concetto di interpretazione sistematica, prevede che
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre,
pagina 17 di 47 attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.” In merito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “(…) il rilievo da assegnare alla formulazione letterale [del contratto] dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.” (così Sent. Cassazione civile sez. I,
29/04/2024, n.11475, enfasi aggiunta).
Orbene, al fine di valutare se nel caso di specie sia intervenuta una risoluzione di diritto del preliminare di compravendita del 16/01/2008 (come ritenuto dal Tribunale) ovvero si sia verificata un'ipotesi di inadempimento imputabile ad si deve procedere a una valutazione Controparte_2
complessiva di tutte le clausole del contratto rilevanti sul punto e non a una valutazione “atomizzata” della questione, prendendo in considerazione il solo art. 16 del contratto medesimo.
È evidente, dunque, a una lettura globale dell'intero regolamento contrattuale, che l' risulta inadempiente rispetto a Controparte_2
molteplici degli specifici obblighi e oneri che ha assunto su di sé con la stipula del preliminare de quo. pagina 18 di 47 In particolare, l'art. 12 del preliminare prevede che “Per espresso accordo delle parti, sarà a carico del promissario acquirente ogni spesa e onere, inerente le progettazioni, ivi compresi i piani attuativi ed esecutivi, la redazione e presentazione della pratica edilizia, il rilascio di concessioni e permessi da parte del Comune, gli oneri concessori o di piano attuativo od esecutivo, e quant'altro occorrente e necessario per la materiale edificabilità dei suoli, ivi comprese le spese inerenti ed occorrenti per le stipule di contratti, convenzioni anche rispetto alle parti confinanti. (…) Le progettazioni ed altresì la redazione e presentazione dell'intera pratica saranno affidati al geom. sotto l'esclusiva responsabilità Controparte_4
del promissario acquirente.” (enfasi aggiunta).
In primo luogo, si deve rilevare che è del tutto pacifico, in quanto non oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellato, che Controparte_2
si è resa inadempiente in relazione agli obblighi di presentare al
[...]
Comune di Monza le pratiche urbanistiche necessarie all'edificazione dei suoli, previsti nella clausola testé riportata. Invero, le pratiche in parola risultano essere state predisposte dal geom. , sottoscritte da parte delle Per_2
IG.re e , ma mai sottoscritte e presentate al Comune Per_1 Pt_1
da parte di Controparte_2
I rilievi formulati da parte appellata, secondo i quali la pratica non si sarebbe potuta presentare senza l'accordo con la proprietà sono del tutto Per_3
privi di rilevanza e fondamento, posto che nello stesso contratto (sempre nell'art. 12) si fa esplicito riferimento all'eventualità di dover stipulare pagina 19 di 47 contratti o convenzioni con “parti confinanti”, ponendo tale incombente sempre a carico della Sul punto, comunque, assume Controparte_2
dirimente rilievo anche l'espressione, parimenti contenuta nella medesima clausola, secondo la quale il promissario acquirente assume su di sé onere inerente a “quant'altro occorrente e necessario per la materiale edificabilità dei suoli.”
Ma vi è di più: il successivo art. 13 del preliminare pone a carico di
[...]
un'ulteriore obbligazione, il cui contenuto è formulato in modo CP_2
chiaro e che ha una certa rilevanza in punto di valutazione dell'inadempimento delle medesima. Detta clausola prevede che “Per espresso accordo delle parti, il promissario acquirente, in sede di convenzione con il Comune di Monza, si impegna a perseguire, nei limiti concessi dalla trattativa, il massimo riconoscimento della superficie lorda di pavimento costruibile, sull'area oggetto di trattativa, e parimenti la minore cessione possibile di area al Comune di Monza a titolo di corrispettivo (…)”.
Si tratta di un'obbligazione di scopo, teleologicamente orientata verso un risultato ben definito, il cui assolvimento è stato con evidenza del tutto obliterato da parte dell' la quale non ha proceduto Controparte_2
neppure all'instaurazione – tramite presentazione delle pratiche urbanistiche
– di alcun dialogo/trattativa sul punto con il Comune di Monza, presupposto necessario e imprescindibile all'eventuale ottenimento del risultato sperato
(ossia la maggiore edificabilità possibile dei terreni e la minore cessione possibile di superfici al Comune). Invero, nel caso di specie, non viene pagina 20 di 47 neppure in considerazione la necessità di operare un giudizio sull'adeguatezza degli sforzi condotti dalla parte gravata dagli obblighi di mezzi in relazione all'obiettivo auspicato ma si è dinnanzi al mero ed evidente inadempimento di specifici obblighi di fare (la presentazione delle pratiche urbanistiche) da parte della promissaria acquirente Controparte_2
Sul punto del tutto condivisibile risulta la statuizione resa dalla Corte di
Appello nel processo presupposto – che sebbene non faccia stato tra le parti è liberamente valutabile da questo giudice – secondo la quale “essendo un preciso obbligo contrattuale quello posto a carico di Area di predisporre la pratica edilizia e non avendo questa dimostrato di aver fatto il possibile, la mancata presentazione del progetto di lottizzazione delle aree oggetto del preliminare per cui è causa – e quindi il mancato verificarsi della condizione
è ad essa imputabile.” (così pag. 5 della sentenza di appello del processo presupposto, doc. 8 del fascicolo attoreo di primo grado).
Invero, del tutto correttamente la medesima Corte aveva inquadrato la clausola 16) del preliminare in questione nel fuoco applicativo dell'art 1358
c.c., qualificandola dunque come condizione mista. L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul tema è chiaro e consolidato, esprimendosi come segue: “La condizione potestativa mista - quale nella specie era quella stabilita dalle parti, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti - è sottoposta al disposto dell'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di
pagina 21 di 47 comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione.” (così Cassazione civile sez. III, 03/08/2023, n.23713).
Evidente è l'inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare e la violazione da parte di del canone di buona fede, di tal ché il Controparte_2
contratto in parola non poteva ritenersi risolto di diritto a norma della clausola 16).
Peraltro, sotto altro profilo, ove il regolamento contrattuale de quo fosse interpretato nel senso che era consentito ad di rimanere Controparte_2
inerte – e dunque inadempiente rispetto a specifici obblighi di fare assunti – e non presentare le pratiche edilizie, la condizione descritta dall'art. 16) del preliminare assumerebbe natura di condizione meramente potestativa. In tal caso avrebbe trovato applicazione l'art 1355 c.c., che dispone la nullità di siffatte previsioni contrattuali, con conseguenze comunque sfavorevoli alle ragioni della promissaria acquirente.
La sentenza di prime cure, qui impugnata, merita pertanto di essere riformata laddove afferma la correttezza dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare di compravendita del 16/01/2008, in luogo della dichiarazione di risoluzione del contratto per l'inadempimento di
[...]
nonché nella parte in cui ha ritenuto che la difesa del Controparte_2
professionista non avrebbe in ogni caso potuto opporsi all'accertamento della risoluzione di diritto.
pagina 22 di 47 II. Responsabilità professionale del difensore: correttezza delle scelte defensionali adottate e incidenza causale rispetto alla produzione di danni risarcibili (I, IV e V motivo di appello)
Il giudice di prime cure – condividendo preliminarmente, come si è visto supra, le statuizioni rese dal Tribunale nel processo presupposto in punto di risoluzione di diritto del preliminare – ritiene che la decisione sfavorevole alle IG.re e all'esito del primo grado del Pt_1 Per_1
procedimento presupposto, sia stata “emessa senza che sia dato rinvenire errori defensionali capaci di condurre al riconoscimento di danni risarcibili in capo alla cliente”.
Da un lato infatti, secondo il Tribunale, il fatto che l'Avv. CP_1
non abbia chiesto nelle conclusioni di primo e secondo grado la risoluzione per inadempimento del preliminare è del tutto irrilevante, in quanto quest'ultimo risultava in verità risolto di diritto a norma della clausola 16).
Dall'altro – si legge nelle motivazioni della sentenza impugnata – è altrettanto irrilevante che il difensore non abbia optato per la presentazione della domanda di recesso e ritenzione della caparra, in quanto secondo costante giurisprudenza di legittimità, la caparra può essere trattenuta solo a fronte dell'inadempimento della controparte, circostanza che nel caso di specie, a detta del giudice di prime cure, non si è verificata.
Inoltre, secondo il Tribunale di Monza, “il fatto che i termini dell'intesa transattiva raggiunta tra la sig.ra e il si prestino ad Pt_1 CP_2
essere intesi quali motivi di responsabilità professionale in capo al convenuto pagina 23 di 47 è valutazione che muove dalla decisione di secondo grado e ciò, ancora, soprattutto, per l'aspetto oggetto di riforma rispetto a quanto deciso del
Giudice di prime cure circa l'inefficacia per difetto di integrazione di evento dedotto in condizione/risoluzione per inadempimento della società promissaria acquirente.” In sintesi, statuisce il giudice di primo grado, posto che l'inadempimento di sarebbe insussistente e il Controparte_2
preliminare sarebbe risolto del diritto, la stipula dell'accordo transattivo non potrebbe essere considerata quale evento dannoso.
Infine, anche il fatto che le domande riconvenzionali (e eccezioni), proposte nei confronti del fallimento e volte a paralizzare o ridurre le richieste restitutorie, fossero risultate inammissibili, in quanto da proporre col rito speciale, e comunque non fossero state riproposte nella corretta sede, secondo il giudice di primo grado, a nulla rileva in punto di responsabilità risarcitoria, stante l'incapienza del , chiusosi con il solo pagamento del CP_2
Curatore.
L'appellante ripropone quanto già argomentato nel corso del giudizio di prime cure, allegando che il difensore avrebbe dovuto, in primis, diffidare in via stragiudiziale chiedendone l'adempimento, per poi Controparte_2
poter richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con contestuale richiesta di risarcimento danni (includendo la perdita di volumetria nel frattempo occorsa) ovvero domandare il recesso e la ritenzione della caparra. Si rileva altresì che la pretesa di ritenzione della caparra è stata avanzata – solo genericamente e vagamente – in sede di pagina 24 di 47 appello, in modo del tutto improprio e contrario alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (che vieta tale mutatio libelli, una volta domandata la risoluzione per inadempimento) (cfr. atto di citazione in appello, pag. 9).
Sullo specifico punto della responsabilità professionale dell'Avv.
, nascente dalla vicenda processuale e dalla stipula dell'atto CP_1
di transazione tra il e la sig.ra - con il quale veniva CP_2 Pt_1
riconosciuta al la somma di euro 290.000,00 euro oltre CP_2
incameramento delle spese del giudizio di primo grado – si allega che “sulla scorta di criteri probabilistici, senza le omissioni e gli errori commessi dal professionista nell'intera vicenda, la appellante, come già detto, avrebbe conseguito un risultato a sé favorevole (ovvero nulla avrebbe versato al
) o, se mai si fosse trovata nella denegata ipotesi di dover CP_2
sottoscrivere un eventuale accordo transattivo con lo stesso (come infatti è avvenuto), sarebbe stata in una posizione tale da ottenere migliori condizioni. In questa ottica mai la stessa avrebbe deciso di sottoscrivere la proposta del 22.04.2021.” (così atto di citazione in appello, pag. 9).
L'appellato contesta tutto quanto ex adverso allegato, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente deciso e motivato, rilevando che, in primo luogo, il contratto preliminare risultava risolto di diritto, di tal ché non si sono verificati errori defensionali;
che pertanto è del “tutto irrilevante quanto fatto valere dall'appellante in ordine alla presunta mancata formulazione della domanda di ritenzione della caparra” (così pag. 15 della comparsa di pagina 25 di 47 risposta in appello); che il non aver proceduto a diffida non precludeva la domanda di risoluzione per inadempimento;
che in ogni caso le domande inammissibili non avrebbero portato a nulla stante l'incapienza del
. Inoltre, parte appellata allegava in fatto che l'iniziativa di CP_2
transare era stata della sig.ra , impaziente di risolvere la Pt_1
controversia con il al fine di poter alienare quanto prima i terreni, CP_2
oggetto del preliminare del 16/01/2008.
I motivi di appello sul punto sono parzialmente fondati e devono essere accolti in parte qua.
In primo luogo, si deve valutare la correttezza, alla stregua dei criteri di diligenza professionale, della scelta defensionale adottata dal difensore Avv.
nella controversia intercorsa tra la sua cliente (e la defunta CP_1
madre), da un lato, e il dall'altro. CP_2 Parte_2
È doveroso rilevare che detta scelta, consistita nell'aver intrapreso la via della eccezione (ovvero domanda riconvenzionale) di risoluzione del preliminare per inadempimento, opponendo altresì la compensazione con altri crediti
(derivanti da altri rapporti intercorsi tra il e le allora convenute), CP_2
viene esplicitamente rivendicata come corretta dall'odierno appellato nei suoi scritti difensivi di primo grado, come l'unica in grado di meglio tutelare gli interessi delle clienti. In particolare, nella comparsa di risposta si afferma:
“quanto al presunto "errore" consistito nel non aver mai chiesto il recesso con ritenzione della caparra, si è trattato di una ben precisa scelta difensiva dell'esponente legale, effettuata già al momento della redazione della pagina 26 di 47 comparsa di risposta in primo grado. […] l'esponente legale ha ritenuto – in un'ottica di tutela delle proprie assistite - di domandare la compensazione di ogni importo accertato a carico delle sigg.re con le Controparte_5
somme ad esse dovute dall'attore a titolo di penale e per danno da deposito di detriti”, riconoscendo altresì che “Tale scelta è alternativa a quella di chiedere la ritenzione della caparra già incamerata […] che rispondeva alla logica di limitare le somme che le promittenti venditrici avrebbero dovuto versare al in ipotesi di accoglimento della Controparte_2
domanda.” (così pag. 18 della comparsa di risposta in primo grado, enfasi aggiunta).
Parimenti rilevante, al fine di comprendere la logica sottesa a una siffatta scelta è il doc. 29 del fascicolo di primo grado di parte attorea. Si tratta di una e-mail indirizzata alla odierna appellante, in data successiva alla stipula dell'atto di transazione, nella quale l'avv. ripercorre gli CP_1
aspetti salienti della controversia e il suo estrinsecarsi in sede processuale e stragiudiziale. In questa e-mail è dato leggere che i soggetti coinvolti erano
“tutti consapevoli del fatto che, a prescindere da quello che chiedeva il fallimento e di quello che risultava dalle carte era Vostro obbligo restituire certamente € 200.000 (caparra) mentre il fallimento chiedeva il doppio […]
Ora, nella difesa del giudizio di primo grado abbiamo tentato, con i pochi e pasticciati documenti che avevamo, di difenderci […] consapevoli del fatto che il rischio era quello di dover restituire l'intera somma richiesta dal
, ovvero oltre € 400.000 (doppio della caparra)”. CP_2
pagina 27 di 47 Dunque, emerge con chiarezza che al momento dell'introduzione del giudizio presupposto, vi era la consapevolezza di dover operare delle restituzioni (fino al totale della somma richiesta dal ) e che lo scopo perseguito CP_2
fosse quello di ridurre al minimo le relative somme. Parimenti del tutto pacifico è il fatto che, anche alla luce di consolidato orientamento di legittimità sul punto, la via del recesso con ritenzione della caparra è radicalmente alternativa a quella della domanda di risoluzione.
In siffatte circostanze, pertanto, la scelta concretamente adottata appare del tutto illogica e contraria a criteri di diligenza professionale: l'unica scelta difensiva che avrebbe consentito all'appellante di ridurre le pretese del era costituita infatti dalla domanda di recesso e ritenzione della CP_2
caparra, al fine di limitare al minimo l'importo delle somme da restituire.
L'Avv. ha invece ritenuto opportuno formulare un'eccezione CP_1
(o domanda riconvenzionale) di inadempimento, peraltro in modo implicito e vago, formulando altresì delle domande di condanna del CP_2
palesemente inammissibili, fondate su altri contratti (chiedendo l'accertamento di
contro
-crediti illiquidi e non esigibili). Oltretutto, ciò a fronte della disponibilità di “pochi e pasticciati documenti” (come scritto dallo stesso Avvocato , quindi sostanzialmente in assenza di CP_1
prove sufficienti a sostenere le stesse domande riconvenzionali, proposte avanti ad un giudice funzionalmente non competente.
Si deve quindi affermare, anche sulla scorta di quanto motivato nel precedente punto (in ordine all'inadempimento di , che la Controparte_2
pagina 28 di 47 scelta defensionale operata dall'Avv. , è stata decisamente CP_1
errata, assunta in violazione dei criteri di prudenza e diligenza professionale.
È pur vero che le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Conseguentemente, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile ma le scelte difensionali volte a tutelare le ragioni del cliente, secondo parametri di diligenza a cui è tenuto.
“In particolare l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà”.
Nella fattispecie, certamente non può ritenersi di particolare difficoltà proporre una domanda di restituzione della caparra, quale esercizio del diritto di recesso (domanda che -tra l'altro- il difensore ha tentato surrettiziamente e tardivamente di introdurre in appello).
Ciò posto, si deve procedere a valutare l'incidenza dell'errata scelta defensionale in relazione alla produzione di eventuali danni-conseguenza risarcibili.
pagina 29 di 47 Sul tema della responsabilità professionale del difensore, la giurisprudenza della Corte di cassazione “ha in numerose occasioni stabilito che
l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nel giudizio contro di lui intentato dal cliente implica, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita. Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio c.d. controfattuale, che il giudice di merito è - tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (v., tra le altre, le sentenze 13 febbraio 2014, n. 3355, e 24 ottobre 2017, n. 25112 […]); ciò in quanto, com'è pacifico, qualunque iniziativa giudiziaria comporta la sussistenza di una certa ineliminabile percentuale di aleatorietà.” (così
Cassazione civile sez. III, 02/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 02/03/2021),
n.5683, enfasi aggiunta).
Il giudizio controfattuale, dunque, nel caso di specie, deve assumere come momento nel quale operare la valutazione ex ante, relativa alla incidenza causale in termini di produzione di eventuali danni risarcibili delle errate scelte defensionali operate dall'Avv. , l'introduzione da parte CP_1
del del giudizio di primo grado nel processo presupposto. Dette CP_2
erronee scelte devono essere oggetto di valutazione in relazione all'esito della controversia, i cui assetti finali sono definiti dai termini dell'atto di transazione.
pagina 30 di 47 Si tratta ciò di verificare se in termini probabilistici, ove l'avv.
avesse perseguito altra (e corretta) via processuale, i termini CP_1
della transazione sarebbero stati diversi e più favorevoli alla cliente.
In primis, non v'è dubbio che, se in luogo di allegare in via generica e vaga profili di responsabilità di in relazione alla mancata Controparte_2
esecuzione del preliminare del 16/01/2008, l'Avv. avesse CP_1
proposto la domanda di recesso e ritenzione della caparra, la vicenda processuale avrebbe con ogni probabilità avuto un esito finale diverso da quello che ha avuto. Sono le stesse statuizioni della sentenza di appello del processo presupposto – la quale non fa stato tra le parti ma è liberamente valutabile da questa Corte – a suffragare tale conclusione. Essa, infatti, afferma in modo chiaro l'inadempimento di – in Controparte_2
termini del tutto condivisi da questa Corte – di tal ché i rilievi di parte appellata sul punto (secondo i quali la domanda di recesso con trattenimento della caparra non avrebbe avuto successo posto che mancava l'inadempimento della promissaria acquirente) sono del tutto infondati.
L'esito della vicenda processuale sarebbe stato più favorevole alle ragioni delle IG.re e , limitando le somme oggetto di Pt_1 Per_1
restituzione ai soli euro 200.000 corrisposti dalla promissaria acquirente a titolo di acconti, consentendo alle stesse la ritenzione di 100.000 euro versati a titolo di caparra.
Si deve rilevare, inoltre, che l'adozione della corretta scelta difensiva non avrebbe precluso la proposizione delle domande risarcitorie – erroneamente pagina 31 di 47 introdotte in via riconvenzionale dall'Avv. al fine di ridurre CP_1
il quantum delle richieste del – nelle sedi corrette ed opportune, CP_2
azionando i crediti risarcitori relativi tramite insinuazione al passivo.
Ciò premesso, occorre ora chiarire l'incidenza causale dell'errata scelta difensiva in relazione ai termini dell'atto transattivo. È invero quest'ultimo che deve essere considerato quale evento astrattamente produttivo di danno, in quanto occasione e causa dell'esborso da parte dell'odierna appellante di euro 290.000.
La dinamica delle trattative e gli assetti di potere contrattuale in base ai quali si è giunti alla definizione dei termini dell'accordo transattivo emergono con chiarezza dalla lettura dell'istanza, rivolta dalla Curatrice del Controparte_2
al Giudice Delegato al fine di autorizzare la sottoscrizione della
[...]
transazione in parola (doc. 36 del fascicolo attoreo di primo grado). In detto documento si ripercorre la vicenda dei diversi tentativi di conciliazione bonaria della controversia intercorsi tra le parti. Ebbene, per quanto di rilievo, si dà conto del fatto che, nel corso del giudizio di seconde cure, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello, la sig.ra formulava una proposta transattiva, comportante la Pt_1
corresponsione della somma di euro 200.000 entro l'anno, a saldo e stralcio delle pretese del (unitamente all'incameramento da parte di CP_2
quest'ultimo delle spese del giudizio di primo grado). Nel medesimo documento si riporta che “il parere del legale [del ] su tale CP_2
proposta non era favorevole. Di medesimo avviso era la scrivente Curatela in pagina 32 di 47 quanto: il rigetto motivato alla sospensione dell'esecutività della sentenza da parte della Corte di Appello aveva anticipato un primo orientamento di massima favorevole al , sul solco della sentenza di primo grado;
CP_2
2) la somma offerta da controparte rappresentava il 60% circa delle somme che le controparti sono state condannate a restituire al fallimento in base al giudizio di prime cure; […] Il comitato dei creditori si era espresso a maggioranza con parere non favorevole all'accoglimento della proposta transattiva, in linea con i pareri Legale e Curatela” (enfasi aggiunta).
Invero, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure del processo presupposto era stato motivato dalla Corte di
Appello, sulla base del fatto che “non sussiste il requisito del fumus bonis iuris in ordine alla pretesa di restituire una somma inferiore” (così ordinanza della Corte di Appello di Milano del 06/06/2019, doc. 8, fascicolo di primo grado di parte convenuta, enfasi aggiunta).
È evidente, pertanto che ove si fosse adottata la scelta defensionale corretta di domandare il recesso e la ritenzione della caparra sin dal primo grado di giudizio, i termini della transazione raggiunta avrebbe avuto con elevata probabilità un diverso tenore, ben più favorevole alle ragioni dell'odierna appellante.
Infatti, è più che ragionevole ritenere che anche nel caso in cui – come pure argomenta nei suoi scritti difensivi parte appellata – il giudice di prime cure avesse ritenuto comunque insussistente (prima facie) l'inadempimento di le statuizioni della Corte di Appello in sede cautelare Controparte_2 pagina 33 di 47 sarebbero state diverse e più favorevoli all'allora appellante. Anche in tal caso, infatti, pure alla luce delle statuizioni della decisione definitiva di secondo grado, molto probabilmente lo stesso collegio, dinnanzi a una domanda di recesso e ritenzione della caparra coltivata anche nell'impugnazione, avrebbe deciso in maniera opposta a quanto ha fatto nell'ordinanza del 06/06/2019. In altri termini, adottata la corretta scelta defensionale, anche a fronte di una decisione del giudice di primo grado sfavorevole alla odierna appellante, la Corte di Appello di Milano avrebbe probabilmente ritenuto sussistente il “fumus boni iuris in ordine alla pretesa di dover restituire una somma inferiore”.
Dunque, in assenza della scorretta scelta defensionale adottata dall'Avv.
, la transazione avrebbe avuto con tutta probabilità termini CP_1
più favorevoli all'odierna appellante, la quale avrebbe avuto maggior potere contrattuale nei confronti del . Quest'ultimo, infatti, ben CP_2
difficilmente avrebbe potuto rifiutare una proposta transattiva di euro
200.000 che, ove l'avv. avesse correttamente introdotto in CP_1
primo grado la domanda di recesso e ritenzione della caparra, sarebbe risultata interamente satisfattiva delle ragioni del medesimo. CP_2
III. Valutazione delle prove documentali (Relazione geometra e Per_2
decreto di chiusura della procedura fallimentare di
[...]
(III e VI Motivo di Appello) CP_2
Il Tribunale ha ritenuto la “relazione tecnica del Geom. ” (doc. 31 del Per_2
fascicolo attoreo di primo grado) alla stregua di una “semplice allegazione pagina 34 di 47 difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio”, anche alla luce del fatto che “il geom. è il tecnico incaricato di Per_2
predisporre i progetti relativi all'opera di edificazione da realizzare sui terreni di cui al preliminare 16.1.2008, cosicché si tratta di soggetto che – pure per escludere eventuali sue responsabilità – aveva un interesse personale a sostenere che i progetti fatti pervenire ad Parte_3
avessero tutti i requisiti formali e sostanziali per essere approvati dal
Comune di Monza, cosicché non è possibile ritenere sulla scorta della
“relazione tecnica” de qua raggiunta la prova che il difetto di avveramento della condizione sia imputabile alla parte promissaria acquirente, risultando da preferire la decisione del Tribunale di Monza, nel senso dell'inefficacia del preliminare per difetto di integrazione della condizione dedotta in contratto”
L'appellante contesta la correttezza di quanto deciso e motivato sul punto, rilevando nel secondo motivo di appello che “né il , né CP_2 Pt_4
…hanno mai contestato che la relazione e i progetti non avessero i
[...]
requisiti sostanziali e formali per essere approvati, mentre è fatto certo che non avesse apposto la sua sottoscrizione, adempimento che Parte_4
andava eseguito in una fase antecedente al deposito dei progetti in
Comune per la successiva approvazione”.
L'appellato contesta quanto ex adverso dedotto, ritenendo che la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla relazione del geom.
sia corretta. Per_2
pagina 35 di 47 La Corte ritiene che la questione concernente il peso probatorio da attribuire a tale prova documentale sia di scarsa, se non nulla, rilevanza ai fini della decisione della presente controversia. Invero, occorre sottolineare nuovamente che non è contestato che la non Controparte_2
abbia presentato i progetti predisposti dal geometra , rendendosi così Per_2
inadempiente rispetto a specifici obblighi assunti con la stipula del preliminare del 16/01/2008. Peraltro, a norma del detto preliminare, il geometra – nell'attività di predisposizione delle pratiche urbanistiche Per_2
concernenti i suoli oggetto del preliminare – operava sotto la responsabilità di (cfr. art. 12 del preliminare). Dunque, a Controparte_2
ben vedere, non si rinviene un'ipotesi di conflitto di interessi tale da rendere radicalmente inattendibile la sua relazione. Sullo specifico punto la decisione di prime cure deve essere riformata pur nell'assunto che il contenuto della relazione de qua si limita a ulteriormente confermare l'accertamento relativo all'inadempimento da parte di Controparte_2
dell'obbligo di presentare le pratiche urbanistiche, che comunque, in
[...]
fatto, non è oggetto di contestazione tra le parti.
Il Tribunale, con specifico riferimento alle domande dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado del procedimento presupposto, ha affermato che non è prospettabile alcun danno risarcibile, in considerazione del fatto che le domande stesse, pur se si fossero presentate nella sede fallimentare, mai avrebbero portato l'odierna attrice a ottenere somme di sorta – neppure in moneta fallimentare.
pagina 36 di 47 L'appellante rileva sul punto che ha prodotto il solo decreto di CP_1
chiusura della procedura fallimentare (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte convenuta), osservando che interessante sarebbe stato vedere l'istanza di chiusura della procedura ed il relativo piano di riparto”, al fine
– sembra di poter evincere – di poter appurare l'ammontare delle somme a disposizione del . L'appellante afferma (senza provarlo) posto CP_2
“che, per quello che ci è dato sapere, il aveva incamerato la CP_2
somma di euro 290.000,00 oltre ad euro 17.953,02 dalla […] si Pt_1
ritiene senz'altro prospettabile un danno risarcibile dall'odierno appellato”.
L'appellato contesta tutto quanto ex adverso dedotto, ritenendo che il giudice di primo grado abbia correttamente statuito in merito e rilevando sul punto che il “si è chiuso per incapienza dell'attivo e sono CP_2
state pagate solo le spese ed il compenso del curatore” (così comparsa di risposta, pag. 21).
La Corte ritiene che in assenza di qualsivoglia elemento di prova – come pure riconosce l'appellante affermando che sarebbe stato “interessante” esaminare ulteriori elementi relativi alla procedura fallimentare che ha interessato – non possa ritenersi configurabile alcun Controparte_2
danno risarcibile, difettando i presupposti logici per il compimento del necessario giudizio controfattuale. Presupposti probatori che era onere di parte appellante fornire.
pagina 37 di 47 Il motivo di appello sul punto deve pertanto essere rigettato e le statuizioni del Tribunale in merito all'insussistenza di danno risarcibile, derivante dalla proposizione di domande inammissibili e dalla omessa riproposizione delle medesime nella corretta sede del rito fallimentare, si intendono confermate.
IV. Valutazione dei danni risarcibili e risoluzione del contratto
d'opera (III e V Motivo di appello)
Il Tribunale ha ritenuto non configurabile alcuna ipotesi di danno risarcibile a carico dell'odierno appellato, oltre che sulla base delle superiori constatazioni relative alle domande inammissibili, anche e soprattutto sulla base dell'assunto che nessun errore defensionale incidente sulla posizione dell'odierna appellante è stato commesso dall'Avv.
, in relazione alla domanda di restituzione formulata dal CP_1
. Inoltre, anche la questione dell'omessa comunicazione della CP_2
sentenza di primo grado alla cliente, posto che essa non fa stato tra le parti, statuisce il Tribunale, non può ritenersi configurabile alcuna condotta dannosa in capo al difensore.
Parte appellante insiste nel ritenere configurabile una serie di voci di danni risarcibili, derivati alla IG. dalla responsabilità professionale Pt_1
dell'Avv. , quantificati nell'importo di “euro 23.000,01 CP_1
(spese tecniche) +17.953,02 (spese legali Primo Grado) +1.219.340,00
(perdita valore terreno del mapp. 121 -ovvero 1.559,340 di cui al mapp.
121 + euro 300.000,00 del mapp. 126 meno euro 640.000,00 prezzo di pagina 38 di 47 svendita dello stesso) + 290.000,00 euro (somma pagata al ) CP_2
+50.000,00 euro (danni da detriti) +66.500,00 euro (penale) (importi anche ricavati in base alla accertata risoluzione per inadempimento di in sede di appello) + 6.473,39 euro (spese cancellazione ipoteca) Pt_4
e così per un totale di euro 1.673. 266,42, 2 o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà in corso di causa anche in via equitativa”
(cfr. precisazione delle conclusioni dell'appellante).
L'appellante insiste altresì nella domanda di risoluzione del contratto di opera intellettuale per inadempimento ex art. 1453 c.c. con obbligo di restituzione di quanto versato a titolo di parcella.
L'appellato ritiene che le domande risarcitorie formulate dalla sig.ra siano infondate e, comunque, sproporzionate, posto che le Pt_1
voci danno, allegate dalla cliente, non si possono ritenere causalmente collegate alla presunta negligenza/imperizia del difensore.
La Corte prenderà in considerazione le singole voci di danno patrimoniale e non patrimoniale contemplate dall'appellante, per verificarne la sussistenza.
In primo luogo, si è già esclusa nel punto di motivazione che precede la configurabilità di danno risarcibile con riferimento alle somme oggetto delle domande ritenute inammissibili nel procedimento presupposto:
50.000,00 euro (danni da detriti) + 66.500,00 euro (penale), per totale difetto di prova di tali asseriti danni.
pagina 39 di 47 In secondo luogo, si deve escludere che la violazione da parte dell'Avv.
del dovere di comunicare alle clienti la sentenza di CP_1
secondo grado dia luogo a danno risarcibile, posto che – come rilevato dal giudice di prime cure – essa non fa stato tra le parti e che, comunque, tale omissione non risulta causalmente legata ad alcun fatto concretamente dannoso.
Parimenti, deve essere esclusa la sussistenza del danno relativo alle somme spese per le attività tecniche svolte ai fini della stipula dei preliminari tra e le sig.re e , Controparte_2 Pt_1 Per_1
nonché ai fini di procedimenti dinnanzi al giudice amministrativo, stante la non riferibilità delle stesse alla vicenda per la quale è causa (sia nel presente giudizio come nel procedimento presupposto).
Altrettanto infondata, e dunque da rigettare, risulta la richiesta di riconoscimento delle somme pari alla differenza tra il prezzo dei suoli di cui al preliminare, oggetto di stima da parte attrice, e la somma effettivamente realizzata, in quanto frutto di asserita “svendita”. Difetta sul punto la prova del nesso di causalità tra l'errata scelta difensiva adottata dall'Avv. e la necessità di procedere alla svendita dei CP_1
terreni in parola. Invero, anche se in assenza dell'errore defensionale,
l'esito processuale del primo o del secondo grado di giudizio fosse stato – come è più probabile che non – l'accertamento del recesso e la ritenzione della caparra, l'odierna appellante avrebbe dovuto procedere a consistenti restituzioni. La necessità di operare tali cospicue restituzioni avrebbe pagina 40 di 47 comunque posto la sig.ra nella condizione necessitata di Pt_1
liquidare in tempi brevi i terreni in parola, determinando altresì, con tutta probabilità, anche l'iscrizione da parte del Fallimento dell'ipoteca giudiziale (sebbene per importo inferiore). Dunque, anche i costi per la cancellazione dell'ipoteca non possono essere considerati causalmente collegati all'errore defensionale commesso dall'Avv. . CP_1
Per quanto concerne, inoltre, la lamentata perdita di capacità edificatoria dei suoli di proprietà , deve rilevarsi che essa deve Controparte_5
essere imputata principalmente a un mutamento delle disposizioni di attuazione urbanistica che hanno interessato quella particolare zona del comune di Monza. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che sia stato il mancato invio da parte dell'odierno appellato della diffida stragiudiziale ad la causa di tale riduzione della capacità Controparte_2
edificatoria dei terreni in parola, dovendosi imputare piuttosto al decorso del tempo e al cambiamento delle regole urbanistiche. Ciò, a maggior ragione, in assenza di ogni certezza in relazione all'approvazione da parte del Comune di Monza dei progetti redatti dal geom. , nell'ipotesi in Per_2
cui Area Costruzioni li avesse effettivamente presentati.
Per quanto concerne la stipula del preliminare e l'esborso di euro 290.000
a favore del , si deve invece ritenere sussistente un danno CP_2
risarcibile, causalmente collegato con l'errore defensionale imputabile all'Avv. . In assenza di esso, infatti, è decisamente più CP_1
probabile che le somme dovute dalla sig.ra al Pt_1 CP_2
pagina 41 di 47 avrebbero avuto diversa e minore consistenza, potendo ammontare al più ai 200.000 euro a suo tempo corrisposti a titolo di acconto sul prezzo dei terreni oggetto del preliminare del 16/01/2008.
Il danno patrimoniale patito dalla IG.ra in conseguenza Pt_1
dell'errore defensionale commesso dall'Avv. deve essere CP_1
pertanto quantificato in euro 90.000 (differenziale tra la somma effettivamente corrisposta in sede di transazione e gli acconti da restituire) con rivalutazione ed interessi, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di transazione (22/04/2021), ossia euro 116.197,07 in moneta attuale.
Sul punto la sentenza di prime cure deve essere, perciò, riformata.
Per quanto concerne le spese del primo grado, all'esito del giudizio controfattuale (operato eliminando dalla catena causale degli eventi l'errore defensionale commesso dall'Avv. ), questo CP_1
collegio giunge alla conclusione che tali spese sarebbero state dovute in ogni caso dall'odierna appellante al , posto che anche in caso di CP_2
proposizione della domanda di recesso e ritenzione della caparra,
l'appellante sarebbe risultata soccombente.
Per quanto concerne l'allegato danno non patrimoniale, anch'esso all'esito del necessario giudizio controfattuale si rivela insussistente. Invero, le difficoltà finanziarie e personali, nonché le sofferenze psicologiche che la sig.ra allega di aver vissuto, devono essere al più ascritte alla Pt_1
mancanza di disponibilità di fondi liquidi, non avendo alcun collegamento pagina 42 di 47 causale con la condotta negligente e imprudente del difensore. Deve ribadirsi, infatti che risulta pacifico, che, anche in assenza dell'errore defensionale commesso dall'Avv. , la sig.ra CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto operare delle significative restituzioni nei confronti del
, ciò che avrebbe determinato la necessità di liquidare beni CP_2
patrimoniali in tempi stretti, con tutte le conseguenze in punto di ansia, stress e problemi personali e familiari che ne sarebbero derivate. Lo specifico motivo di appello sul punto deve essere pertanto rigettato.
Infine, in riforma di quanto statuito sul punto dal Tribunale di Monza e in accoglimento dell'impugnazione sul punto, alla luce di tutto quanto sopra motivato deve essere pronunciata la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di prestazione di opera intellettuale tra la sig.ra e l'Avv. , con obbligo di restituzione da Pt_1 CP_1
parte di quest'ultimo della somma di euro 38.016,64, oltre interessi dal pagamento al saldo.
La violazione del dovere di diligenza da parte del professionista costituisce un inadempimento contrattuale da cui consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. L'assistito deve dimostrare che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere sui suoi interessi. Infatti, l'avvocato non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente. Pertanto, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in pagina 43 di 47 omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass.
11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002).
La prestazione resa dall'avv. appare gravemente deficitaria: da CP_1
una parte lo stesso non risulta aver mai messo in mora Controparte_2
per il proprio inadempimento (come contestatogli da ),
[...] Pt_1
dall'altro lato ha proposto domande pacificamente inammissibili nei confronti del (neppure successivamente proposte nella sede CP_2
competente), omettendo di chiedere (tempestivamente) in giudizio la restituzione della caparra e l'accertamento del recesso e non impugnando la sentenza del Tribunale, laddove ha statuito che il suddetto recesso non è mai stato richiesto o esercitato.
Da quanto sopra emerge che l'appellato abbia risolto in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità e abbia deciso, inspiegabilmente, di impostare la propria difesa sul presupposto di compensare quanto richiesto dal con i danni subiti dalla CP_2
per la penale e per i detriti (domanda che peraltro andava Pt_1
formulata in altra sede), scelta che non è giustificabile anche alla luce di una mail indirizzata alla dove il professionista aveva asserito che Pt_1
gli fossero stati consegnati pochi e pasticciati documenti: situazione certamente che doveva vedere prudenzialmente il professionista contrario pagina 44 di 47 ad introdurre domande che non avevano (neppure nel merito) ragionevole possibilità di accoglimento.
In tema di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, qualora la strategia difensiva scelta dall'avvocato si mostri tanto deficitaria da integrare l'importanza dell'inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455
c.c., rappresenta idoneo presupposto per l'invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., determinando il venir meno del diritto al compenso dell'avvocato e la restituzione di quanto versato.
Per quanto sopra statuito, va perciò riformata su tale punto la sentenza di prime cure, con restituzione in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima corrisposto al professionista a titolo di onorari quale effetto della risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento. Da ciò consegue la condanna di alla CP_1
restituzione di quanto percepito a titolo di onorari, pari ad Euro 38.016,64, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e pagina 45 di 47 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto
2018, n. 20920; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese seguono la soccombenza del professionista e sono liquidate per il primo e il secondo grado, ex DM 147/2022, nei valori medi (esclusa la fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio), tenuto conto del valore della lite (tra euro 52.000,00 e Euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 417 del 2025, resa dal Tribunale di Monza ed in parziale riforma:
1. Dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti, per grave inadempimento del professionista;
2. Condanna al pagamento, a titolo risarcitorio Controparte_1
in favore di di Euro 116.197,07 in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3. Condanna alla restituzione, a titolo di Controparte_1
indebito, in favore di dell'importo di Euro Parte_1
38.016,64, oltre interessi dal pagamento al saldo.
4. Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
pagina 46 di 47 5. condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di , liquidate per il primo Parte_1
grado in Euro 14.103,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali e per il presente procedimento in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Presidente rel.
MA EL LA
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio
Dott. Filippo Fanoli
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