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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ DE FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11770/2020 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Pinto, giusta procura in atti;
-parte opponente ed attrice in via riconvenzionale-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cazzato, giusta procura in atti;
-parte opposta e convenuta in via riconvenzionale-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2908/2020,
pubblicato dal Tribunale di Bari in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6310/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 17.09.2020, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari
le aveva ingiunto il pagamento, in favore della , Controparte_1
della somma di € 12.688,00, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito: CP_2
1) l'improcedibilità della domanda monitoria ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto;
2) l'inesatto adempimento della prestazione, posta base della domanda di pagamento;
3) che l'inesatta esecuzione delle opere appaltate e l'illegittima sospensione dei lavori le aveva cagionato un danno;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Autorizzare l'opponente alla chiamata in causa dell'ing. quale progettista, direttore dei lavori e Controparte_3
coordinatore delle opere;
B. dichiarare il procedimento per ingiunzione di pagamento attivato dalla in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore improcedibile per violazione della
clausola contrattuale di cui all'art. 15;
C. accertare e dichiarare che l'importo dei lavori eseguiti dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore durante l'appalto stipulato con la Controparte_4
[..
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore sino
[...]
alla data della sospensione ammonta a complessivi € 28.220,00
oltre iva e, quindi, dichiarare inesistente il credito di €
12.660,00 comprensivo di iva vantato dalla in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore con la fattura
n.ro 53 del 21.11.19; e per l'effetto;
D. Revocare e dichiarare inefficace in ogni sua parte
l'ingiunzione di pagamento n.ro n.ro 2908/2020 (RG 6310/2020)
del 30.6.20 emessa dal Tribunale di Bari;
E. Accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore in favore della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a saldo dei lavori eseguiti
alla data della domanda ammonta ad € 2.220,00 oltre iva;
F. Accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per le
violazioni di cui agli artt.7 e 11 del contratto di appalto,
nonché la responsabilità per i danni occorsi alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore per errata esecuzione delle opere, per il cedimento del
muretto a secco a confine tra le proprietà e Pt_1 CP_5
occorso nel luglio 2019 e per l'occupazione del capannone
[...]
della con propri attrezzi lasciati nel cantiere, di Pt_1
cui alla narrativa che precede;
G. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore dei danni di cui in narrativa, quantificati in
complessivi € 26.000,00 o in quell'altra minor somma che dovesse
3 risultare all'esito dell'istruttoria il tutto oltre interessi
e rivalutazione;
H. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento di spese e compensi
legali in favore della in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore per il presente procedimento
come da separata notula.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
21.12.2020, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1
aver eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, ha chiesto il rigetto di entrambe, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con ordinanza del 15.02.2021 il Tribunale ha rigettato sia l'autorizzazione, richiesta dall'opponente, di chiamata in causa del direttore dei lavori, ing. , non avendo l'opponente Controparte_3
formulato alcuna domanda di garanzia nei suoi confronti, sia l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda monitoria,
formulata dall'opponente, avendo la nelle more Controparte_1
del giudizio, provveduto a depositare, innanzi all'Organismo di mediazione, previsto dal contratto di appalto, la domanda di mediazione, comunicandola alla a mezzo Parte_1
posta elettronica certificata.
I.
5-Nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 17.03.2021, la , nel modificare la domanda Parte_1
di risarcimento del danno, formulata nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della al pagamento, in proprio Controparte_1
favore, della somma di € 120.300,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
I.
6-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al legale
4 rappresentante della , all'udienza del 13.06.2025, Controparte_1
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema
5 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
6 II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale, la ha chiesto alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo maturato per le opere eseguite, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto di appalto, prodotta nel fascicolo monitorio.
II.
7-Emerge, in particolare, dagli atti di causa che, con contratto di appalto, redatto con scrittura privata, la
[...]
aveva affidato alla la Parte_1 Controparte_1
realizzazione di un muro di confine posto tra le proprietà della sig.ra e la ditta Parte_1 CP_5
II.
8-Stabiliva, inoltre, l'art. 3 del contratto che il corrispettivo era da intendersi a misura, in applicazione dei prezzi, stabiliti dall'art. 2 del contratto medesimo.
II.
9-Ciò posto, l'opponente, al fine di neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, ha eccepito l'errato computo dei lavori, come riportato e quantificato nello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, ing. . CP_3
II.10-L'opponente ha, in particolare, eccepito che nello stato di avanzamento dei lavori, era stata riportata anche un'inesistente
“Rimozione del muretto esistente costituito da pietre a secco presente su confine posto tra le proprietà e Parte_1 CP_5
, compreso il trasporto con qualunque mezzo ed il conferimento
[...]
in discarica autorizzata del materiale di risulta, a qualsiasi distanza a dislivello, incluso carico e scarico”, relativa ad un'opera mai eseguita dalla Controparte_6
[...
.11-La ha, pertanto, conclusivamente Controparte_1
dedotto che l'importo, pacificamente già versato pari ad € 31.720,00,
è integralmente satisfattivo del diritto di credito
7 dell'appaltatrice e che l'ulteriore importo, corrispondente ad €
12.688,00, iva inclusa, come indicato nel terzo stato di avanzamento
è dovuto nel minor importo di € 2.200,00.
II.12-A fronte di tale eccezione, la ha Controparte_1
replicato che, essendo stata l'esecuzione dei lavori certificata dal direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, il diritto di credito, derivante dall'esecuzione dei lavori deve ritenersi provato.
II.13-La tesi della parte opposta è fondata.
II.14-Nel caso de quo, deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'esecuzione delle opere, poste a base della domanda di pagamento,
è attestata dal terzo stato di avanzamento dei lavori muro nord est, sottoscritto dal direttore dei lavori, nominato dalla stessa
, in data 13.02.2020, nel quale si certifica Parte_1
che il saldo dei lavori eseguiti ammonta ad € 12.714,68, iva inclusa.
II.15-Ciò posto, deve premettersi, in termini generali, che il direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, ha il compito di verificare nell'interesse della stessa che i lavori commissionati vengano correttamente e tempestivamente eseguiti, con la conseguenza che gli accertamenti dallo stesso effettuati in ambito tecnico, risultano vincolanti per l'impresa committente, salva la facoltà per quest'ultima, nei rapporti interni con il professionista nominato, di farne valere la responsabilità professionale da inadempimento contrattuale.
II.16-Si veda, sul punto, Cass. 7593/2023 “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale
8 valore quando invadono altri campi, come quello concernente
l'accettazione del prezzo finale dell'opera”.
II.17-Si veda, altresì, Cass. 7242/2001
“Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come
l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte”.
II.18-Nel caso di specie, deve, peraltro, osservarsi che l'art. 9 del contratto di appalto, rubricato “direttore dei lavori” prevede testualmente che “il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori all'ing. e che quest'ultimo Controparte_3 interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori appaltati, controfirma gli ordini di servizio, condivide con l'impresa appaltatrice ogni responsabilità tecnica, civile e penale inerente l'incarico.
Il Direttore dei Lavori interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori appaltati, controfirma gli ordini di servizio, condivide con l'Impresa appaltatrice ogni responsabilità tecnica, civile e penale inerente all'incarico. Il Direttore dei Lavori dovrà controllare che siano rispettate in cantiere tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui alle vigenti normative, verificare che il personale impiegato in cantiere sia assicurato, controllare
l'esatta rispondenza della qualità dei materiali impiegati agli obblighi contrattuali, verificare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa in riferimento al capitolato e/o alle regole della tecnica;
adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti
a garantire la realizzazione dell'opera e segnalare all'appaltatore nonché al Committente tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che dovessero verificarsi in corso d'opera. L'Impresa appaltatrice
9 prende atto e s'impegna ad uniformarsi alle direttive impartite dal
Direttore dei Lavori con riferimento alla corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, all'osservanza degli impegni assunti con il presente contratto e delle normative di legge.”
II.19-Stabilisce, infine, l'art. 5 del contratto che il saldo dell'intero prezzo sarà pagato in data di emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori.
II.20-Nel caso de quo, pertanto, la ha Controparte_1 dimostrato, attraverso la produzione del terzo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, di aver correttamente eseguito le opere di cui chiede il pagamento del corrispettivo, previsto dal contratto.
II.21-Sotto questo profilo, deve, in particolare, rimarcarsi che le verifiche tecniche, effettuate dal direttore dei lavori, nell'interesse della committente, risultano vincolanti per quest'ultima nei confronti dell'impresa appaltatrice.
II.22-La circostanza, pertanto, eccepita dall'opponente, che il direttore dei lavori abbia attestato, in violazione degli obblighi contrattuali assunti con la committente, la realizzazione di opere, non correttamente eseguite, anziché elidere il diritto dell'impresa appaltatrice a pretendere il pagamento del corrispettivo, può, al più determinare, ricorrendone in concreto i presupposti, nei rapporti interni tra la committente ed il direttore dei lavori, la responsabilità da inadempimento di quest'ultimo, circostanza che l'opponente avrebbe eventualmente facoltà di far valere in un autonomo e separato giudizio.
II.23-Deve, peraltro, osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, di seguito indicata, gli stati di avanzamento dei lavori possono essere considerati prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore, se il committente non dimostra che l'opera è difforme, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati da quella che risulta in atti.
10 II.24-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
106/2011 “In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo
l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta”.
II.25-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Milano sez. IV, 01/06/2023, n.1809 È vero che il non Pt_2
è prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore, ma
è altrettanto vero che gli stati di avanzamento approvati dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il committente non dimostra che l'opera è difforme, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, da quella che risulta da tali atti. Dunque, il pagamento del s.a.l. nel quale risultano contenute opere extra contratto ben può essere interpretato quale comportamento di implicita ratifica e se viene dimostrata l'effettiva esecuzione di tali opere e la correttezza dei relativi compensi richiesti, l'importo è dovuto.
II.26-E, infine, Tribunale Trieste sez. I, 09/10/2021, n.565
“Se nel contratto di appalto è previsto il diritto al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità delle rate sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata in 'S.A.L.
11 - stati di avanzamento', ciò non sostituisce, né vale come verifica dell'opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Dunque gli stati di avanzamento ed il pagamento degli acconti non comportano alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori: i possono essere considerati prova del Pt_2 diritto di credito dell'appaltatore solo se il committente non dimostri che l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti risulta”.
II.27-Nel caso di specie, rilevato, pertanto, che l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, sottoscritti dal direttore dei lavori, nominato dalla committente, determinano un'inversione dell'onere della prova, deve rilevarsi che l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, che il muretto sia stato realizzato dall'impresa appaltatrice in maniera difforme dalle previsioni contrattuali.
II.28-Sotto questo profilo si osserva, in particolare, che nessuna rilevanza probatoria, nemmeno indiziaria, può essere attribuita alla perizia tecnica di parte, a firma del geometra priva, peraltro, del benché minimo apparato Persona_1 motivazionale, trattandosi di mera allegazione difensiva.
II.29-Vedasi, da ultimo, Cass. 23524/2024 “La consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova”.
12 II.30-Si osserva, infine, che alle carenze di allegazione e di prova, gravanti sulla parte opponente, non può sopperire la
Consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dalla parte.
II.31-Vedasi, in termini, recenti Cass. 8498/2025
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati”. (in senso conforme Cass. 30218/2017;
3130/2011).
II.32-In definitiva, avendo l'opposta, a fronte dell'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, dimostrato l'esatta e regolare esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento del corrispettivo, l'opposizione essendo infondata, deve essere rigettata.
II.33-Considerato, tuttavia, che come allegato dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, depositata il 12.09.2025 e non contestato dall'opposta nella memoria di replica, depositata il
03.10.2025, la ha provveduto in corso di causa, Parte_1 con bonifico bancario del 17.02.2022 al pagamento della somma di €
2.200,00, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e contestualmente condannata l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del credito residuo, pari ad € 10.488,00, oltre agli interessi, su tale somma, come da domanda.
III.
1-Deve, inoltre, essere rigettata, essendo infondata, anche la domanda di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, formulata in via riconvenzionale dall'opponente.
13 III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre a dimostrare l'esistenza del rapporto e ad allegare l'altrui inadempimento è, altresì, tenuto ad allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
III.
3-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione
e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante
presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
III.
4-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica
l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per
l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
III.
5-Nel caso di specie, la Parte_1
nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della CP_7
[...]
[...] al risarcimento del danno, quantificato in € 26.000,00,
[...]
derivante in parte dall'illegittima sospensione dei lavori e, in parte, dall'errata esecuzione delle opere appaltate.
III.
6-Nella memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., depositata il 17.03.2021, l'opponente, nel precisare la domanda risarcitoria, presentata in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi € 120.300,00 di cui:
1) € 19.200,00, pari a € 100,00 al giorno a far data dal
31.07.2019, data di consegna delle opere, sino alla risoluzione del contratto, occorsa in data 08.02.2020, stante la mancata ed ingiustificata ripresa dei lavori;
2) € 12.300,00, oltre IVA per demolizione e ricostruzione muro a distanza della parete di roccia, di cui € 1.384,07 per conferimento e trasporto in discarica, € 2.442,08 per demolizione, € 8.473,85 per scavi, fondazioni ed elevazioni del nuovo muro;
3) € 16.200,00 oltre i.v.a. per la ricostruzione muretto a secco oggetto di cedimento, di cui € 1.295,20 per conferimento e trasporto in discarica, € 3.165,66 per demolizioni, € 11.739,14 per scavi, costruzioni e realizzazioni;
4) € 38.600,00 oltre i.v.a. per completamento del tratto di muro residuo nella zona interessata dal crollo del muretto a secco, di cui € 8.500,00 per opere di messa in sicurezza, € 30.100,00 per fondazione ed elevazione;
5) € 30.000,00 per l'indebita occupazione del capannone con le residue attrezzature;
6) € 4.000,00 oltre oneri di legge e previdenziali, per ulteriori esborsi di natura tecnica, dovuti proprio alla necessità di riesaminare gli atti dell'appalto.
III.
7-Nel caso di specie, il Tribunale non può, innanzitutto
15 esimersi dall'osservare che la confusa, farraginosa e prolissa linea difensiva, assunta dall'opponente in violazione del principio di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali, oggi codificato dall'art. 121 c.p.c., rende ardua per il Tribunale l'esatta individuazione degli elementi costitutivi, posti a fondamento della domanda risarcitoria.
III.
8-Tanto precisato, la parte opponente ha sostanzialmente eccepito:
1) che la era responsabile dell'illegittima Controparte_1
sospensione dei lavori la quale, aveva a sua volta, prodotto un grave ritardo nella consegna delle stesse;
2) che l'opposta aveva errato nell'esecuzione dell'opera avendo realizzato le murature di contenimento a distanza dalla parete di roccia;
3) che l'errata esecuzione delle opere, da parte dell'appaltatrice aveva determinato un crollo di circa 30 metri di muretto a secco, nella porzione di muro in comproprietà con la confinante CP_5
III.
9-Ciò posto, con riferimento, al punto sub 1) deve evidenziarsi che è provato in via documentale che con verbale di sospensione dei lavori, firmato in data 07.08.2019, dal direttore dei lavori, l'ing. ha ordinato all'impresa Controparte_3
appaltatrice la sospensione dei lavori, alla luce della comunicazione, inviata dalla a mezzo posta Parte_1
certificata in data 06.08.2019, nella quale quest'ultima chiedeva sia al direttore dei lavori sia all'impresa appaltatrice di sospendere l'esecuzione delle opere, sino alla risoluzione della controversi insorta con la società comproprietaria CP_5
del muro confinante con quello oggetto di causa.
III.10-Tanto premesso, è evidente che, non sussiste, in
16 relazione a tale aspetto, alcuna responsabilità dell'impresa appaltatrice per un duplice ordine di considerazioni.
III.11-In primis, deve rimarcarsi che la sospensione dei lavori
è stata richiesta dalla stessa committente, per ragioni estranee all'esecuzione delle opere, riconducibili a controversie insorte con la società confinante.
III.12-In secundis, rammentato che a norma dell'art. 9 del contratto di appalto la si è impegnata ad Controparte_1
uniformarsi alle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, deve evidenziarsi che la stessa, a fronte della sospensione dei lavori, ordinata dall'Ing. era tenuta, in osservanza degli obblighi CP_3
contrattuali, a sospendere l'esecuzione delle opere.
III.13-È, pertanto, infondata la richiesta di condanna dell'impresa appaltatrice al pagamento della penale da ritardo, prevista dall'art. 6 del contratto, non essendo la sospensione dei lavori, per effetto della quale, gli stessi sono stati completati in ritardo, rispetto al termine contrattualmente previsto, imputabile all'impresa appaltatrice.
III.14-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
13956/2020 “Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale”.
III.15-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Grosseto, 16/05/2020, n.334 “In tema di clausole contrattuali, la
17 pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento
o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo essa, pertanto, configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata”.
III.16-Per quanto riguarda, invece, i danni, quantificati, in
€ 12.300,00, correlati ai lavori di demolizione e di ricostruzione del muro a distanza dalla roccia, deve premettersi che l'opponente ha eccepito che il suddetto muro, essendo di contenimento, non è stato realizzato in aderenza alla parete rocciosa che avrebbe dovuto contenere.
III.17-Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'art. 1 del contratto, rubricato “oggetto dell'appalto” stabilisce espressamente “la realizzazione di un muro di confine in c.a. posto tra le proprietà della sig.ra e della ditta Parte_1 CP_5
” senza specificare che tale muro debba essere costruito in
[...]
aderenza alla parete rocciosa.
III.18-A ciò si aggiunga, che nel verbale di modifica in corso d'opera, sottoscritto in data 01.07.2019, anche dal direttore dei lavori, è scritto che le parti convengono “di comune accordo di edificare la porzione di muro, di cui l'opposta chiede la ricostruzione a distanza di circa 50 c.m. dalla facciata interna dell'attuale parete a secco di confine, in modo da scongiurare situazioni di rischio derivanti da potenziali crolli localizzati di quest'ultima”.
18 III.19-In relazione a tale documento, rimarcato che lo stesso
è stato sottoscritto anche dal direttore dei lavori, ing. CP_3
, deve evidenziarsi che è irrilevante il disconoscimento
[...]
della sottoscrizione, apposta da all'epoca, legale CP_8
rappresentante della Parte_1
III.20-Rilevato, in particolare, che tale documento è stato sottoscritto anche dal direttore dei lavori, incaricato dalla committente di impartire all'impresa appaltatrice le direttive necessarie per l'esecuzione dell'opera, è evidente che nessuna responsabilità, per la realizzazione del muro a distanza dalla parete rocciosa, potrebbe essere, in ogni caso, addebitata alla CP_1
, avendo agito quest'ultima nel rispetto delle direttive
[...]
impartite dal direttore dei lavori, potendo, al più, di tale circostanza rispondere l'ing. nei rapporti interni con la CP_3
committente.
III.21-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è, inoltre, infondata, la richiesta di risarcimento dei danni, derivanti dai costi, quantificati in € 16.200,00, oltre IVA, per la ricostruzione del muretto a secco, che sarebbe crollato il 29.07.2019, e di €
38.600,00 per il completamento del muretto, oggetto del crollo.
III.22-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che, avendo il direttore dei lavori, sottoscritto gli stati di avanzamento dei lavori, depositati dalla parte opponente senza muovere alcuna contestazione, vi è prova, in atti, che le opere appaltate sono state realizzate dalla nel rispetto delle direttive impartite dal Controparte_1
direttore dei lavori.
III.23-Ciò posto, deve rilevarsi che la Parte_1
, nel dolersi dei danni, derivanti dal cedimento del muro a
[...]
secco, non ha specificamente allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, né tantomeno, provato che il cedimento del muretto
19 a secco, la cui regolare realizzazione è stata certificata dal direttore dei lavori con la sottoscrizione degli stati di avanzamento dei lavori, è dipesa da un'errata esecuzione degli stessi o piuttosto da responsabilità, imputabili al direttore dei lavori, nell'esercizio del potere di direttiva, riconosciutogli dal contratto di appalto, a garanzia della committente.
III.24-É, inoltre, infondata, oltre che non provata, la domanda di risarcimento del danno, da illegittima occupazione, quantificato in € 30.000,00, sulla scorta del valore locativo dell'immobile, pari ad € 2.000,00 mensili, giusta precedente proposta di locazione, pervenuta alla Parte_1
III.25-Rilevato, in particolare, che come si evince dal contratto di comodato, prodotto dalla stessa parte opponente, il terreno, che sarebbe stato occupato abusivamente dalla CP_1
tramite il deposito delle proprie attrezzature, è stato
[...]
concesso in comodato d'uso gratuito da alla Parte_1
è evidente che il danno, derivante Parte_1
dall'impossibilità di locare a terzi l'immobile percependo il relativo corrispettivo, si sarebbe potuta, al più, dolere la proprietaria e non anche la Parte_1 Parte_1
, essendo una mera comodataria dell'immobile di proprietà
[...]
della prima.
III.26-È, infine, generica, prima ancora che infondata, la domanda di risarcimento del danno, determinato in € 4.000,00, derivante dagli altri oneri di legge e previdenziali per ulteriori esborsi di natura tecnica, non avendo la parte opponente specificamente indicato né i costi che dovrebbe sostenere né di averli effettivamente sostenuti.
III.27-In definitiva la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale, dall'opponente essendo infondata,
20 oltre che non provata, deve essere rigettata.
IV.1-È, invece, inammissibile, essendo tardiva, la domanda, formulata, per la prima volta, dalla nella Parte_1
memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c. depositata il 19.04.2021, allorquando erano scaduti i termini per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., con la quale l'opponente ha chiesto di accertare la corresponsabilità del danno lamentato anche nei confronti del direttore dei lavori, ing. Controparte_3
soggetto, peraltro, estraneo al presente giudizio, avendo il
Tribunale con decreto, non sindacabile né in sede di appello né nel giudizio di legittimità, ritenuto di non autorizzarne la chiamata in causa.
IV.
2-Vedasi, Cass. 2331/2022 “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (in senso conforme
Cass. 25676/2014).
V.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle
21 spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda riconvenzionale pari ad € 120.300,00.
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 30% gli onorari della sola fase istruttoria, essendo consistita esclusivamente nell'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante della società opposta.
Scaglione: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_3
2.552,00 // 2.552,00
[...] Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.969,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE € 12.402,00
VI.
1- Non può, invece, essere accolta la domanda, proposta dalla parte opposta, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della mediazione obbligatoria mancando la prova dei relativi esborsi: “In tema di mediazione obbligatoria, le spese sostenute per l'espletamento del procedimento sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Tuttavia, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova. (v. Cass. S.U. 10 luglio 2017,
n. 16990 e Cass. 13 marzo 2017, n. 6422 e, nella giurisprudenza di merito più recente, Corte appello L'Aquila sent. n.262/2025)
22 VII.
1-La manifesta infondatezza sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, entrambe presentate per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustificano, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 2.480,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo
V.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
23
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, con atto di citazione notificato il 17.09.2020, avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 2908/2020, pubblicato dal Tribunale di Bari in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n.
6310/2020 R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione; alla luce del pagamento parziale, effettuato dall'opponente nel corso del giudizio;
B. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2908/2020, pubblicato dal
Tribunale di Bari, in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6310/2020 R.G.;
C. NA la al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 10.488,00, oltre Controparte_1 agli interessi come da domanda, da calcolarsi su tale somma;
D. NA la al pagamento, in favore Pt_1 Parte_1 della delle spese della fase monitoria, Controparte_1 come liquidate dal Tribunale di Bari nel decreto ingiuntivo n.
2908/2020;
E. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti Parte_1 della;
Controparte_1
F. DICHIARA inammissibile, essendo tardiva, la domanda nuova, formulata dalla nella memoria ex art. 183, Parte_1 comma VI, n.2 c.p.c., depositata il 19.04.2021, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'ing. Controparte_3 al risarcimento del danno, derivante dall'errata esecuzione delle opere appaltate;
G. NA la al pagamento in favore Parte_1
24 della delle spese processuali del giudizio Controparte_1 di opposizione, che liquida in € 12.402,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
H. NA la a titolo di risarcimento Parte_1 del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., al pagamento, in favore della , della Controparte_1 somma di € 2.480,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub G).
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
NZ DE FF
25
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. NZ DE FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11770/2020 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Pinto, giusta procura in atti;
-parte opponente ed attrice in via riconvenzionale-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cazzato, giusta procura in atti;
-parte opposta e convenuta in via riconvenzionale-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2908/2020,
pubblicato dal Tribunale di Bari in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6310/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si abbiano qui per trascritte, depositate in relazione all'udienza del
13.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 17.09.2020, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari
le aveva ingiunto il pagamento, in favore della , Controparte_1
della somma di € 12.688,00, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito: CP_2
1) l'improcedibilità della domanda monitoria ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto;
2) l'inesatto adempimento della prestazione, posta base della domanda di pagamento;
3) che l'inesatta esecuzione delle opere appaltate e l'illegittima sospensione dei lavori le aveva cagionato un danno;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Autorizzare l'opponente alla chiamata in causa dell'ing. quale progettista, direttore dei lavori e Controparte_3
coordinatore delle opere;
B. dichiarare il procedimento per ingiunzione di pagamento attivato dalla in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore improcedibile per violazione della
clausola contrattuale di cui all'art. 15;
C. accertare e dichiarare che l'importo dei lavori eseguiti dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore durante l'appalto stipulato con la Controparte_4
[..
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore sino
[...]
alla data della sospensione ammonta a complessivi € 28.220,00
oltre iva e, quindi, dichiarare inesistente il credito di €
12.660,00 comprensivo di iva vantato dalla in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore con la fattura
n.ro 53 del 21.11.19; e per l'effetto;
D. Revocare e dichiarare inefficace in ogni sua parte
l'ingiunzione di pagamento n.ro n.ro 2908/2020 (RG 6310/2020)
del 30.6.20 emessa dal Tribunale di Bari;
E. Accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore in favore della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a saldo dei lavori eseguiti
alla data della domanda ammonta ad € 2.220,00 oltre iva;
F. Accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per le
violazioni di cui agli artt.7 e 11 del contratto di appalto,
nonché la responsabilità per i danni occorsi alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore per errata esecuzione delle opere, per il cedimento del
muretto a secco a confine tra le proprietà e Pt_1 CP_5
occorso nel luglio 2019 e per l'occupazione del capannone
[...]
della con propri attrezzi lasciati nel cantiere, di Pt_1
cui alla narrativa che precede;
G. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore dei danni di cui in narrativa, quantificati in
complessivi € 26.000,00 o in quell'altra minor somma che dovesse
3 risultare all'esito dell'istruttoria il tutto oltre interessi
e rivalutazione;
H. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento di spese e compensi
legali in favore della in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore per il presente procedimento
come da separata notula.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
21.12.2020, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1
aver eccepito l'infondatezza sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, ha chiesto il rigetto di entrambe, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con ordinanza del 15.02.2021 il Tribunale ha rigettato sia l'autorizzazione, richiesta dall'opponente, di chiamata in causa del direttore dei lavori, ing. , non avendo l'opponente Controparte_3
formulato alcuna domanda di garanzia nei suoi confronti, sia l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda monitoria,
formulata dall'opponente, avendo la nelle more Controparte_1
del giudizio, provveduto a depositare, innanzi all'Organismo di mediazione, previsto dal contratto di appalto, la domanda di mediazione, comunicandola alla a mezzo Parte_1
posta elettronica certificata.
I.
5-Nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 17.03.2021, la , nel modificare la domanda Parte_1
di risarcimento del danno, formulata nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della al pagamento, in proprio Controparte_1
favore, della somma di € 120.300,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
I.
6-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al legale
4 rappresentante della , all'udienza del 13.06.2025, Controparte_1
sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c.
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema
5 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
6 II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale, la ha chiesto alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento del corrispettivo maturato per le opere eseguite, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto di appalto, prodotta nel fascicolo monitorio.
II.
7-Emerge, in particolare, dagli atti di causa che, con contratto di appalto, redatto con scrittura privata, la
[...]
aveva affidato alla la Parte_1 Controparte_1
realizzazione di un muro di confine posto tra le proprietà della sig.ra e la ditta Parte_1 CP_5
II.
8-Stabiliva, inoltre, l'art. 3 del contratto che il corrispettivo era da intendersi a misura, in applicazione dei prezzi, stabiliti dall'art. 2 del contratto medesimo.
II.
9-Ciò posto, l'opponente, al fine di neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, ha eccepito l'errato computo dei lavori, come riportato e quantificato nello stato di avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, ing. . CP_3
II.10-L'opponente ha, in particolare, eccepito che nello stato di avanzamento dei lavori, era stata riportata anche un'inesistente
“Rimozione del muretto esistente costituito da pietre a secco presente su confine posto tra le proprietà e Parte_1 CP_5
, compreso il trasporto con qualunque mezzo ed il conferimento
[...]
in discarica autorizzata del materiale di risulta, a qualsiasi distanza a dislivello, incluso carico e scarico”, relativa ad un'opera mai eseguita dalla Controparte_6
[...
.11-La ha, pertanto, conclusivamente Controparte_1
dedotto che l'importo, pacificamente già versato pari ad € 31.720,00,
è integralmente satisfattivo del diritto di credito
7 dell'appaltatrice e che l'ulteriore importo, corrispondente ad €
12.688,00, iva inclusa, come indicato nel terzo stato di avanzamento
è dovuto nel minor importo di € 2.200,00.
II.12-A fronte di tale eccezione, la ha Controparte_1
replicato che, essendo stata l'esecuzione dei lavori certificata dal direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, il diritto di credito, derivante dall'esecuzione dei lavori deve ritenersi provato.
II.13-La tesi della parte opposta è fondata.
II.14-Nel caso de quo, deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'esecuzione delle opere, poste a base della domanda di pagamento,
è attestata dal terzo stato di avanzamento dei lavori muro nord est, sottoscritto dal direttore dei lavori, nominato dalla stessa
, in data 13.02.2020, nel quale si certifica Parte_1
che il saldo dei lavori eseguiti ammonta ad € 12.714,68, iva inclusa.
II.15-Ciò posto, deve premettersi, in termini generali, che il direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, ha il compito di verificare nell'interesse della stessa che i lavori commissionati vengano correttamente e tempestivamente eseguiti, con la conseguenza che gli accertamenti dallo stesso effettuati in ambito tecnico, risultano vincolanti per l'impresa committente, salva la facoltà per quest'ultima, nei rapporti interni con il professionista nominato, di farne valere la responsabilità professionale da inadempimento contrattuale.
II.16-Si veda, sul punto, Cass. 7593/2023 “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale
8 valore quando invadono altri campi, come quello concernente
l'accettazione del prezzo finale dell'opera”.
II.17-Si veda, altresì, Cass. 7242/2001
“Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come
l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte”.
II.18-Nel caso di specie, deve, peraltro, osservarsi che l'art. 9 del contratto di appalto, rubricato “direttore dei lavori” prevede testualmente che “il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori all'ing. e che quest'ultimo Controparte_3 interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori appaltati, controfirma gli ordini di servizio, condivide con l'impresa appaltatrice ogni responsabilità tecnica, civile e penale inerente l'incarico.
Il Direttore dei Lavori interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori appaltati, controfirma gli ordini di servizio, condivide con l'Impresa appaltatrice ogni responsabilità tecnica, civile e penale inerente all'incarico. Il Direttore dei Lavori dovrà controllare che siano rispettate in cantiere tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui alle vigenti normative, verificare che il personale impiegato in cantiere sia assicurato, controllare
l'esatta rispondenza della qualità dei materiali impiegati agli obblighi contrattuali, verificare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa in riferimento al capitolato e/o alle regole della tecnica;
adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti
a garantire la realizzazione dell'opera e segnalare all'appaltatore nonché al Committente tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che dovessero verificarsi in corso d'opera. L'Impresa appaltatrice
9 prende atto e s'impegna ad uniformarsi alle direttive impartite dal
Direttore dei Lavori con riferimento alla corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, all'osservanza degli impegni assunti con il presente contratto e delle normative di legge.”
II.19-Stabilisce, infine, l'art. 5 del contratto che il saldo dell'intero prezzo sarà pagato in data di emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori.
II.20-Nel caso de quo, pertanto, la ha Controparte_1 dimostrato, attraverso la produzione del terzo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, di aver correttamente eseguito le opere di cui chiede il pagamento del corrispettivo, previsto dal contratto.
II.21-Sotto questo profilo, deve, in particolare, rimarcarsi che le verifiche tecniche, effettuate dal direttore dei lavori, nell'interesse della committente, risultano vincolanti per quest'ultima nei confronti dell'impresa appaltatrice.
II.22-La circostanza, pertanto, eccepita dall'opponente, che il direttore dei lavori abbia attestato, in violazione degli obblighi contrattuali assunti con la committente, la realizzazione di opere, non correttamente eseguite, anziché elidere il diritto dell'impresa appaltatrice a pretendere il pagamento del corrispettivo, può, al più determinare, ricorrendone in concreto i presupposti, nei rapporti interni tra la committente ed il direttore dei lavori, la responsabilità da inadempimento di quest'ultimo, circostanza che l'opponente avrebbe eventualmente facoltà di far valere in un autonomo e separato giudizio.
II.23-Deve, peraltro, osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, di seguito indicata, gli stati di avanzamento dei lavori possono essere considerati prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore, se il committente non dimostra che l'opera è difforme, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati da quella che risulta in atti.
10 II.24-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
106/2011 “In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo
l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti;
tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta”.
II.25-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Milano sez. IV, 01/06/2023, n.1809 È vero che il non Pt_2
è prova del diritto al corrispettivo maturato dall'appaltatore, ma
è altrettanto vero che gli stati di avanzamento approvati dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore se il committente non dimostra che l'opera è difforme, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, da quella che risulta da tali atti. Dunque, il pagamento del s.a.l. nel quale risultano contenute opere extra contratto ben può essere interpretato quale comportamento di implicita ratifica e se viene dimostrata l'effettiva esecuzione di tali opere e la correttezza dei relativi compensi richiesti, l'importo è dovuto.
II.26-E, infine, Tribunale Trieste sez. I, 09/10/2021, n.565
“Se nel contratto di appalto è previsto il diritto al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità delle rate sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata in 'S.A.L.
11 - stati di avanzamento', ciò non sostituisce, né vale come verifica dell'opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Dunque gli stati di avanzamento ed il pagamento degli acconti non comportano alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori: i possono essere considerati prova del Pt_2 diritto di credito dell'appaltatore solo se il committente non dimostri che l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti risulta”.
II.27-Nel caso di specie, rilevato, pertanto, che l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, sottoscritti dal direttore dei lavori, nominato dalla committente, determinano un'inversione dell'onere della prova, deve rilevarsi che l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, che il muretto sia stato realizzato dall'impresa appaltatrice in maniera difforme dalle previsioni contrattuali.
II.28-Sotto questo profilo si osserva, in particolare, che nessuna rilevanza probatoria, nemmeno indiziaria, può essere attribuita alla perizia tecnica di parte, a firma del geometra priva, peraltro, del benché minimo apparato Persona_1 motivazionale, trattandosi di mera allegazione difensiva.
II.29-Vedasi, da ultimo, Cass. 23524/2024 “La consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova”.
12 II.30-Si osserva, infine, che alle carenze di allegazione e di prova, gravanti sulla parte opponente, non può sopperire la
Consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dalla parte.
II.31-Vedasi, in termini, recenti Cass. 8498/2025
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati”. (in senso conforme Cass. 30218/2017;
3130/2011).
II.32-In definitiva, avendo l'opposta, a fronte dell'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, dimostrato l'esatta e regolare esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento del corrispettivo, l'opposizione essendo infondata, deve essere rigettata.
II.33-Considerato, tuttavia, che come allegato dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, depositata il 12.09.2025 e non contestato dall'opposta nella memoria di replica, depositata il
03.10.2025, la ha provveduto in corso di causa, Parte_1 con bonifico bancario del 17.02.2022 al pagamento della somma di €
2.200,00, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e contestualmente condannata l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del credito residuo, pari ad € 10.488,00, oltre agli interessi, su tale somma, come da domanda.
III.
1-Deve, inoltre, essere rigettata, essendo infondata, anche la domanda di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale, formulata in via riconvenzionale dall'opponente.
13 III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, oltre a dimostrare l'esistenza del rapporto e ad allegare l'altrui inadempimento è, altresì, tenuto ad allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
III.
3-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione
e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante
presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
III.
4-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica
l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per
l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
III.
5-Nel caso di specie, la Parte_1
nell'atto di citazione, ha chiesto la condanna della CP_7
[...]
[...] al risarcimento del danno, quantificato in € 26.000,00,
[...]
derivante in parte dall'illegittima sospensione dei lavori e, in parte, dall'errata esecuzione delle opere appaltate.
III.
6-Nella memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., depositata il 17.03.2021, l'opponente, nel precisare la domanda risarcitoria, presentata in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi € 120.300,00 di cui:
1) € 19.200,00, pari a € 100,00 al giorno a far data dal
31.07.2019, data di consegna delle opere, sino alla risoluzione del contratto, occorsa in data 08.02.2020, stante la mancata ed ingiustificata ripresa dei lavori;
2) € 12.300,00, oltre IVA per demolizione e ricostruzione muro a distanza della parete di roccia, di cui € 1.384,07 per conferimento e trasporto in discarica, € 2.442,08 per demolizione, € 8.473,85 per scavi, fondazioni ed elevazioni del nuovo muro;
3) € 16.200,00 oltre i.v.a. per la ricostruzione muretto a secco oggetto di cedimento, di cui € 1.295,20 per conferimento e trasporto in discarica, € 3.165,66 per demolizioni, € 11.739,14 per scavi, costruzioni e realizzazioni;
4) € 38.600,00 oltre i.v.a. per completamento del tratto di muro residuo nella zona interessata dal crollo del muretto a secco, di cui € 8.500,00 per opere di messa in sicurezza, € 30.100,00 per fondazione ed elevazione;
5) € 30.000,00 per l'indebita occupazione del capannone con le residue attrezzature;
6) € 4.000,00 oltre oneri di legge e previdenziali, per ulteriori esborsi di natura tecnica, dovuti proprio alla necessità di riesaminare gli atti dell'appalto.
III.
7-Nel caso di specie, il Tribunale non può, innanzitutto
15 esimersi dall'osservare che la confusa, farraginosa e prolissa linea difensiva, assunta dall'opponente in violazione del principio di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali, oggi codificato dall'art. 121 c.p.c., rende ardua per il Tribunale l'esatta individuazione degli elementi costitutivi, posti a fondamento della domanda risarcitoria.
III.
8-Tanto precisato, la parte opponente ha sostanzialmente eccepito:
1) che la era responsabile dell'illegittima Controparte_1
sospensione dei lavori la quale, aveva a sua volta, prodotto un grave ritardo nella consegna delle stesse;
2) che l'opposta aveva errato nell'esecuzione dell'opera avendo realizzato le murature di contenimento a distanza dalla parete di roccia;
3) che l'errata esecuzione delle opere, da parte dell'appaltatrice aveva determinato un crollo di circa 30 metri di muretto a secco, nella porzione di muro in comproprietà con la confinante CP_5
III.
9-Ciò posto, con riferimento, al punto sub 1) deve evidenziarsi che è provato in via documentale che con verbale di sospensione dei lavori, firmato in data 07.08.2019, dal direttore dei lavori, l'ing. ha ordinato all'impresa Controparte_3
appaltatrice la sospensione dei lavori, alla luce della comunicazione, inviata dalla a mezzo posta Parte_1
certificata in data 06.08.2019, nella quale quest'ultima chiedeva sia al direttore dei lavori sia all'impresa appaltatrice di sospendere l'esecuzione delle opere, sino alla risoluzione della controversi insorta con la società comproprietaria CP_5
del muro confinante con quello oggetto di causa.
III.10-Tanto premesso, è evidente che, non sussiste, in
16 relazione a tale aspetto, alcuna responsabilità dell'impresa appaltatrice per un duplice ordine di considerazioni.
III.11-In primis, deve rimarcarsi che la sospensione dei lavori
è stata richiesta dalla stessa committente, per ragioni estranee all'esecuzione delle opere, riconducibili a controversie insorte con la società confinante.
III.12-In secundis, rammentato che a norma dell'art. 9 del contratto di appalto la si è impegnata ad Controparte_1
uniformarsi alle direttive impartite dal Direttore dei Lavori, deve evidenziarsi che la stessa, a fronte della sospensione dei lavori, ordinata dall'Ing. era tenuta, in osservanza degli obblighi CP_3
contrattuali, a sospendere l'esecuzione delle opere.
III.13-È, pertanto, infondata la richiesta di condanna dell'impresa appaltatrice al pagamento della penale da ritardo, prevista dall'art. 6 del contratto, non essendo la sospensione dei lavori, per effetto della quale, gli stessi sono stati completati in ritardo, rispetto al termine contrattualmente previsto, imputabile all'impresa appaltatrice.
III.14-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
13956/2020 “Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale”.
III.15-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Grosseto, 16/05/2020, n.334 “In tema di clausole contrattuali, la
17 pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento
o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo essa, pertanto, configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata”.
III.16-Per quanto riguarda, invece, i danni, quantificati, in
€ 12.300,00, correlati ai lavori di demolizione e di ricostruzione del muro a distanza dalla roccia, deve premettersi che l'opponente ha eccepito che il suddetto muro, essendo di contenimento, non è stato realizzato in aderenza alla parete rocciosa che avrebbe dovuto contenere.
III.17-Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'art. 1 del contratto, rubricato “oggetto dell'appalto” stabilisce espressamente “la realizzazione di un muro di confine in c.a. posto tra le proprietà della sig.ra e della ditta Parte_1 CP_5
” senza specificare che tale muro debba essere costruito in
[...]
aderenza alla parete rocciosa.
III.18-A ciò si aggiunga, che nel verbale di modifica in corso d'opera, sottoscritto in data 01.07.2019, anche dal direttore dei lavori, è scritto che le parti convengono “di comune accordo di edificare la porzione di muro, di cui l'opposta chiede la ricostruzione a distanza di circa 50 c.m. dalla facciata interna dell'attuale parete a secco di confine, in modo da scongiurare situazioni di rischio derivanti da potenziali crolli localizzati di quest'ultima”.
18 III.19-In relazione a tale documento, rimarcato che lo stesso
è stato sottoscritto anche dal direttore dei lavori, ing. CP_3
, deve evidenziarsi che è irrilevante il disconoscimento
[...]
della sottoscrizione, apposta da all'epoca, legale CP_8
rappresentante della Parte_1
III.20-Rilevato, in particolare, che tale documento è stato sottoscritto anche dal direttore dei lavori, incaricato dalla committente di impartire all'impresa appaltatrice le direttive necessarie per l'esecuzione dell'opera, è evidente che nessuna responsabilità, per la realizzazione del muro a distanza dalla parete rocciosa, potrebbe essere, in ogni caso, addebitata alla CP_1
, avendo agito quest'ultima nel rispetto delle direttive
[...]
impartite dal direttore dei lavori, potendo, al più, di tale circostanza rispondere l'ing. nei rapporti interni con la CP_3
committente.
III.21-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, è, inoltre, infondata, la richiesta di risarcimento dei danni, derivanti dai costi, quantificati in € 16.200,00, oltre IVA, per la ricostruzione del muretto a secco, che sarebbe crollato il 29.07.2019, e di €
38.600,00 per il completamento del muretto, oggetto del crollo.
III.22-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che, avendo il direttore dei lavori, sottoscritto gli stati di avanzamento dei lavori, depositati dalla parte opponente senza muovere alcuna contestazione, vi è prova, in atti, che le opere appaltate sono state realizzate dalla nel rispetto delle direttive impartite dal Controparte_1
direttore dei lavori.
III.23-Ciò posto, deve rilevarsi che la Parte_1
, nel dolersi dei danni, derivanti dal cedimento del muro a
[...]
secco, non ha specificamente allegato, anche attraverso una perizia tecnica di parte, né tantomeno, provato che il cedimento del muretto
19 a secco, la cui regolare realizzazione è stata certificata dal direttore dei lavori con la sottoscrizione degli stati di avanzamento dei lavori, è dipesa da un'errata esecuzione degli stessi o piuttosto da responsabilità, imputabili al direttore dei lavori, nell'esercizio del potere di direttiva, riconosciutogli dal contratto di appalto, a garanzia della committente.
III.24-É, inoltre, infondata, oltre che non provata, la domanda di risarcimento del danno, da illegittima occupazione, quantificato in € 30.000,00, sulla scorta del valore locativo dell'immobile, pari ad € 2.000,00 mensili, giusta precedente proposta di locazione, pervenuta alla Parte_1
III.25-Rilevato, in particolare, che come si evince dal contratto di comodato, prodotto dalla stessa parte opponente, il terreno, che sarebbe stato occupato abusivamente dalla CP_1
tramite il deposito delle proprie attrezzature, è stato
[...]
concesso in comodato d'uso gratuito da alla Parte_1
è evidente che il danno, derivante Parte_1
dall'impossibilità di locare a terzi l'immobile percependo il relativo corrispettivo, si sarebbe potuta, al più, dolere la proprietaria e non anche la Parte_1 Parte_1
, essendo una mera comodataria dell'immobile di proprietà
[...]
della prima.
III.26-È, infine, generica, prima ancora che infondata, la domanda di risarcimento del danno, determinato in € 4.000,00, derivante dagli altri oneri di legge e previdenziali per ulteriori esborsi di natura tecnica, non avendo la parte opponente specificamente indicato né i costi che dovrebbe sostenere né di averli effettivamente sostenuti.
III.27-In definitiva la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale, dall'opponente essendo infondata,
20 oltre che non provata, deve essere rigettata.
IV.1-È, invece, inammissibile, essendo tardiva, la domanda, formulata, per la prima volta, dalla nella Parte_1
memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c. depositata il 19.04.2021, allorquando erano scaduti i termini per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI n.1 c.p.c., con la quale l'opponente ha chiesto di accertare la corresponsabilità del danno lamentato anche nei confronti del direttore dei lavori, ing. Controparte_3
soggetto, peraltro, estraneo al presente giudizio, avendo il
Tribunale con decreto, non sindacabile né in sede di appello né nel giudizio di legittimità, ritenuto di non autorizzarne la chiamata in causa.
IV.
2-Vedasi, Cass. 2331/2022 “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (in senso conforme
Cass. 25676/2014).
V.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle
21 spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello corrispondente al valore della domanda riconvenzionale pari ad € 120.300,00.
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 30% gli onorari della sola fase istruttoria, essendo consistita esclusivamente nell'espletamento dell'interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante della società opposta.
Scaglione: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_3
2.552,00 // 2.552,00
[...] Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.969,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE € 12.402,00
VI.
1- Non può, invece, essere accolta la domanda, proposta dalla parte opposta, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della mediazione obbligatoria mancando la prova dei relativi esborsi: “In tema di mediazione obbligatoria, le spese sostenute per l'espletamento del procedimento sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Tuttavia, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova. (v. Cass. S.U. 10 luglio 2017,
n. 16990 e Cass. 13 marzo 2017, n. 6422 e, nella giurisprudenza di merito più recente, Corte appello L'Aquila sent. n.262/2025)
22 VII.
1-La manifesta infondatezza sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale, entrambe presentate per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustificano, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 2.480,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate nel paragrafo
V.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
23
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
, con atto di citazione notificato il 17.09.2020, avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 2908/2020, pubblicato dal Tribunale di Bari in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n.
6310/2020 R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione; alla luce del pagamento parziale, effettuato dall'opponente nel corso del giudizio;
B. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2908/2020, pubblicato dal
Tribunale di Bari, in data 30.06.2020, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6310/2020 R.G.;
C. NA la al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 10.488,00, oltre Controparte_1 agli interessi come da domanda, da calcolarsi su tale somma;
D. NA la al pagamento, in favore Pt_1 Parte_1 della delle spese della fase monitoria, Controparte_1 come liquidate dal Tribunale di Bari nel decreto ingiuntivo n.
2908/2020;
E. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, presentata in via riconvenzionale dalla nei confronti Parte_1 della;
Controparte_1
F. DICHIARA inammissibile, essendo tardiva, la domanda nuova, formulata dalla nella memoria ex art. 183, Parte_1 comma VI, n.2 c.p.c., depositata il 19.04.2021, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'ing. Controparte_3 al risarcimento del danno, derivante dall'errata esecuzione delle opere appaltate;
G. NA la al pagamento in favore Parte_1
24 della delle spese processuali del giudizio Controparte_1 di opposizione, che liquida in € 12.402,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
H. NA la a titolo di risarcimento Parte_1 del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., al pagamento, in favore della , della Controparte_1 somma di € 2.480,40, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub G).
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
NZ DE FF
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