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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione III civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5215/2023 promossa da:
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Migliarini e presso lo stesso – indirizzo telematico - elettivamente domiciliato
ATTORE contro
– con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice Controparte_1
fiscale e partita iva n. rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Francini,
CONVENUTO
e
“ (Cod. Fisc. Controparte_2
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Viale America, n° 351
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 L'attore ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità/invalidità della cartella di pagamento n. 080 2023 00163276 28 001 emessa da su incarico di CP_3 [...]
per l'importo di € 219.780,03 e notificata in data 20 Controparte_2 ottobre 2023, nonché condannare e Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro, alla CP_1 rifusione di anticipazioni e compensi di lite.
Il convenuto costituito ha così concluso: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa domanda ed istanza anche istruttoria disattesa e reietta, per i motivi e le eccezioni meglio sopra dedotti: rigettare le domande avversarie perché infondate se ed in quanto rivolte verso;
Controparte_1 in subordine nel merito: nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze professionali che si chiede vengano liquidate e distratte a favore dell'Avv. Francesco Francini, antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L'ingegnere ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
080 2023 00163276 28 001, con la quale Controparte_2
(CC), tramite l' , provincia di Perugia (AdeR), aveva avviato una Controparte_4 procedura di riscossione coattiva, intimando all'odierno attore, quale fideiussore, il pagamento della complessiva somma di €. 219.780,03, in seguito all'escussione della garanzia da parte di
[...]
per il finanziamento erogato in favore della . CP_5 CP_6
L'attore ha eccepito la nullità/invalidità della cartella di pagamento opposta, in quanto emessa in assenza di un titolo esecutivo e quindi in violazione del previgente art. 21 del D. Lgs. 46/1999, assumendo che in forza della invocata disposizione fosse necessariamente richiesta la sussistenza di un titolo esecutivo al fine di poter procedere alla riscossione di entrate di natura privatistica in caso di riscossione promossa non nei confronti del debitore garantito ma direttamente nei confronti del garante, al quale era stata preclusa la possibilità di verificare l'osservanza della disciplina posta a presidio della garanzia dal medesimo prestata, relativamente alla sua validità, contestata per conformità della fideiussione allo schema ABI censurato dalla sentenza n. 41994/2021, e relativamente alla sua efficacia, in quanto ” non si era attivata nei confronti di ” nel CP_5 CP_7 termine previsto dall'art. 1957 c.c., non validamente derogato.
pagina 2 di 9 Ha chiesto quindi l'accertamento della nullità/invalidità della cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_8 legittimazione passiva nel presente giudizio, vertendo quest'ultimo su vizi antecedenti alla consegna del ruolo ed essendo tale fase devoluta all'ente titolare del credito, in quanto unico titolare della pretesta sostanziale.
Rigettata l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2) La legitimazione passiva.
L'attore contesta la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo e, laddove contesta che la mancata formazione giudiziale del titolo gli aveva precluso la possibilità di far valere ragioni di invalidità della garanzia prestata, muove contestazioni attinenti alla sussistenza del credito del garante. Trattandosi pertanto di opposizione esecutiva riconducibile nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessata, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
Da questa disposizione - dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30777 del 06/11/2023; Cass.
n. 25272 del 20/09/2024) - inferisce che il debitore il quale proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo possa evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore. E ciò con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario, giacché l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, dacché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile
1999, n. 112; nelle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità
o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, sussiste pagina 3 di 9 legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore).
3) Sulla domanda di invalidità della cartella esattoriale
La domanda dell'opponente ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'invalidità della cartella esattoriale, in quanto inidonea a costituire titolo esecutivo nei confronti del garante.
La stessa si fonda su diverse censure che verranno esposte ed esaminate di seguito.
3.1 In primo luogo, parte opponente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la procedura di riscossione mediante ruolo, a maggior ragione ove ciò sia avvenuto nei confronti del fideiussore, il quale non era beneficiario diretto del finanziamento bancario con garanzia del Medio Credito Centrale
S.p.A., né debitore nei confronti del medesimo istituto. Ha infatti sostenuto che il creditore avrebbe dovuto munirsi di un titolo esecutivo al fine di poter legittimamente intraprendere la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999, nei confronti del garante, ritenendo che la previsione dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015 convertito con modificazioni in L. 33/20156 non fosse idonea a fondare la legittimità dell'esecuzione mediate ruolo anche del credito nei confronti dei garanti in quanto incompatibile con la disciplina dettata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 467.
Lamenta quindi l'attore che il creditore aveva intrapreso la procedura esecutiva senza essere in possesso del titolo esecutivo richiesto ex lege per la riscossione di crediti che hanno natura privatistica.
A sostegno della natura privatistica del credito azionato da CC, parte opponente afferma che CC è divenuta titolare del diritto di credito de quo in seguito ad un fenomeno di surrogazione legale nelle ragioni creditorie di nei confronti di , ai sensi dell'art. 1203 c.c. Controparte_5 CP_6
Poiché l'istituto della surrogazione deve essere ricondotto ad un fenomeno successorio determinante una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo, il terzo surrogante subentra nello stesso identico diritto facente capo al precedente titolare. Non potrebbe, a detta dell'opponente, ricollegarsi alla surrogazione l'effetto di modificare la natura del diritto oggetto della stessa, trasformandolo da privatistico a pubblicistico.
A ben vedere, però, le considerazioni svolte da parte opponente non appaiono condivisibili, essendo in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità formatosi sulla questione specifica.
Partendo dal dato normativo, occorre porre l'attenzione su due norme in particolare.
La prima norma di interesse è l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1988, la quale attribuisce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzione di finanziamenti concessi nell'ambito di interventi di sostegno pubblico alle attività produttive. La stessa disposizione indica la procedura di iscrizione a pagina 4 di 9 ruolo quale quella deputata al recupero dei suddetti crediti.
In punto di applicabilità di tale norma ai finanziamenti erogati dal Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento." (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 9657/2024)
L'altra norma rilevante è l'art. 8 bis, comma 3, legge 33 del 2015, la quale detta una disciplina specifica in tema di procedura per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
Garanzia. La disposizione espressamente riconosce al credito del Fondo di Garanzia natura privilegiata, prevedendo inoltre che “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni”.
La natura privilegiata del credito restitutorio di CC, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, discende direttamente dalla legge e risponde all'esigenza di tutelare la finanza pubblica e di riacquistare risorse pubbliche da destinare al sostegno delle piccole e medie imprese. Corollario di quanto affermato
è la qualificazione sia del credito che del rapporto giuridico ad esso sotteso in termini pubblicistici.
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente, non sussiste alcun fenomeno lato sensu successorio che imporrebbe al credito di CC di mutuare la stessa natura di quello derivante dal rapporto privatistico al quale è collegato. Si deve ritenere, invece, che il credito di CC abbia natura privilegiata ab origine, pur divenendo esigibile solo in caso di revoca del beneficio o di inadempimento.
Sempre dalla legge discende la possibilità di recupero del credito a mezzo di procedura esattoriale ex art. 17 D.Lgs. 46/1999, senza necessità di ottenere preventivamente un titolo esecutivo, potendo la procedura azionarsi sulla base della sola cartella esattoriale.
Le considerazioni sin qui svolte trovano conforto nella prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
pagina 5 di 9 garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_2 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.
n. 46 del 1999» (cfr. Cass. Civ., ord. n. 32148/2024).
Alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che l'operato di CC sia stato legittimo, avendo la stessa agito nel rispetto delle prescrizioni di legge, e che la cartella esattoriale costituisca titolo idoneo a fondare la procedura esecutiva, non essendo ravvisabile nessuno dei profili di invalidità dedotti da parte opponente.
3.2 Parte opponente ha negato la sussistenza in capo a CC del diritto di utilizzare la procedura di riscossione esattoriale nei confronti di un fideiussore in assenza di apposito titolo esecutivo, come avvenuto nel caso di specie. Ciò in ragione della distinta individualità, sia in termini oggettivi che soggettivi, che mantengono l'obbligazione debitoria originaria e quella accessoria, la quale impedirebbe di estendere al garante le considerazioni poc'anzi svolte sulla natura del credito e sulla modalità di recupero.
L'assunto non appare condivisibile, non trovando la differenziazione alcun reale conforto nel dato normativo.
Sul piano teleologico, deve ritenersi che la ratio e le finalità pubblicistiche dell'istituto sarebbero vanificati nel caso in cui lo si dovesse limitare al recupero dei crediti erogati nei confronti del solo debitore principale.
L'argomentazione stride anche con la natura privilegiata ab origine del credito il quale, nascendo con tale qualifica, è destinato ad esplicarsi anche nei confronti di eventuali terzi prestatori di garanzia, non rinvenendosi previsione derogatorie in tal senso.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito l'applicabilità della procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 9657/2024 e successivamente Cass. Civ., sentenza n. 32148 del 12/12/2024).
3.3 L'opponente lamenta di non essere stato edotto delle sorti del finanziamento originario, nonché la tardiva conoscenza dell'avvenuta escussione della garanzia di CC da parte dell'originario Istituto di credito, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto della validità del contratto fideiussorio e pagina 6 di 9 della correttezza dell'operato di nella fase di concessione del credito. Controparte_5
In particolare, lamenta di non aver potuto verificare la tempestività dell'azione del credito nei confronti del debitore originario ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma che troverebbe applicazione anche nel suo contratto di fideiussione, stante la nullità della clausola che ne prevede la deroga perché conforme allo schema ABI censurato dalla Suprema Corte.
In primo luogo, si ritiene inverosimile la mancata conoscenza da parte dell'opponente delle sorti del finanziamento, dal momento che lo stesso era stato erogato in favore di , società nella quale CP_6 lo stesso rivestiva sia la qualità socio che di amministratore unico. A maggior ragione se si considera che la società appena dieci mesi dopo la conclusione del contratto di finanziamento, proprio al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie, ha depositato domanda di concordato preventivo in bianco.
Per quanto concerne l'asserita nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., deve ritenersi che la clausola debba invece considerarsi valida. Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, sul quale si innesta la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dall'opponente, ha sancito l'illegittimità di alcune norme dello schema ABI, tra le quali appunto quella che derogava all'art 1957
c.c., in relazione alle fideiussioni omnibus.
La fideiussione stipulata dall'opponente, invece, è una fideiussione specifica, in quanto relativa ad un determinato contratto e quindi estranea al perimetro della giurisprudenza richiamata (sul punto, all'arresto di Cass. 27243 del 21.10.2024, dove la questione riguardava a ben vedere le ragioni per cui la fideiussione non era stata ritenuta “omnibus” e solo in seconda battuta la riferibilità della nullità a tutti i contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale, si contrappongono Cass. n. 21841 del 02/08/2024
e Cass. n. 26847 del 16/10/2024 le quali affermano che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).
Inoltre, nel caso in esame in cui è chiaro il riferimento specifico della fideiussione prestata dall'attore allo specifico finanziamento di euro 250.000,00 a favore della società EA S.r.l. (si veda il tenore letterale della lettera di fideiussione di cui al doc. 3 dell'attore), l'accertamento della Banca d'Italia risale al 2005, ben quindici anni prima rispetto alla presente fideiussione, e non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, salvo che la parte ne offra altra e specifica prova. (cfr. Cass. Civ., n. 1170/2025). Nessuna prova in tal senso è stata allegata dalla parte circa l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale. pagina 7 di 9 Appurata la validità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto fideiussorio, stante la mancata dimostrazione della sua riconducibilità ad un accordo anticoncorrenziale, devono respingersi le doglianze di parte attrice circa una possibile e comunque non dimostrata tardività delle azioni giudiziarie promosse dall'originario creditore nei confronti del debitore.
4) Conclusioni e spese di lite
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la relativa cartella esattoriale n.
080 2023 00163276 28 001 proposta dall'Ingegner in quanto infondata in riferimento Parte_1 ad ognuno dei motivi di opposizione proposti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite a carico dell'opponente andranno rifuse esclusivamente in favore del convenuto costituito e non del convenuto contumace, se pur vittorioso, non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Ai sensi dell'art. 17 c.p.c, il valore della causa di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede, pari ad €. 219.780,03.
Segue l'applicazione del relativo scaglione ex DM 55/2014 in misura prossima ai minimi, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 080 2023 00163276 28 001;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in complessivi €. 7.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del
[...]
15% del compenso, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Monaldi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Francesca Ortolani, MOT in tirocinio.
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione III civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5215/2023 promossa da:
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Migliarini e presso lo stesso – indirizzo telematico - elettivamente domiciliato
ATTORE contro
– con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice Controparte_1
fiscale e partita iva n. rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Francini,
CONVENUTO
e
“ (Cod. Fisc. Controparte_2
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_2 P.IVA_3
Roma, Viale America, n° 351
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 L'attore ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità/invalidità della cartella di pagamento n. 080 2023 00163276 28 001 emessa da su incarico di CP_3 [...]
per l'importo di € 219.780,03 e notificata in data 20 Controparte_2 ottobre 2023, nonché condannare e Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro, alla CP_1 rifusione di anticipazioni e compensi di lite.
Il convenuto costituito ha così concluso: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa domanda ed istanza anche istruttoria disattesa e reietta, per i motivi e le eccezioni meglio sopra dedotti: rigettare le domande avversarie perché infondate se ed in quanto rivolte verso;
Controparte_1 in subordine nel merito: nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze professionali che si chiede vengano liquidate e distratte a favore dell'Avv. Francesco Francini, antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L'ingegnere ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
080 2023 00163276 28 001, con la quale Controparte_2
(CC), tramite l' , provincia di Perugia (AdeR), aveva avviato una Controparte_4 procedura di riscossione coattiva, intimando all'odierno attore, quale fideiussore, il pagamento della complessiva somma di €. 219.780,03, in seguito all'escussione della garanzia da parte di
[...]
per il finanziamento erogato in favore della . CP_5 CP_6
L'attore ha eccepito la nullità/invalidità della cartella di pagamento opposta, in quanto emessa in assenza di un titolo esecutivo e quindi in violazione del previgente art. 21 del D. Lgs. 46/1999, assumendo che in forza della invocata disposizione fosse necessariamente richiesta la sussistenza di un titolo esecutivo al fine di poter procedere alla riscossione di entrate di natura privatistica in caso di riscossione promossa non nei confronti del debitore garantito ma direttamente nei confronti del garante, al quale era stata preclusa la possibilità di verificare l'osservanza della disciplina posta a presidio della garanzia dal medesimo prestata, relativamente alla sua validità, contestata per conformità della fideiussione allo schema ABI censurato dalla sentenza n. 41994/2021, e relativamente alla sua efficacia, in quanto ” non si era attivata nei confronti di ” nel CP_5 CP_7 termine previsto dall'art. 1957 c.c., non validamente derogato.
pagina 2 di 9 Ha chiesto quindi l'accertamento della nullità/invalidità della cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_8 legittimazione passiva nel presente giudizio, vertendo quest'ultimo su vizi antecedenti alla consegna del ruolo ed essendo tale fase devoluta all'ente titolare del credito, in quanto unico titolare della pretesta sostanziale.
Rigettata l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2) La legitimazione passiva.
L'attore contesta la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo e, laddove contesta che la mancata formazione giudiziale del titolo gli aveva precluso la possibilità di far valere ragioni di invalidità della garanzia prestata, muove contestazioni attinenti alla sussistenza del credito del garante. Trattandosi pertanto di opposizione esecutiva riconducibile nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessata, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
Da questa disposizione - dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30777 del 06/11/2023; Cass.
n. 25272 del 20/09/2024) - inferisce che il debitore il quale proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo possa evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore. E ciò con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario, giacché l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, dacché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile
1999, n. 112; nelle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità
o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, sussiste pagina 3 di 9 legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore).
3) Sulla domanda di invalidità della cartella esattoriale
La domanda dell'opponente ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'invalidità della cartella esattoriale, in quanto inidonea a costituire titolo esecutivo nei confronti del garante.
La stessa si fonda su diverse censure che verranno esposte ed esaminate di seguito.
3.1 In primo luogo, parte opponente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la procedura di riscossione mediante ruolo, a maggior ragione ove ciò sia avvenuto nei confronti del fideiussore, il quale non era beneficiario diretto del finanziamento bancario con garanzia del Medio Credito Centrale
S.p.A., né debitore nei confronti del medesimo istituto. Ha infatti sostenuto che il creditore avrebbe dovuto munirsi di un titolo esecutivo al fine di poter legittimamente intraprendere la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 21 D. Lgs. 46/1999, nei confronti del garante, ritenendo che la previsione dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/2015 convertito con modificazioni in L. 33/20156 non fosse idonea a fondare la legittimità dell'esecuzione mediate ruolo anche del credito nei confronti dei garanti in quanto incompatibile con la disciplina dettata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 467.
Lamenta quindi l'attore che il creditore aveva intrapreso la procedura esecutiva senza essere in possesso del titolo esecutivo richiesto ex lege per la riscossione di crediti che hanno natura privatistica.
A sostegno della natura privatistica del credito azionato da CC, parte opponente afferma che CC è divenuta titolare del diritto di credito de quo in seguito ad un fenomeno di surrogazione legale nelle ragioni creditorie di nei confronti di , ai sensi dell'art. 1203 c.c. Controparte_5 CP_6
Poiché l'istituto della surrogazione deve essere ricondotto ad un fenomeno successorio determinante una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo, il terzo surrogante subentra nello stesso identico diritto facente capo al precedente titolare. Non potrebbe, a detta dell'opponente, ricollegarsi alla surrogazione l'effetto di modificare la natura del diritto oggetto della stessa, trasformandolo da privatistico a pubblicistico.
A ben vedere, però, le considerazioni svolte da parte opponente non appaiono condivisibili, essendo in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità formatosi sulla questione specifica.
Partendo dal dato normativo, occorre porre l'attenzione su due norme in particolare.
La prima norma di interesse è l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1988, la quale attribuisce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzione di finanziamenti concessi nell'ambito di interventi di sostegno pubblico alle attività produttive. La stessa disposizione indica la procedura di iscrizione a pagina 4 di 9 ruolo quale quella deputata al recupero dei suddetti crediti.
In punto di applicabilità di tale norma ai finanziamenti erogati dal Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento." (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 9657/2024)
L'altra norma rilevante è l'art. 8 bis, comma 3, legge 33 del 2015, la quale detta una disciplina specifica in tema di procedura per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
Garanzia. La disposizione espressamente riconosce al credito del Fondo di Garanzia natura privilegiata, prevedendo inoltre che “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni”.
La natura privilegiata del credito restitutorio di CC, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, discende direttamente dalla legge e risponde all'esigenza di tutelare la finanza pubblica e di riacquistare risorse pubbliche da destinare al sostegno delle piccole e medie imprese. Corollario di quanto affermato
è la qualificazione sia del credito che del rapporto giuridico ad esso sotteso in termini pubblicistici.
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente, non sussiste alcun fenomeno lato sensu successorio che imporrebbe al credito di CC di mutuare la stessa natura di quello derivante dal rapporto privatistico al quale è collegato. Si deve ritenere, invece, che il credito di CC abbia natura privilegiata ab origine, pur divenendo esigibile solo in caso di revoca del beneficio o di inadempimento.
Sempre dalla legge discende la possibilità di recupero del credito a mezzo di procedura esattoriale ex art. 17 D.Lgs. 46/1999, senza necessità di ottenere preventivamente un titolo esecutivo, potendo la procedura azionarsi sulla base della sola cartella esattoriale.
Le considerazioni sin qui svolte trovano conforto nella prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
pagina 5 di 9 garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_2 determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.
n. 46 del 1999» (cfr. Cass. Civ., ord. n. 32148/2024).
Alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che l'operato di CC sia stato legittimo, avendo la stessa agito nel rispetto delle prescrizioni di legge, e che la cartella esattoriale costituisca titolo idoneo a fondare la procedura esecutiva, non essendo ravvisabile nessuno dei profili di invalidità dedotti da parte opponente.
3.2 Parte opponente ha negato la sussistenza in capo a CC del diritto di utilizzare la procedura di riscossione esattoriale nei confronti di un fideiussore in assenza di apposito titolo esecutivo, come avvenuto nel caso di specie. Ciò in ragione della distinta individualità, sia in termini oggettivi che soggettivi, che mantengono l'obbligazione debitoria originaria e quella accessoria, la quale impedirebbe di estendere al garante le considerazioni poc'anzi svolte sulla natura del credito e sulla modalità di recupero.
L'assunto non appare condivisibile, non trovando la differenziazione alcun reale conforto nel dato normativo.
Sul piano teleologico, deve ritenersi che la ratio e le finalità pubblicistiche dell'istituto sarebbero vanificati nel caso in cui lo si dovesse limitare al recupero dei crediti erogati nei confronti del solo debitore principale.
L'argomentazione stride anche con la natura privilegiata ab origine del credito il quale, nascendo con tale qualifica, è destinato ad esplicarsi anche nei confronti di eventuali terzi prestatori di garanzia, non rinvenendosi previsione derogatorie in tal senso.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito l'applicabilità della procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 9657/2024 e successivamente Cass. Civ., sentenza n. 32148 del 12/12/2024).
3.3 L'opponente lamenta di non essere stato edotto delle sorti del finanziamento originario, nonché la tardiva conoscenza dell'avvenuta escussione della garanzia di CC da parte dell'originario Istituto di credito, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto della validità del contratto fideiussorio e pagina 6 di 9 della correttezza dell'operato di nella fase di concessione del credito. Controparte_5
In particolare, lamenta di non aver potuto verificare la tempestività dell'azione del credito nei confronti del debitore originario ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma che troverebbe applicazione anche nel suo contratto di fideiussione, stante la nullità della clausola che ne prevede la deroga perché conforme allo schema ABI censurato dalla Suprema Corte.
In primo luogo, si ritiene inverosimile la mancata conoscenza da parte dell'opponente delle sorti del finanziamento, dal momento che lo stesso era stato erogato in favore di , società nella quale CP_6 lo stesso rivestiva sia la qualità socio che di amministratore unico. A maggior ragione se si considera che la società appena dieci mesi dopo la conclusione del contratto di finanziamento, proprio al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie, ha depositato domanda di concordato preventivo in bianco.
Per quanto concerne l'asserita nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., deve ritenersi che la clausola debba invece considerarsi valida. Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, sul quale si innesta la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dall'opponente, ha sancito l'illegittimità di alcune norme dello schema ABI, tra le quali appunto quella che derogava all'art 1957
c.c., in relazione alle fideiussioni omnibus.
La fideiussione stipulata dall'opponente, invece, è una fideiussione specifica, in quanto relativa ad un determinato contratto e quindi estranea al perimetro della giurisprudenza richiamata (sul punto, all'arresto di Cass. 27243 del 21.10.2024, dove la questione riguardava a ben vedere le ragioni per cui la fideiussione non era stata ritenuta “omnibus” e solo in seconda battuta la riferibilità della nullità a tutti i contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale, si contrappongono Cass. n. 21841 del 02/08/2024
e Cass. n. 26847 del 16/10/2024 le quali affermano che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).
Inoltre, nel caso in esame in cui è chiaro il riferimento specifico della fideiussione prestata dall'attore allo specifico finanziamento di euro 250.000,00 a favore della società EA S.r.l. (si veda il tenore letterale della lettera di fideiussione di cui al doc. 3 dell'attore), l'accertamento della Banca d'Italia risale al 2005, ben quindici anni prima rispetto alla presente fideiussione, e non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, salvo che la parte ne offra altra e specifica prova. (cfr. Cass. Civ., n. 1170/2025). Nessuna prova in tal senso è stata allegata dalla parte circa l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale. pagina 7 di 9 Appurata la validità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto fideiussorio, stante la mancata dimostrazione della sua riconducibilità ad un accordo anticoncorrenziale, devono respingersi le doglianze di parte attrice circa una possibile e comunque non dimostrata tardività delle azioni giudiziarie promosse dall'originario creditore nei confronti del debitore.
4) Conclusioni e spese di lite
In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la relativa cartella esattoriale n.
080 2023 00163276 28 001 proposta dall'Ingegner in quanto infondata in riferimento Parte_1 ad ognuno dei motivi di opposizione proposti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite a carico dell'opponente andranno rifuse esclusivamente in favore del convenuto costituito e non del convenuto contumace, se pur vittorioso, non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Ai sensi dell'art. 17 c.p.c, il valore della causa di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede, pari ad €. 219.780,03.
Segue l'applicazione del relativo scaglione ex DM 55/2014 in misura prossima ai minimi, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 080 2023 00163276 28 001;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, che si liquidano in complessivi €. 7.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del
[...]
15% del compenso, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Monaldi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Francesca Ortolani, MOT in tirocinio.
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