Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/11/2025, n. 21279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21279 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del d.d. n. 18 del 16 gennaio 2024 con il quale si è provveduto all’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni;
2) del d.d. n. 17 del 16 gennaio 2024 con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di accertare, tramite l’espletamento della prova di capacità operativa, l’idoneità dei candidati della citata procedura ancora da esaminare o riconvocati in esecuzione del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche ed integrazioni ed anche più specificatamente dell’art. 3;
4) dell’art. 3 del bando di concorso;
5) del d.l.13 giugno 2023, n. 69 - Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e successive modifiche e conversione;
6) dell’art. 13 comma 4 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 e successive modifiche e conversione, ai sensi del quale, in relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria.
7) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;
8) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
9) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
10) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco ”;
11) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova;
nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 13 comma 4 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 e successive modifiche e conversione, ai sensi del quale, in relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l’esclusione del candidato dalla graduatoria, previa rimessione alla corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 97 Cost.;
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IN PE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. 14 novembre 2018, n. 238.
2. Inserita in graduatoria come idonea, la sig. -OMISSIS- non si è poi presentata alle prove di capacità operativa previste dalla lex specialis .
3. Con decreto 16 gennaio 2024, n. 18 l’amministrazione ha quindi disposto l’esclusione della stessa dalla procedura di assunzione ricordando che ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103 « l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ».
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig. -OMISSIS- ha impugnato la sua esclusione dalla procedura – in uno con tutti gli altri atti indicati in epigrafe – chiedendone l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha sostenuto:
- che l’amministrazione aveva disposto la sua esclusione in quanto era risultata per due volte assente per malattia, facendo applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023;
- che tanto l’esclusione disposta dalla p.a. quanto la previsione di cui all’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023 (nella parte in cui prevedeva l’esclusione automatica per i candidati due volti assenti giustificati) erano irragionevoli, sproporzionate e discriminatorie;
- che questo Tribunale – ove non avesse ritenuto possibile una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023 o comunque una sua disapplicazione per contrasto con il diritto dell’Unione Europea – aveva il dovere di sollevare innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità della disposizione applicata dall’amministrazione per violazione degli art. 2, 3, 4, 97 Cost. oltreché per violazione degli artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU.
5. Con memoria del 5 aprile 2024, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare.
6. In data 8 aprile 2024 l’amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere difese.
7. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha ordinato alla p.a. di depositare agli atti del giudizio « una documentata relazione … sui fatti di causa, che dia conto della specifica posizione di parte ricorrente ».
8. Il 16 aprile 2024 l’amministrazione ha depositato in atti una memoria difensiva in cui ha genericamente insistito per la coerenza del proprio operato con le disposizioni vigenti.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha ritenuto di poter accogliere l’istanza cautelare della ricorrente ai fini di una celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. notando che dalle scarne allegazioni delle parti la definizione del giudizio appariva « involgere la valutazione di possibili profili di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito in l. n. 103/2023, nella parte in cui prevede che “la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determina l'esclusione del candidato dalla graduatoria”, la cui consistenza richiede di essere vagliata nell’appropriata sede di merito all’esito di un pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti sul punto, tenuto conto dell’insieme degli interessi coinvolti ».
10. Con memoria del 26 marzo 2025, la ricorrente ha ribadito quanto già notato nei precedenti scritti in ordine all’illegittimità tanto del provvedimento gravato, quanto dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023.
11. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – visto che la ricorrente aveva depositato agli atti del giudizio solo della documentazione sanitaria (risalente ai mesi di marzo, aprile e agosto 2023) senza dare piena evidenza di quanto sostenuto nel ricorso e considerato che la p.a. non aveva ancora prodotto la richiesta relazione – questo Tribunale ha ordinato alla p.a. di depositare agli documentazione al fine di ricostruire « puntualmente la scansione temporale dei fatti che hanno riguardato la sig. -OMISSIS- (convocazioni, richieste di differimento per giustificato motivo, etc.) e che hanno condotto all’adozione del provvedimento di esclusione impugnato » nonché al fine di appurare se la ricorrente avesse « registrato o meno due assenze per giustificato motivo entrambe successive all’entrata in vigore del d.l. n. 69/2023» .
12. In data 9 giugno 2025, l’amministrazione ha depositato una relazione nella quale ha specificato che l’odierna ricorrente era risultata assente per giustificato motivo comprovato da idonea certificazione medica solo alla prima convocazione, mentre invece il 27 settembre 2023 – data di seconda convocazione – la stessa era risultata assente senza produrre alcuna giustificazione, concludendo che « con decreto dipartimentale n. 18 del 16 gennaio 2024 la candidata [era] stata esclusa dalla procedura in quanto è risultata assente senza giustificato motivo ».
13. Con memoria depositata il 16 ottobre 2025 la ricorrente, pur non contestando quanto riferito dalla p.a., ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
14. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
15. Il ricorso è infondato e va respinto.
16. Va infatti notato che in sede processuale l’amministrazione ha evidenziato – con una relazione le cui affermazioni in fatto sono rimaste incontestate dalla ricorrente – che la sig. -OMISSIS- è stata esclusa dalla procedura non perché è stata assente giustificata due volte per malattia (come sostenuto dalla sig. -OMISSIS- nel ricorso, v. atto introduttivo del giudizio, pag. 3, sub 6) ma perché alla data del 27 settembre 2023 la stessa è risultata assente ingiustificata.
Circostanza che – è bene precisarlo – costituiva causa di esclusione dalla procedura già prima dell’entrata in vigore dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 69/2023 atteso che l’art. 8 del D.M. 14 novembre 2018, n. 238 prevedeva (del tutto ragionevolmente) che fossero riconvocati solo gli assenti giustificati alle prove (con conseguente esclusione degli assenti ingiustificati).
17. Chiarito quanto sopra, va poi evidenziato che parte ricorrente non ha neppure provato che la sua mancata presentazione alle prove del 27 settembre 2023 sarebbe effettivamente dipesa dal fatto che a quella data la stessa versava in una documentata condizione di infortunio che non le consentiva di svolgere la prova.
A tal riguardo, va osservato che le prime certificazioni mediche prodotte in atti da parte ricorrente risalgono al periodo marzo-aprile 2023 e che l’ultimo documento sanitario versato in atti è datato 29 agosto 2023 e consiste in un referto di risonanza magnetica non contenente alcuna compiuta diagnosi né – soprattutto – alcuna prognosi, e non appare quindi idoneo a certificare la sussistenza alla data del 27 settembre 2023 di una condizione di infortunio in capo alla sig. -OMISSIS- che avrebbe giustificato un differimento della prova.
18. Tutto quanto sopra consente di escludere che l’esclusione della ricorrente possa ritenersi discriminatoria/sproporzionata o possa in alcun modo ricondursi – come invece sostenuto dalla ricorrente – a una non corretta interpretazione/applicazione da parte della p.a. novella normativa di cui all’art. 14, comma 3, d.l. n. 69/2023 (come invece è stato possibile ritenere nella vicenda decisa da Tar Lazio, I- quater , 7 marzo 2025, n. 4907, in cui il candidato aveva documentato un infortunio sul lavoro due giorni prima della prova che non gli era stato possibile far valere quale motivo di rinvio a causa di un’errata interpretazione della p.a. circa l’efficacia temporale della nuova normativa) o a presunti profili di irragionevolezza della disposizione di cui al citato art. 14, comma 3, d.l. n. 69/2023 (la cui sussistenza è stata in ogni caso esclusa con sentenze Tar Lazio, I- quater , 23 luglio 2024, n. 15002, 29 luglio 2024, n. 15386 – confermata da Consiglio di Stato, III, 30 gennaio 2025, n. 719 – e 25 settembre 2024, n. 16612).
19. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
20. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
IN PE AM, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN PE AM | ZI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.