TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 999/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione del rapporto parentale, vertente
TRA
, , , questi ultimi in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e n.q. eredi di rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce Persona_1 all'atto di citazione, dall'avv. Cesare Gallinelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina alla via Giustiniano n. 7
ATTORI
E
, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in Controparte_1
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
Giacomo Gonzi e Rossana Giulianelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Chianciano Terme al viale della Libertà n. 390
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Poscia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Cairoli n. 10
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Giuliana Ferrarese e Luca Bronzato elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Aprilia alla via Rossetti n. 14
E
, residente come in atti Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_5 virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Martina Rudel, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Giorgio Vasari n. 5;
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di CP procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Paolo
Angeloni, domiciliato come in atti
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e , questi ultimi in proprio e n.q. eredi di
[...] Parte_3 Per_1
convenivano in giudizio ,
[...] Controparte_4 Controparte_1
, , affinché venissero condannati, in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale,
rispettivamente quantificato in euro 421.220,10 in favore di , Parte_1
vedova del defunto , in euro 296.040,80 in favore di Persona_2 Parte_2
fratello ed in euro 272.490,50 in favore di , sorella,
[...] Parte_3
ovvero della somma di ritenuta giustizia oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deducevano che in data 23.11.2000, alle ore 19.30 circa, in
- 2 - Cisterna di Latina, presso l'azienda Bonoil s.r.l., era intento a Persona_2 scaricare delle sanse oleose presso lo stabilimento dell'azienda, allorquando il
, nell'impilare le sanse alla guida di un automezzo, nella Controparte_4
manovra di retromarcia non si avvedeva della presenza del Pt_2
schiacciandolo contro il camion stesso.
Intervenuta la Questura di Latina, era trasmessa notizia di reato alla
Procura di Latina, la quale all'esito di indagini, chiedeva il rinvio a giudizio, ed in conseguenza si celebrava processo penale, nei confronti di CP_7
e rubricato al n.r.g. 3380/2003 nel quale si
[...] Controparte_4
costituiva parte civile . Parte_1
All'esito del giudizio, con sentenza n. 1092/2007, divenuta irrevocabile in data 3.4.2015, era riconosciuto responsabile Controparte_4 del reato di cui all'art. 113-589 c.p., con condanna al risarcimento del danno in solido con la Parte_4
La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3404/2013 nel riconoscere l'estinzione del reato per prescrizione, confermava le statuizioni civili, riconoscendo il concorso della vittima nella misura del 30%.
Con atto di citazione iscritto al n.r.g. 3062/2011 gli odierni attori agivano in giudizio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale. Detto giudizio di estingueva a seguito di interruzione per decesso del procuratore di . Controparte_2
Con l'odierno giudizio gli attori chiedevano il risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, iure proprio, nonché Parte_2
e , fratelli del defunto, anche n.q. eredi di
[...] Parte_3 Per_1
madre del defunto, deceduta in data 28.2.2010.
[...]
Si costituiva ritualmente nel presente giudizio , Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2947
c.c.
Nel merito deduceva l'esclusiva condotta colposa del il quale Pt_2
aveva posto in essere una condotta abnorme e non rispettosa delle norme di
- 3 - cautela.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Nel merito deduceva la propria estraneità ai fatti, in quanto non destinatario della delega sicurezza per lo stabilimento in questione.
Si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3 preliminarmente la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2947 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2945 c.c. e 310 c.p.c.
Nel merito deduceva che la responsabilità del sinistro era da ascriversi unicamente al comportamento abnorme posto in essere dalla stessa vittima che ben conosceva i luoghi ed entrava ciononostante in zona di manovra a retromarcia.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituivano e CP
, contestando l'an, ed il quantum debeatur della pretesa Controparte_5
ed eccependo preliminarmente, la prescrizione, ex art. 2947 c.c. dei diritti vantati dagli attori, aderendo altresì alle contestazioni mosse dalle altre parti costituitesi in giudizio.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 25.6.2024, era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti , e , cui CP_1 CP_3 CP_2
aderivano e . CP Controparte_5
Ed invero ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. … In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
- 4 - applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Orbene nel caso di specie il fatto sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 589 c.p. avveniva in data 23.11.2000, data che, trattandosi di reato di evento, coincide con quella della consumazione.
Da tale data, pertanto deve calcolarsi il termine prescrizionale che deve individuarsi, anche per il decorso del termine per l'esercizio dell'azione civile, in quello maggiore previsto per il reato.
Nel caso di specie, trattasi di omicidio colposo commesso in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per il quale, ratione temporis ai sensi dell'art. 2 c.p., era prevista pena edittale massima di anni 5.
Pertanto il termine prescrizionale, anche dell'azione risarcitoria civile, deve individuarsi in anni 6 (giusta previsione di cui all'art. 157 c.p.)
Invero detto termine decorrerà dal momento della consumazione del fatto, trattandosi di causa di estinzione del reato non diversa dalla prescrizione
(e non dalla data del provvedimento giudiziale).
In tal senso si è espressa la giurisprudenza affermando che il termine prescrizionale previsto per il reato, applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno, decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data di consumazione, da quello stesso momento la persona può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (cfr. arg. e Cassazione civile, Sez.
VI-3, ordinanza n. 21534 del 15 settembre 2017).
Pertanto, anche considerando il più lungo termine di prescrizione di cui agli artt. 160-161 c.p., l'azione deve ritenersi prescritta e già lo era alla data della proposizione del precedente giudizio civile r.g. 3062/2011 e
- 5 - comunque anche della missiva del 10.11.2010.
Deve trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_4
Preliminarmente deve osservarsi che nel caso di specie il termine prescrizionale, decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza, non risulta decorso, né per , costituita parte civile nel processo Parte_1
penale, né per e . Parte_2 Parte_3
Infatti “ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale.” (Cass. civ. n. 20363/2019).
Nel merito dalla documentazione prodotta in atti deve ritenersi sussistente il diritto della al risarcimento del danno in conseguenza Parte_1
del fatto illecito.
Risultano invero prodotti gli atti del giudizio penale ed in particolare la sentenza n. 1092/2007, Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile in data
3.4.2015, nonché sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3404/2013, con cui era accertata la responsabilità penale del per il reato di Controparte_4 cui all'art. 113-589 commi 1 e 2 c.p., con conferma della condanna al risarcimento in sede civile anche a seguito dell'intervenuta estinzione per prescrizione.
Orbene l'art. 651 c.p.c., comma 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che
- 6 - sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Secondo costante interpretazione della giurisprudenza, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che la ricostruzione storico- dinamica è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. (cfr. Cass. III Sez. civ. n. 15392 del 13.6.2018).
Deve pertanto ritenersi acclarata anche nel presente giudizio la dinamica dei fatti così come accertata nel giudizio penale.
Ed invero risulta ricostruito, che in data 23.11.2000 alle ore 19.30 circa il era a bordo del , all'interno dei locali CP_4 Controparte_8
aziendali della per svolgere lavoro di movimentazione delle Parte_4
sanse, allorquando il procedendo con il proprio autocarro in Pt_2
retromarcia con le sole luci di posizione visibili, si era fermato nell'area di scarico del era sceso dal mezzo e stava procedendo ad operazioni CP_8
di scarico dalla sponda posteriore, dando le spalle al che venendo CP_8
in retromarcia non si avvedeva della presenza del e lo Persona_2
schiacciava contro il camion.
Da tale ricostruzione deve pertanto ritenersi provata la responsabilità del nella causazione del fatto illecito anche ai fini civilistici. CP_4
Quanto al riconoscimento del concorso di colpa da parte della sentenza della Corte di Appello di Roma, va osservato che il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
- 7 - Il giudice civile può invero indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.
Ed invero se sotto tale profilo le risultanze del processo penale non hanno efficacia vincolante, tuttavia le stesse possono essere considerate nel giudizio civile ai fini della formazione del convincimento del giudice e valutate nel complesso delle acquisizioni probatorie.
Difatti le stesse assurgono a c.d prove atipiche le quali devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Tra queste possono annoverarsi: scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti dell'istruttoria penale o amministrativa, verbali di prove espletati in altri giudizi, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, perizie stragiudiziali, chiarimenti resi al CTU o informazioni dallo stesso assunte, risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n. 917).
Nel caso di specie appaiono sussistere elementi per riconoscere il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura stabilita del 30%.
Ed infatti dalla ricostruzione del fatto si evidenzia una condotta imprudente del che, provenendo in retromarcia, con le sole luci di Pt_2
posizione accese, in orario serale (fatto accertato in sentenza penale e pertanto non più contestabile), si posizionava incautamente in area adibita alla manovra di mezzi pesanti.
Pertanto, ritenuta la concorrente responsabilità del nella CP_4
causazione del sinistro, lo stesso va condannato al risarcimento dei danni conseguenti nella misura del 70%.
In ordine alla quantificazione dei danni, la giurisprudenza afferma che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia
- 8 - altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla
"declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8477).
In ordine alla quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, va osservato preliminarmente che il diritto al risarcimento del danno da uccisione del congiunto è riconosciuto non soltanto a coloro che rientrino nello stretto nucleo familiare del defunto (coniuge, figli), che rivestano la qualità di chiamati all'eredità per delazione legittima ai sensi degli artt. 566 e 581 e ss. cc. bensì a tutti i soggetti che, seppur estranei a tale ristretto nucleo familiare (es. nipoti, genero, nuora, nonno) e non conviventi, assumano (e dimostrino) l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Civ. 21230/2016,
Tribunale di Ancona - sez. II - sentenza n. 1195 del 05-10-2021), essendo il rapporto affettivo il presupposto per il risarcimento e non il solo legame formale.
Del pari la più recente giurisprudenza, ha affermato la rilevanza del rapporto caratterizzato da reciproci affetti;
l'assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione Civile Sez. VI-3, ordinanza 24 marzo 2021, n.
8218). Già nel medesimo senso si era espressa Cass. 11/11/2019, n. 28989, la quale ricomprende il legame parentale, indipendentemente dalla effettiva convivenza (dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento
- 9 - presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare “meccanisimi presuntivi” utilizzabili “al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno”, attraverso “il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi,
a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino
(ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”.
Circa i criteri di liquidazione, la valutazione secondo equità deve indurre il giudice a tener conto di tutte le circostanze ed elementi della singola fattispecie in modo da rendere la somma, in concreto liquidata, il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris patito da ciascuno dei familiari.
L'art. 1226 c.c. contiene una clausola generale di valutazione equitativa del danno. La disposizione, infatti, stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. L'applicazione di tabelle predeterminate costituisce l'alternativa alla clausola generale di valutazione equitativa.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 novembre
2021 n. 33005 ha affermato che tale pregiudizio non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione del danno in oggetto, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza, mancando la “forma di
- 10 - concretizzazione tipizzata” offerta, invece, da una tabella fondata sul punto variabile (come le Tabelle di Roma).
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Conclude pertanto la Suprema Corte che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto … Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (Corte di Cassazione, sentenza del 10 novembre 2021 n. 33005).
Nel caso di specie, alla luce della recente giurisprudenza, si ritiene di liquidare secondo i parametri delle Tabelle di Roma, pur essendo nelle more state adeguate al sistema a punti anche le Tabelle di Milano.
Con riguardo al rapporto con la famiglia parentale afferma la recente giurisprudenza che “sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il
- 11 - superstite non convivessero o che fossero distanti. Esiste poi una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per ciò che attiene la c.d. sofferenza morale e che impone semmai al danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio;
presunzione che non riguarda invece l'aspetto dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva” (Cass. civ., Sez. III, Ord. 21/10/2024,
n. 27142)
Pertanto, guardando alla età della vittima e del danneggiato, alla gravità dell'illecito, al grado del vincolo parentale, alla conseguente presunta intensità della sofferenza patita per la perdita, si reputa equo liquidare a tale titolo, già decurtata la misura del 30% in ragione dell'accertato concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto della provvisionale liquidata in sede penale, in favore di , moglie convivente del defunto, la somma Parte_1 di € 243.377,76, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi.
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Dalla documentazione versata in atti risulta che la in qualità Parte_1 di coniuge superstite ha percepito dall' la rendita vitalizia, la quale CP_9
ristora essenzialmente il danno reddituale.
Pertanto le somme percepite a tale titolo dalla non sono Parte_1
suscettibili di compensazione con quanto liquidato a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, non ricompreso nella liquidazione dell' . CP_9
Difatti lo scomputo dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) può operare solo se vi sia omogeneità delle poste di credito liquidate e riferibilità al medesimo titolo di danno e le
- 12 - somme siano state effettivamente versate o, comunque, siano provate nel loro ammontare in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. (Cass. civ. ord. Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837).
Non risulta, invece, provata la domanda risarcitoria avanzata da e in proprio e n.q. eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
Orbene innanzitutto non vi è prova in atti della qualità di eredi di in capo a e . Persona_1 Parte_2 Parte_3
Invero la giurisprudenza ha ritenuto che, mentre non rilevi agli effetti probatori dell'accettazione dell'eredità la dichiarazione di successione all'Agenzia delle entrate, per sua natura sempre emendabile in quanto priva di valore confessorio (cfr. Cass. 25008/2015, in senso contrario in ordine alla sufficienza cfr. Cass. 16 gennaio 2017, n. 868), in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede possa essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Cass. nn. 12361/2011 e 15803/2009). Al riguardo le Sezioni unite della
Corte, con la sentenza n. 12065 del 2014, hanno affermato che colui che, assume di essere erede, deve fornire la prova, ai sensi dell'art 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutarla nel complesso delle risultanze processuali.
Nel caso di specie non vi è prova alcuna in atti né del decesso di né prova, neppure indiziaria o presuntiva, della individuazione Persona_1
degli eredi.
Invero neppure risulta provato il legame di parentela tra la e Per_1
gli attori e , nonché il legame con il defunto Parte_2 Parte_3
. Persona_2
- 13 - Analogamente in ordine alla domanda di risarcimento in proprio formulata da e , non vi è in atti alcuna prova Parte_2 Parte_3
del rapporto parentale.
Ed invero la prova, anche presuntiva, del legame parentale afferisce al legame affettivo e presuppone provato il legame biologico/giuridico tra il defunto e gli istanti.
Nel caso di specie non vi è prova che gli attori e Parte_2
fossero fratelli del defunto . Parte_3 Persona_2
Non vi è infatti neppure un certificato anagrafico da cui poter ricavare il rapporto di parentela, presupposto di fatto necessario al fine di provare, anche presuntivamente, il legame affettivo e la sua intensità.
Sul punto non appare dirimente la prova articolata dalla parte attrice, la quale nei capi formulati fa genericamente riferimento a “fratelli”, senza che sia possibile individuarli nominativamente al fine di ricostruire il grado di rapporto familiare, prima ancora che affettivo.
Va invece dichiarata assorbita la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di ed in CP_1 Controparte_5 CP
conseguenza del rigetto della domanda principale nei confronti del chiamante in garanzia.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio in ragione della soccombenza parziale e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_4
al pagamento, in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
243.377,76, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presenta pronuncia all'effettivo soddisfo;
Con b) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
- 14 - , , ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
c) rigetta le domande proposte da e , in Parte_2 Parte_3
proprio e n.q. eredi di Persona_1
d) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di
[...]
e CP_5 CP
e) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
Così deciso in Latina l'11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 15 -