CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/01/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: RICCI ENNIO, Presidente
RE ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan N. 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024-00000-76 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18211/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
l'avviso di accertamento e liquidazione n. 2024-00000-76;
emesso da: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
anno d'imposta: 2020;
tributi: imposte ipotecarie e catastali;
data di notifica atto: 4.12.2024;
importo complessivo: € 10.536,29 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
ne chiede l'annullamento per difetto di soggettività passiva in quanto l'Ufficio ha rilevato l'omessa presentazione della denuncia di successione in morte della Sig.ra Nominativo_1, deceduta il 5.8.2020, di cui il ricorrente era genero quale marito della Sig.ra Nominativo_2, figlia premorta della de cuius.
Il dì 8.4.2025 si costituisce la DP1 che chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
allega la prova della concessione dello sgravio concesso il dì 1.4.2025 e chiede la compensazione delle spese.
Con memoria del 13.10.2025 anche la difesa attorea chiede l'estinzione ex art. 46 ma insiste per l'attribuzione delle spese, poi, il giorno successivo, nomina un ulteriore difensore in aggiunta al primo.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
La Corte, preso atto dell'annullamento dell'accertamento oggetto del presente giudizio, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Le spese di lite, in conformità al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della DP1, per quanto di competenza in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, ciò per non aver tempestivamente dato riscontro all'istanza in autotutela a suo tempo inviata dal ricorrente che è stato costretto ad intraprendere la via giudiziale.
Va disattesa la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc poiché non si rilevano le condizioni per la sua applicazione in quanto la difesa della DP2 non ha valicato i limiti del normale contraddittorio.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese liquidate in euro 1736,00 oltre c.u. ed accessori di legge con distrazione
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: RICCI ENNIO, Presidente
RE ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4274/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan N. 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024-00000-76 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18211/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
l'avviso di accertamento e liquidazione n. 2024-00000-76;
emesso da: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
anno d'imposta: 2020;
tributi: imposte ipotecarie e catastali;
data di notifica atto: 4.12.2024;
importo complessivo: € 10.536,29 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
ne chiede l'annullamento per difetto di soggettività passiva in quanto l'Ufficio ha rilevato l'omessa presentazione della denuncia di successione in morte della Sig.ra Nominativo_1, deceduta il 5.8.2020, di cui il ricorrente era genero quale marito della Sig.ra Nominativo_2, figlia premorta della de cuius.
Il dì 8.4.2025 si costituisce la DP1 che chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
allega la prova della concessione dello sgravio concesso il dì 1.4.2025 e chiede la compensazione delle spese.
Con memoria del 13.10.2025 anche la difesa attorea chiede l'estinzione ex art. 46 ma insiste per l'attribuzione delle spese, poi, il giorno successivo, nomina un ulteriore difensore in aggiunta al primo.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
La Corte, preso atto dell'annullamento dell'accertamento oggetto del presente giudizio, rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Le spese di lite, in conformità al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della DP1, per quanto di competenza in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, ciò per non aver tempestivamente dato riscontro all'istanza in autotutela a suo tempo inviata dal ricorrente che è stato costretto ad intraprendere la via giudiziale.
Va disattesa la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc poiché non si rilevano le condizioni per la sua applicazione in quanto la difesa della DP2 non ha valicato i limiti del normale contraddittorio.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese liquidate in euro 1736,00 oltre c.u. ed accessori di legge con distrazione