Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;
b) «ente formatore»: soggetto, avente personalita' giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;
c) «Autorita' marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 ;
d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;
e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque interne e piscine;
f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti nelle piscine.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 si vedano le note alle premesse.
a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;
b) «ente formatore»: soggetto, avente personalita' giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;
c) «Autorita' marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 ;
d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;
e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti in acque interne e piscine;
f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti nelle piscine.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 si vedano le note alle premesse.