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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. da nato a [...] l'[...] e residente a [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Zanotto (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Farini, 2 C.F._2
giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: come da ricorso e, quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- disporre e conseguentemente attribuire a nato il [...] a [...] il sesso Parte_1
femminile ed il nome di Persona_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO IN di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato all'Atto N.
pagina 1 di 8 35 Parte I Serie A ufficio 1 Anno 2003 nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1
; Per_1
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“GIADA” ed il nome completo sia pertanto Persona_1
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda
Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Per_1
onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di
[...]
riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 25.7.2024 di libero stato e senza figli, Parte_1
esponeva:
- che, da sempre, aveva avvertito di possedere una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico;
in particolare avrebbe iniziato a interrogarsi sulla propria identità di genere nella prima adolescenza, a seguito dei mutamenti ormonali e tipici della pubertà;
- tale presa di coscienza lo aveva indotto a informarsi autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi della e decideva di rivolgersi a assistenza specializzata presso il Centro Controparte_2
Brain Center di Firenze, ove veniva affidato alle cure della Dott.ssa che formulava Persona_2
diagnosi di disforia di genere, in data 15.2.2023;
- acquisita piena consapevolezza della propria condizione di transgender, la rivelava progressivamente alla famiglia che seppur con iniziale fatica lo ha sostenuto nel suo percorso, e si identificava, anche all'esterno come;
Per_1
- inoltre, a partire da maggio 2023 si sottoponeva successivamente a trattamento ormonale sostitutivo
(TOS) per l'adeguamento di genere, sotto la supervisione dell'endocrinologa Dott.ssa Per_3
pagina 2 di 8 con certificato del 20.3.2024 l'endocrinologa dava atto del raggiungimento del CP_3
raggiungimento del quinto mese di terapia ormonale femminilizzante;
- all'esito del percorso, affiancato, sotto la supervisione di psicologi, da un periodo di sperimentazione secondo il suo genere d'elezione in vari ambiti della vita, la psicologa – che aveva in precedenza escluso patologie psichiatriche concludeva, con certificato del 16.2.2024 che fosse necessario e prioritario per il benessero psicofisico dell'attore un cambio anagrafico, per permettere di vivere senza il disagio derivante da una discrepanza evidente tra sesso fenotipico e anagrafico, anche al fine di migliorare ulteriormente l'integrazione sociale e lavorativa;
Tutto ciò premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe, conclusioni reiterate all'udienza del
14.1.2025, in cui, a seguito dell'audizione della parte, il difensore precisava le conclusioni come da ricorso, discuteva oralmente la causa con rinuncia ai termini conclusivi rimettendosi “sulla domanda di autorizzazione agli interventi, e laddove il collegio la dovesse ritenere assorbita, vista la sentenza n.
143/2024 della Corte Costituzionale, che ne dia atto nelle motivazioni della decisione.”
***
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a chiedere la rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da renderlo coerente alla personalità psico -sessuale effettiva.
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del decreto legislativo 1.9.2011 n.
150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in
pagina 3 di 8 udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 “.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 1985, sottolineava come la legge 164/1982, allora da poco varata, si collocasse nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana.
Affermava, in tale sede la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, aggiungeva:
"...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire
l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che si è sottoposto ad approfonditi esami Parte_1 medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna, la correttezza della terapia ormonale in atto e le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali che da tale terapia sono derivate.
pagina 4 di 8 Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di essere autorizzata ad effettuare e confermando di essere conosciuta come anche sul luogo di lavoro. Per_1
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che possa essere disposta, come richiesto, la rettifica del sesso anagrafico di e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini Parte_1
effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita
CTU.
Invero, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico .”
pagina 5 di 8 Da ultimo, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l.
14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn.
161 del 1985, 221 del 2015)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che comunque non ha escluso di voler affrontare nel prossimo futuro. Parte_1
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile in soggetto femminile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non pagina 6 di 8 limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il Parte_1
nuovo prenome, dallo stesso indicato, di con le conseguenti variazioni. Per_1
La domanda di autorizzazione ad effettuare i trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente va invece dichiarata inammissibile.
Si osserva infatti che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs 150/2011 nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico - chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Ne consegue, pur reputando il Collegio che nulla osti all'effettuazione di tali trattamenti, che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Va pure dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del giudice, ai vari organi amministrativi, quali , , Agenzia del Territorio, CP_4 CP_5 Controparte_6
, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al giudice Controparte_7
ordinare un facere alla P.A al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi, alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma 6 decreto legislativo 150/2011, che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, non è retroattiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione pagina 7 di 8 personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte attrice e l'ulteriore domanda con cui si chiede “per
l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda
Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Per_1 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di
[...]
riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
”;
ii) attribuisce a nato aa Vicenza l'8.7.2003, il sesso femminile, nonché il prenome Parte_1 di ” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza e di NO Per_1
IN di rettificare l'atto di nascita di parte attrice, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome sia letto e Pt_1 inteso;
Per_1
iii) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome;
Per_1
iv) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3238 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. da nato a [...] l'[...] e residente a [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Zanotto (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Farini, 2 C.F._2
giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: come da ricorso e, quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e diritto sopra esposti:
- disporre e conseguentemente attribuire a nato il [...] a [...] il sesso Parte_1
femminile ed il nome di Persona_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO IN di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato all'Atto N.
pagina 1 di 8 35 Parte I Serie A ufficio 1 Anno 2003 nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1
; Per_1
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“GIADA” ed il nome completo sia pertanto Persona_1
- per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda
Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Per_1
onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di
[...]
riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
- accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna.
Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 25.7.2024 di libero stato e senza figli, Parte_1
esponeva:
- che, da sempre, aveva avvertito di possedere una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico;
in particolare avrebbe iniziato a interrogarsi sulla propria identità di genere nella prima adolescenza, a seguito dei mutamenti ormonali e tipici della pubertà;
- tale presa di coscienza lo aveva indotto a informarsi autonomamente sui caratteri e gli elementi identificativi della e decideva di rivolgersi a assistenza specializzata presso il Centro Controparte_2
Brain Center di Firenze, ove veniva affidato alle cure della Dott.ssa che formulava Persona_2
diagnosi di disforia di genere, in data 15.2.2023;
- acquisita piena consapevolezza della propria condizione di transgender, la rivelava progressivamente alla famiglia che seppur con iniziale fatica lo ha sostenuto nel suo percorso, e si identificava, anche all'esterno come;
Per_1
- inoltre, a partire da maggio 2023 si sottoponeva successivamente a trattamento ormonale sostitutivo
(TOS) per l'adeguamento di genere, sotto la supervisione dell'endocrinologa Dott.ssa Per_3
pagina 2 di 8 con certificato del 20.3.2024 l'endocrinologa dava atto del raggiungimento del CP_3
raggiungimento del quinto mese di terapia ormonale femminilizzante;
- all'esito del percorso, affiancato, sotto la supervisione di psicologi, da un periodo di sperimentazione secondo il suo genere d'elezione in vari ambiti della vita, la psicologa – che aveva in precedenza escluso patologie psichiatriche concludeva, con certificato del 16.2.2024 che fosse necessario e prioritario per il benessero psicofisico dell'attore un cambio anagrafico, per permettere di vivere senza il disagio derivante da una discrepanza evidente tra sesso fenotipico e anagrafico, anche al fine di migliorare ulteriormente l'integrazione sociale e lavorativa;
Tutto ciò premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe, conclusioni reiterate all'udienza del
14.1.2025, in cui, a seguito dell'audizione della parte, il difensore precisava le conclusioni come da ricorso, discuteva oralmente la causa con rinuncia ai termini conclusivi rimettendosi “sulla domanda di autorizzazione agli interventi, e laddove il collegio la dovesse ritenere assorbita, vista la sentenza n.
143/2024 della Corte Costituzionale, che ne dia atto nelle motivazioni della decisione.”
***
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a chiedere la rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da renderlo coerente alla personalità psico -sessuale effettiva.
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del decreto legislativo 1.9.2011 n.
150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in
pagina 3 di 8 udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 “.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 1985, sottolineava come la legge 164/1982, allora da poco varata, si collocasse nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana.
Affermava, in tale sede la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, aggiungeva:
"...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire
l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che si è sottoposto ad approfonditi esami Parte_1 medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna, la correttezza della terapia ormonale in atto e le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali che da tale terapia sono derivate.
pagina 4 di 8 Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di essere autorizzata ad effettuare e confermando di essere conosciuta come anche sul luogo di lavoro. Per_1
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che possa essere disposta, come richiesto, la rettifica del sesso anagrafico di e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini Parte_1
effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita
CTU.
Invero, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico .”
pagina 5 di 8 Da ultimo, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l.
14 aprile 1982, n. 164, censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti, è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
Essa è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) (sentt. nn.
161 del 1985, 221 del 2015)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che comunque non ha escluso di voler affrontare nel prossimo futuro. Parte_1
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile in soggetto femminile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non pagina 6 di 8 limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il Parte_1
nuovo prenome, dallo stesso indicato, di con le conseguenti variazioni. Per_1
La domanda di autorizzazione ad effettuare i trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente va invece dichiarata inammissibile.
Si osserva infatti che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs 150/2011 nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico - chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Ne consegue, pur reputando il Collegio che nulla osti all'effettuazione di tali trattamenti, che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Va pure dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del giudice, ai vari organi amministrativi, quali , , Agenzia del Territorio, CP_4 CP_5 Controparte_6
, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al giudice Controparte_7
ordinare un facere alla P.A al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi, alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma 6 decreto legislativo 150/2011, che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, non è retroattiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione pagina 7 di 8 personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte attrice e l'ulteriore domanda con cui si chiede “per
l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda
Ospedaliera, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Per_1 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di
[...]
riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
”;
ii) attribuisce a nato aa Vicenza l'8.7.2003, il sesso femminile, nonché il prenome Parte_1 di ” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza e di NO Per_1
IN di rettificare l'atto di nascita di parte attrice, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome sia letto e Pt_1 inteso;
Per_1
iii) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome;
Per_1
iv) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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