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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________ persona del Giudice Dr. FA VI, nella causa civile iscritta Per ___________________ al n° 11370 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1
AR ON e AN AR AR, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Il Cancelliere agli indirizzi pec indicati in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSA LAPI,
[...]
giusta procura speciale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, Via Valerio
Villareale 35;
Resistente
OGGETTO : ILLEGITTIMITA' SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DIFFERENZE
RETRIBUTIVE; TO AN.
1 Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2024, , già dipendente del Parte_1
di MESSINA, poi transitata nel 2017, a seguito della liquidazione di Controparte_2
quest'ultimo, all' Controparte_1
- ed assegnata alla sede di Messina, con qualifica di Funzionario direttivo,
[...]
Area legale, livello IV°, ove si occupava di contenzioso relativo alle sedi di Messina e
Caltanissetta, predisponendo atti legali e collaborando con il dirigente dell'Area Affari
giuridici e legali, premesso che dall'anno 2020, in occasione del dilagare della pandemia da SARS – CoV- 2 - l'Ente aveva posto i lavoratori in modalità di smart working,
consentendo loro di svolgere l'attività da remoto, mediante utilizzo di una piattaforma telematica, lamentava che in data 9/02/2022 aveva ricevuto l'invito ad adempiere all'obbligo vaccinale ed in data 28/02/2022, l' ne aveva disposto la sospensione CP_1
dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 2 D.L. n° 172/21, cessata soltanto con la sua riammissione in servizio in data 29/03/2022.
Contestava l'efficacia immunizzante del vaccino e deduceva l'illegittimità della sospensione dal servizio dei non vaccinati, in quanto sacrificio non ragionevolmente esigibile.
2 Si doleva, altresì, che l'Ente, nonostante si fosse dotato di una piattaforma telematica per il lavoro da remoto, non l'avesse collocata in modalità di lavoro agile, come invece consentito ad altri lavoratori.
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria dell'illegittimità della sospensione, la condanna dell' a corrisponderle la retribuzione per il relativo periodo pari ad Euro CP_1
3.360,73 ed al risarcimento di tutti i danni patiti, anche di natura non patrimoniale ed esistenziale nella misura non inferiore ad Euro 5.000,00, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, deduceva di aver operato, attenendosi rigorosamente CP_1
alle disposizioni di legge che prevedevano l'obbligo vaccinale e la sospensione dal servizio, in caso di mancato adempimento, ritenute legittime sia dalla Corte
Costituzionale, che da un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e della Corte di legittimità.
Sottolineava, poi, che era irrilevante la dedotta assegnazione in smart working di alcuni colleghi della ricorrente, in quanto costoro o avevano meno di 50 anni e dunque non rientravano tra i destinatari dell'obbligo vaccinale, o lo avevano assolto e dunque potevano svolgere l'attività lavorativa.
Deduceva, in ogni caso, che l'Ente aveva l'esigenza a che la ricorrente operasse nella sede di lavoro e non in smart working, a differenza degli altri colleghi da essa citati e che tale scelta era insindacabile e interamente rimessa alla volontà del datore di lavoro.
Ribadiva, quindi, la legittimità del provvedimento adottato e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Acquisita documentazione utile ai fini della decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, la causa è stata decisa, come da suindicato dispositivo.
Deve, preliminarmente, rigettarsi la richiesta di prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo, in quanto superflua e inconducente, ai fini della decisione.
Parimenti va respinta la richiesta di sospensione del giudizio, dovendosi le questioni oggetto del presente procedimento ritenersi adeguatamente risolte, alla luce della
3 giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, nonché di legittimità, che verrà qui di seguito richiamata.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art. 1 D.L. 7/01/2022 n° 1 conv. in L. 4/03/2022 n° 18 ha previsto che: .
Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art.
4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-
bis e 4-ter (1) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art.
4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2,
9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui
4 all'articolo 4-quater del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n.
52 del 2021 (2) .
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-
legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2,
nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati (3) (4) .
4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7,
del [medesimo] decreto-legge n. 52 del 2021 (5) .
5. È vietato l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1 (6) .
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Nel caso in esame, a seguito di comunicazione da parte della di non poter Pt_1
aderire alla campagna vaccinale e/o attivare il super green pass per poter accedere al luogo di lavoro ( v. documento 2 in produzione ) l'Ente ha applicato nei suoi confronti CP_1
quanto previsto dal comma 4 della suindicata norma che dispone che i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID 19 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15
giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Si trattava di una conseguenza prevista per legge, non potendo trovare applicazione l'adibizione a mansioni diverse prevista dal comma 7, non rientrando la tra i Pt_1
soggetti esenti dall'obbligo per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita.
Come ribadito, da ultimo, da Cassazione Sez. Lav. 8/04/2025 n° 9243, La normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra
6 l'altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti in strutture sanitarie;
stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione;
il vaccino non è stato reso obbligatorio in assoluto, ma per lavorare in strutture sanitarie;
poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro,
con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa.
10. Questa Corte ha già chiarito (Cass. S.U. n. 31692/2023) che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.
11. Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi a Corte
Cost. n. 14/2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
commi 1 e 2, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito, che introduceva l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità
del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-
scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
che tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità
allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela
7 della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano in contatto con loro e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività; che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni,
individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.
12. Dunque, come ora visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,32 e 35
Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.
13. La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n.
16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di
8 corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare,
considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14. Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del giudice delle leggi.
15. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame.
16. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale -
sanzione, come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione dell'operatore sanitario (o equiparato) di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati, in particolare quelli vulnerabili ricoverati o in contatto con le strutture sanitarie, era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa - retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21).
A tale indirizzo giurisprudenziale intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone integralmente le ragioni giuridiche.
Va, inoltre, rilevato che la concessione della modalità di lavoro agile in favore di era giustificata alla luce della documentazione sanitaria pervenuta, Parte_2
come attestato nel parere del Dr. specialista in medicina del lavoro, in data Persona_1
31/03/2022, prodotto dall'IRSAP, mentre nei confronti di derivava dal Parte_3
trasferimento della residenza familiare nel Comune di Bologna ed era limitata a sei giorni al mese ( v. istanza di autorizzazione e determina n° 16 del 22/02/2022 ed allegati).
La stessa limitazione era prevista per la dipendente ( v. determina n° 26 Persona_2
del 3/03/2022 ed allegati).
9 E' evidente, quindi, che la situazione dei suindicati lavoratori era radicalmente diversa da quella della ricorrente, atteso che la concessione era stata giustificata per una lavoratrice da motivi di salute, mentre per gli altri due era soltanto parziale, con obbligo di assicurare per il restante periodo la prestazione in presenza, che la sottrattasi Pt_1
volontariamente all'obbligo vaccinale, non avrebbe potuto, invece, garantire, nel rispetto delle disposizioni di legge, dirette a prevenire il contagio ed a proteggere l'incolumità
degli altri lavoratori.
Nessun profilo di discriminazione può quindi ravvisarsi nei suoi confronti.
In virtù di tali considerazioni, poiché l'operato dell'Ente appare del tutto legittimo, il ricorso va integralmente respinto, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
La natura e la complessità della questione giuridica trattata integra gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025.
IL GIUDICE
FA VI
10
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________ persona del Giudice Dr. FA VI, nella causa civile iscritta Per ___________________ al n° 11370 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1
AR ON e AN AR AR, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Il Cancelliere agli indirizzi pec indicati in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROSA LAPI,
[...]
giusta procura speciale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, Via Valerio
Villareale 35;
Resistente
OGGETTO : ILLEGITTIMITA' SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DIFFERENZE
RETRIBUTIVE; TO AN.
1 Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2024, , già dipendente del Parte_1
di MESSINA, poi transitata nel 2017, a seguito della liquidazione di Controparte_2
quest'ultimo, all' Controparte_1
- ed assegnata alla sede di Messina, con qualifica di Funzionario direttivo,
[...]
Area legale, livello IV°, ove si occupava di contenzioso relativo alle sedi di Messina e
Caltanissetta, predisponendo atti legali e collaborando con il dirigente dell'Area Affari
giuridici e legali, premesso che dall'anno 2020, in occasione del dilagare della pandemia da SARS – CoV- 2 - l'Ente aveva posto i lavoratori in modalità di smart working,
consentendo loro di svolgere l'attività da remoto, mediante utilizzo di una piattaforma telematica, lamentava che in data 9/02/2022 aveva ricevuto l'invito ad adempiere all'obbligo vaccinale ed in data 28/02/2022, l' ne aveva disposto la sospensione CP_1
dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 2 D.L. n° 172/21, cessata soltanto con la sua riammissione in servizio in data 29/03/2022.
Contestava l'efficacia immunizzante del vaccino e deduceva l'illegittimità della sospensione dal servizio dei non vaccinati, in quanto sacrificio non ragionevolmente esigibile.
2 Si doleva, altresì, che l'Ente, nonostante si fosse dotato di una piattaforma telematica per il lavoro da remoto, non l'avesse collocata in modalità di lavoro agile, come invece consentito ad altri lavoratori.
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria dell'illegittimità della sospensione, la condanna dell' a corrisponderle la retribuzione per il relativo periodo pari ad Euro CP_1
3.360,73 ed al risarcimento di tutti i danni patiti, anche di natura non patrimoniale ed esistenziale nella misura non inferiore ad Euro 5.000,00, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, deduceva di aver operato, attenendosi rigorosamente CP_1
alle disposizioni di legge che prevedevano l'obbligo vaccinale e la sospensione dal servizio, in caso di mancato adempimento, ritenute legittime sia dalla Corte
Costituzionale, che da un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e della Corte di legittimità.
Sottolineava, poi, che era irrilevante la dedotta assegnazione in smart working di alcuni colleghi della ricorrente, in quanto costoro o avevano meno di 50 anni e dunque non rientravano tra i destinatari dell'obbligo vaccinale, o lo avevano assolto e dunque potevano svolgere l'attività lavorativa.
Deduceva, in ogni caso, che l'Ente aveva l'esigenza a che la ricorrente operasse nella sede di lavoro e non in smart working, a differenza degli altri colleghi da essa citati e che tale scelta era insindacabile e interamente rimessa alla volontà del datore di lavoro.
Ribadiva, quindi, la legittimità del provvedimento adottato e chiedeva il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Acquisita documentazione utile ai fini della decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, la causa è stata decisa, come da suindicato dispositivo.
Deve, preliminarmente, rigettarsi la richiesta di prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo, in quanto superflua e inconducente, ai fini della decisione.
Parimenti va respinta la richiesta di sospensione del giudizio, dovendosi le questioni oggetto del presente procedimento ritenersi adeguatamente risolte, alla luce della
3 giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, nonché di legittimità, che verrà qui di seguito richiamata.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art. 1 D.L. 7/01/2022 n° 1 conv. in L. 4/03/2022 n° 18 ha previsto che: .
Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art.
4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-
bis e 4-ter (1) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art.
4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2,
9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui
4 all'articolo 4-quater del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n.
52 del 2021 (2) .
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-
legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2,
nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati (3) (4) .
4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7,
del [medesimo] decreto-legge n. 52 del 2021 (5) .
5. È vietato l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1 (6) .
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Nel caso in esame, a seguito di comunicazione da parte della di non poter Pt_1
aderire alla campagna vaccinale e/o attivare il super green pass per poter accedere al luogo di lavoro ( v. documento 2 in produzione ) l'Ente ha applicato nei suoi confronti CP_1
quanto previsto dal comma 4 della suindicata norma che dispone che i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID 19 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15
giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Si trattava di una conseguenza prevista per legge, non potendo trovare applicazione l'adibizione a mansioni diverse prevista dal comma 7, non rientrando la tra i Pt_1
soggetti esenti dall'obbligo per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita.
Come ribadito, da ultimo, da Cassazione Sez. Lav. 8/04/2025 n° 9243, La normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all'autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra
6 l'altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti in strutture sanitarie;
stabilendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione;
il vaccino non è stato reso obbligatorio in assoluto, ma per lavorare in strutture sanitarie;
poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro,
con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa.
10. Questa Corte ha già chiarito (Cass. S.U. n. 31692/2023) che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.
11. Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi a Corte
Cost. n. 14/2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
commi 1 e 2, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito, che introduceva l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità
del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-
scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
che tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità
allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela
7 della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano in contatto con loro e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività; che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni,
individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.
12. Dunque, come ora visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,32 e 35
Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.
13. La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n.
16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di
8 corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare,
considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14. Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del giudice delle leggi.
15. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame.
16. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale -
sanzione, come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione dell'operatore sanitario (o equiparato) di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati, in particolare quelli vulnerabili ricoverati o in contatto con le strutture sanitarie, era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa - retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21).
A tale indirizzo giurisprudenziale intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone integralmente le ragioni giuridiche.
Va, inoltre, rilevato che la concessione della modalità di lavoro agile in favore di era giustificata alla luce della documentazione sanitaria pervenuta, Parte_2
come attestato nel parere del Dr. specialista in medicina del lavoro, in data Persona_1
31/03/2022, prodotto dall'IRSAP, mentre nei confronti di derivava dal Parte_3
trasferimento della residenza familiare nel Comune di Bologna ed era limitata a sei giorni al mese ( v. istanza di autorizzazione e determina n° 16 del 22/02/2022 ed allegati).
La stessa limitazione era prevista per la dipendente ( v. determina n° 26 Persona_2
del 3/03/2022 ed allegati).
9 E' evidente, quindi, che la situazione dei suindicati lavoratori era radicalmente diversa da quella della ricorrente, atteso che la concessione era stata giustificata per una lavoratrice da motivi di salute, mentre per gli altri due era soltanto parziale, con obbligo di assicurare per il restante periodo la prestazione in presenza, che la sottrattasi Pt_1
volontariamente all'obbligo vaccinale, non avrebbe potuto, invece, garantire, nel rispetto delle disposizioni di legge, dirette a prevenire il contagio ed a proteggere l'incolumità
degli altri lavoratori.
Nessun profilo di discriminazione può quindi ravvisarsi nei suoi confronti.
In virtù di tali considerazioni, poiché l'operato dell'Ente appare del tutto legittimo, il ricorso va integralmente respinto, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
La natura e la complessità della questione giuridica trattata integra gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025.
IL GIUDICE
FA VI
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