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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 1229/2025 promossa da
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NA IL (MI), Via Unica Sorigherio n. 12, rappresentato e difeso dalle Avv.te Stefania Moretti e Roberta Mangiarotti, entrambe del Foro di Milano;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...], residente a San Giuliano Controparte_1 C.F._2 IL (MI), Via Manara n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gattone del Foro di Milano;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 18.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 04.07.2025 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Lodi di modificare i provvedimenti concernenti la regolamentazione del figlio minore Per_1 omologati con sentenza n. 1048/2023 del 07.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023. In particolare, il ricorrente ha chiesto: (i) che il contributo al mantenimento per il figlio venga ridotto da € 550,00 mensili ad € 250,00 mensili;
(ii) di poter percepire il 50% dell'assegno unico, ad oggi percepito integralmente dalla sig.ra (iii) la modifica CP_1 del calendario di visite.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra e che dall'unione, in data 09.03.2014, CP_1
è nato il figlio Per_1
pagina 1 di 5 - che con sentenza n. 1048/2023 il Tribunale di Lodi ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti, in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
o “Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 Controparte_ madre, SI.ra , anche ai fini anagrafici;
o La casa familiare, di proprietà esclusiva della SInora verrà assegnata alla stessa, unitamente a CP_1 quanto la arreda, perché vi abiti con il figlio minore […];
o Salvo ogni diverso e migliore accordo preso direttamente tra i genitori, il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le modalità richiamate nel piano genitoriale allegato e dunque:
a. Per tre fine settimana consecutivi, seguiti da un fine settimana di competenza della madre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
b. Un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18,00 alle 21,00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
c. I genitori concordano che il pernotto del minore presso il padre permarrà fino a che lo stessi manterrà una soluzione abitativa autonoma e indipendente;
d. Il genitore che si trova con il minore consentirà a quest'ultimo di videochiamare l'altro genitore almeno una volta al giorno, indicativamente alle ore 18,00;
e. Anche in deroga al calendario di cui sopra, il finesettimana in cui cade la Festa della Rottura e la Festa del sacrificio, celebrazioni religiose Musulmane, verrà trascorso dal minore col padre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena. Qualora i suddetti finesettimana cadano nel weekend di spettanza della madre, la stessa recupererà i giorni nel fine settimana successivo;
f. Anche in deroga al calendario di cui sopra, i giorni in cui vengono celebrate le festività cattoliche (a titolo meramente esemplificativo la Vigilia di Natale, Natale, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) verranno trascorsi dal minore con la madre. Nei restanti giorni di sospensione scolastica, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
g. Durante le interruzioni scolastiche connesse a ricorrenze civili (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio) il minore frequenterà i genitori ad anni alterni;
h. Nel giorno del compleanno di (9 marzo) i genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrerlo insieme Per_1 al figlio al fine di perseguire il superiore interesse del minor. In caso contrario verrà trascorso dai genitori ad anni alterni;
i. Durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà col padre una settimana nel mese di luglio, mentre con la madre due settimane consecutive, indicativamente le due centrali, nel corso del mese di agosto. Nei restanti giorni di sospensione scolastica estiva, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
j. In deroga al calendario di cui sopra, i genitori concordano sin da ora che il minore trascorra, ogni anno, due settimane consecutive al mare coi nonni materni, indicativamente tra il mese di giugno e il mese di luglio […];
o Dal mese di maggio 2023, il padre sta provvedendo al versamento della somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore […];
o I genitori contribuiranno ognuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale […].
o I genitori acconsentano a che la signora percepisca in via esclusiva il c.d. Assegno Unico universale, CP_1 nonché ogni altra prestazione previdenziale /assistenziale e ogni eventuale sostegno economico erogato in favore
pagina 2 di 5 del nucleo familiare e /o connesso alla presenza al collocamento del figlio minore […];
- che, dopo aver lavorato come operaio, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, ha ripreso a svolgere l'attività di camionista che gli impedisce di frequentare durante la Per_1 settimana;
- che il contributo al mantenimento concordato per il figlio è eccessivo rispetto al proprio reddito (€ 2.300,00 mensili per 12 mensilità) e alle spese che deve sostenere mensilmente (€ 100,00 mensili per rientrare nel debito maturato con Intesa San Paolo;
€ 400,00 mensili per un finanziamento contratto nel 2022 per sostenere alcune spese conseguenti al decesso della sorella e per l'acquisto di un camion;
€ 200,00 mensili per il sostentamento dei parenti in Africa;
€ 100,00 mensili per aiutare la famiglia della sorella deceduta);
- di vivere da maggio 2023 a San NA IL (MI) in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di € 600,00, oltre € 100,00 a titolo di rimborso spese;
- che la sig.ra lavora come impiegata e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 CP_1
e incassa il 100% dell'assegno unico;
- di essere stato sempre presente nella vita del figlio, interessandosi anche alle sue attività extrascolastiche;
di contro, la sig.ra ostacola i rapporti con il figlio e lo esclude dalle CP_1 decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore;
- che pende un procedimento penale nei suoi confronti per il reato ex art. 570 c.p. e di aver subito un pignoramento dello stipendio da parte della ex compagna per il pagamento degli arretrati del mantenimento.
1.3. Con comparsa di risposta depositata l'08.10.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dalla controparte e la conferma delle condizioni statuite nella sentenza n. 1048/2023 del 17.11.2025. In particolare, la resistente ha evidenziato quanto segue:
- il sig. non ha dedotto circostanze sopravvenute che giustificano una riduzione del contributo al Pt_1 mantenimento né rileva il fatto che il ricorrente contribuisce al mantenimento della propria famiglia di origine in Africa;
- il sig. non ha versato regolarmente il contributo al mantenimento maturando un debito di € CP_2
5.000,00;
- il sig. non frequenta con regolarità il figlio e nessuna condotta ostativa è stata mai posta in essere CP_2 dalla madre.
1.4. All'udienza del 07.11.2025 sono comparse personalmente le parti.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Non sono disponibile ad accordare una riduzione del contributo al CP_1 mantenimento, il sig. non corrisponde le spese straordinarie e per due anni non mi ha pagato il contributo al mantenimento. Pt_1
La situazione familiare del sig. è molto agiata, io credo che i soldi li versi alla sua seconda moglie che ha sposato in segreto Pt_1 con rito religioso. Il sig. sta costruendo una villa in Senegal utilizzando anche soldi che gli ho dato io provenienti dall'eredità Pt_1 di mia nonna. Io lavoro come impiegata amministrativa, guadagno al mese € 2.000,00 netti, vivo in un immobile di mia proprietà e pago un mutuo di € 560,00 mensili, vivo solo con nostro figlio. Percepisco l'assegno unico nella misura del 100% che ammonta a circa 130,00/140,00 mensili”.
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come camionista, guadagno € 2.300,00, dai quali viene decurtato il Pt_1 contributo al mantenimento che viene pagato direttamente dal datore di lavoro. Saltuariamente svolgo nel fine settimana un lavoro non in regola come buttafuori, lavoro di solito 12 ore e guadagno € 6 all'ora, a volte chiamo io per chiedere di lavorare. Vivo in un immobile in affitto e pago € 700,00 mensili. Io vivo da solo. Confermo di aver spostato con rito religioso un'altra donna che vive in Senegal, ci siamo sposati tre anni fa, io le mando € 200,00, non abbiamo avuto figli, lei vive in Senegal con la sua famiglia e non lavora. Sono
pagina 3 di 5 disponibile a riconoscere il 100% dell'assegno unico alla sig.ra Non vedo mio figlio da tempo, non ho la macchina perché non CP_1 posso permettermi l'assicurazione. Ho chiesto alla sig.ra di portarmi nostro figlio ma non ha voluto. Io a volte ho assistito di CP_1 nascosto alle partite di mio figlio.”
La Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la sig.ra si è dichiarata disponibile ad accettare € 400,00 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Il sig. ha chiesto un termine per valutare la proposta di controparte. Pt_1
1.5. All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
2. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi all'interesse del minore.
In particolare, le parti non hanno evidenziato circostanze che giustificano una modifica del regime di affido e di collocamento del minore e il calendario di visite appare conforme all'interesse del minore, in quanto garantisce congrui tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il contributo al mantenimento appare congruo tenuto conto delle condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle esigenze del figlio.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica della sentenza n. 1048/2023 emessa dal Tribunale di Lodi il 07.11.2023, pubblicata il 17.11.2023, così provvede:
1) affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna, anche ai fini anagrafici;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, in regime di rispetto reciproco e reciproca collaborazione, nell'interesse del minore;
2) dispone che ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore Per_2 assunta, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale lo stesso si trova: nel preminente i
[...] lio minore, i genitori si impegnano a collaborare, mantenendo tra loro una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di Per_1
3) dispone che ogni decisione di straordinaria amministrazione, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, vengano assunte di comune accordo tra i genitori;
4) dispone che la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra rimanga assegnata alla stessa, CP_1 unitamente a quanto la arreda, affinché vi abiti con il figlio minore
5) prende atto e che la sig.ra provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario acceso CP_1 per l'acquisto della casa fa
6) dispone che il padre, salvo diverso accordo preso direttamente tra i genitori, possa veder il figlio secondo il seguente calendario:
a) per tre fine settimana consecutivi, seguiti da un fine settimana di competenza della madre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena;
b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18,00 alle 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
c) i genitori concordano che il pernotto del minore presso il padre permarrà fino a che lo stesso manterrà una soluzione abitativa autonoma e indipendente;
d) il genitore che si trova con il minore consentirà a quest'ultimo di videochiamare l'altro genitore almeno una volta al giorno, indicativamente alle ore 18,00;
pagina 4 di 5 e) anche in deroga al calendario di cui sopra, il fine settimana in cui cade la Festa della Rottura e la Festa del sacrificio, celebrazioni religiose Musulmane, verrà trascorso dal minore con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena. Qualora i suddetti finesettimana cadano nel weekend di spettanza della madre, la stessa recupererà i giorni nel fine settimana successivo;
f) anche in deroga al calendario di cui sopra, i giorni in cui vengono celebrate le festività cattoliche (a titolo meramente esemplificativo la vigilia d Natale, Natale, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) verranno trascorsi dal minore con la madre. Nei restanti giorni di sospensione scolastica, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
g) durante le interruzioni scolastiche connesse a ricorrenze civili (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio) il minore frequenterà i genitori ad anni alterni;
h) nel giorno del compleanno di (9 marzo) i genitori si impegnano, ove possibile, a Per_1 trascorrerlo insieme al figlio al perseguire il superiore interesse del minore. In caso contrario verrà trascorso dai genitori a giorni alterni;
i) durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà col padre una settimana nel mese di luglio, mentre con la madre due settimane consecutive, indicativamente le due centrali, nel corso del mese di agosto. Nei restanti giorni di sospensione scolastica estiva, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
j) in deroga al calendario di cui sopra, i genitori concordano sin da ora che il minore trascorra, ogni anno, due settimane consecutive al mare con i nonni a materni, indicativamente tra il mese di giugno e il mese di luglio;
k) i genitori si impegnano a concordare i periodi di vacanza entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno;
l) entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi con congruo preavviso il luogo preciso in cui il minore trascorrerà i periodi di vacanza, indicando un recapito e garantendo ogni giorno contatti del minore con l'altro genitore;
m) i genitori concordano che eventuali viaggi, oltre a spostamenti a medio/lungo raggio che l'uno o l'altro vorrà programmare unitamente al minore, anche nei periodi di frequentazione ordinaria debbano essere preventivamente concordati;
7) dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 mensile di € 550, omprensiva del mantenimento ordinario e straordinario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra CP_1
8) prende atto che le parti concordano nell'esonerare il sig. dal pagamento delle spese Pt_1 straordinarie, in quanto la somma pattuita di € 550,00 mensili a c adre è già comprensiva anche di una quota a titolo di spese straordinarie per il figlio;
9) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra così come ogni altra CP_1 prestazione previdenziale/assistenziale e ogni eventuale sostegno economi to in vafore del nucleo familiare e/o connesso al collocamento del figlio minore;
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 1229/2025 promossa da
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
NA IL (MI), Via Unica Sorigherio n. 12, rappresentato e difeso dalle Avv.te Stefania Moretti e Roberta Mangiarotti, entrambe del Foro di Milano;
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...], residente a San Giuliano Controparte_1 C.F._2 IL (MI), Via Manara n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gattone del Foro di Milano;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 18.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 04.07.2025 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Lodi di modificare i provvedimenti concernenti la regolamentazione del figlio minore Per_1 omologati con sentenza n. 1048/2023 del 07.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023. In particolare, il ricorrente ha chiesto: (i) che il contributo al mantenimento per il figlio venga ridotto da € 550,00 mensili ad € 250,00 mensili;
(ii) di poter percepire il 50% dell'assegno unico, ad oggi percepito integralmente dalla sig.ra (iii) la modifica CP_1 del calendario di visite.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra e che dall'unione, in data 09.03.2014, CP_1
è nato il figlio Per_1
pagina 1 di 5 - che con sentenza n. 1048/2023 il Tribunale di Lodi ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti, in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
o “Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 Controparte_ madre, SI.ra , anche ai fini anagrafici;
o La casa familiare, di proprietà esclusiva della SInora verrà assegnata alla stessa, unitamente a CP_1 quanto la arreda, perché vi abiti con il figlio minore […];
o Salvo ogni diverso e migliore accordo preso direttamente tra i genitori, il padre, quale genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le modalità richiamate nel piano genitoriale allegato e dunque:
a. Per tre fine settimana consecutivi, seguiti da un fine settimana di competenza della madre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
b. Un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18,00 alle 21,00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
c. I genitori concordano che il pernotto del minore presso il padre permarrà fino a che lo stessi manterrà una soluzione abitativa autonoma e indipendente;
d. Il genitore che si trova con il minore consentirà a quest'ultimo di videochiamare l'altro genitore almeno una volta al giorno, indicativamente alle ore 18,00;
e. Anche in deroga al calendario di cui sopra, il finesettimana in cui cade la Festa della Rottura e la Festa del sacrificio, celebrazioni religiose Musulmane, verrà trascorso dal minore col padre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena. Qualora i suddetti finesettimana cadano nel weekend di spettanza della madre, la stessa recupererà i giorni nel fine settimana successivo;
f. Anche in deroga al calendario di cui sopra, i giorni in cui vengono celebrate le festività cattoliche (a titolo meramente esemplificativo la Vigilia di Natale, Natale, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) verranno trascorsi dal minore con la madre. Nei restanti giorni di sospensione scolastica, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
g. Durante le interruzioni scolastiche connesse a ricorrenze civili (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio) il minore frequenterà i genitori ad anni alterni;
h. Nel giorno del compleanno di (9 marzo) i genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrerlo insieme Per_1 al figlio al fine di perseguire il superiore interesse del minor. In caso contrario verrà trascorso dai genitori ad anni alterni;
i. Durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà col padre una settimana nel mese di luglio, mentre con la madre due settimane consecutive, indicativamente le due centrali, nel corso del mese di agosto. Nei restanti giorni di sospensione scolastica estiva, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
j. In deroga al calendario di cui sopra, i genitori concordano sin da ora che il minore trascorra, ogni anno, due settimane consecutive al mare coi nonni materni, indicativamente tra il mese di giugno e il mese di luglio […];
o Dal mese di maggio 2023, il padre sta provvedendo al versamento della somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore […];
o I genitori contribuiranno ognuno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale […].
o I genitori acconsentano a che la signora percepisca in via esclusiva il c.d. Assegno Unico universale, CP_1 nonché ogni altra prestazione previdenziale /assistenziale e ogni eventuale sostegno economico erogato in favore
pagina 2 di 5 del nucleo familiare e /o connesso alla presenza al collocamento del figlio minore […];
- che, dopo aver lavorato come operaio, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, ha ripreso a svolgere l'attività di camionista che gli impedisce di frequentare durante la Per_1 settimana;
- che il contributo al mantenimento concordato per il figlio è eccessivo rispetto al proprio reddito (€ 2.300,00 mensili per 12 mensilità) e alle spese che deve sostenere mensilmente (€ 100,00 mensili per rientrare nel debito maturato con Intesa San Paolo;
€ 400,00 mensili per un finanziamento contratto nel 2022 per sostenere alcune spese conseguenti al decesso della sorella e per l'acquisto di un camion;
€ 200,00 mensili per il sostentamento dei parenti in Africa;
€ 100,00 mensili per aiutare la famiglia della sorella deceduta);
- di vivere da maggio 2023 a San NA IL (MI) in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile di € 600,00, oltre € 100,00 a titolo di rimborso spese;
- che la sig.ra lavora come impiegata e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 CP_1
e incassa il 100% dell'assegno unico;
- di essere stato sempre presente nella vita del figlio, interessandosi anche alle sue attività extrascolastiche;
di contro, la sig.ra ostacola i rapporti con il figlio e lo esclude dalle CP_1 decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore;
- che pende un procedimento penale nei suoi confronti per il reato ex art. 570 c.p. e di aver subito un pignoramento dello stipendio da parte della ex compagna per il pagamento degli arretrati del mantenimento.
1.3. Con comparsa di risposta depositata l'08.10.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dalla controparte e la conferma delle condizioni statuite nella sentenza n. 1048/2023 del 17.11.2025. In particolare, la resistente ha evidenziato quanto segue:
- il sig. non ha dedotto circostanze sopravvenute che giustificano una riduzione del contributo al Pt_1 mantenimento né rileva il fatto che il ricorrente contribuisce al mantenimento della propria famiglia di origine in Africa;
- il sig. non ha versato regolarmente il contributo al mantenimento maturando un debito di € CP_2
5.000,00;
- il sig. non frequenta con regolarità il figlio e nessuna condotta ostativa è stata mai posta in essere CP_2 dalla madre.
1.4. All'udienza del 07.11.2025 sono comparse personalmente le parti.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Non sono disponibile ad accordare una riduzione del contributo al CP_1 mantenimento, il sig. non corrisponde le spese straordinarie e per due anni non mi ha pagato il contributo al mantenimento. Pt_1
La situazione familiare del sig. è molto agiata, io credo che i soldi li versi alla sua seconda moglie che ha sposato in segreto Pt_1 con rito religioso. Il sig. sta costruendo una villa in Senegal utilizzando anche soldi che gli ho dato io provenienti dall'eredità Pt_1 di mia nonna. Io lavoro come impiegata amministrativa, guadagno al mese € 2.000,00 netti, vivo in un immobile di mia proprietà e pago un mutuo di € 560,00 mensili, vivo solo con nostro figlio. Percepisco l'assegno unico nella misura del 100% che ammonta a circa 130,00/140,00 mensili”.
Il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come camionista, guadagno € 2.300,00, dai quali viene decurtato il Pt_1 contributo al mantenimento che viene pagato direttamente dal datore di lavoro. Saltuariamente svolgo nel fine settimana un lavoro non in regola come buttafuori, lavoro di solito 12 ore e guadagno € 6 all'ora, a volte chiamo io per chiedere di lavorare. Vivo in un immobile in affitto e pago € 700,00 mensili. Io vivo da solo. Confermo di aver spostato con rito religioso un'altra donna che vive in Senegal, ci siamo sposati tre anni fa, io le mando € 200,00, non abbiamo avuto figli, lei vive in Senegal con la sua famiglia e non lavora. Sono
pagina 3 di 5 disponibile a riconoscere il 100% dell'assegno unico alla sig.ra Non vedo mio figlio da tempo, non ho la macchina perché non CP_1 posso permettermi l'assicurazione. Ho chiesto alla sig.ra di portarmi nostro figlio ma non ha voluto. Io a volte ho assistito di CP_1 nascosto alle partite di mio figlio.”
La Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione e la sig.ra si è dichiarata disponibile ad accettare € 400,00 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Il sig. ha chiesto un termine per valutare la proposta di controparte. Pt_1
1.5. All'udienza del 18.11.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
2. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi all'interesse del minore.
In particolare, le parti non hanno evidenziato circostanze che giustificano una modifica del regime di affido e di collocamento del minore e il calendario di visite appare conforme all'interesse del minore, in quanto garantisce congrui tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il contributo al mantenimento appare congruo tenuto conto delle condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle esigenze del figlio.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, a modifica della sentenza n. 1048/2023 emessa dal Tribunale di Lodi il 07.11.2023, pubblicata il 17.11.2023, così provvede:
1) affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna, anche ai fini anagrafici;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, in regime di rispetto reciproco e reciproca collaborazione, nell'interesse del minore;
2) dispone che ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore Per_2 assunta, anche disgiuntamente, dal genitore con il quale lo stesso si trova: nel preminente i
[...] lio minore, i genitori si impegnano a collaborare, mantenendo tra loro una comunicazione regolare e funzionale sulla vita di Per_1
3) dispone che ogni decisione di straordinaria amministrazione, quali a titolo esemplificativo quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, vengano assunte di comune accordo tra i genitori;
4) dispone che la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra rimanga assegnata alla stessa, CP_1 unitamente a quanto la arreda, affinché vi abiti con il figlio minore
5) prende atto e che la sig.ra provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo ipotecario acceso CP_1 per l'acquisto della casa fa
6) dispone che il padre, salvo diverso accordo preso direttamente tra i genitori, possa veder il figlio secondo il seguente calendario:
a) per tre fine settimana consecutivi, seguiti da un fine settimana di competenza della madre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena;
b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dalle ore 18,00 alle 21,00 quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena;
c) i genitori concordano che il pernotto del minore presso il padre permarrà fino a che lo stesso manterrà una soluzione abitativa autonoma e indipendente;
d) il genitore che si trova con il minore consentirà a quest'ultimo di videochiamare l'altro genitore almeno una volta al giorno, indicativamente alle ore 18,00;
pagina 4 di 5 e) anche in deroga al calendario di cui sopra, il fine settimana in cui cade la Festa della Rottura e la Festa del sacrificio, celebrazioni religiose Musulmane, verrà trascorso dal minore con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì e sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, dopo cena. Qualora i suddetti finesettimana cadano nel weekend di spettanza della madre, la stessa recupererà i giorni nel fine settimana successivo;
f) anche in deroga al calendario di cui sopra, i giorni in cui vengono celebrate le festività cattoliche (a titolo meramente esemplificativo la vigilia d Natale, Natale, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) verranno trascorsi dal minore con la madre. Nei restanti giorni di sospensione scolastica, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
g) durante le interruzioni scolastiche connesse a ricorrenze civili (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio) il minore frequenterà i genitori ad anni alterni;
h) nel giorno del compleanno di (9 marzo) i genitori si impegnano, ove possibile, a Per_1 trascorrerlo insieme al figlio al perseguire il superiore interesse del minore. In caso contrario verrà trascorso dai genitori a giorni alterni;
i) durante le vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà col padre una settimana nel mese di luglio, mentre con la madre due settimane consecutive, indicativamente le due centrali, nel corso del mese di agosto. Nei restanti giorni di sospensione scolastica estiva, i genitori applicheranno il calendario ordinario;
j) in deroga al calendario di cui sopra, i genitori concordano sin da ora che il minore trascorra, ogni anno, due settimane consecutive al mare con i nonni a materni, indicativamente tra il mese di giugno e il mese di luglio;
k) i genitori si impegnano a concordare i periodi di vacanza entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno;
l) entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi con congruo preavviso il luogo preciso in cui il minore trascorrerà i periodi di vacanza, indicando un recapito e garantendo ogni giorno contatti del minore con l'altro genitore;
m) i genitori concordano che eventuali viaggi, oltre a spostamenti a medio/lungo raggio che l'uno o l'altro vorrà programmare unitamente al minore, anche nei periodi di frequentazione ordinaria debbano essere preventivamente concordati;
7) dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 mensile di € 550, omprensiva del mantenimento ordinario e straordinario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di novembre 2025, entro il giorno 20 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate alla sig.ra CP_1
8) prende atto che le parti concordano nell'esonerare il sig. dal pagamento delle spese Pt_1 straordinarie, in quanto la somma pattuita di € 550,00 mensili a c adre è già comprensiva anche di una quota a titolo di spese straordinarie per il figlio;
9) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra così come ogni altra CP_1 prestazione previdenziale/assistenziale e ogni eventuale sostegno economi to in vafore del nucleo familiare e/o connesso al collocamento del figlio minore;
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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