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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1232/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
Con l'Avv. Elisa Grosso (C.F. ) C.F._3
Contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del suo Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. e P. I.V.A. Controparte_3
), P.IVA_1
Con l'Avv. Francesco Sarti (C.F.: ) C.F._4 Conclusioni delle parti
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti oggetto di causa e per i conseguenti danni patiti e patiendi dagli attori.
E per gli effetti,
2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice Sig.ra come segue: Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 65%
Punto danno biologico € 7.522,23
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.761,12
Punto danno non patrimoniale € 11.283,35
Punto base I.T.T. € 99,00
Pag. 2 di 30 Giorni di invalidità temporanea totale 130
Giorni di invalidità temporanea parziale al 80% 55
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 413.158,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 619.738,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) €
723.028,00
Invalidità temporanea totale € 12.870,00
Invalidità temporanea parziale al 80% € 4.356,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.226,00
TOTALE GENERALE: € 636.964,00
Totale con personalizzazione massima € 740.254,00
e così per complessivi € 740.254,00. = o nella maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore Sig. nella misura quantificata in € Parte_2
145.000,00. = o nella maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori degli interessi legali e della rivalutazione monetarie sulle suindicate somme dal dovuto al saldo effettivo.
Pag. 3 di 30 5) Condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori per temerarietà della lite ex art. 96 cpc per € 5.000,00. = o nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
6) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alla refusione delle spese di istruttoria e delle spese sostenute dagli attori per l'avvio della procedura di mediazione (per complessivi € 97,90. =, come da fatture in atti e relativo ordine di bonifico).
Per già Controparte_1 CP_2
Nel merito in via principale:
Rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito in via subordinata:
In denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria, ridurre il risarcimento a quanto risulti equo, provato e di giustizia.
Con compensazione totale delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 4 di 30
1.Svolgimento del processo
I Sig.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la (Già Controparte_1 [...]
chiedendone Controparte_4
l'accertamento di responsabilità sanitaria e la condanna per i danni patiti allegando le seguenti circostanze.
La Sig.ra , di 32 anni all'epoca dei fatti , si recava in data Parte_1
25/10/2020, stante la comparsa di un improvviso dolore in ipocondrio destro con nausea e senza vomito, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desio, ove veniva trattata con antispastici e poi dimessa con la diagnosi di colica biliare. La stessa, però, in serata accedeva ancora al PS per la ricomparsa della medesima sintomatologia dolorosa, accompagnata da vomito e diarrea;
lì veniva sottoposta a ecografia attestante iniziali segni di infiammazione della colecisti e a tampone per Covid-19, al quale risultava positiva.
In data 26/10/2020 veniva contattato l'Hub Chirurgico (HSG) per trasferimento e trattamento chirurgico e l'attrice veniva così trasferita all'Ospedale , dapprima presso la Sala visita Covid, in seguito CP_1
ricoverata presso il “Reparto Covid 4B” ed ancora spostata nel Reparto di
Medicina d'Urgenza (per mancanza di posti letto in quello di Chirurgia
d'Urgenza).
Il 29/10/2020 l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico per
“Colecistite acuta calcolosa” e, a causa del peggioramento delle condizioni fisiche, il 31/10/2020 veniva nuovamente sottoposta a
Pag. 5 di 30 intervento chirurgico per “Peritonite acuta diffusa” con “Laparatomia esplorativa, resezione segmentaria di tenue”; era successivamente trasferita nel Reparto di Rianimazione Generale, entrandone da sedocurarizzata e mantenendo tale stato per necessità ventilatorie e quadro clinico addominale fino al 09/11/2020.
Dal 03/11/2020 all'attrice veniva prescritta doppia terapia antipiretica;
considerati gli indici di flogosi in aumento, la medesima veniva valutata dal
Chirurgo che, alla luce di secrezioni purulente dalla ferita laparotomica, esplorava la fascia sottostante evidenziando diastasi senza impegno delle anse intestinali e posizionava VAC therapy.
In data 06/11/2020 la Sig. iniziava anche la somministrazione Parte_1
di stante il rialzo degli indici di flogosi con positività Persona_1
Candida Albicans su tampone su ferita chirurgica;
nei giorni successivi si attuava un progressivo alleggerimento della sedazione fino ad ottenere paziente risvegliabile alla chiamata, in respiro spontaneo. Si rendevano poi necessari numerosi ulteriori interventi chirurgici.
Secondo la prospettazione attorea, alla stregua della ricostruzione fattuale da essa dedotta in citazione, “la descritta grave condizione peritonitica riconosce come causa la perforazione intestinale occorsa durante
l'intervento iniziale di colecistectomia laparoscopica e rimasto misconosciuto”; nel caso specifico per il quale è causa, la lesione sarebbe stata provocata “da una dissezione o da termocoagulazione”.
Tali erano le conclusioni della Dott.ssa , medico-legale e Persona_2
tecnico di parte, nella relazione medico-legale del 15/04/2022, depositata in
Pag. 6 di 30 atti dalla quale emergeva un grave quadro di responsabilità in capo a parte convenuta.
In data 04/11/2022, rimaste senza esito le richieste stragiudiziali di risarcimenti dei danni per tali fatti , gli attori azionavano la procedura di mediazione n.706/2022 che si concludeva con verbale negativo e quindi il presente giudizio allegando sia il danno da malpractice per la Parte_3
sia il danno parentale per lesioni gravi da parte del suo compagno convivente.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande avanzate da controparte ed in
[...]
via subordinata la riduzione del risarcimento dalla medesima richiesto rilevando come l'iniziativa risarcitoria avversaria fosse integralmente fondata sulle risultanze di una relazione medico-legale e specialistica chirurgica di parte resa in assenza di contraddittorio e priva di valore probatorio.
Nel corso del giudizio, rigettate le prove orali ed una richiesta ex art 210 cpc , veniva disposta CT medico legale e quindi la causa è stata assunta un decisione.
2.I principi generali in materia.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi giurisprudenziali, pacifici in giurisprudenza , circa la responsabilità dell'azienda ospedaliera per l'operato del sanitario che deve intendersi a titolo contrattuale e solidale ( principio confermato- con riferimento all'azione rivolta verso la struttura ospedaliera - anche dalla L.24/2017 peraltro qui applicabile ratione temporis)
Pag. 7 di 30 Ne consegue l'applicazione delle regole probatorie di cui agli art.1218-
1228 c.c., pur con le limitazioni previste all'art.2236 c.c. ( in tal senso è un orientamento costante, a partire da Cass sez.Unite 11.1.2008 n.576,577 -
585, anche nella vigenza della successiva legge Balduzzi del 2012 e fino alle distinzioni introdotte dalla Legge Gelli del 2017),
Al paziente basterà dunque allegare ( con un'allegazione specifica e qualificata) e provare , quando agisca nei confronti dell'Azienda, di avere ,
a seguito delle cure, subito un danno ovvero un aggravamento delle proprie condizioni, e sarà l'azienda a dover dimostrare la diligenza della sua specifica opera professionale e la riconducibilità degli effetti dannosi ad eventi imprevedibili (a partire da Cass. N.589 del 22.1.1999 vi è in tal senso un orientamento pacifico, ancor di recente confermato da
Cass.20.3.2015 n.5590 ) .
Sotto il profilo probatorio tale regola si traduce , a carico del paziente, nell'onere di provare la prima parte del percorso causale e cioè il nesso tra prestazione difettosa e danno;
a carico dell'ente ospedaliero nell'onere di fornire la prova contraria con la dimostrazione dell'intervento di eventi suscettibili di configurare una causa sopravvenuta -non imputabile- di impossibilità di corretta esecuzione della prestazione. Solo una volta che il paziente abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica è causalmente riconducibile ai sanitari, sorge dunque per la controparte l'onere di provare che l'inadempimento non è imputabile alla stregua dei criteri di diligenza ordinaria e qualificata;
così che dev'essere mandato esente da responsabilità il debitore della prestazione sanitaria che- con giudizio controfattuale - abbia dimostrato di aver correttamente adempiuto
Pag. 8 di 30 la propria prestazione ( Si legga anche Appello Milano sez.II sent.
15.2.2019 n.698)
Dunque la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del
"più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581) da verficarsi nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, ma che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.E nell'ipotesi di condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass.civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e
Cass.civ., ord. 30 giugno 2021 n. 18584): il tutto non necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del
"50% + 1", ma anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
Infine è esente da censure il giudizio di incertezza eziologica che abbia condotto a ritenere ignota la causa quando i fatti posti a fondamento siano stati analizzati ed enunciati in sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il
Pag. 9 di 30 risarcimento (Cass. 18392 del 2017 e successive conformi e da ultimo
Cass. Ord. 10188 del 17.4.2025).
Quanto all'elemento soggettivo della colpa , cui rapportare la prova liberatoria , in sede civile va considerato in termini di colpa obiettiva alla luce dei modelli di condotta vigenti al momento dell'evento dovendo i sanitari, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, attenersi – salve le specificità del caso concreto – alla raccomandazioni previste nelle linee guida (art. 5 L. n. 24/2017; D.M. 27 febbraio 2018) o in assenza di linee guida ufficiali, alle buone pratiche clinico – assistenziali, ex art. 5, comma 1, L. n. 24/2017 (Cassazione Civile – Sez. III – Sentenza
n. 10050/2022).
E così la Corte di Cassazione , in un recente pronunciamento, (Cass. n.
13510/22) è giunta ad affermare che, in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica; “il cosiddetto “soft law” delle linee guida – pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituisce comunque espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.”.
In merito giova solo ricordare , posto l'onere della prova della speciale diffcioltà in capo al sanitario ( anche inforza del principio di vicinanza), e la valutazione del giudice di merito in proposito insindacabile in sede di legittimità , come la giurisprudenza abbia da tempo individuato il grado di speciale difficoltà dei problemi tecnici non nell'attuazione
Pag. 10 di 30 dell'intervento ( che avrebbe riguardo alla negligenza od imprudenza) bensì laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici , terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro ( cfr. Cass. n. 9085 del 2006).
3.Le risultanze istruttorie e gli esiti della CT.
Risulta dalla CT acquisita agli atti:
“ Tornando alla valutazione della condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale
San Gerardo di che ebbero in cura la SI , ed CP_2 Parte_1
andando ad applicare i concetti di ordine generale desunti dalla disamina della Letteratura di merito precedentemente riportati, è possibile trarre le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene l'indicazione al trattamento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, cui la SI veniva sottoposta in data Parte_1
29.10.2020 presso l'Ospedale di si ritiene che, sulla CP_1 CP_2
scorta delle Linee Guida,18 la medesima sia corretta, a fronte della sussistenza di un quadro clinico di colecistite acuta litiasica sintomatica.
L'intervento di colecistectomia del 29.10.2020, per come descritto in cartella clinica, risulta eseguito dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di in maniera tecnicamente corretta. CP_2
Pag. 11 di 30 Tuttavia, nel corso del suddetto intervento chirurgico si concretizzava una lesione del piccolo intestino. È evidenza documentale che i chirurghi non ebbero contezza della lesione perforativa intestinale durante l'intervento e che la medesima sia stata rilevata ed obiettivata unicamente nel corso di un successivo intervento chirurgico, quello dell'1.11.2020.
L'origine di tale lesione, in mancanza di documentabili ipotesi alternative,
è da considerarsi iatrogenica o metachirurgica.
Infatti, tale tipologia di lesione, come precedentemente riportato, presenta in Letteratura un tasso medio di incidenza che va dallo 0,06% allo 0,3%: dalla descrizione dell'atto operatorio non si evidenziano, nel caso in esame, condizioni tali da poter qualificare la lesione del piccolo intestino come non prevenibile e, pertanto, la medesima va ricondotta ad una censurabile condotta chirurgica.
La lesione iatrogenica del piccolo intestino dette ragione di sé a partire dalle ore 10 del 31.10.2020, ossia in seconda giornata post-operatoria, quando nel diario clinico veniva descritto il viraggio del materiale presente nei drenaggi (drenaggio in scavo pelvico circa 100 tinto biliare, drenaggio sottoepatico circa 150 siero ematico con tracce di bile).
La sintomatologia tachi-dispnoica e le risultanze emogasanalitiche inducevano, probabilmente, i sanitari dell'Ospedale San Gerardo di
a sospettare una trombo-embolia polmonare piuttosto che un CP_2
incipiente stato settico.
Solamente nel pomeriggio veniva fatta eseguire una TC del torace e dell'addome di approfondimento, che permetteva di escludere il sospetto
Pag. 12 di 30 della trombo-embolia polmonare rilevando, comunque, la presenza in addome di minima falda di versamento peri-epatico e nello scavo pelvico.
Sempre nel pomeriggio del 31.10.2020, la quantità dell'output dal drenaggio con le caratteristiche biliari descritte risultava aumentato a 350 cc.
Sulla scorta delle evidenze cliniche ed esclusa la trombo-emobolia polmonare alla TC, desta non poche perplessità la rivalutazione chirurgica delle ore 20:30 che non poneva indicazione ad intervento.
Dalla disamina della cartella clinica risultava, quindi, un progressivo aggravamento delle condizioni della paziente che poche ore dopo tale visita veniva descritta come sofferente, tachipnoica, con gravi alterazioni dell'equilibrio emodinamico, interpretate come secondarie a shock settico ed in ragione delle quali i sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
ritenevano, a questo punto, indicata una esplorazione chirurgica.
Pare, dunque, piuttosto evidente una certa inerzia terapeutica che, pur concretizzandosi nell'ordine di grandezza di qualche ora, può avere di fatto contribuito (per quanto sia difficile dire di quanto) in senso peggiorativo sull'outcome del quadro clinico17 e sulla successiva necessità di plurimi interventi chirurgici a cui la SI dovette sottoporsi,16 in Parte_1
ragione di quanto precedentemente espresso.
Non si ritiene che nel caso in esame l'esecuzione di una colecistectomia laparoscopica comportasse la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà per un'equipe chirurgica.
Pag. 13 di 30 Per ciò che concerne la sollecitazione ad entrare nel merito della gravità della colpa, riteniamo sia giudizio di pertinenza giuridica.
I CCTTU possono, e devono, fornire la descrizione del discostamento dal buon agire medico e dalle Linee Guida in modo da mettere in evidenza i necessari elementi di apprezzamento. Si ritiene che ciò sia stato fatto e, quindi, non si pensa di dover ulteriormente esprimersi in merito.
Per completare il ragionamento medico-legale, si riporta il successivo aspetto del quesito, così formulato: “per il caso in cui si ravvisino profili di colpa in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta, specifichino se le condotte colpose (commissive od omissive) siano da porre in rapporto causale con le problematiche alla salute lamentate in citazione e descritte nella relazione medica di parte prodotta sub doc. n. 4 cit., specificando - laddove nesso eziologico si reputi sussistente- se in relazione ad esso ci si possa esprimere in termini di “certezza/elevato grado di credibilità razionale prossimo alla certezza”, ovvero se in termini probabilistici meno univoci, ma comunque argomentabili sulla base del principio del “più probabile che non” debitamente sostenibile in modo obiettivo sotto il profilo tecnico”.
Facendo un passo indietro e tornando alla vicenda clinica che ha visto coinvolta la SI , è bene ricordare che la medesima a seguito Parte_1
e per causa della lesione iatrogenica del piccolo intestino cagionata dai sanitari dell'Ospedale di nel corso del trattamento CP_1 CP_2
chirurgico del 29.10.2020 sia andata incontro ad un lungo iter clinico- chirurgico.
Pag. 14 di 30 Più nello specifico, l'attrice è rimasta ricoverata a fino al 5.03.2020 CP_2
e nel corso di tale ricovero, protrattosi per poco più di 4 mesi, è stata sottoposta a ben 13 interventi chirurgici addominali, altrimenti non necessari, ad una procedura di tracheostomia (tenuta per 20 giorni per fronteggiare una insufficienza respiratoria) da cui residuava una disfonia funzionale trattata con logopedia ed ha, anche, patito una trombosi ileale e femorale destra con necessità di apposizione di filtro cavale.
Inoltre, l'attrice ha dovuto subire due ulteriori ricoveri, nel 2024, anch'essi resisi necessari al fine di fronteggiare problematiche addominali conseguenti alla vicenda clinica in esame.
Per meglio spiegare, la lesione iatrogenica del piccolo intestino, per altro come già detto tardivamente riconosciuta e trattata dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di si rendeva responsabile del CP_2
concretizzarsi di un quadro di peritonite biliare, con conseguente grave quadro settico addominale, che determinava varie problematiche quali una diastasi fasciale, un ascesso peritoneale, una sindrome compartimentale e la formazione di una fistola secernente, appunto con necessità di sottoporre la SI ad una lunga serie di interventi Parte_1
chirurgici, altrimenti non necessari.
Tali plurimi interventi chirurgici hanno condotto: ad una resezione del piccolo intestino;
all'indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano non completamente emendato dalla chirurgia;
a plurimi esiti cicatriziali addominali a configurarne una morfologia “a carta geografica”; attendibile sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata
Pag. 15 di 30 ed ai plurimi interventi chirurgici;
danno anatomico da tracheostomia attualmente ablata.
Le elencate problematiche sono, dunque, per tutto quanto detto, da porsi in nesso eziologico causale con la censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
L'ulteriore punto del quesito posto chiede ai CCTTU “sempre per il caso in cui si ravvisino profili di colpa in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta che hanno avuto in cura l'attrice, nonché laddove si riscontri altresì la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose (commissive od
omissive) riscontrate e le complicanze integratesi sulla persona della parte attrice, precisino quali siano la natura e l'entità delle complicanze sofferte dalla paziente a seguito degli errori diagnostici o terapeutici riscontrati, o comunque, della condotta negligente, imprudente o imperita imputabile ai sanitari della parte convenuta, la durata della inabilità assoluta temporanea e di quella parziale (indicando la percentuale di inabilità per il numero di giorni di essa), nonché l'eventuale sussistenza di postumi permanenti (danno biologico), con quantificazione del relativo grado percentuale (con riferimento solo alle conseguenze riconducibili ai fatti di causa e, quindi, escluso ogni profilo attribuibile a qualsiasi diversa ragione)”.
Come anche esplicitato in risposta al precedente aspetto del quesito, in conseguenza della censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale
si sono resi indispensabili nei confronti della CP_1 CP_2
Pag. 16 di 30 SI plurimi interventi chirurgici, altrimenti non necessari, Parte_1
che hanno condotto a:
1. resezione del piccolo intestino (si segnala, a tal proposito, che nell'attualità la SI segue una dieta libera, anche se povera Parte_1
di scorie, che si è registrato un calo ponderale ossia una perdita di peso pari a -5 Kg rispetto a prima dei fatti in esame e che non risulta certificata una sindrome da malassorbimento);
2. verosimilmente, una sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
3. indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano, che alla visita di inizio operazioni consulenziali del
9.07.2024 risultava di dimensioni pari a circa 20x16cm;
4. plurimi esiti cicatriziali cutanei addominali a configurare una morfologia
“a carta geografica” (più estesamente descritte nell'esame obiettivo esperito dai CCTTU).
Si ricorda, infine, che in corrispondenza del collo, più precisamente al giugulo, vi è un esito cicatriziale della lunghezza di circa 1,5 cm compatibile con esiti di tracheostomia che si rendeva anch'essa indispensabile a seguito e per causa dei fatti in esame.
I postumi a carattere permanente qui sopra elencati sono, come già detto, da porsi in nesso eziologico causale con la censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
Pag. 17 di 30 Si ribadisce, come già esplicitato verbalmente ai legali rappresentanti delle
Parti e trascritto nel presente elaborato, che rispetto a quanto asserito nel parere di Parte attrice, medico-legale e chirurgico, datato aprile 2022:
1. non è, nell'attualità, più sussistente la fistola secernente;
2. non risulta alcuna certificazione psichiatrica, fatta eccezione per una visita datata 6.02.2022, né l'effettuazione di alcun percorso psicocomportamentale;
la stessa SI in occasione Parte_1
dell'inizio delle operazioni consulenziali confermava di non essersi sottoposta ad alcuna visita psichiatrica ad eccezione di quella del
6.02.2022, di non aver mai seguito un percorso psicocomportamentale e riferiva, inoltre, di non aver mai assunto terapia psico-farmacologica e di non assumerne nell'attualità;
3. non risulta alcuna certificazione ostetrico-ginecologica attestante la perdita della capacità gestandi.
Per quanto attiene, dunque, la valutazione medico-legale della inabilità, si ritiene che a seguito e per causa della censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di si è originato un periodo di CP_2
malattia che, sulla base dei riferimenti offerti dalla trattatistica medico- legale di riferimento, è da computarsi in giorni 151 in forma assoluta (100%)
(ricoveri, altrimenti non necessari, protrattisi dal 26.10.2020 al 5.03.2021, dal 26.02.2024 al 7.03.2024 e dall'11.03.2024 al 22.03.2024) e anni 3 in forma parziale al 50%. Relativamente alla valutazione del danno biologico, si ritiene che i barémes più comunemente utilizzati nell'ambito della
Pag. 18 di 30 valutazione medicolegale,ne giustifichino una quantificazione pari al 30% quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica.
L'ultimo punto del quesito chiede che i CCTTU “valutino se le spese mediche di cura occorse e documentate in atti siano congrue e, per il caso in cuinon lo siano, indichino quale sia un valore congruo, specificando anche se siano prevedibili spese mediche future, con indicazione del relativo costo;
il tutto avendo sempre riguardo alle spese (effettuate e future) dipendenti dagli eventuali profili di colpa ravvisati nella condotta del personale sanitario della società convenuta, escluse invece quelle che in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto sostenere per patologie/problematiche estranee ai fatti di causa”.
---000---
Ciò premesso deve affermarsi , in punto ricostruzione dei fatti , la responsabilità dei sanitari per il danno iatrogeno occorso all'attrice in forza delle vicende illustrate, in relazione sia dell'erronea realizzazione del primo intervento di colecistectomia del 29.10.2020, sia al tardivo riconoscimento della lesione e trattamento della peritonite biliare che ne derivava, con il chè la struttura “ si rendeva responsabile del concretizzarsi di un quadro di peritonite biliare, con conseguente grave quadro settico addominale, che determinava varie problematiche quali una diastasi fasciale, un ascesso peritoneale, una sindrome compartimentale e la formazione di una fistola secernente..”
Non pare sostenibile quanto osservato da parte convenuta per cui la lesione iatrogena non fosse prevenibile e l'intervento presentasse invece particolari difficoltà.
Pag. 19 di 30 Le linee guida richiamate riportano una percentuale bassissima di rischio e per altro verso le evidenze indicate a p. 4 e 5 della CT in ordine alle circostanze dell'intervento non paiono affatto dimostrare una speciale difficoltà ma solo le peculiarità del quadro in cui intervenire non rientrando comunque nel perimetro sopra delineato dalla giurisprudenza.
E' corretto dunque affermare- anche alla luce dei principi più sopra richiamati circa il nesso probabilistico ( qui evidente in ragione appunto delle circostanze di fatto evidenziate alla luce della letteratura richiamata in proposito), che alla condotta medica si correlano causalmente le lesioni indicate in CT : . resezione del piccolo intestino ,sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano, che alla visita di inizio operazioni consulenziali del 9.07.2024 risultava di dimensioni pari a circa
20x16cm; plurimi esiti cicatriziali cutanei addominali a configurare una morfologia “a carta geografica” attendibile sindrome aderenziale endo- addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
danno anatomico da tracheostomia attualmente ablata.
Non risulta in alcun modo dimostrata invece la perdita della capacità gestandi mentre quanto alla riduzione della capacità lavorativa ( fuor di dubbio che non vi sia stata richiesta del danno patrimoniale non essendo del resto prodotto alcunchè sotto tale profilo ad eccezione dei verbali dell'INPS) e pur in assenza di indicazioni da parte dei CT , effettivamente da un lato vi è un accertamento dell'INPS in data 28.3.2023 di riduzione della stessa nella percentuale dal 34 al 73%, per altro verso una autorizzazione del medico del Lavoro del 29.5.2023 allo svolgimento del
Pag. 20 di 30 lavoro impiegatizio in smart working anche “per favorire le medicazioni assistenziali quotidiane”. Di ciò andrà tenuto conto in sede di liquidazione.
Sotto il profilo della colpa viceversa si osserva come i CT riportino “ La
TC rappresenta la metodica diagnostica maggiormente indicata nell'identificazione di eventuali lesioni del piccolo intestino, poiché consente di rilevare la sussistenza di aria libera e versamento endoaddominali,15 con un'efficacia diagnostica pari a circa il 60%.Un intervento chirurgico precoce risulta determinante nel fronteggiare una lesione intestinale, consentendo di ridurre il rischio che si rendano necessari successivi, reiterati, interventi chirurgici.”
Nella specie era evidenziato come la lesione iatrogena del piccolo intestino si fosse palesata a partire dalle ore 10 del 31.10.2020, ossia all'inizio della seconda giornata post-operatoria ma solo nel pomeriggio veniva fatta eseguire una TC del torace e dell'addome di approfondimento, che permetteva di escludere il sospetto della trombo-embolia polmonare. E tuttavia “..Sulla scorta delle evidenze cliniche ed esclusa la trombo- emobolia polmonare alla TC, desta non poche perplessità la rivalutazione chirurgica delle ore 20:30 che non poneva indicazione ad intervento…”.
Si richiama infine quanto già precisato in ordine all'assenza di elementi di speciale difficoltà.
Così che il ritardo nella diagnosi e nell'intervento successivo appaiono evidentemente improntati a colpa della quale risulta anche , a riprova , che un comportamento alternativo avrebbe sicuramente escluso, come confermato in CT, la necessità di sottoporre la paziente ad ulteriori interventi ( oltre una decina come emerge dagli atti)
Pag. 21 di 30 Si legge ancora “..Pare, dunque, piuttosto evidente una certa inerzia terapeutica che, pur concretizzandosi nell'ordine di grandezza di qualche ora, può avere di fatto contribuito (per quanto sia difficile dire di quanto) in senso peggiorativo sull'outcome del quadro clinico e sulla successiva necessità di plurimi interventi chirurgici a cui la SI dovette Parte_1
sottoporsi, in ragione di quanto precedentemente espresso…”.
Accertato dunque sia il legame causale sia l'elemento psicologico, i CT hanno dunque concluso sotto il profilo della valutazione medico -legale, ed anche questa volta condivisibilmente alla luce di tutte le evidenze probatorie, per un'inabilità temporanea da computarsi in giorni 151 in forma assoluta (100%) (ricoveri, altrimenti non necessari, protrattisi dal
26.10.2020 al 5.03.2021, dal 26.02.2024 al 7.03.2024 e dall'11.03.2024 al
22.03.2024) e anni 3 in forma parziale al 50%; un danno biologico permanente pari al 30% quale riduzione della complessiva integrità psico- fisica.
Tale indicazione può essere recepita – quanto alla temporanea pur alla luce della diversa richiesta attorea prospettata in conclusionale di considerare l'intera percentuale sino all'intervento del 2024 – giacchè i Consulenti chiaramente indicano come le diverse quantificazioni tengano conto della progressione cronologica delle cure riabilitative e dei diversi interventi.
Venendo alla liquidazione si ritiene di aderire all'orientamento prevalente
( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo” n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Pag. 22 di 30 Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado di svolgere.
Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del 2019 cd. Sentenza San martino
2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).
E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Di qui la previsione separata del danno morale – di cui sia data allegazione e prova quanto meno presuntiva, - anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione pubblicata nel 2024 applicabile ratione temporis.
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il CT abbia
Pag. 23 di 30 accertato che tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr
Tribunale Milano sent. 7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso e venendo dunque al caso di specie, facendo applicazione delle tabelle milanesi si rammenta che l'attrice, secondo le conclusioni dei
CT da cui non vi è ragione di discostarsi, ha patito
- un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% per gg.151 e di 3 anni al 50%
- un' invalidità permanente al 30 % .
Dunque utilizzando una metodologia diretta alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale biologico inteso quale “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale” l'attrice ha diritto a titolo di danno non patrimoniale alla somma di euro 179.835.00 per invalidità permanente ed euro 80.327,00 per danno temporaneo.
Nel danno biologico è computato anche il danno morale per il quale debbono valorizzarsi , anche sotto un profilo presuntivo dell'esistenza di una sofferenza interiore , la lunghissima durata della convalescenza con necessità di risottoporsi a plurimi interventi chirurgici e l'esistenza del certificato medico 6.2.2022.
Quanto alla personalizzazione risulta dalla CT
“attività nel tempo libero: precedentemente ai fatti in esame si recava in piscina 3 volte la settimana (2 volte corso e 1 volta nuoto libero), andava in
Pag. 24 di 30 bicicletta, faceva jogging e camminate in montagna. Attualmente non pratica più nessun tipo di attività sportiva (i sanitari curanti le hanno consentito il nuoto, ma non lo fa più per problematica estetica e discomfort a carico dell'addome mentre nuota).”
Viceversa e sebbene dalla stessa nulla risulti in ordine ad un'eventuale
“cinestesi lavorativa” , tuttavia i due richiamati documenti ( Verbale INPS
e documento del medico del lavoro) evidenziano una compromissione in termini appunto di appesantimento del lavoro e della capacità di affrontarlo, tanto da aver reso necessario ( pur non esclusa un'inidoneità alle mansioni anche in ufficio ) il lavoro in via esclusiva da remoto almeno fino a revisione .
Alla luce di entrambe le circostanze sopra evidenziate si ritiene giustificata una personalizzazione sia pure nei limiti del 10 %
Il danno biologico è dunque parti ad euro 197.818,00 per invalidità permanente comprensiva della personalizzazione ed euro 88360,00 per invalidità temporanea
Quanto al danno patrimoniale esso è pari 4.440,0 per spese di CTP oltre alle spese di mediazione come documentate
4.Danno parentale da lesione grave
Si premette in materia di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale che derivi da lesioni gravi del congiunto, che “ non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto
Pag. 25 di 30 danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.
(Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2023, n. 1752).
In ogni caso ogni valutazione in proposito deve seguire i criteri dettati dalla
Cassazione in punto danno cd. parentale anche di recente ribaditi con riferimento ad ipotesi in cui le vittime cd. secondarie allegavano pregiudizi derivanti dal peggioramento della loro situazione a seguito delle gravi lesioni riportate da loro stretto congiunto (Cass. n. 23469 del 28/09/2018):
«In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.»
In particolare « Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.» ( Cfr
Cass.24951 del 21.2.20219)
La domanda del non può essere accolta. Parte_2
Pag. 26 di 30 Lo stesso si è limitato in citazione ad allegare di aver subito danni per la ripercussione sulla vita di coppia, anche sessuale e procreativa ..”oltre che per le sofferenze psichiche e morali derivanti dalle cure e dall'assistenza alla convivente nei primi giorni di IT” nonché dal peggioramento della qualità della vita futura nel complesso considerata ivi inclusa la perdita della possibilità di divenire genitore aggiunte alla sindrome depressiva da cui è affetta l'attrice.
Entrami i danni al danneggiato primario su cui principalmente Parte_2
fonda la propria richiesta sono stati esclusi in giudizio.
Per altro verso non vi è alcuna dimostrazione, né di un danno biologico e lesioni in capo al medesimo , nè di ulteriori e specifici elementi che abbiano contribuito a cagionare uno sconvolgimento vero della relativa esistenza e vita di coppia, e per l'effetto un danno morale. Anche le limitate prove orali dedotte sul punto risultano infine del tutto inconferenti.
5.Rivalutazione monetaria ed interessi
Parte attrice ha chiesto il pagamento altresì di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo
Si osserva in proposito sul punto e come stabilito da tempo (Cass. S.S.
U.U., sent. n. 1712 del 17/02/1995) che il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione ed il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento L'applicazione dei richiamati principi è ormai divenuto jus receptum (tra le più recenti pronunce si ricorda Cass.
Pag. 27 di 30 Sez. 6 - 3,Ord. 15856 del 12.6.2019; ordinanza n. 29031 del 13.11.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018 e di recente Cass.sez.III ord.10376 del 17.4.2024 )
Dunque da un lato qualora il danno sia liquidato all'attualità come nella specie, la rivalutazione non spetta.
Per altro verso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva ( Cfr Cass n 4938 del
16.2.2023 est.Travaglino e già Cass civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564
Nell spese , in difetto di tale prova gli interessi vanno conteggiati dalla domanda al soddisfo nella misura legale
6) Spese di lite
Stante il mancato accoglimento della domanda su un capo ( danno parentale) le spese sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno posta a carico di e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e CP_2
su valori medi sulla base del decisum
Pag. 28 di 30 Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando
In parziale accoglimento delle domanda
ACCERTA la responsabilità di Controparte_1
(già per i danni
[...] Controparte_4
subiti dalla SI di cui in parte motiva e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al risarcimento in suo favore pari ad euro CP_1
286.178,50 per danno non patrimoniale ed euro 2440,00 per danno patrimoniale oltre spese di mediazione
RIGETTA la richiesta di danni in favore di Parte_2
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice pari ad euro 14.970,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CT come liquidate da separato decreto
Visto l'art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, indica nella
[...]
il soggetto, obbligato al risarcimento del Controparte_1
danno scaturente dalla commissione di fatti astrattamente costituenti reato, nei cui confronti dev'essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito
Cosi deciso in Monza il 2.12.2025
Il Giudice
Pag. 29 di 30 Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1232/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
Con l'Avv. Elisa Grosso (C.F. ) C.F._3
Contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del suo Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, Dott. (C.F. e P. I.V.A. Controparte_3
), P.IVA_1
Con l'Avv. Francesco Sarti (C.F.: ) C.F._4 Conclusioni delle parti
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti oggetto di causa e per i conseguenti danni patiti e patiendi dagli attori.
E per gli effetti,
2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice Sig.ra come segue: Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 65%
Punto danno biologico € 7.522,23
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.761,12
Punto danno non patrimoniale € 11.283,35
Punto base I.T.T. € 99,00
Pag. 2 di 30 Giorni di invalidità temporanea totale 130
Giorni di invalidità temporanea parziale al 80% 55
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 413.158,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 619.738,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) €
723.028,00
Invalidità temporanea totale € 12.870,00
Invalidità temporanea parziale al 80% € 4.356,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.226,00
TOTALE GENERALE: € 636.964,00
Totale con personalizzazione massima € 740.254,00
e così per complessivi € 740.254,00. = o nella maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore Sig. nella misura quantificata in € Parte_2
145.000,00. = o nella maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
4) Condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori degli interessi legali e della rivalutazione monetarie sulle suindicate somme dal dovuto al saldo effettivo.
Pag. 3 di 30 5) Condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori per temerarietà della lite ex art. 96 cpc per € 5.000,00. = o nella diversa somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
6) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alla refusione delle spese di istruttoria e delle spese sostenute dagli attori per l'avvio della procedura di mediazione (per complessivi € 97,90. =, come da fatture in atti e relativo ordine di bonifico).
Per già Controparte_1 CP_2
Nel merito in via principale:
Rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi e accessori di lite.
Nel merito in via subordinata:
In denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda avversaria, ridurre il risarcimento a quanto risulti equo, provato e di giustizia.
Con compensazione totale delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 4 di 30
1.Svolgimento del processo
I Sig.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la (Già Controparte_1 [...]
chiedendone Controparte_4
l'accertamento di responsabilità sanitaria e la condanna per i danni patiti allegando le seguenti circostanze.
La Sig.ra , di 32 anni all'epoca dei fatti , si recava in data Parte_1
25/10/2020, stante la comparsa di un improvviso dolore in ipocondrio destro con nausea e senza vomito, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desio, ove veniva trattata con antispastici e poi dimessa con la diagnosi di colica biliare. La stessa, però, in serata accedeva ancora al PS per la ricomparsa della medesima sintomatologia dolorosa, accompagnata da vomito e diarrea;
lì veniva sottoposta a ecografia attestante iniziali segni di infiammazione della colecisti e a tampone per Covid-19, al quale risultava positiva.
In data 26/10/2020 veniva contattato l'Hub Chirurgico (HSG) per trasferimento e trattamento chirurgico e l'attrice veniva così trasferita all'Ospedale , dapprima presso la Sala visita Covid, in seguito CP_1
ricoverata presso il “Reparto Covid 4B” ed ancora spostata nel Reparto di
Medicina d'Urgenza (per mancanza di posti letto in quello di Chirurgia
d'Urgenza).
Il 29/10/2020 l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico per
“Colecistite acuta calcolosa” e, a causa del peggioramento delle condizioni fisiche, il 31/10/2020 veniva nuovamente sottoposta a
Pag. 5 di 30 intervento chirurgico per “Peritonite acuta diffusa” con “Laparatomia esplorativa, resezione segmentaria di tenue”; era successivamente trasferita nel Reparto di Rianimazione Generale, entrandone da sedocurarizzata e mantenendo tale stato per necessità ventilatorie e quadro clinico addominale fino al 09/11/2020.
Dal 03/11/2020 all'attrice veniva prescritta doppia terapia antipiretica;
considerati gli indici di flogosi in aumento, la medesima veniva valutata dal
Chirurgo che, alla luce di secrezioni purulente dalla ferita laparotomica, esplorava la fascia sottostante evidenziando diastasi senza impegno delle anse intestinali e posizionava VAC therapy.
In data 06/11/2020 la Sig. iniziava anche la somministrazione Parte_1
di stante il rialzo degli indici di flogosi con positività Persona_1
Candida Albicans su tampone su ferita chirurgica;
nei giorni successivi si attuava un progressivo alleggerimento della sedazione fino ad ottenere paziente risvegliabile alla chiamata, in respiro spontaneo. Si rendevano poi necessari numerosi ulteriori interventi chirurgici.
Secondo la prospettazione attorea, alla stregua della ricostruzione fattuale da essa dedotta in citazione, “la descritta grave condizione peritonitica riconosce come causa la perforazione intestinale occorsa durante
l'intervento iniziale di colecistectomia laparoscopica e rimasto misconosciuto”; nel caso specifico per il quale è causa, la lesione sarebbe stata provocata “da una dissezione o da termocoagulazione”.
Tali erano le conclusioni della Dott.ssa , medico-legale e Persona_2
tecnico di parte, nella relazione medico-legale del 15/04/2022, depositata in
Pag. 6 di 30 atti dalla quale emergeva un grave quadro di responsabilità in capo a parte convenuta.
In data 04/11/2022, rimaste senza esito le richieste stragiudiziali di risarcimenti dei danni per tali fatti , gli attori azionavano la procedura di mediazione n.706/2022 che si concludeva con verbale negativo e quindi il presente giudizio allegando sia il danno da malpractice per la Parte_3
sia il danno parentale per lesioni gravi da parte del suo compagno convivente.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande avanzate da controparte ed in
[...]
via subordinata la riduzione del risarcimento dalla medesima richiesto rilevando come l'iniziativa risarcitoria avversaria fosse integralmente fondata sulle risultanze di una relazione medico-legale e specialistica chirurgica di parte resa in assenza di contraddittorio e priva di valore probatorio.
Nel corso del giudizio, rigettate le prove orali ed una richiesta ex art 210 cpc , veniva disposta CT medico legale e quindi la causa è stata assunta un decisione.
2.I principi generali in materia.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi giurisprudenziali, pacifici in giurisprudenza , circa la responsabilità dell'azienda ospedaliera per l'operato del sanitario che deve intendersi a titolo contrattuale e solidale ( principio confermato- con riferimento all'azione rivolta verso la struttura ospedaliera - anche dalla L.24/2017 peraltro qui applicabile ratione temporis)
Pag. 7 di 30 Ne consegue l'applicazione delle regole probatorie di cui agli art.1218-
1228 c.c., pur con le limitazioni previste all'art.2236 c.c. ( in tal senso è un orientamento costante, a partire da Cass sez.Unite 11.1.2008 n.576,577 -
585, anche nella vigenza della successiva legge Balduzzi del 2012 e fino alle distinzioni introdotte dalla Legge Gelli del 2017),
Al paziente basterà dunque allegare ( con un'allegazione specifica e qualificata) e provare , quando agisca nei confronti dell'Azienda, di avere ,
a seguito delle cure, subito un danno ovvero un aggravamento delle proprie condizioni, e sarà l'azienda a dover dimostrare la diligenza della sua specifica opera professionale e la riconducibilità degli effetti dannosi ad eventi imprevedibili (a partire da Cass. N.589 del 22.1.1999 vi è in tal senso un orientamento pacifico, ancor di recente confermato da
Cass.20.3.2015 n.5590 ) .
Sotto il profilo probatorio tale regola si traduce , a carico del paziente, nell'onere di provare la prima parte del percorso causale e cioè il nesso tra prestazione difettosa e danno;
a carico dell'ente ospedaliero nell'onere di fornire la prova contraria con la dimostrazione dell'intervento di eventi suscettibili di configurare una causa sopravvenuta -non imputabile- di impossibilità di corretta esecuzione della prestazione. Solo una volta che il paziente abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica è causalmente riconducibile ai sanitari, sorge dunque per la controparte l'onere di provare che l'inadempimento non è imputabile alla stregua dei criteri di diligenza ordinaria e qualificata;
così che dev'essere mandato esente da responsabilità il debitore della prestazione sanitaria che- con giudizio controfattuale - abbia dimostrato di aver correttamente adempiuto
Pag. 8 di 30 la propria prestazione ( Si legga anche Appello Milano sez.II sent.
15.2.2019 n.698)
Dunque la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del
"più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, Cass.civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581) da verficarsi nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, ma che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.E nell'ipotesi di condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr. da ultimo, Cass.civ., sez. 3, 27 luglio 2021 n. 21530 e
Cass.civ., ord. 30 giugno 2021 n. 18584): il tutto non necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del
"50% + 1", ma anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
Infine è esente da censure il giudizio di incertezza eziologica che abbia condotto a ritenere ignota la causa quando i fatti posti a fondamento siano stati analizzati ed enunciati in sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il
Pag. 9 di 30 risarcimento (Cass. 18392 del 2017 e successive conformi e da ultimo
Cass. Ord. 10188 del 17.4.2025).
Quanto all'elemento soggettivo della colpa , cui rapportare la prova liberatoria , in sede civile va considerato in termini di colpa obiettiva alla luce dei modelli di condotta vigenti al momento dell'evento dovendo i sanitari, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, attenersi – salve le specificità del caso concreto – alla raccomandazioni previste nelle linee guida (art. 5 L. n. 24/2017; D.M. 27 febbraio 2018) o in assenza di linee guida ufficiali, alle buone pratiche clinico – assistenziali, ex art. 5, comma 1, L. n. 24/2017 (Cassazione Civile – Sez. III – Sentenza
n. 10050/2022).
E così la Corte di Cassazione , in un recente pronunciamento, (Cass. n.
13510/22) è giunta ad affermare che, in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica; “il cosiddetto “soft law” delle linee guida – pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituisce comunque espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.”.
In merito giova solo ricordare , posto l'onere della prova della speciale diffcioltà in capo al sanitario ( anche inforza del principio di vicinanza), e la valutazione del giudice di merito in proposito insindacabile in sede di legittimità , come la giurisprudenza abbia da tempo individuato il grado di speciale difficoltà dei problemi tecnici non nell'attuazione
Pag. 10 di 30 dell'intervento ( che avrebbe riguardo alla negligenza od imprudenza) bensì laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici , terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro ( cfr. Cass. n. 9085 del 2006).
3.Le risultanze istruttorie e gli esiti della CT.
Risulta dalla CT acquisita agli atti:
“ Tornando alla valutazione della condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale
San Gerardo di che ebbero in cura la SI , ed CP_2 Parte_1
andando ad applicare i concetti di ordine generale desunti dalla disamina della Letteratura di merito precedentemente riportati, è possibile trarre le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene l'indicazione al trattamento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, cui la SI veniva sottoposta in data Parte_1
29.10.2020 presso l'Ospedale di si ritiene che, sulla CP_1 CP_2
scorta delle Linee Guida,18 la medesima sia corretta, a fronte della sussistenza di un quadro clinico di colecistite acuta litiasica sintomatica.
L'intervento di colecistectomia del 29.10.2020, per come descritto in cartella clinica, risulta eseguito dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di in maniera tecnicamente corretta. CP_2
Pag. 11 di 30 Tuttavia, nel corso del suddetto intervento chirurgico si concretizzava una lesione del piccolo intestino. È evidenza documentale che i chirurghi non ebbero contezza della lesione perforativa intestinale durante l'intervento e che la medesima sia stata rilevata ed obiettivata unicamente nel corso di un successivo intervento chirurgico, quello dell'1.11.2020.
L'origine di tale lesione, in mancanza di documentabili ipotesi alternative,
è da considerarsi iatrogenica o metachirurgica.
Infatti, tale tipologia di lesione, come precedentemente riportato, presenta in Letteratura un tasso medio di incidenza che va dallo 0,06% allo 0,3%: dalla descrizione dell'atto operatorio non si evidenziano, nel caso in esame, condizioni tali da poter qualificare la lesione del piccolo intestino come non prevenibile e, pertanto, la medesima va ricondotta ad una censurabile condotta chirurgica.
La lesione iatrogenica del piccolo intestino dette ragione di sé a partire dalle ore 10 del 31.10.2020, ossia in seconda giornata post-operatoria, quando nel diario clinico veniva descritto il viraggio del materiale presente nei drenaggi (drenaggio in scavo pelvico circa 100 tinto biliare, drenaggio sottoepatico circa 150 siero ematico con tracce di bile).
La sintomatologia tachi-dispnoica e le risultanze emogasanalitiche inducevano, probabilmente, i sanitari dell'Ospedale San Gerardo di
a sospettare una trombo-embolia polmonare piuttosto che un CP_2
incipiente stato settico.
Solamente nel pomeriggio veniva fatta eseguire una TC del torace e dell'addome di approfondimento, che permetteva di escludere il sospetto
Pag. 12 di 30 della trombo-embolia polmonare rilevando, comunque, la presenza in addome di minima falda di versamento peri-epatico e nello scavo pelvico.
Sempre nel pomeriggio del 31.10.2020, la quantità dell'output dal drenaggio con le caratteristiche biliari descritte risultava aumentato a 350 cc.
Sulla scorta delle evidenze cliniche ed esclusa la trombo-emobolia polmonare alla TC, desta non poche perplessità la rivalutazione chirurgica delle ore 20:30 che non poneva indicazione ad intervento.
Dalla disamina della cartella clinica risultava, quindi, un progressivo aggravamento delle condizioni della paziente che poche ore dopo tale visita veniva descritta come sofferente, tachipnoica, con gravi alterazioni dell'equilibrio emodinamico, interpretate come secondarie a shock settico ed in ragione delle quali i sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
ritenevano, a questo punto, indicata una esplorazione chirurgica.
Pare, dunque, piuttosto evidente una certa inerzia terapeutica che, pur concretizzandosi nell'ordine di grandezza di qualche ora, può avere di fatto contribuito (per quanto sia difficile dire di quanto) in senso peggiorativo sull'outcome del quadro clinico17 e sulla successiva necessità di plurimi interventi chirurgici a cui la SI dovette sottoporsi,16 in Parte_1
ragione di quanto precedentemente espresso.
Non si ritiene che nel caso in esame l'esecuzione di una colecistectomia laparoscopica comportasse la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà per un'equipe chirurgica.
Pag. 13 di 30 Per ciò che concerne la sollecitazione ad entrare nel merito della gravità della colpa, riteniamo sia giudizio di pertinenza giuridica.
I CCTTU possono, e devono, fornire la descrizione del discostamento dal buon agire medico e dalle Linee Guida in modo da mettere in evidenza i necessari elementi di apprezzamento. Si ritiene che ciò sia stato fatto e, quindi, non si pensa di dover ulteriormente esprimersi in merito.
Per completare il ragionamento medico-legale, si riporta il successivo aspetto del quesito, così formulato: “per il caso in cui si ravvisino profili di colpa in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta, specifichino se le condotte colpose (commissive od omissive) siano da porre in rapporto causale con le problematiche alla salute lamentate in citazione e descritte nella relazione medica di parte prodotta sub doc. n. 4 cit., specificando - laddove nesso eziologico si reputi sussistente- se in relazione ad esso ci si possa esprimere in termini di “certezza/elevato grado di credibilità razionale prossimo alla certezza”, ovvero se in termini probabilistici meno univoci, ma comunque argomentabili sulla base del principio del “più probabile che non” debitamente sostenibile in modo obiettivo sotto il profilo tecnico”.
Facendo un passo indietro e tornando alla vicenda clinica che ha visto coinvolta la SI , è bene ricordare che la medesima a seguito Parte_1
e per causa della lesione iatrogenica del piccolo intestino cagionata dai sanitari dell'Ospedale di nel corso del trattamento CP_1 CP_2
chirurgico del 29.10.2020 sia andata incontro ad un lungo iter clinico- chirurgico.
Pag. 14 di 30 Più nello specifico, l'attrice è rimasta ricoverata a fino al 5.03.2020 CP_2
e nel corso di tale ricovero, protrattosi per poco più di 4 mesi, è stata sottoposta a ben 13 interventi chirurgici addominali, altrimenti non necessari, ad una procedura di tracheostomia (tenuta per 20 giorni per fronteggiare una insufficienza respiratoria) da cui residuava una disfonia funzionale trattata con logopedia ed ha, anche, patito una trombosi ileale e femorale destra con necessità di apposizione di filtro cavale.
Inoltre, l'attrice ha dovuto subire due ulteriori ricoveri, nel 2024, anch'essi resisi necessari al fine di fronteggiare problematiche addominali conseguenti alla vicenda clinica in esame.
Per meglio spiegare, la lesione iatrogenica del piccolo intestino, per altro come già detto tardivamente riconosciuta e trattata dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di si rendeva responsabile del CP_2
concretizzarsi di un quadro di peritonite biliare, con conseguente grave quadro settico addominale, che determinava varie problematiche quali una diastasi fasciale, un ascesso peritoneale, una sindrome compartimentale e la formazione di una fistola secernente, appunto con necessità di sottoporre la SI ad una lunga serie di interventi Parte_1
chirurgici, altrimenti non necessari.
Tali plurimi interventi chirurgici hanno condotto: ad una resezione del piccolo intestino;
all'indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano non completamente emendato dalla chirurgia;
a plurimi esiti cicatriziali addominali a configurarne una morfologia “a carta geografica”; attendibile sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata
Pag. 15 di 30 ed ai plurimi interventi chirurgici;
danno anatomico da tracheostomia attualmente ablata.
Le elencate problematiche sono, dunque, per tutto quanto detto, da porsi in nesso eziologico causale con la censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
L'ulteriore punto del quesito posto chiede ai CCTTU “sempre per il caso in cui si ravvisino profili di colpa in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta che hanno avuto in cura l'attrice, nonché laddove si riscontri altresì la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose (commissive od
omissive) riscontrate e le complicanze integratesi sulla persona della parte attrice, precisino quali siano la natura e l'entità delle complicanze sofferte dalla paziente a seguito degli errori diagnostici o terapeutici riscontrati, o comunque, della condotta negligente, imprudente o imperita imputabile ai sanitari della parte convenuta, la durata della inabilità assoluta temporanea e di quella parziale (indicando la percentuale di inabilità per il numero di giorni di essa), nonché l'eventuale sussistenza di postumi permanenti (danno biologico), con quantificazione del relativo grado percentuale (con riferimento solo alle conseguenze riconducibili ai fatti di causa e, quindi, escluso ogni profilo attribuibile a qualsiasi diversa ragione)”.
Come anche esplicitato in risposta al precedente aspetto del quesito, in conseguenza della censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale
si sono resi indispensabili nei confronti della CP_1 CP_2
Pag. 16 di 30 SI plurimi interventi chirurgici, altrimenti non necessari, Parte_1
che hanno condotto a:
1. resezione del piccolo intestino (si segnala, a tal proposito, che nell'attualità la SI segue una dieta libera, anche se povera Parte_1
di scorie, che si è registrato un calo ponderale ossia una perdita di peso pari a -5 Kg rispetto a prima dei fatti in esame e che non risulta certificata una sindrome da malassorbimento);
2. verosimilmente, una sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
3. indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano, che alla visita di inizio operazioni consulenziali del
9.07.2024 risultava di dimensioni pari a circa 20x16cm;
4. plurimi esiti cicatriziali cutanei addominali a configurare una morfologia
“a carta geografica” (più estesamente descritte nell'esame obiettivo esperito dai CCTTU).
Si ricorda, infine, che in corrispondenza del collo, più precisamente al giugulo, vi è un esito cicatriziale della lunghezza di circa 1,5 cm compatibile con esiti di tracheostomia che si rendeva anch'essa indispensabile a seguito e per causa dei fatti in esame.
I postumi a carattere permanente qui sopra elencati sono, come già detto, da porsi in nesso eziologico causale con la censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di CP_2
Pag. 17 di 30 Si ribadisce, come già esplicitato verbalmente ai legali rappresentanti delle
Parti e trascritto nel presente elaborato, che rispetto a quanto asserito nel parere di Parte attrice, medico-legale e chirurgico, datato aprile 2022:
1. non è, nell'attualità, più sussistente la fistola secernente;
2. non risulta alcuna certificazione psichiatrica, fatta eccezione per una visita datata 6.02.2022, né l'effettuazione di alcun percorso psicocomportamentale;
la stessa SI in occasione Parte_1
dell'inizio delle operazioni consulenziali confermava di non essersi sottoposta ad alcuna visita psichiatrica ad eccezione di quella del
6.02.2022, di non aver mai seguito un percorso psicocomportamentale e riferiva, inoltre, di non aver mai assunto terapia psico-farmacologica e di non assumerne nell'attualità;
3. non risulta alcuna certificazione ostetrico-ginecologica attestante la perdita della capacità gestandi.
Per quanto attiene, dunque, la valutazione medico-legale della inabilità, si ritiene che a seguito e per causa della censurabile condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale San Gerardo di si è originato un periodo di CP_2
malattia che, sulla base dei riferimenti offerti dalla trattatistica medico- legale di riferimento, è da computarsi in giorni 151 in forma assoluta (100%)
(ricoveri, altrimenti non necessari, protrattisi dal 26.10.2020 al 5.03.2021, dal 26.02.2024 al 7.03.2024 e dall'11.03.2024 al 22.03.2024) e anni 3 in forma parziale al 50%. Relativamente alla valutazione del danno biologico, si ritiene che i barémes più comunemente utilizzati nell'ambito della
Pag. 18 di 30 valutazione medicolegale,ne giustifichino una quantificazione pari al 30% quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica.
L'ultimo punto del quesito chiede che i CCTTU “valutino se le spese mediche di cura occorse e documentate in atti siano congrue e, per il caso in cuinon lo siano, indichino quale sia un valore congruo, specificando anche se siano prevedibili spese mediche future, con indicazione del relativo costo;
il tutto avendo sempre riguardo alle spese (effettuate e future) dipendenti dagli eventuali profili di colpa ravvisati nella condotta del personale sanitario della società convenuta, escluse invece quelle che in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto sostenere per patologie/problematiche estranee ai fatti di causa”.
---000---
Ciò premesso deve affermarsi , in punto ricostruzione dei fatti , la responsabilità dei sanitari per il danno iatrogeno occorso all'attrice in forza delle vicende illustrate, in relazione sia dell'erronea realizzazione del primo intervento di colecistectomia del 29.10.2020, sia al tardivo riconoscimento della lesione e trattamento della peritonite biliare che ne derivava, con il chè la struttura “ si rendeva responsabile del concretizzarsi di un quadro di peritonite biliare, con conseguente grave quadro settico addominale, che determinava varie problematiche quali una diastasi fasciale, un ascesso peritoneale, una sindrome compartimentale e la formazione di una fistola secernente..”
Non pare sostenibile quanto osservato da parte convenuta per cui la lesione iatrogena non fosse prevenibile e l'intervento presentasse invece particolari difficoltà.
Pag. 19 di 30 Le linee guida richiamate riportano una percentuale bassissima di rischio e per altro verso le evidenze indicate a p. 4 e 5 della CT in ordine alle circostanze dell'intervento non paiono affatto dimostrare una speciale difficoltà ma solo le peculiarità del quadro in cui intervenire non rientrando comunque nel perimetro sopra delineato dalla giurisprudenza.
E' corretto dunque affermare- anche alla luce dei principi più sopra richiamati circa il nesso probabilistico ( qui evidente in ragione appunto delle circostanze di fatto evidenziate alla luce della letteratura richiamata in proposito), che alla condotta medica si correlano causalmente le lesioni indicate in CT : . resezione del piccolo intestino ,sindrome aderenziale endo-addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
indebolimento della parete addominale con conseguente formazione di un laparocele mediano, che alla visita di inizio operazioni consulenziali del 9.07.2024 risultava di dimensioni pari a circa
20x16cm; plurimi esiti cicatriziali cutanei addominali a configurare una morfologia “a carta geografica” attendibile sindrome aderenziale endo- addominale conseguente alla peritonite diffusa e reiterata ed ai plurimi interventi chirurgici;
danno anatomico da tracheostomia attualmente ablata.
Non risulta in alcun modo dimostrata invece la perdita della capacità gestandi mentre quanto alla riduzione della capacità lavorativa ( fuor di dubbio che non vi sia stata richiesta del danno patrimoniale non essendo del resto prodotto alcunchè sotto tale profilo ad eccezione dei verbali dell'INPS) e pur in assenza di indicazioni da parte dei CT , effettivamente da un lato vi è un accertamento dell'INPS in data 28.3.2023 di riduzione della stessa nella percentuale dal 34 al 73%, per altro verso una autorizzazione del medico del Lavoro del 29.5.2023 allo svolgimento del
Pag. 20 di 30 lavoro impiegatizio in smart working anche “per favorire le medicazioni assistenziali quotidiane”. Di ciò andrà tenuto conto in sede di liquidazione.
Sotto il profilo della colpa viceversa si osserva come i CT riportino “ La
TC rappresenta la metodica diagnostica maggiormente indicata nell'identificazione di eventuali lesioni del piccolo intestino, poiché consente di rilevare la sussistenza di aria libera e versamento endoaddominali,15 con un'efficacia diagnostica pari a circa il 60%.Un intervento chirurgico precoce risulta determinante nel fronteggiare una lesione intestinale, consentendo di ridurre il rischio che si rendano necessari successivi, reiterati, interventi chirurgici.”
Nella specie era evidenziato come la lesione iatrogena del piccolo intestino si fosse palesata a partire dalle ore 10 del 31.10.2020, ossia all'inizio della seconda giornata post-operatoria ma solo nel pomeriggio veniva fatta eseguire una TC del torace e dell'addome di approfondimento, che permetteva di escludere il sospetto della trombo-embolia polmonare. E tuttavia “..Sulla scorta delle evidenze cliniche ed esclusa la trombo- emobolia polmonare alla TC, desta non poche perplessità la rivalutazione chirurgica delle ore 20:30 che non poneva indicazione ad intervento…”.
Si richiama infine quanto già precisato in ordine all'assenza di elementi di speciale difficoltà.
Così che il ritardo nella diagnosi e nell'intervento successivo appaiono evidentemente improntati a colpa della quale risulta anche , a riprova , che un comportamento alternativo avrebbe sicuramente escluso, come confermato in CT, la necessità di sottoporre la paziente ad ulteriori interventi ( oltre una decina come emerge dagli atti)
Pag. 21 di 30 Si legge ancora “..Pare, dunque, piuttosto evidente una certa inerzia terapeutica che, pur concretizzandosi nell'ordine di grandezza di qualche ora, può avere di fatto contribuito (per quanto sia difficile dire di quanto) in senso peggiorativo sull'outcome del quadro clinico e sulla successiva necessità di plurimi interventi chirurgici a cui la SI dovette Parte_1
sottoporsi, in ragione di quanto precedentemente espresso…”.
Accertato dunque sia il legame causale sia l'elemento psicologico, i CT hanno dunque concluso sotto il profilo della valutazione medico -legale, ed anche questa volta condivisibilmente alla luce di tutte le evidenze probatorie, per un'inabilità temporanea da computarsi in giorni 151 in forma assoluta (100%) (ricoveri, altrimenti non necessari, protrattisi dal
26.10.2020 al 5.03.2021, dal 26.02.2024 al 7.03.2024 e dall'11.03.2024 al
22.03.2024) e anni 3 in forma parziale al 50%; un danno biologico permanente pari al 30% quale riduzione della complessiva integrità psico- fisica.
Tale indicazione può essere recepita – quanto alla temporanea pur alla luce della diversa richiesta attorea prospettata in conclusionale di considerare l'intera percentuale sino all'intervento del 2024 – giacchè i Consulenti chiaramente indicano come le diverse quantificazioni tengano conto della progressione cronologica delle cure riabilitative e dei diversi interventi.
Venendo alla liquidazione si ritiene di aderire all'orientamento prevalente
( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo” n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Pag. 22 di 30 Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado di svolgere.
Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del 2019 cd. Sentenza San martino
2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).
E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Di qui la previsione separata del danno morale – di cui sia data allegazione e prova quanto meno presuntiva, - anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione pubblicata nel 2024 applicabile ratione temporis.
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il CT abbia
Pag. 23 di 30 accertato che tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr
Tribunale Milano sent. 7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso e venendo dunque al caso di specie, facendo applicazione delle tabelle milanesi si rammenta che l'attrice, secondo le conclusioni dei
CT da cui non vi è ragione di discostarsi, ha patito
- un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% per gg.151 e di 3 anni al 50%
- un' invalidità permanente al 30 % .
Dunque utilizzando una metodologia diretta alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale biologico inteso quale “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale” l'attrice ha diritto a titolo di danno non patrimoniale alla somma di euro 179.835.00 per invalidità permanente ed euro 80.327,00 per danno temporaneo.
Nel danno biologico è computato anche il danno morale per il quale debbono valorizzarsi , anche sotto un profilo presuntivo dell'esistenza di una sofferenza interiore , la lunghissima durata della convalescenza con necessità di risottoporsi a plurimi interventi chirurgici e l'esistenza del certificato medico 6.2.2022.
Quanto alla personalizzazione risulta dalla CT
“attività nel tempo libero: precedentemente ai fatti in esame si recava in piscina 3 volte la settimana (2 volte corso e 1 volta nuoto libero), andava in
Pag. 24 di 30 bicicletta, faceva jogging e camminate in montagna. Attualmente non pratica più nessun tipo di attività sportiva (i sanitari curanti le hanno consentito il nuoto, ma non lo fa più per problematica estetica e discomfort a carico dell'addome mentre nuota).”
Viceversa e sebbene dalla stessa nulla risulti in ordine ad un'eventuale
“cinestesi lavorativa” , tuttavia i due richiamati documenti ( Verbale INPS
e documento del medico del lavoro) evidenziano una compromissione in termini appunto di appesantimento del lavoro e della capacità di affrontarlo, tanto da aver reso necessario ( pur non esclusa un'inidoneità alle mansioni anche in ufficio ) il lavoro in via esclusiva da remoto almeno fino a revisione .
Alla luce di entrambe le circostanze sopra evidenziate si ritiene giustificata una personalizzazione sia pure nei limiti del 10 %
Il danno biologico è dunque parti ad euro 197.818,00 per invalidità permanente comprensiva della personalizzazione ed euro 88360,00 per invalidità temporanea
Quanto al danno patrimoniale esso è pari 4.440,0 per spese di CTP oltre alle spese di mediazione come documentate
4.Danno parentale da lesione grave
Si premette in materia di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale che derivi da lesioni gravi del congiunto, che “ non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto
Pag. 25 di 30 danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.
(Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2023, n. 1752).
In ogni caso ogni valutazione in proposito deve seguire i criteri dettati dalla
Cassazione in punto danno cd. parentale anche di recente ribaditi con riferimento ad ipotesi in cui le vittime cd. secondarie allegavano pregiudizi derivanti dal peggioramento della loro situazione a seguito delle gravi lesioni riportate da loro stretto congiunto (Cass. n. 23469 del 28/09/2018):
«In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.»
In particolare « Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.» ( Cfr
Cass.24951 del 21.2.20219)
La domanda del non può essere accolta. Parte_2
Pag. 26 di 30 Lo stesso si è limitato in citazione ad allegare di aver subito danni per la ripercussione sulla vita di coppia, anche sessuale e procreativa ..”oltre che per le sofferenze psichiche e morali derivanti dalle cure e dall'assistenza alla convivente nei primi giorni di IT” nonché dal peggioramento della qualità della vita futura nel complesso considerata ivi inclusa la perdita della possibilità di divenire genitore aggiunte alla sindrome depressiva da cui è affetta l'attrice.
Entrami i danni al danneggiato primario su cui principalmente Parte_2
fonda la propria richiesta sono stati esclusi in giudizio.
Per altro verso non vi è alcuna dimostrazione, né di un danno biologico e lesioni in capo al medesimo , nè di ulteriori e specifici elementi che abbiano contribuito a cagionare uno sconvolgimento vero della relativa esistenza e vita di coppia, e per l'effetto un danno morale. Anche le limitate prove orali dedotte sul punto risultano infine del tutto inconferenti.
5.Rivalutazione monetaria ed interessi
Parte attrice ha chiesto il pagamento altresì di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo
Si osserva in proposito sul punto e come stabilito da tempo (Cass. S.S.
U.U., sent. n. 1712 del 17/02/1995) che il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione ed il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento L'applicazione dei richiamati principi è ormai divenuto jus receptum (tra le più recenti pronunce si ricorda Cass.
Pag. 27 di 30 Sez. 6 - 3,Ord. 15856 del 12.6.2019; ordinanza n. 29031 del 13.11.2018;
Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018 e di recente Cass.sez.III ord.10376 del 17.4.2024 )
Dunque da un lato qualora il danno sia liquidato all'attualità come nella specie, la rivalutazione non spetta.
Per altro verso è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva ( Cfr Cass n 4938 del
16.2.2023 est.Travaglino e già Cass civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564
Nell spese , in difetto di tale prova gli interessi vanno conteggiati dalla domanda al soddisfo nella misura legale
6) Spese di lite
Stante il mancato accoglimento della domanda su un capo ( danno parentale) le spese sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno posta a carico di e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e CP_2
su valori medi sulla base del decisum
Pag. 28 di 30 Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art 96 cpc
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando
In parziale accoglimento delle domanda
ACCERTA la responsabilità di Controparte_1
(già per i danni
[...] Controparte_4
subiti dalla SI di cui in parte motiva e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al risarcimento in suo favore pari ad euro CP_1
286.178,50 per danno non patrimoniale ed euro 2440,00 per danno patrimoniale oltre spese di mediazione
RIGETTA la richiesta di danni in favore di Parte_2
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice pari ad euro 14.970,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CT come liquidate da separato decreto
Visto l'art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, indica nella
[...]
il soggetto, obbligato al risarcimento del Controparte_1
danno scaturente dalla commissione di fatti astrattamente costituenti reato, nei cui confronti dev'essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito
Cosi deciso in Monza il 2.12.2025
Il Giudice
Pag. 29 di 30 Dott.ssa Maria Teresa Latella
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