Articolo 4 della Legge 12 marzo 1996, n. 169
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1996
Art. 4. 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unita'. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
Entrata in vigore il 31 marzo 1996