Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio si configura solo quando la divulgazione della notizia costituisca un pericolo concreto al buon andamento della P.A., nel senso che essa sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla p.a. o ad un terzo. Pertanto, non integra il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel consegnare una busta chiusa - destinata ad un tenente dei carabinieri e contenente il decreto di fissazione per l'udienza in camera di consiglio, ex art. 409, cod. proc. pen. - al carabiniere addetto alla ricezione precisava che essa doveva essere consegnata chiusa al destinatario, e che tale procedura era applicata nel caso di notifiche a soggetti imputati, in quanto non incidente sul naturale svolgimento del procedimento ex art. 409 cod. proc. pen., né sul normale funzionamento dell'Amministrazione d'appartenenza del tenente che non svolgeva incarichi su cui poteva influire la notizia di una sua imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 36922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36922 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/07/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3213
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 012184/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GORIZIA;
nei confronti di:
1) OL IO, N. IL 16/11/1949;
avverso SENTENZA del 14/06/2007 GIP TRIBUNALE di GORIZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. SOFRI V..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorre avverso la sentenza 14.7.07 con cui il locale g.u.p., previa riqualificazione del fatto, originariamente rubricato come violazione dell'art. 326 c.p., sotto la previsione di cui all'art. 595 c.p., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di AO EL per difetto di querela.
Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge con riferimento all'art. 326 c.p., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la condotta posta in essere dal AO non integri il reato di rivelazione di segreti di ufficio in quanto l'informazione da lui riferita al carabiniere scelto ZZ SC non aveva comportato alcun pericolo concreto al buon andamento della pubblica amministrazione. Osserva il p.m. ricorrente che il g.u.p. non aveva tenuto conto del fatto che l'atto che l'ufficiale giudiziario doveva notificare al tenente dei carabinieri Di AO NI era un atto giudiziario, cioè il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, ex art. 409 c.p.p., per l'esame della richiesta di archiviazione del procedimento penale in cui il Di AO risultava indagato, atto quindi ancora coperto da segreto e in ordine al quale il pubblico impiegato era vincolato al segreto, anche in ottemperanza al disposto di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Pertanto, secondo il ricorrente, il g.u.p. non era tenuto a verificare l'idoneità della violazione del segreto d'ufficio a procurare danno o nocumento, avendo la legge, nel prevedere l'obbligo del segreto, già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto, senza che potesse valere la distinzione fatta dal g.u.p. secondo cui l'informazione fornita dal AO al carabiniere ZZ era inidonea in quanto imprecisa, avendo il AO fatto cenno alla qualità di imputato dell'ipotetico destinatario di comunicazioni analoghe, mentre il tenente Di AO, nell'ambito del procedimento penale cui afferiva la notifica in questione era soltanto indagato, dal momento che l'ufficiale giudiziario, nel consegnare una busta di colore bianco, chiusa, e nel riferire al carabiniere ZZ, addetto alla ricezione, che detta busta andava consegnata chiusa al destinatario, aveva aggiunto, alle richieste di chiarimenti da parte del ZZ, che tale procedura veniva applicata nel caso di notifiche a persone imputate in procedimenti penali, per cui qualunque persona di media diligenza avrebbe compreso che il tenente Di AO era coinvolto in un procedimento penale nella veste di imputato/indagato, come nella realtà era.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 326 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione laddove da un lato il g.u.p. aveva escluso che le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario, di cui all'imputazione, avrebbero potuto influire sul normale funzionamento dell'amministrazione di appartenenza del destinatario dell'atto da notificare, e dall'altro aveva sostenuto che le stesse potessero integrare il meno grave reato di diffamazione ai danni del Di AO, così ritenendo che la diffusione della notizia, sostanzialmente vera, fosse concretamente idonea ad influire sul normale funzionamento di quella particolare amministrazione che è una Compagnia dell'Arma dei Carabinieri avente funzioni di polizia giudiziaria nel territorio del monfalconese.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso è infondato.
La norma di cui all'art. 326 c.p. tutela esclusivamente il buon funzionamento della pubblica amministrazione, che può essere pregiudicato dalla rivelazione della notizia d'ufficio, e il reato in essa previsto si configura come reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo.
Se pure, pertanto, non è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, pur tuttavia tale reato si configura solo quando sia evidenziato un pericolo concreto al buon andamento della pubblica amministrazione, interesse che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia suscettibile di arrecare pregiudizio o alla p.a. o ad un terzo (Cass., sez. 5, 5 ottobre 2004, n. 46174, in C.E.D. Cass., n. 231166). È sempre al verificarsi di tale condizione che è subordinata la configurabilità del reato in esame, anche nell'ipotesi che a commetterlo sia un impiegato dello Stato, in quanto il dovere di segretezza, presupposto necessario del reato di cui all'art. 326 c.p. - quando non derivi da un obbligo imposto (da una disposizione normativa, di legge o di regolamento, o per consuetudine, oppure per la stessa natura della notizia) - va riferito alla norma generale stabilita dall'art. 15 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957), per cui il reato sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare danno per la pubblica amministrazione o per i terzi, poiché a tale condizione è subordinato il dovere generale di riservatezza imposto dalla citata norma statutaria.
Inoltre, non può neanche sostenersi che l'atto da notificare al Di AO fosse ancora coperto - secondo quanto ritenuto dal p.m. ricorrente - da segreto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 114 e 329 c.p.p., dal momento che tali norme, nel disciplinare il divieto di pubblicazione di atti coperti dal segreto, fanno riferimento agli "atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria", ma tale non può essere considerato quello di specie, avente ad oggetto il decreto di fissazione della camera di consiglio, ex art. 409 c.p.p., nei confronti del tenente Di AO da parte del G.i.p. del Tribunale di Padova, atto non del p.m. ne' della p.g., ma, appunto, del g.i.p.. Pertanto, alla luce di tali considerazioni e delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, in maniera logica ed immune da vizi censurabili in questa sede, secondo cui, in ogni caso, la rivelazione fatta dal AO al carabiniere ZZ non era ne' in concreto ne' potenzialmente in grado di impedire che il procedimento incidentale di cui all'art. 409 c.p.p. e ss. seguisse il suo naturale svolgimento, ne' tale da influire sul normale funzionamento della Amministrazione di appartenenza del destinatario della notificazione, tenente Di AO NI, ufficiale che non svolgeva particolari incarichi sui quali avrebbe potuto influire la notizia di una sua imputazione, correttamente è stata dal g.u.p. esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 326 c.p..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008