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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 546/2022
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 546/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi al dott. NA Pucci, sono comparsi: l'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO in sost. avv. STRAMACCIA ANDREA per parte ricorrente
Parte_2
per parte resistente
[...] Controparte_1
l'avv. MIRCO LUCA.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA Pucci
pagina 1 di 13 N. R.G. 546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 546/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. STRAMACCIA ANDREA, CALVANI LORENZO e SIMONI SARA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MIRCO LUCA e dall'Avv. QUERCI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: subordinazione – mansioni – licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto soltanto in parte per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 13 A) Parte ricorrente, assumendo di aver lavorato dall'ottobre 2012 fino al 2 novembre
2021 alle dipendenze della parte resistente, svolgendo mansioni riferibili al IV livello del CCNL terziario, ha agito in giudizio chiedendo «previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al IV livello Ccnl Commercio-Terziario Confcommercio dal 1.10.2012 al
2.11.2021 con orario full-time -ovvero in ipotesi con orario full time dal 1.10.2012 al
18.10.2015; part-time all'82.50% dal 19.10.2015 al 31.08.2017; part-time al 66,50% dal 1.09.2017 sino al 2.11.2021- e previo accertamento della illegittimità della riduzione oraria dal 1.01.2020 (o le diverse date, orario e livello ritenuti di giustizia) per i motivi esposti, condanni la società convenuta, così come in epigrafe, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dal 1.10.2021 al
2.11.2021 tra il percepito ed il dovuto ad una impiegata di IV livello Ccnl Commercio-
Terziario Confcommercio con orario full-time -ovvero in ipotesi con orario full-time dal
1.10.2012 al 18.10.2015; part-time all'82.50% dal 19.10.2015 al 31.08.2017; part- time al 66,50% dal 1.09.2017 - (o il diverso livello, orario e date ritenute di giustizia).
Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur Accerti e dichiari l'inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato in data 2.11.2021 per i motivi esposti e per l'effetto dichiari ancora sussistente il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna della società convenuta a riammettere/reintegrare in servizio la ricorrente oltre a corrisponderle il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora della prestazione lavorativa del 30.11.2021 sino alla effettiva reintegrazione/riammissione (o le diverse date, risarcimento e parametri ritenuti di giustizia). Con riserva di agire in separato giudizio per il qauntum debeatur. In ipotesi accerti la illegittimità del licenziamento intimato per i motivi esposti e per l'effetto annulli il licenziamento e condanni la convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente e/o al pagamento di una indennità risarcitoria parti a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o nella diversa misura ritenuta di giustizia). Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur. Accerti e dichiari la illegittimità delle modifiche e/o riduzioni orarie per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari ad euro pagina 3 di 13 50,00 per ogni giorno di lavoro prestato dal 1.10.2012 (o la diversa decorrenza e importo ritenuti di giustizia)».
Sosteneva, in particolare, di aver lavorato senza formale assunzione fino all'ottobre 2015, di aver svolto mansioni superiori a quelle contrattualmente stabilite, di aver prestato lavoro per un orario superiore a quello dedotto in contratto e di essere stata illegittimamente licenziata.
Si costituiva la contestando tutte le Controparte_1
domande della ricorrente, rifiutando ogni addebito, sia per quello che concerne la decorrenza del rapporto, sia, a cascata, per tutte le altre rivendicazioni della lavoratrice.
Sulla natura del rapporto di lavoro
B) Nel merito, parte ricorrente, come visto, ha allegato di aver prestato lavoro subordinato in favore della società resistente circa tre anni prima della formalizzazione del rapporto, avvenuta il 15 di ottobre del 2015.,
Sul punto, secondo la ricostruzione della parte resistente, la sua collaborazione
(sporadica ed episodica) sarebbe stata promossa e gestita unicamente da un'agente immobiliare che collaborava con la società nel 2012, sig.ra SO, con conseguente difetto di legittimazione passiva della resistente.
Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, al contrario, è emerso che, in effetti, la ricorrente ha iniziato una collaborazione con la società convenuta, inizialmente (e per un tempo trascurabile) con mansioni di addetta alle pulizie della sede in via Saffi, poi con mansioni di segreteria, difficilmente inquadrabili come autonome mansioni di affiancamento ad un collaboratore, stante la natura delle prestazioni (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la pagina 4 di 13 peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»), nonché considerando che la sig.ra SO (asserita parte datoriale), ha interrotto ogni rapporto di collaborazione proprio dopo poco tempo l'inizio della prestazione della ricorrente (cfr., teste – Tes_1
ud. 13.2.2024: «ho conosciuto la ricorrente che mi ha spiegato l'operatività del gestionale, venendo un giorno a settimana nel mio ufficio ad insegnare a me e alla mia collega l'inserimenti dei dati;
poiché non era di facile impiego e di vecchia generazione abbiamo inviato i dati alla ricorrente che provvedeva all'inserimento. Si è presentata una volta la settimana presso la mia agenzia fino al 2015; dopo sporadicamente. Ho chiuso la mia agenzia nel 2017 ed ho iniziato a maggio 2017 una collaborazione con a partita iva, lavorando presso l'agenzia in Lungarno Colombo, come agente CP_1
immobiliare. Ho cessato la collaborazione nel 2019. […]. Alla fine del 2013 la ricorrente lavorava per Si presentava presso la mia agenzia una volta la CP_1
settimana, in giorno variabile, secondo l'accordo preso ogni settimana. Si è presentata quasi ogni settimana. Talvolta sono andata io presso in occasioni di riunioni CP_1
con il sig. con frequenza di un ogni 4 mesi, oppure quando ero nei pressi di CP_1
via Saffi mi recavo per imparare l'impiego del software ed evitare che si Pt_1 spostasse. Alla fine abbiamo chiesto che se ne occupasse lei, era qualcosa in più che dovevamo fare. La ricorrente nel 2013 era in via Saffi;
nel 2015 l'anno trasferita nella sede di Lungarno Colombo»; teste SO – ud. 2.7.2024: «La sig.ra ha Pt_1 iniziato a lavorare per la società alla ripresa delle vacanze estive inizialmente per fare le pulizie presso la filiale di via Saffi, successivamente, considerato che avevo bisogno di un supporto come segretaria, le fu assegnata questa mansione di segretaria d'ufficio almeno fino a quando non sono andata via. Per il periodo successivo nulla so. […].
pagina 5 di 13 devo precisare che prima della ricorrente fece da segretaria un'altra persona, se non ricordo male di nome , che però è stata poco tempo, in quanto veniva da fuori Pt_1
ed era disagevole raggiungere l'ufficio. la ricorrente iniziava a lavorare alle 9:00 e finiva alle 17:00, tutti i giorni tranne sabato. Non ero io a dettarle l'orario di servizio»).
C) Nel caso di specie, è, dunque, possibile rinvenire tutti i caratteri della subordinazione, alla luce delle mansioni svolte, per lo più di segreteria, degli orari e del potere di conformazione, ad esempio in relazione alle ferie, ovvero ai compiti da svolgere (cfr., teste , cit.: «Ho visto e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dire alla ricorrente cosa fare nel lavoro;
in particolare nel corso di Controparte_1
riunioni hanno dato indicazioni su casa fare. autorizzava le ferie Testimone_3
degli agenti immobiliari;
preciso che mandavamo il nostro piano di ferie per la nostra organizzazione per non sovrapporle. Anche la ricorrente inseriva la propria richiesta nel nostro piano ferie, che curavo io ed era autorizzata da ). Tes_3
Ne deriva che la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione è stata fornita in maniera completa, considerando la cornice particolare delle mansioni svolte
(cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione»; Cassazione civile, sez. lav.,
16/11/2018, n. 29646: «Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e pagina 6 di 13 rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale»).
Sulle mansioni svolte e sull'orario di lavoro
D) Con riferimento alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, a prescindere del primo trascurabile periodo, nel quale la ha effettuato anche prestazione di pulizia Pt_1
dell'ufficio, per individuare la qualifica corrispondente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di settore (cfr., doc. 15, fasc. ricorrente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale la ricorrente risulta essere stata inquadrata dall'assunzione (livello VI), la relativa declaratoria, per la parte che interessa in questa sede recita: «A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche».
Invece, per quanto riguarda la qualifica di V livello, riconosciuto in corso di rapporto, la declaratoria prevede che «A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite».
Infine, con riferimento al livello IV, di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, la definizione contrattuale prevede che «Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite».
pagina 7 di 13 E) Come è agevole verificare, tra le varie esplicazioni contrattuali vi è un livello di consequenzialità graduale, con la conseguenza che risulta necessario individuare in maniera precisa gli elementi differenziali che intercorrono tra le stesse.
Sotto questo profilo, le distinzioni tra i profili, si concentrano sulla qualità delle conoscenze e capacità, che sono semplici nel livello VI, normali e adeguate nel livello
V e specifiche e particolari nel livello IV.
Così ricostruita preliminarmente la base dell'indagine, occorre volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente così come emerse dall'istruttoria testimoniale e dalla documentazione, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
I testi ascoltati in corso di giudizio hanno tutti confermato, sostanzialmente, che, praticamente fin dall'assunzione, la ricorrente abbia svolto le mansioni di addetta al banco di front office, rispondendo al telefono, prendendo appuntamenti e accompagnando i clienti a visitare gli immobili, senza alcun ruolo nella conclusione dei contratti, ma nemmeno nelle trattative (cfr., teste cit.: «ho conosciuto la Tes_1
ricorrente che mi ha spiegato l'operatività del gestionale, venendo un giorno a settimana nel mio ufficio ad insegnare a me e alla mia collega l'inserimenti dei dati.
[…]. vi erano custodite le chiavi degli appartamenti che la ricorrente mostrava ai clienti.
Io stessa uno o due giorni la settimana per le trattative di vendita, essendo agente immobiliare, mi recavo presso Villa Demidoff;
facevo la proposta e concludevo la vendita. La ricorrente mostrava gli appartamenti. […]. La ricorrente si recava presso gli immobili e faceva le fotografie da inserire nel gestionale»; teste – ud. Tes_2
13.02.2024: «La ricorrente svolgeva attività di segreteria, rispondeva al telefono, fissava gli appuntamenti agli agenti immobiliari»).
F) Le circostanze sopradette fanno emergere come le mansioni della ricorrente, nel periodo oggetto di accertamento, travalicassero il mero svolgimento di attività manuali semplici, per trasmodare in vere e proprie mansioni superiori, rientranti come tali nel livello V.
pagina 8 di 13 Al contrario, non sono stati dimostrati elementi idonei che permettano di ritenere che nello svolgimento dei cuoi compiti ordinari, la ricorrente avesse ed usasse specifiche conoscenze tecniche, né particolari capacità, con la conseguenza che il livello V, in seguito peraltro riconosciuto, può dirsi adeguato, senza possibilità di riconoscere il livello IV.
L'errato (perché inferiore) inquadramento può dirsi, dunque, accertato fin dalla data richiesta in ricorso, considerando che l'istruttoria ha permesso di dimostrare le relative circostanza, accertamento che, come noto, deve rivestire, come nel caso di specie, i caratteri della specificità e completezza (cfr., Tribunale, Bergamo, sez. lav.,
14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V,
03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima,
l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle pagina 9 di 13 mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr., Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n.
5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»), mentre parte resistente non ha fornito alcun principio di prova contraria, considerando la tardività della costituzione.
La domanda di superiore inquadramento, dunque, può essere accolta in parte, con condanna della parte resistente al pagamento degli eventuali importi derivanti dall'applicazione del V livello fin dall'inizio.
F) In merito all'orario di lavoro, ulteriore a quello previsto in contratto è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova pagina 10 di 13 rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav., 29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)»).
Nel caso di specie, non vi sono prove specifiche e dettagliate che confermino le allegazioni contenute in ricorso, considerando che i testi sentiti in corso di giudizio, non hanno saputo rappresentar con precisione gli orari di lavoro della ricorrente, limitandosi a circostanze episodiche, ovvero valutative, così come, per il periodo senza formale assunzione, può dirsi dimostrato un orario non superiore alle 25 ore settimanali.
Al tempo stesso, la mancata prova delle allegazioni comporta anche l'infondatezza di tutte le doglianze della ricorrente circa la non corretta gestione del suo part time.
Ne deriva che le domande relative devono essere tutte respinte.
Sul recesso per giustificato motivo oggettivo
G) Per quanto riguarda l'impugnativa del recesso datoriale, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e pagina 11 di 13 compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre
2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto alla decisione di non avvalersi più della prestazione lavorativa della ricorrente.
Sul punto, infatti, vi è la dimostrazione di un crollo economico e del ricorso agli ammortizzatori sociali (cfr., doc. da 5 a 8, fasc. resistente).
In questo contesto, sussistono le condizioni che legittimano la parte datoriale ad intervenire per contenere i costi, anche attraverso una riduzione del personale.
Nel caso di specie, parte resistente ha allegato e dimostrato di aver provveduto a licenziare la ricorrente, individuata tra il personale addetto svolgente le medesime mansioni, sulla base dell'anzianità di servizio (cfr., doc. 2 e 3, fasc. resistente), senza assumere nessuno successivamente (cfr., teste cit.), così rappresentando un Tes_2
criterio congruo e ragionevole e, come tale, non censurabile in questa sede (cfr.,
Tribunale Roma sez. lav., 22/09/2023, n.8112: «In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 L. 604/1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare spetta alla parte datoriale, alla quale spetta-in via esclusiva- l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività e non può essere censurata dal giudicante, a meno che non risulti assolutamente irragionevole»).
In tale quadro ricostruttivo, dunque, è infondata anche la doglianza della parte ricorrente circa una violazione dell'obbligo di repêchage.
La domanda, allora, non può trovare accoglimento.
pagina 12 di 13 H) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del solo parziale accoglimento del ricorso al fine del valore.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1.10.2012 al 2.11.2021 con inquadramento sempre al livello V del CCNL Terziario Confcommercio, per 25 ore settimanali fino al 18 ottobre 2015 e secondo l'orario contrattuale successivamente;
B) condanna parte resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto ricevere, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.800,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, il 28/11/2025
Il Giudice
NA Pucci
pagina 13 di 13
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 546/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi al dott. NA Pucci, sono comparsi: l'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO in sost. avv. STRAMACCIA ANDREA per parte ricorrente
Parte_2
per parte resistente
[...] Controparte_1
l'avv. MIRCO LUCA.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA Pucci
pagina 1 di 13 N. R.G. 546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 546/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. STRAMACCIA ANDREA, CALVANI LORENZO e SIMONI SARA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MIRCO LUCA e dall'Avv. QUERCI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: subordinazione – mansioni – licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto soltanto in parte per le seguenti considerazioni:
pagina 2 di 13 A) Parte ricorrente, assumendo di aver lavorato dall'ottobre 2012 fino al 2 novembre
2021 alle dipendenze della parte resistente, svolgendo mansioni riferibili al IV livello del CCNL terziario, ha agito in giudizio chiedendo «previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al IV livello Ccnl Commercio-Terziario Confcommercio dal 1.10.2012 al
2.11.2021 con orario full-time -ovvero in ipotesi con orario full time dal 1.10.2012 al
18.10.2015; part-time all'82.50% dal 19.10.2015 al 31.08.2017; part-time al 66,50% dal 1.09.2017 sino al 2.11.2021- e previo accertamento della illegittimità della riduzione oraria dal 1.01.2020 (o le diverse date, orario e livello ritenuti di giustizia) per i motivi esposti, condanni la società convenuta, così come in epigrafe, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dal 1.10.2021 al
2.11.2021 tra il percepito ed il dovuto ad una impiegata di IV livello Ccnl Commercio-
Terziario Confcommercio con orario full-time -ovvero in ipotesi con orario full-time dal
1.10.2012 al 18.10.2015; part-time all'82.50% dal 19.10.2015 al 31.08.2017; part- time al 66,50% dal 1.09.2017 - (o il diverso livello, orario e date ritenute di giustizia).
Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur Accerti e dichiari l'inefficacia/illegittimità del licenziamento intimato in data 2.11.2021 per i motivi esposti e per l'effetto dichiari ancora sussistente il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna della società convenuta a riammettere/reintegrare in servizio la ricorrente oltre a corrisponderle il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora della prestazione lavorativa del 30.11.2021 sino alla effettiva reintegrazione/riammissione (o le diverse date, risarcimento e parametri ritenuti di giustizia). Con riserva di agire in separato giudizio per il qauntum debeatur. In ipotesi accerti la illegittimità del licenziamento intimato per i motivi esposti e per l'effetto annulli il licenziamento e condanni la convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente e/o al pagamento di una indennità risarcitoria parti a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (o nella diversa misura ritenuta di giustizia). Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur. Accerti e dichiari la illegittimità delle modifiche e/o riduzioni orarie per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari ad euro pagina 3 di 13 50,00 per ogni giorno di lavoro prestato dal 1.10.2012 (o la diversa decorrenza e importo ritenuti di giustizia)».
Sosteneva, in particolare, di aver lavorato senza formale assunzione fino all'ottobre 2015, di aver svolto mansioni superiori a quelle contrattualmente stabilite, di aver prestato lavoro per un orario superiore a quello dedotto in contratto e di essere stata illegittimamente licenziata.
Si costituiva la contestando tutte le Controparte_1
domande della ricorrente, rifiutando ogni addebito, sia per quello che concerne la decorrenza del rapporto, sia, a cascata, per tutte le altre rivendicazioni della lavoratrice.
Sulla natura del rapporto di lavoro
B) Nel merito, parte ricorrente, come visto, ha allegato di aver prestato lavoro subordinato in favore della società resistente circa tre anni prima della formalizzazione del rapporto, avvenuta il 15 di ottobre del 2015.,
Sul punto, secondo la ricostruzione della parte resistente, la sua collaborazione
(sporadica ed episodica) sarebbe stata promossa e gestita unicamente da un'agente immobiliare che collaborava con la società nel 2012, sig.ra SO, con conseguente difetto di legittimazione passiva della resistente.
Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, al contrario, è emerso che, in effetti, la ricorrente ha iniziato una collaborazione con la società convenuta, inizialmente (e per un tempo trascurabile) con mansioni di addetta alle pulizie della sede in via Saffi, poi con mansioni di segreteria, difficilmente inquadrabili come autonome mansioni di affiancamento ad un collaboratore, stante la natura delle prestazioni (cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la pagina 4 di 13 peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»), nonché considerando che la sig.ra SO (asserita parte datoriale), ha interrotto ogni rapporto di collaborazione proprio dopo poco tempo l'inizio della prestazione della ricorrente (cfr., teste – Tes_1
ud. 13.2.2024: «ho conosciuto la ricorrente che mi ha spiegato l'operatività del gestionale, venendo un giorno a settimana nel mio ufficio ad insegnare a me e alla mia collega l'inserimenti dei dati;
poiché non era di facile impiego e di vecchia generazione abbiamo inviato i dati alla ricorrente che provvedeva all'inserimento. Si è presentata una volta la settimana presso la mia agenzia fino al 2015; dopo sporadicamente. Ho chiuso la mia agenzia nel 2017 ed ho iniziato a maggio 2017 una collaborazione con a partita iva, lavorando presso l'agenzia in Lungarno Colombo, come agente CP_1
immobiliare. Ho cessato la collaborazione nel 2019. […]. Alla fine del 2013 la ricorrente lavorava per Si presentava presso la mia agenzia una volta la CP_1
settimana, in giorno variabile, secondo l'accordo preso ogni settimana. Si è presentata quasi ogni settimana. Talvolta sono andata io presso in occasioni di riunioni CP_1
con il sig. con frequenza di un ogni 4 mesi, oppure quando ero nei pressi di CP_1
via Saffi mi recavo per imparare l'impiego del software ed evitare che si Pt_1 spostasse. Alla fine abbiamo chiesto che se ne occupasse lei, era qualcosa in più che dovevamo fare. La ricorrente nel 2013 era in via Saffi;
nel 2015 l'anno trasferita nella sede di Lungarno Colombo»; teste SO – ud. 2.7.2024: «La sig.ra ha Pt_1 iniziato a lavorare per la società alla ripresa delle vacanze estive inizialmente per fare le pulizie presso la filiale di via Saffi, successivamente, considerato che avevo bisogno di un supporto come segretaria, le fu assegnata questa mansione di segretaria d'ufficio almeno fino a quando non sono andata via. Per il periodo successivo nulla so. […].
pagina 5 di 13 devo precisare che prima della ricorrente fece da segretaria un'altra persona, se non ricordo male di nome , che però è stata poco tempo, in quanto veniva da fuori Pt_1
ed era disagevole raggiungere l'ufficio. la ricorrente iniziava a lavorare alle 9:00 e finiva alle 17:00, tutti i giorni tranne sabato. Non ero io a dettarle l'orario di servizio»).
C) Nel caso di specie, è, dunque, possibile rinvenire tutti i caratteri della subordinazione, alla luce delle mansioni svolte, per lo più di segreteria, degli orari e del potere di conformazione, ad esempio in relazione alle ferie, ovvero ai compiti da svolgere (cfr., teste , cit.: «Ho visto e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dire alla ricorrente cosa fare nel lavoro;
in particolare nel corso di Controparte_1
riunioni hanno dato indicazioni su casa fare. autorizzava le ferie Testimone_3
degli agenti immobiliari;
preciso che mandavamo il nostro piano di ferie per la nostra organizzazione per non sovrapporle. Anche la ricorrente inseriva la propria richiesta nel nostro piano ferie, che curavo io ed era autorizzata da ). Tes_3
Ne deriva che la dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione è stata fornita in maniera completa, considerando la cornice particolare delle mansioni svolte
(cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione»; Cassazione civile, sez. lav.,
16/11/2018, n. 29646: «Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e pagina 6 di 13 rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale»).
Sulle mansioni svolte e sull'orario di lavoro
D) Con riferimento alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, a prescindere del primo trascurabile periodo, nel quale la ha effettuato anche prestazione di pulizia Pt_1
dell'ufficio, per individuare la qualifica corrispondente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di settore (cfr., doc. 15, fasc. ricorrente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale la ricorrente risulta essere stata inquadrata dall'assunzione (livello VI), la relativa declaratoria, per la parte che interessa in questa sede recita: «A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche».
Invece, per quanto riguarda la qualifica di V livello, riconosciuto in corso di rapporto, la declaratoria prevede che «A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite».
Infine, con riferimento al livello IV, di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, la definizione contrattuale prevede che «Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite».
pagina 7 di 13 E) Come è agevole verificare, tra le varie esplicazioni contrattuali vi è un livello di consequenzialità graduale, con la conseguenza che risulta necessario individuare in maniera precisa gli elementi differenziali che intercorrono tra le stesse.
Sotto questo profilo, le distinzioni tra i profili, si concentrano sulla qualità delle conoscenze e capacità, che sono semplici nel livello VI, normali e adeguate nel livello
V e specifiche e particolari nel livello IV.
Così ricostruita preliminarmente la base dell'indagine, occorre volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente così come emerse dall'istruttoria testimoniale e dalla documentazione, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
I testi ascoltati in corso di giudizio hanno tutti confermato, sostanzialmente, che, praticamente fin dall'assunzione, la ricorrente abbia svolto le mansioni di addetta al banco di front office, rispondendo al telefono, prendendo appuntamenti e accompagnando i clienti a visitare gli immobili, senza alcun ruolo nella conclusione dei contratti, ma nemmeno nelle trattative (cfr., teste cit.: «ho conosciuto la Tes_1
ricorrente che mi ha spiegato l'operatività del gestionale, venendo un giorno a settimana nel mio ufficio ad insegnare a me e alla mia collega l'inserimenti dei dati.
[…]. vi erano custodite le chiavi degli appartamenti che la ricorrente mostrava ai clienti.
Io stessa uno o due giorni la settimana per le trattative di vendita, essendo agente immobiliare, mi recavo presso Villa Demidoff;
facevo la proposta e concludevo la vendita. La ricorrente mostrava gli appartamenti. […]. La ricorrente si recava presso gli immobili e faceva le fotografie da inserire nel gestionale»; teste – ud. Tes_2
13.02.2024: «La ricorrente svolgeva attività di segreteria, rispondeva al telefono, fissava gli appuntamenti agli agenti immobiliari»).
F) Le circostanze sopradette fanno emergere come le mansioni della ricorrente, nel periodo oggetto di accertamento, travalicassero il mero svolgimento di attività manuali semplici, per trasmodare in vere e proprie mansioni superiori, rientranti come tali nel livello V.
pagina 8 di 13 Al contrario, non sono stati dimostrati elementi idonei che permettano di ritenere che nello svolgimento dei cuoi compiti ordinari, la ricorrente avesse ed usasse specifiche conoscenze tecniche, né particolari capacità, con la conseguenza che il livello V, in seguito peraltro riconosciuto, può dirsi adeguato, senza possibilità di riconoscere il livello IV.
L'errato (perché inferiore) inquadramento può dirsi, dunque, accertato fin dalla data richiesta in ricorso, considerando che l'istruttoria ha permesso di dimostrare le relative circostanza, accertamento che, come noto, deve rivestire, come nel caso di specie, i caratteri della specificità e completezza (cfr., Tribunale, Bergamo, sez. lav.,
14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V,
03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima,
l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle pagina 9 di 13 mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr., Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n.
5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»), mentre parte resistente non ha fornito alcun principio di prova contraria, considerando la tardività della costituzione.
La domanda di superiore inquadramento, dunque, può essere accolta in parte, con condanna della parte resistente al pagamento degli eventuali importi derivanti dall'applicazione del V livello fin dall'inizio.
F) In merito all'orario di lavoro, ulteriore a quello previsto in contratto è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova pagina 10 di 13 rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav., 29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)»).
Nel caso di specie, non vi sono prove specifiche e dettagliate che confermino le allegazioni contenute in ricorso, considerando che i testi sentiti in corso di giudizio, non hanno saputo rappresentar con precisione gli orari di lavoro della ricorrente, limitandosi a circostanze episodiche, ovvero valutative, così come, per il periodo senza formale assunzione, può dirsi dimostrato un orario non superiore alle 25 ore settimanali.
Al tempo stesso, la mancata prova delle allegazioni comporta anche l'infondatezza di tutte le doglianze della ricorrente circa la non corretta gestione del suo part time.
Ne deriva che le domande relative devono essere tutte respinte.
Sul recesso per giustificato motivo oggettivo
G) Per quanto riguarda l'impugnativa del recesso datoriale, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e pagina 11 di 13 compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre
2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto alla decisione di non avvalersi più della prestazione lavorativa della ricorrente.
Sul punto, infatti, vi è la dimostrazione di un crollo economico e del ricorso agli ammortizzatori sociali (cfr., doc. da 5 a 8, fasc. resistente).
In questo contesto, sussistono le condizioni che legittimano la parte datoriale ad intervenire per contenere i costi, anche attraverso una riduzione del personale.
Nel caso di specie, parte resistente ha allegato e dimostrato di aver provveduto a licenziare la ricorrente, individuata tra il personale addetto svolgente le medesime mansioni, sulla base dell'anzianità di servizio (cfr., doc. 2 e 3, fasc. resistente), senza assumere nessuno successivamente (cfr., teste cit.), così rappresentando un Tes_2
criterio congruo e ragionevole e, come tale, non censurabile in questa sede (cfr.,
Tribunale Roma sez. lav., 22/09/2023, n.8112: «In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 L. 604/1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare spetta alla parte datoriale, alla quale spetta-in via esclusiva- l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività e non può essere censurata dal giudicante, a meno che non risulti assolutamente irragionevole»).
In tale quadro ricostruttivo, dunque, è infondata anche la doglianza della parte ricorrente circa una violazione dell'obbligo di repêchage.
La domanda, allora, non può trovare accoglimento.
pagina 12 di 13 H) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del solo parziale accoglimento del ricorso al fine del valore.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall'1.10.2012 al 2.11.2021 con inquadramento sempre al livello V del CCNL Terziario Confcommercio, per 25 ore settimanali fino al 18 ottobre 2015 e secondo l'orario contrattuale successivamente;
B) condanna parte resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto ricevere, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.800,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, il 28/11/2025
Il Giudice
NA Pucci
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