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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 22.9.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 2137/2024 r.g., sono presenti per parte attrice l'avv. CATALDO PROCACCI e l'avv. FILOMENA Parte_1
FIORELLA, per parte convenuta l'avv. LUIGI CHIARELLO, per parte Controparte_1 convenuta l'avv. LUIGI CHIARELLO in sostituzione dell'avv. DOMENICO CP_2
TANDOI, per la terza chiamata l'avv. PAOLO CUVIELLO. I Controparte_3 difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2137/2024 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cataldo Procacci e Filomena Fiorella, Parte_1
-attrice-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Chiarello, Controparte_1
-convenuta-
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_2
e rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tandoi, Persona_1 Persona_2
-convenuta-
HÉ
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cuviello, Controparte_3
-terza chiamata in causa-
All'udienza del 22.9.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale e Parte_1 Controparte_1
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_2 CP_3
2 e allegando che in data 28.1.2021 aveva stipulato con Per_1 Persona_2 CP_4 un contratto preliminare di compravendita relativo all'immobile in Corato alla via
[...]
Alemanni n. 19 e che, all'atto di sottoscrizione del detto contratto, aveva versato la somma di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art.1385 c.c.; a pagina 2, I capoverso, il contratto preliminare prevedeva il trasferimento dell'immobile libero da trascrizioni e prescrizioni pregiudizievoli.
In data 2.1.2022 promittente alienante, decedeva lasciando l'immobile, CP_4 oggetto del preliminare, alla figlia e ai nipoti minori e Controparte_1 Persona_2
, quali eredi testamentari. Per_1
Il 28.4.2022 il rovvedeva a far pervenire agli eredi diffida ad adempiere il contratto Pt_1 preliminare di compravendita ex art. 1454 c.c.; nelle more, , altra erede Controparte_3 della de cuius, impugnava il testamento di e procedeva a trascrivere la CP_4 domanda giudiziale in data 1.12.2023 anche sull'immobile oggetto del contratto preliminare.
In ragione della trascrizione sull'immobile della domanda di riduzione proposta da
[...]
, reputava fosse venuta meno una delle condizioni presupposte del contratto CP_3 preliminare di compravendita, ovvero che il bene al trasferimento fosse libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
non potendo concludere il contratto definitivo alle medesime condizioni previste nel preliminare, il domandava la risoluzione del contratto Pt_1 preliminare, con richiesta di restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (€ 20.000,00), nella misura del doppio, in applicazione dell'art.1385 c.c., oltre che la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in € 35.000,00, così come preventivamente quantificati nel contratto preliminare, o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
Con memoria del 7.10.2024 si costituiva in giudizio , che preliminarmente Controparte_1 eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, allegando che aveva personalmente percepito la caparra di € 20.000,00 e, CP_4
a seguito del suo decesso, erano subentrate ex lege nelle obbligazioni assunte dalla stessa tutti gli eredi, tra cui anche , altra coerede dei convenuti, Controparte_3 indipendentemente dalla specifica devoluzione dell'immobile oggetto di preliminare. Nel merito argomentava che i convenuti non avevano alcuna giuridica possibilità di ottenere la cancellazione della trascrizione, senza il preventivo consenso della coerede
[...]
, se non all'esito dell'azione di riduzione pendente tra gli stessi, per cui CP_3
l'inadempimento non era a questi imputabile, aggiungendo l'inammissibilità della richiesta
3 di pagamento del doppio della caparra a fronte di un domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno, attesa l'incompatibilità strutturale e funzionale delle due domande. Concludeva chiedendo la autorizzazione alla chiamata in causa della coerede , con richiesta di spostamento dell'udienza ex art. Controparte_3
269 c.p.c., al fine di dichiarare quest'ultima tenuta a manlevarla da qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti da . Parte_1
Con provvedimento del 24.10.2024 era autorizzata la chiamata in causa di
[...]
. CP_3
Con comparsa del 30.10.2024, si costituiva in giudizio , quale unica esercente CP_2 la responsabilità genitoriale sui minori e eredi di Persona_1 Persona_2 CP_4
stante la premorienza del figlio , padre dei minori stessi.
[...] Per_3
adduceva che la cancellazione della trascrizione sarebbe potuta avvenire CP_2 unicamente a seguito del consenso, mai prestato, della coerede o Controparte_3 all'esito dell'azione di riduzione pendente tra gli eredi: tanto costituiva causa di esonero del debitore dalla responsabilità conseguente alla mancata stipula del definitivo;
aggiungeva che, comunque, data la natura della azione di riduzione, la trascrizione della domanda non incidesse sul sinallagma contrattuale di cui al preliminare di vendita e la cancellazione della stessa non costituisse adempimento necessario ai fini della stabilità del concludendo acquisto. In subordine, rilevava l'inammissibilità della richiesta di pagamento del doppio della caparra formulata unitamente alla pretesa risarcitoria, in ragione dell'alternatività tra i due rimedi. Concludeva domandando il rigetto delle domande attoree.
Il 15.1.2025 era depositata rinuncia agli atti del giudizio da parte di , con Parte_1
l'accettazione di;
il 16.1.2025 era depositata l'accettazione alla rinuncia Controparte_1 agli atti anche da parte di Il 19.1.2025 depositava la CP_2 Controparte_1 rinuncia alla chiamata in causa di . Controparte_3
Il 20.1.2025 si costituiva in giudizio la chiamata in causa , eccependo Controparte_3 il proprio difetto di legittimazione passiva, perché non comproprietaria dell'immobile sito in
Corato alla via Alemanni n.19, promesso in vendita all'odierno attore, , Parte_1 dalla de cuius, che lasciava lo stesso, con disposizione testamentaria, solo CP_4
a ed ai nipoti e sicché adduceva di non Controparte_1 Persona_1 Persona_2 essere affatto litisconsorte necessaria. Rilevava l'illegittimità ed inammissibilità della chiesta manleva, non essendo tenuta a tenere indenne la sorella , atteso che la trascrizione CP_1 della domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie sull'immobile de quo era un atto legittimo ed anzi dovuto e necessario ai sensi dell'art. 2652 n.8 c.c.. Domandava, dunque, l'immediata estromissione della terza chiamata in causa dal presente giudizio,
4 ritenendo di non dover restituire alcun acconto, non trattandosi di un debito contratto dalla de cuius da ripartire, ai sensi dell'art. 752 c.c., tra tutti i coeredi pro quota. Contestava, comunque, nel merito la domanda attorea e, ove la stessa fosse stata ritenuta fondata, chiedeva di accertare e dichiarare che ne rispondessero esclusivamente i soli coeredi testamentari
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 25.2.2025, evidenziava come Controparte_1
si fosse costituita dopo la propria rinuncia alla chiamata in causa, che Controparte_3 era depositata prima della costituzione della stessa, per cui la propria rinuncia non aveva necessità di accettazione della terza chiamata.
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 10.3.2025, argomentava che Controparte_3 la notifica dell'atto di chiamata in causa fosse sufficiente per far assumere al terzo chiamato la qualità di parte nel giudizio, nel quale deve intervenire, determinandosi un litisconsorzio facoltativo, per cui anche la stessa avrebbe dovuto partecipare all'accordo intervenuto tra le altre parti al fine di poter essere in grado di accettare la rinuncia agli atti del giudizio. Tanto chiarito, dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio intervenuta in via stragiudiziale tra le altre parti, avendo interesse ad ottenere l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva per essere l'immobile oggetto di preliminare caduto in successione testamentaria in favore delle sole coeredi e , in Controparte_1 CP_2 qualità di genitore dei minori e al fine di evitare che nel Persona_1 Persona_2 presente giudizio o in altro ad instaurarsi, il otesse pretendere alcunché da lei, a Pt_1 qualsivoglia titolo, e, d'altro canto, che le convenute potessero richiedere di essere manlevate o chiedere la ripetizione di somme da loro corrisposte al in ogni caso con condanna Pt_1 di controparte al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 7.4.2025, ribadite dalle parti le proprie posizioni, era fissata l'udienza per la discussione e decisione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite, che potrebbero aver interesse alla prosecuzione;
il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo e con ordinanza non impugnabile liquida le spese.
Nel caso di specie si reputa che la decisione debba essere adottata con sentenza.
Noto è l'orientamento di merito, secondo cui, essendo l'estinzione un provvedimento idoneo a definire il giudizio, poiché nelle controversie davanti al Tribunale in composizione
5 monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, non essendo più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c., necessaria sia la pronuncia di estinzione con sentenza al fine di consentirne l'eventuale impugnazione mediante appello (cfr. Tribunale Torino, 12.2.2016). Ancor di più, nel caso di specie, il contrasto tra le parti in merito alla estinzione del giudizio richiede una pronuncia con sentenza che dirima il conflitto.
A fronte della regolare rinuncia agli atti di parte attrice, senza riserve e condizioni, sottoscritta dai difensori avv.ti Cataldo Procacci e Filomena Fiorella, muniti di procura speciale, vi è l'accettazione, con accordo sulla compensazione delle spese di lite, della convenuta , a firma del difensore avv. Luigi Chiariello, munito di procura Controparte_1 speciale, e della convenuta , personalmente. Regolare è anche la rinuncia alla CP_2 chiamata della terza , priva di riserve e condizioni, sottoscritta dall'avv. Controparte_3
Luigi Chiariello, munito di procura speciale rilasciata da . Controparte_1
Alla estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di controparte si è opposta, invece, la terza chiamata . Controparte_3
Il tenore dell'art. 306, primo comma, c.p.c., supra riportato, chiarisce che l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il significato della disposizione risulta ancor più chiaro, se si considera che il testo vigente costituisce un'evoluzione della disciplina anteriore, fissata nell'art. 345 del cod. 1865, che esigeva in tutti i casi l'accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria, dunque, solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (v. Cass. Sez. I, sent., 24.3.2011,
n. 6850). “… il fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell'essere parte costituita nel giudizio. Non già di avere un interesse, posto pure che esso esista, alla partecipazione al giudizio” (così in motivazione nella sentenza di legittimità appena citata).
Dunque, il perfezionamento della fattispecie estintiva non richiede il consenso del convenuto contumace, a cui non deve essere notificata la dichiarazione, semplicemente da depositare in cancelleria (Cass, Sez. 1, 3.4.1995, n. 3905: “Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo
6 compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ.. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia”).
Ai fini della declaratoria di estinzione, pertanto, l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta quando, in un rapporto processuale già instaurato, vi siano parti costituite che abbiano interesse prosecuzione del giudizio. La costituzione del rapporto processuale non si ha come ritiene la terza intervenuta con la notifica dell'atto di chiamata in causa, ma ai fini dell'art. 306 c.p.c., come da dizione espressa della norma, con la costituzione in giudizio della parte.
Inoltre, evidentemente il momento in cui va vagliata la costituzione o meno della controparte, per verificare se vi sia una parte costituita che debba accettare la rinuncia, è quello del deposito agli atti del giudizio della rinuncia stessa e non quello successivo in cui il giudice è chiamato a valutare la regolarità di rinuncia ed accettazione.
“Ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione;
interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento” (Cass. Sez. 1, 10.12.1996, n. 10978).
si costituiva in giudizio dopo la rinuncia agli atti da parte dell'attore e Controparte_3 la rinuncia alla chiamata del terzo da parte della convenuta (rinuncia già Controparte_5 anticipata a mezzo pec al difensore di che, munito di procura, aveva Controparte_3 fatto accesso agli atti del fascicolo). Nella comparsa di costituzione la terza non faceva riferimento alle avverse rinunce agli atti, ma argomentava nel merito, così come esposto in parte motiva. Con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. dichiarava di non accettare la
7 rinuncia agli atti, perché era interessata alla pronuncia in merito alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda principale e, comunque, al rigetto della stessa e di quella di manleva spiegata dalla convenuta , con richiesta di vittoria Controparte_1 di spese di lite, non potendo valutare l'opportunità della accettazione alla rinuncia essendo rimasta all'oscuro dell'accordo transattivo intervenuto tra le altre parti del giudizio.
Ciò posto, non essendo ancora costituita al momento del deposito della Controparte_3 rinuncia agli atti di parte attrice accettata dai convenuti costituti e della rinuncia alla chiamata del terzo da parte di , ai fini della estinzione del giudizio, non è Controparte_1 richiesta l'accettazione da parte della stessa, a cui neppure era necessario notificare la rinuncia.
Tanto non è inciso dalla circostanza che la Cancelleria accettava l'atto di rinuncia alla chiamata del terzo da parte di il giorno successivo al deposito del Controparte_1
19.1.2025, ovvero il 20.1.2025, giorno in cui la terza depositava la propria costituzione in giudizio. Al momento del deposito dell'atto di rinuncia alla chiamata l'atto di costituzione della (a cui informalmente la rinuncia era già stata comunicata) non Controparte_3 era ancora stato depositato e, al momento della accettazione da parte della Cancelleria, non era stata accettata la costituzione, per cui non era già costituita in giudizio la parte chiamata.
Peraltro, la terza era chiamata in causa per ritenuta integrazione necessaria del contraddittorio rispetto alla domanda della attrice già rinunciata il 15.1.2020 ed accettata dalle parti costituite (con atti depositati il 15 e il 16 gennaio) e in relazione ad una domanda di manleva, dipendente da quella principale proposta dal che, come detto, aveva Pt_1 già rinunciato.
Anche i più recenti pronunciamenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 21.11.2017, n.
27545, e Sez. 3, 27.2.2023, n. 5921), danno ragione al ragionamento esposto. Benché gli stessi distinguano la rinuncia agli atti nel processo di esecuzione regolata dall'art. 629 c.p.c., ove non è ammesso l'intervento dopo la rinuncia dell'unico creditore, dalla rinuncia agli atti nel giudizio di cognizione regolata dall'art. 306 c.p.c., ove, prima della pronuncia dichiarativa del giudice, un terzo può intervenire proponendo una domanda propria, non essendovi ancora una pronuncia definitoria, confermano che anche nel giudizio di cognizione non è ammesso l'intervento di una parte o la costituzione per proseguire un giudizio ormai già estinto per intervenuta rinuncia dell'attore. Non erra, dunque,
[...]
quando argomenta che, dopo la notifica della chiamata in causa del terzo, le CP_3 parti originarie possono proporre contro di lui autonome domande e, a sua volta, il terzo potrà proporne contro le parti, ma nel caso di specie la terza, costituendosi dopo la rinuncia
8 agli atti dalle altre parti, non ha proposto autonome domande per le quali possa avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ancora ad abundantiam si osserva che la terza chiamata non ha neppure ben delineato l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in virtù del quale non accetta le avverse rinunce.
L'interesse, per essere giuridicamente rilevante, deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e, perciò, si sostanzia nell'avvenuta proposizione di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe alla parte una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall'estinzione del processo.
non ha proposto autonome richieste, limitandosi a chiedere di Parte_2 accertare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle avverse domande e, comunque, il rigetto delle stesse, motivando l'interesse sul presupposto che l'accordo intervenuto tra le altre parti sulla rinuncia agli atti del presente giudizio non l'avrebbe vista coinvolta, per cui ne ignorava i contenuti e temeva potesse essere per la stessa pregiudizievole. Afferma , nella comparsa conclusionale, che “non Controparte_3 essendo ancor'oggi al corrente dei termini dell'accordo stragiudiziale tra le altre parti, non ha potuto neppure valutare l'opportunità di accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio”; la mancata accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. deve, però, essere supportata da un interesse giuridicamente rilevante e non da una mera valutazione di opportunità.
L'interesse alla prosecuzione deve essere evidentemente processuale e prescinde dalla profittabilità o dal vantaggio o meno che possa derivare dall'accordo stragiudiziale intervenuto tra le altre parti, che, pur motivando di fatto la rinuncia agli atti, ne prescinde sotto un profilo processuale, non essendo chiamato il giudice a verificare le motivazioni alla base della rinuncia ex art. 306 c.p.c., ma solo ad effettuare un controllo formale, per una pronuncia dichiarativa, di un effetto estintivo già verificatosi.
Il provvedimento del giudice dichiara il perfezionamento della fattispecie estintiva, ma non ha valenza costitutiva dell'effetto: l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto di rinuncia, momento nel quale, non sussistendo, come detto, l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante.
Tuttavia, si ribadisce che, nel caso di specie, non essendo costituita Controparte_3 formalmente al momento del deposito nel fascicolo telematico delle avverse rinunce agli atti
(da parte dell'attore e della convenuta alla chiamata del terzo), irrilevante Controparte_1
9 ai fini della pronuncia è, comunque, la motivazione della mancata accettazione della rinuncia agli atti, che ex art. 306 c.p.c. è riconosciuta solo alla parte già costituita.
L'interesse alla prosecuzione del giudizio evidentemente non sussiste neppure allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, 11.10.1999, n. 11384, e Sez. 1, 10.12.1996, n. 10978).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie deve prendersi atto che tra le parti costituite è intervenuto un accordo per la compensazione delle spese di lite. Nulla, invece, va disposto in merito alle spese di lite sopportate dalla terza intervenuta dopo la rinuncia agli atti delle controparti, dal momento che da uniforme interpretazione della Corte di legittimità il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_2 Per_1
e con la chiamata in causa di :
[...] Persona_2 Controparte_3
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.,
- compensa integralmente le spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e
[...] Persona_1
Persona_2
- nulla dispone in merito alle spese di lite nei confronti di . Controparte_3
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 22.9.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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